12.2006.26
contratto di lavoro - licenziamento in tronco
30 gennaio 2007Italiano14 min
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Numero d'incarto:
12.2006.26
Data decisione, Autorità:
30.01.2007, IICCA
Titolo:
contratto di lavoro - licenziamento in tronco
LICENZIAMENTO IMMEDIATO
art. 337 CO
Incarto n.
12.2006.26
Lugano
30 gennaio
2007/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2004.751
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con istanza 6 luglio
2004 da
AP 1
rappr. dall' RA
1
contro
AO 1
rappr. dall' RA
2
in materia
di contratto di lavoro, con cui l’istante ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di complessivi fr. 14'939.75 a titolo di indennità per mancato
guadagno e licenziamento abusivo, oltre interessi al 5% dal 19 novembre 2002;
domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell'istanza, e che il
Pretore con sentenza 10 gennaio 2006 ha respinto condannando l'istante a
versare alla convenuta fr. 1'000.– per ripetibili;
appellante
l'istante che con atto di appello 23 gennaio 2006 chiede la riforma del
giudizio impugnato nel senso di accogliere l'istanza, condannando la convenuta
a versarle fr. 1'000.– per ripetibili di prima sede, protestando spese e
ripetibili di seconda sede;
mentre la
convenuta con osservazioni 9 febbraio 2006, postula la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
considerato
in fatto e in diritto:
1. AP 1 è stato
assunto a partire dal 1° maggio 2002 dalla AO 1 (in seguito __________) in
qualità di autista presso la __________ di __________, con un'occupazione al
20% e scadenza del contratto al 30 giugno 2002 (doc. 1). In data 15 maggio 2002
il contratto è stato modificato e al AP 1, con effetto dal 1° luglio 2002 e
fino al 30 giugno 2003, è stata affidata la funzione di sostituto ausiliario di
pulizia, con un'occupazione del 100% e uno stipendio mensile lordo di fr. 3'828.75
(doc. C e D foglio n. 1). Dal 1° agosto 2002 AP 1 è stato infine trasferito al
settore manutenzione e trasporti (doc. K) e il suo stipendio aumentato a fr.
4'465.25 lordi mensili (doc. D foglio n. 2).
2. Con raccomandata
del 19 novembre 2002 la AO 1 ha disdetto con effetto immediato il rapporto di
lavoro con AP 1 per i motivi indicati nella lettera di licenziamento (doc. E).
Con missiva del 27 novembre 2002, il medesimo lavoratore è poi stato anche diffidato
dal frequentare “__________” (doc. U). Per la controversia sorta a seguito del
licenziamento in tronco, le parti hanno dipoi ritenuto – di comune accordo
(doc. V) – non applicabile la clausola arbitrale del Regolamento organico
cantonale per il personale occupato presso le Case per anziani (ROCA), che
deferisce il giudizio alla Commissione paritetica cantonale (CPC).
3. Con istanza del 6
luglio 2004 AP 1 si è quindi rivolto alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1, per chiedere la condanna della AO 1 al pagamento di complessivi fr.
14'939.75 lordi quale indennità per mancato guadagno (fr. 428.01) e
licenziamento abusivo (fr. 14'511.74). L'abusività della disdetta del rapporto
di lavoro sarebbe, a suo dire, data dal mancato rispetto della procedura
prevista dal ROCA per il licenziamento immediato e dall'assenza di gravi
motivi. All'istanza si è opposta la convenuta, sostenendo in particolare la non
abusività della disdetta del rapporto di lavoro. La disdetta sarebbe, a suo
dire, stata determinata in primo luogo dal fatto che l'istante si è “ripetutamente
rifiutato di eseguire le mansioni a lui esplicitamente assegnate dalla
Direzione e dai suoi superiori”, ma anche “da insofferenza e trascuratezza
nell'esercizio delle sue funzioni”, “attività accessorie senza l'autorizzazione
della Direzione”, “bestemmie e commenti estremamente pesanti nei confronti
delle colleghe di lavoro”, “attenzioni nei confronti di una giovane allieva” ed
entrate “negli spogliatoi femminili al momento del cambio abiti”. Di
conseguenza, secondo la convenuta, nulla è dovuto all'istante. Esperita
l'istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire alla discussione finale,
confermandosi nei rispettivi memoriali conclusivi.
