12.2006.24
mutuo - onere della prova - esistenza del contratto - prova indiziaria
25 gennaio 2007Italiano15 min
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Numero d'incarto:
12.2006.24
Data decisione, Autorità:
25.01.2007, IICCA
Titolo:
mutuo - onere della prova - esistenza del contratto - prova indiziaria
MUTUO
ONERE DELLA PROVA
PROVA INDIZIARIA
art. 8 CC
art. 312 CO
art. 90 CPC-TI
Incarto n.
12.2006.24
Lugano
25 gennaio
2007/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2005.344
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2 - promossa con petizione 10
maggio 2005 da
AO 1
rappr. da RA 1
contro
AP 1
rappr. da RA 2
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 15'000.-
oltre interessi al 5% dal 18 marzo 2002 nonché il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano;
domande
avversate dalla controparte che ha postulato la reiezione della petizione, e
che il Pretore con sentenza 29 dicembre 2005 ha parzialmente accolto,
condannando la convenuta al pagamento di fr. 15'000.- più interessi al 5% dal
29 aprile 2002 e rigettando limitatamente a tale somma l’opposizione interposta
al PE;
appellante
la convenuta con atto di appello 20 gennaio 2006, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attore con osservazioni 17 febbraio 2006 postula la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
la petizione in rassegna l’AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di
fr. 15'000.- oltre interessi al 5% dal 18 marzo 2002 nonché il rigetto in via
definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano,
spiccato per un importo di fr. 23'400.- più interessi (doc. F). Egli adduce di
aver concesso alla controparte, il 25 ottobre 1999, un prestito di fr. 15'000.-
(di qui il riferimento “prestito” nei documenti bancari relativi
all’operazione, doc. B e C), che quest’ultima, nonostante i solleciti formulati
nei suoi confronti (cfr. lettera 13 maggio 2002, doc. I) e le sue promesse di
restituzione (cfr. scambio di e-mail 22 gennaio 2003, doc. E), oggetto pure di
una lettera di conferma al suo indirizzo rimasta senza contestazione (cfr.
raccomandata 18 marzo 2002, doc. D), a tutt’oggi non avrebbe ancora provveduto
a restituirgli.
2. La
convenuta si è opposta alla petizione rilevando che la consegna della somma litigiosa,
in realtà ben superiore, non si lasciava ricondurre alla concessione di un prestito,
ma era avvenuta a titolo di rifusione delle spese connesse alla loro convivenza
e di quelle sostenute per due vacanze comuni da lei anticipate. Incontestabile,
a suo dire, che l’attore non poteva prevalersi del fatto che nei documenti
bancari relativi all’operazione (doc. B e C), da lui fatti allestire, si
facesse riferimento ad un prestito, essa ha pure negato di aver promesso la
restituzione della somma in occasione dello scambio di e-mail di cui al doc. E,
di cui non ricordava la ricezione rispettivamente l’invio, e che comunque,
sempre che la sua risposta si riferisse alla precedente comunicazione
dell’attore, avrebbe semmai avuto per oggetto altri vestiti e suppellettili
prestati da quest’ultimo. Quanto agli scritti di cui ai doc. D e I, essa non ha
ritenuto di reagire agli stessi, stante l’infondatezza delle richieste in essi contenute.
Ulteriori indizi per l’inesistenza di un contratto di mutuo, sempre a suo dire,
erano infine la tempistica nel richiederne la restituzione, la forma utilizzata
dall’attore, che era giurista, per formalizzare il preteso contratto di mutuo e
formulare le successive richieste di restituzione e l’ammontare della richiesta
di causa, inferiore all’importo posto in esecuzione.
