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Decisione

12.2006.23

appello invece di ricorso per cassazione - conversione?

24 gennaio 2006Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

12.2006.23

Data decisione, Autorità:

24.01.2006, IICCA

Titolo:

appello invece di ricorso per cassazione - conversione ?

APPELLO

CASSAZIONE

CONVERSIONE

art. 307 CPC-TI

Incarto n.

12.2006.23

Lugano

24 gennaio

2006/lw

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2005.168

della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 29

agosto 2005 da

AO 1

rappr. da RA 2

contro

AP 1

rappr. da RA 1

in materia di contratto di lavoro, con la quale

l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell’importo di

Fr. 7'399.55 oltre interessi che il Pretore, con sentenza 9 gennaio 2006, ha

integralmente accolto.

Ed ora sull’appello 20 gennaio 2006 della parte

convenuta la quale chiede che, in accoglimento del suo appello, la decisione

del Pretore sia riformata nel senso di respingere integralmente l’istanza di

controparte.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di

causa

Considerato

in fatto ed in diritto

che AP 1

propone appello, indirizzato alla II Camera civile, nei confronti di una

sentenza del Pretore emanata nell’ambito di una procedura per azioni derivanti

dal contratto di lavoro il cui valore di causa, rappresentato dalla pretesa

creditoria nei suoi confronti di AO 1, è inferiore ai Fr. 8'000.-;

che

l’ordinamento generale riguardante i mezzi di impugnazione (appello e ricorso

per cassazione) non viene meno nelle procedure speciali derivanti dal contratto

di lavoro con la conseguenza che quando il valore litigioso è inferiore a Fr.

8'000.- è unicamente ricevibile il ricorso per cassazione e, quando lo supera,

il rimedio dell’appello (Rep. 1979, 121 e 1992, 295; Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, ad art. 418 m. 2 e 3);

che di conseguenza,

nei confronti della sentenza impugnata, era esperibile unicamente il ricorso

per cassazione (art. 327 e seg. CPC);

che

l’appello della parte convenuta è, di conseguenza, irricevibile e, come tale,

va respinto già all’esame preliminare dell’art. 313 bis CPC;

che non

entra in linea di conto convertire l’appello in un ricorso per cassazione dato

che la parte convenuta è rappresentata da un difensore professionista che ha

scelto espressamente una specifica via di ricorso, non potendo ignorare che la

stessa non era aperta (DTF 120 II 270 consid. 2; TF 24.11.2003 inc.

5C.224/2003; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 307 m. 55 e N. 454);

che, in

ogni caso, le censure ricorsuali, così come formulate nell’appello senza

indicazione e sostanziazione dei precisi motivi di cassazione, in particolare

della censura d’arbitrio, non sarebbero ricevibili dalla Camera di cassazione

civile;

che non

si prelevano tasse e spese di giudizio e non si assegnano ripetibili alla

controparte alla quale l’appello nemmeno è stato intimato per sue osservazioni;

Per i quali motivi

dichiara e pronuncia:

1. L’appello 20 gennaio 2006 di AP 1 è respinto siccome irricevibile.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tasse o spese.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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