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Decisione

12.2006.24

mutuo - onere della prova - esistenza del contratto - prova indiziaria

25 gennaio 2007Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i vestiti e le suppellettili, ma proprio il denaro messole a disposizione,

tanto più che a quel momento l’attore aveva ricordato il lungo tempo nel

frattempo trascorso e le reiterate promesse della convenuta in merito alla

restituzione, ciò che non può non evocare quanto contenuto nei doc. D e I;

oltretutto nel messaggio si parla espressamente di “prestito”, che nel

linguaggio corrente è spesso e volentieri utilizzato proprio come sinonimo di

somma mutuata (cfr. Battaglia, Grande dizionario della lingua italiana, Torino 1988, Vol. XIV p.

272); appare del resto assai inverosimile che l’attore possa aver “prestato”

alla convenuta i propri vestiti, mentre per quanto riguarda le suppellettili -

per altro non meglio identificate - il fatto che le stesse fossero ancora in

possesso della convenuta, più che a un formale contratto di “prestito”, si

lasciava semmai ricondurre alla situazione di fatto venuta in essere dopo che

l’attore, il quale a suo tempo aveva verosimilmente portato con sé determinati

oggetti domestici, aveva terminato la convivenza presso la convenuta, che dunque

continuava a trattenerli o meglio - come da lei stessa indicato nell’appello (p.

3) - a detenerli

A

giudizio della scrivente Camera, nelle particolari circostanze si può pertanto

ritenere, sia pure sulla base di un giudizio a carattere indiziario, che tra le

parti sia effettivamente venuto in essere un contratto di mutuo.

10. Del

tutto irrilevanti sono infine le ulteriori circostanze sollevate dalla

convenuta a sostegno dell’inesistenza del contratto di mutuo, aventi per

oggetto la tempistica nella richiesta di restituzione, la forma utilizzata dall’attore

per chiederne la restituzione e l’ammontare della richiesta di causa. La convenuta

ritiene innanzitutto emblematico il fatto che l’attore, pur essendo giurista,

non abbia chiesto la restituzione del mutuo secondo i crismi di legge: la

censura è infondata visto e considerato che l’attore, sia pure agendo in modo

informale - dettato anche dal particolare rapporto personale tra le parti, che

anche dopo la loro separazione era rimasto fondato sul reciproco rispetto

(risposta p. 3) -, nell’occasione ha senz’altro rispettato quanto previsto, in

proposito, dall’art. 318 CO. La circostanza che le prime richieste di

restituzione (doc. D e I) siano state trasmesse ad oltre due anni dal

versamento e che l’attore abbia poi atteso ancora quasi un anno prima di

trasmettere il messaggio di cui al doc. E non costituisce certo un indizio a

sfavore dell’esistenza del contratto di mutuo, già solo per il fatto che, nonostante

il già citato rapporto particolare tra le parti, incrinatosi repentinamente

proprio nel corso del 2002, le somme sono comunque state sollecitate a più

riprese. Quanto infine al fatto che la richiesta di causa sia stata limitata a

soli fr. 15'000.-, invece che ai fr. 24'300.- oggetto del PE, lo stesso è pure

del tutto privo di rilevanza: la scelta dell’attore di agire in tal senso,

nell’ambito di un’azione parziale, è stata verosimilmente dettata dal fatto che

per questo importo egli era comunque in possesso delle prove dell’effettivo

versamento (doc. B e C).

11. Ne discende

la reiezione del gravame, del tutto infondato.

La tassa

di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate su

un valore litigioso di fr. 15'000.-, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 20 gennaio 2006 di AP 1 è respinto.

Considerandi

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 400.-

b) spese fr.

50.

-

Totale fr.

450.

-

da anticiparsi

dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte

appellata fr. 600.- per ripetibili.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere

pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr.

15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.

30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se

una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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