3. Con
il giudizio qui impugnato il Pretore, in parziale accoglimento della petizione,
ha condannato la convenuta al pagamento dei fr. 15'000.- richiesti, facendo
tuttavia decorrere gli interessi di mora solo dal 29 aprile 2002 e limitando in
tale misura il rigetto dell’opposizione interposta al PE. Il giudice di prime
cure, dopo aver osservato che la causale “prestito” contenuta nei
documenti bancari doc. B e C non aveva di per sé alcun valore probatorio
siccome era stata apposta su indicazione dell’attore, ha senz’altro attribuito
valenza probatoria allo scambio di messaggi e-mail di cui al doc. E:
considerati i riferimenti espliciti e inequivocabili a un prestito contenuti
nel messaggio dell’attore (“restituzione di quanto a te prestato”, “modalità
in assoluta fiducia con cui il prestito è avvenuto tra noi”), l’altrettanto
esplicita e inequivocabile dichiarazione in risposta della convenuta di essere
“assolutamente d’accordo con il tuo scritto di oggi” (e di essere “penosamente”
in ritardo di tre anni) poteva e doveva essere qualificata come riconoscimento
del suo obbligo di rimborsare un prestito, e ciò a maggior ragione se si
considerava il fatto che l’attore già in precedenza (doc. D) si era rivolto
alla convenuta utilizzando esplicitamente i termini prestito e restituzione. In
tali circostanze, spettava semmai alla convenuta, che tuttavia non l’aveva
fatto, provare che il suo sopra citato messaggio e-mail non era la risposta al
messaggio inviatole lo stesso giorno dall’attore, ma che si riferiva a
tutt’altra cosa. Del tutto irrilevante era infine il fatto che in causa l’attore
si fosse limitato a chiedere il rimborso di fr. 15'000.-.
4. Con
l’appello che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare il querelato
giudizio nel senso di respingere la petizione. A suo dire, malgrado essa ribadisca
di non ricordarsi di aver ricevuto e/o trasmesso gli scritti di posta
elettronica di cui al doc. E, non si poteva certo concludere che il loro
contenuto avvalorasse in modo esplicito e inequivocabile il riconoscimento
dell’obbligo di restituire fr. 15'000.-. Innanzitutto non era stato provato che
il secondo messaggio fosse la risposta al primo o si riferisse alla somma
mutuata, tanto più che era indiscusso che in quel periodo le parti stavano
discutendo circa la riconsegna di suppellettili e vestiti dell’attore: in tali
circostanze non era dunque la convenuta a dover provare che lo scritto di posta
elettronica da lei inviato non era il seguito di quello trasmesso dall’attore,
tanto più che l’ultimo scritto della controparte, volto per altro ad ottenere
un importo superiore a quello qui azionato, risaliva a quasi un anno prima. Il
giudice di prime cure avrebbe infine omesso di prendere in considerazione gli
indizi da lei addotti a sostegno dell’inesistenza di un contratto di mutuo.
5. Delle
osservazioni con cui l’attore postula la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei prossimi considerandi.
6. Chi,
come l’attore, pretende la restituzione di una somma di denaro invocando le
norme sul contratto di mutuo (art. 312 segg. CO) deve dimostrare,
cumulativamente, l’esistenza di siffatto contratto, l’avvenuta erogazione del
denaro di cui chiede la restituzione, e l’esigibilità della pretesa in
conseguenza della scadenza del mutuo o della sua lecita disdetta (per tante: II
CCA 13 luglio 1999 inc. n. 12.99.14).
In
questa sede l’unica questione ancora litigiosa è quella di sapere se tra le
parti sia venuto in essere il contratto di mutuo.
7. L’art.
90 CPC stabilisce che il giudice valuta secondo il suo libero convincimento
quale sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte tenuta a farlo
e, di conseguenza, se un certo fatto debba o meno ritenersi provato (Rep. 1989
p. 440; Kummer, Berner Kommentar, n. 64 ad art. 8 CC).
Il
principio del libero convincimento sancito dall’art. 90 CPC non esime però il
giudice dall’esigere una prova certa del fatto da provare (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 8 ad art. 90). La prova indiziaria è
possibile, ma costituisce un caso eccezionale, nel senso che la sua
ammissibilità è subordinata all’impossibilità di fornire una prova completa (Rep. 1974
p. 128, 1973 p. 138; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 11 ad art. 90). In tale eventualità il giudice può
dedurre il proprio convincimento della certezza dei fatti che stanno a
fondamento del rapporto giuridico litigioso anche da prove indirette o da
indizi (DTF 90 II 227; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 10 e 12 ad art. 90). Dovrà comunque trattarsi di un
insieme concorde di indizi, da apprezzare nella loro globalità, fermo restando
che anche in tal caso vale la regola secondo cui elementi probatori tra loro
contraddittori si elidono a vicenda, con il risultato di lasciare senza prova
la circostanza di fatto sulla quale vi sono le prove contrastanti (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 4 ad art. 90; per tante: II CCA 26 settembre 2000
inc. n. 12.2000.131).