4. Con sentenza 10
gennaio 2006 il Pretore, ha accertato il realizzarsi dei presupposti per il
licenziamento in tronco di AP 1 e respinto l'istanza. Secondo il primo giudice
l'istruttoria ha chiaramente dimostrato un enorme numero di manchevolezze
commesse dall'istante nello svolgimento del suo lavoro; la disdetta immediata
non è stata poi determinata da un singolo episodio e l'ultima insubordinazione
in senso temporale – ossia il rifiuto di spostare un cassonetto dei rifiuti – è
stata la classica goccia che ha fatto traboccare un vaso già colmo di tutte le
altre manchevolezze di cui si è macchiato l'istante durante l'intera sua
relazione contrattuale con la convenuta. Il Pretore evidenzia poi che il
rapporto di AP 1 con i superiori e con i colleghi era talmente compromesso da
generare una sorta di sollevazione collettiva; il rifiuto di spostare il
cassonetto assume dunque una luce di particolare gravità se inserito nel
contesto di un rapporto lavorativo già altamente sfiduciato per le violazioni
del dipendente. Secondo il primo giudice, in una simile situazione, poco
importa quindi il mancato rispetto della procedura prevista dal ROCA e il
contenuto delle diffide indirizzate all'istante.
5. Con appello 23
gennaio 2006 AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di
accogliere l'istanza per fr. 14'939.75 lordi oltre interessi al 5% dal 19
novembre 2002, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. A mente
dell'appellante – che chiede preliminarmente l'assunzione in appello di due testi
rifiutati dal Pretore – non sarebbero dati i presupposti per il licenziamento
in tronco. Egli sostiene che il primo giudice, ritenendo giustificato il
licenziamento in tronco, avrebbe omesso di considerare i motivi di disdetta
immediata e il mancato rispetto delle procedure formali previsti dagli art. 19
e 20 ROCA. La disdetta sarebbe comunque, a suo dire ingiustificata, per il
fatto che sulla scorta degli atti di causa non possono essergli mosse
significative mancanze al contratto di lavoro. Le testimonianze prese in
considerazione, a suo dire, “in modo pressoché acritico” dal Pretore,
proverrebbero da persone tuttora vincolate a un rapporto di lavoro con la AO 1 –
soggette a pressioni e ingerenze inammissibili da parte di quest'ultima – e
avrebbero pertanto una credibilità ridotta; alcune di esse sarebbero inoltre
fondate sul sentito dire o imprecise e quindi di nessuna valenza probatoria.
L'episodio del cassonetto della spazzatura non potrebbe infine essere
considerato rilevante per giustificare il licenziamento in tronco, in quanto
non costituisce una violazione del contratto di lavoro e si inserisce nel
contesto di una plateale provocazione del datore di lavoro.
Con osservazioni 9 febbraio 2006 l'appellata postula la reiezione
del gravame con argomenti di cui si dirà, se del caso, nel seguito.
6. Prima di entrare
nel merito dell'appello, è necessario evadere la richiesta dell'appellante,
formulata all'attenzione della scrivente Camera, di sentire due testi già
rifiutati dal Pretore. La richiesta deve essere disattesa. Va in effetti
ricordato che l'assunzione di nuove prove in appello costituisce una semplice
facoltà conferita alla Corte, che vi farà capo con estrema prudenza, in quanto
eccezione del divieto generale di nova in appello (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, op. cit., m. 2 ad art. 322), se e
nella misura in cui dovesse ritenerlo utile per la formazione del suo
convincimento (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 1 e 6 ad art. 322), ciò che nella fattispecie non è tuttavia il
caso. Del resto, in base agli atti, le testimonianze in questione appaiono
anche irrilevanti per il giudizio, essendo riferite esclusivamente al
precedente rapporto di lavoro dell'appellante, che non è oggetto di giudizio (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 21 ad
art. 322).
7. Secondo l'appellante
il primo giudice, ritenendo giustificato il licenziamento in tronco, avrebbe
omesso di considerare i motivi di disdetta immediata previsti dagli art. 19 e
20 ROCA. Egli tuttavia non spiega – né tantomeno lo ha fatto in prima sede – in
cosa divergerebbero i predetti motivi dai principi dell'art. 337 CO applicati
dal Pretore. Per nulla motivato, su questo punto il ricorso va dichiarato
irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
L'appellante sostiene
poi che gli art. 19 e 20 ROCA prevedono, “anche in vista di un licenziamento in
tronco ex art. 337 CO, precise disposizioni formali a tutela del lavoratore che
non possono essere derogate”. Il mancato rispetto delle procedure formali
previste dalle predette norme renderebbe, a suo dire, ingiustificato il
licenziamento in tronco messo in atto dalla STAC e giustificherebbe
l'attribuzione delle indennità richieste. A torto.