8. Contrariamente
a quanto preteso dall’attore, il fatto che la convenuta non abbia reagito alla
raccomandata “confirmatoria” 18 marzo 2002 (doc. D), con cui l’attore,
rammentando il tenore di una precedente telefonata della convenuta, riconfermava
per scritto l’impegno di quest’ultima a restituirgli le somme ricevute in
prestito tra il 1999 e il 2000, per un importo complessivo di fr. 24'300.-, non
è di per sé decisivo per l’esito della lite. Allo scritto in questione non si
può in effetti attribuire la qualifica di una vera e propria lettera di
conferma, che, se non prontamente contestata dalla destinataria, avrebbe creato
la presunzione della veridicità di quanto in essa riportato, tale conseguenza
imponendosi solo nel caso in cui le parti fossero stati commercianti o comunque
persone ferrate negli affari (Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, N. 113
ad art. 6 CO; Kramer, Schweigen auf kaufmännische Bestätigungsschreiben und rechtsgeschäftlicher
Vertrauensgrundsatz, in recht 1990 p. 106), ciò che nel caso di specie non è
stato né preteso, né tanto meno provato, specie per quanto riguarda la
convenuta. Lo scritto non è tuttavia del tutto privo di forza probatoria, ma,
come il sollecito di cui al doc. I, pure rimasto senza reazione da parte della convenuta,
ed i documenti bancari relativi all’operazione (doc. B e C), allestiti per
altro in tempi non sospetti, costituisce comunque un indizio del fatto che tra
le parti fosse venuto in essere un contratto di mutuo relativo alla somma qui
azionata.
9. Ciò
posto, il giudizio con cui il Pretore, sulla base degli e-mail scambiati in
seguito dalle parti (quello dell’attore, inviato il 22 gennaio 2003, alle ore
13.04: “ciao AP 1, spero che tutto ti vada bene. Visto il lungo tempo
trascorso e le tue reiterate promesse ritorno sull’argomento della restituzione
di quanto a te prestato per sapere quali intenzioni hai in merito. Mi auguro
che tu, almeno per un minimo di cortesia, possa rispondere a questa mia
richiesta che mi pare legittima in considerazione delle modalità in assoluta
fiducia con cui il prestito è avvenuto tra noi. In attesa ti saluto. AO 1”;
quello della convenuta, inviato quello stesso giorno, alle 22.25: “ciao AO 1,
anch’io spero che stai bene ... sono assolutamente d’accordo con il tuo scritto
di oggi, ma purtroppo io sono in una causa ormai penale, con chi tu sai ...
capisco che la cosa possa anche non interessarti ma noi speriamo molto che con questa
“estrema” e non piacevole strada io riesca in tempi brevi a recuperare i tre
anni di ritardo che purtroppo si sono penosamente accumulati. Il mio incarto è
ancora in pretura e vista la gravità dei fatti, l’abbiamo appena sollecitato,
ma tu sai meglio di me, la mole di incarti del genere che purtroppo hanno. Spero,
al più presto, di darti buone notizie, credimi. Ciao AP 1”), ha ritenuto
che la convenuta avesse ammesso di dover restituire quelle somme, può
senz’altro essere confermato. La convenuta non ha innanzitutto contestato di
aver ricevuto o inviato i messaggi di posta elettronica contenuti in quel
documento, il fatto che essa abbia ribadito anche in questa sede di non
ricordarsi di tale circostanza (appello p. 3) non potendo ancora valere quale
valida contestazione. E neppure ha censurato l’assunto del Pretore secondo cui
con il secondo messaggio sarebbe stato ammesso l’obbligo di restituzione “di
quanto a te prestato”. Che il messaggio e-mail della convenuta sia la
risposta a quello dell’attore è incontestabile: gli scritti in questione sono
stati inviati entrambi il 22 gennaio 2003, a sole 9 ore circa di distanza, non
potendosi evidentemente pretendere, stante gli impegni imposti dalla
quotidianità, che la risposta ad un e-mail avvenga immediatamente; la convenuta,
nella sua risposta, ha del resto esplicitamente fatto riferimento al “tuo
scritto di oggi”, senza aver preteso, né tanto meno provato, che quel
giorno vi fossero stati altri scritti dell’attore. Che poi i messaggi e-mail si
riferissero alle somme qui in esame e non invece alle suppellettili ed ai
vestiti dell’attore, pure trattenuti a quel momento dalla convenuta, può tutto
sommato essere confermato: innanzitutto si osserva che in precedenza l’attore
si era più che altro preoccupato di ottenere la restituzione delle prime (doc.
D e I); il fatto che nel suo messaggio di posta elettronica egli abbia
rammentato le modalità “in assoluta fiducia” con cui il prestito era avvenuto
tra le parti induce pure a ritenere che oggetto della richiesta non erano tanto
Fatti
i vestiti e le suppellettili, ma proprio il denaro messole a disposizione,
tanto più che a quel momento l’attore aveva ricordato il lungo tempo nel
frattempo trascorso e le reiterate promesse della convenuta in merito alla
restituzione, ciò che non può non evocare quanto contenuto nei doc. D e I;
oltretutto nel messaggio si parla espressamente di “prestito”, che nel
linguaggio corrente è spesso e volentieri utilizzato proprio come sinonimo di
somma mutuata (cfr. Battaglia, Grande dizionario della lingua italiana, Torino 1988, Vol. XIV p.
272); appare del resto assai inverosimile che l’attore possa aver “prestato”
alla convenuta i propri vestiti, mentre per quanto riguarda le suppellettili -
per altro non meglio identificate - il fatto che le stesse fossero ancora in
possesso della convenuta, più che a un formale contratto di “prestito”, si
lasciava semmai ricondurre alla situazione di fatto venuta in essere dopo che
l’attore, il quale a suo tempo aveva verosimilmente portato con sé determinati
oggetti domestici, aveva terminato la convivenza presso la convenuta, che dunque
continuava a trattenerli o meglio - come da lei stessa indicato nell’appello (p.
3) - a detenerli
A
giudizio della scrivente Camera, nelle particolari circostanze si può pertanto
ritenere, sia pure sulla base di un giudizio a carattere indiziario, che tra le
parti sia effettivamente venuto in essere un contratto di mutuo.
10. Del
tutto irrilevanti sono infine le ulteriori circostanze sollevate dalla
convenuta a sostegno dell’inesistenza del contratto di mutuo, aventi per
oggetto la tempistica nella richiesta di restituzione, la forma utilizzata dall’attore
per chiederne la restituzione e l’ammontare della richiesta di causa. La convenuta
ritiene innanzitutto emblematico il fatto che l’attore, pur essendo giurista,
non abbia chiesto la restituzione del mutuo secondo i crismi di legge: la
censura è infondata visto e considerato che l’attore, sia pure agendo in modo
informale - dettato anche dal particolare rapporto personale tra le parti, che
anche dopo la loro separazione era rimasto fondato sul reciproco rispetto
(risposta p. 3) -, nell’occasione ha senz’altro rispettato quanto previsto, in
proposito, dall’art. 318 CO. La circostanza che le prime richieste di
restituzione (doc. D e I) siano state trasmesse ad oltre due anni dal
versamento e che l’attore abbia poi atteso ancora quasi un anno prima di
trasmettere il messaggio di cui al doc. E non costituisce certo un indizio a
sfavore dell’esistenza del contratto di mutuo, già solo per il fatto che, nonostante
il già citato rapporto particolare tra le parti, incrinatosi repentinamente
proprio nel corso del 2002, le somme sono comunque state sollecitate a più
riprese. Quanto infine al fatto che la richiesta di causa sia stata limitata a
soli fr. 15'000.-, invece che ai fr. 24'300.- oggetto del PE, lo stesso è pure
del tutto privo di rilevanza: la scelta dell’attore di agire in tal senso,
nell’ambito di un’azione parziale, è stata verosimilmente dettata dal fatto che
per questo importo egli era comunque in possesso delle prove dell’effettivo
versamento (doc. B e C).
11. Ne discende
la reiezione del gravame, del tutto infondato.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate su
un valore litigioso di fr. 15'000.-, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 20 gennaio 2006 di AP 1 è respinto.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 400.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
450.
-
da anticiparsi
dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte
appellata fr. 600.- per ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere
pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr.
15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.
30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se
una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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