E' pur vero che l'art.
19 cpv. 1 lett. d del ROCA annovera il licenziamento immediato per cause
gravi tra le sanzioni disciplinari; sanzioni, queste ultime, subordinate dall'art.
20 cpv. 1 e 2 ROCA ad una precisa procedura (inchiesta preventiva, informazione
del dipendente sull'accusa mossagli e sui risultati dell'inchiesta e assistenza
garantita al lavoratore). Il datore di lavoro, in base al ROCA, è dunque
vincolato da norme di comportamento, il cui mancato rispetto può aver influsso
sulla validità della disdetta. La validità formale del licenziamento in tronco
non è tuttavia stata impugnata, nei termini previsti dall'art. 20 cpv. 4 ROCA, né
davanti alla Commissione paritetica cantonale (CPC), né tantomeno davanti al
Pretore. Neppure l'appellante sostiene che la disdetta non sia formalmente
valida né pretende (o ha preteso) di essere reintegrato nelle sue funzioni
lavorative. Non essendo stata impugnata dal profilo formale, la disdetta è da
considerarsi valida e l'appellante non può ora far valere il mancato rispetto
della procedura prevista dal ROCA quale motivo fondante l'abusività della
disdetta. Su questo punto l'appello cade dunque nel vuoto.
8. Ritenuto che la
pretesa violazione dei presupposti formali non è motivo sufficiente per
ritenere abusiva la disdetta, non resta ora che esaminare se il licenziamento
in tronco adempia i requisiti dell'art. 337 CO.
8.1 Il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi (art. 337 cpv.
1 CO). A norma dell’art. 337 cpv. 2 CO vi è causa grave quando non è esigibile
per ragioni di buona fede da chi dà la disdetta che abbia a continuare nel
contratto. In altre parole, è data causa grave quando è stato distrutto o
scosso a tal punto il rapporto di fiducia tra le parti da non potersi più
pretendere la continuazione del rapporto contrattuale, rispettivamente quando
la disdetta immediata appare come l'unica soluzione possibile (per tutti: Rehbinder/ Portmann, Basler Kommentar,
3a ed., n. 1 e 2 ad
art. 337 CO). Su questo presupposto, ossia per sapere se la violazione dei
doveri contrattuali raggiunge la necessaria gravità, il giudice decide secondo
il suo libero apprezzamento, tenendo conto delle circostanze specifiche della
fattispecie, in particolar modo della posizione e della responsabilità del
dipendente, del genere e della durata del rapporto di lavoro e della gravità
della violazione contrattuale (DTF 127 III 113).
8.2 Il Pretore ha
ritenuto che AP 1 ha mancato gravemente ai suoi obblighi contrattuali
soprattutto per il comportamento avuto nei confronti delle colleghe e del
datore di lavoro. Con riferimento alla testimonianza di __________, menzionata
dal primo giudice – a fondamento della mancata collaborazione dell'istante e
delle sue imprecazioni conseguenti a richieste di collaborazione che gli
venivano fatte – l'appellante sostiene che le affermazioni della teste si
fonderebbero solo sul sentito dire. L'appellante non s'avvede tuttavia che, per
affermazione della stessa teste (act. IV pag. 2 verso il basso), le
imprecazioni rivolte al personale curante che chiedeva la sua collaborazione e
la mancanza di collaborazione (act. IV pag. 2 dall'alto fino al mezzo) sono
riferite a conoscenza diretta della medesima.
Per quanto attiene alle
inopportune incursioni dell'istante negli spogliatoi femminili, mentre le
colleghe si stavano cambiando, – pure oggetto di considerazione del primo
giudice – l'appellante sostiene che gli spogliatoi erano misti e che,
all'epoca, egli era addetto alle pulizie. L'appellante omette tuttavia che gli
spogliatoi, benché misti, erano fisicamente divisi e che egli entrava nella parte
riservata alle donne proprio mentre le medesime erano presenti (act. IV pag. 7
verso il basso). La teste __________ riferisce di aver subìto le inopportune
incursioni di AP 1 negli spogliatoi in almeno tre circostanze, ciò che l'ha
indotta ad andare personalmente in direzione a sporgere reclamo (act. IV pag. 7
verso il basso). Il fatto poi che la teste non abbia riferito il nome delle
altre colleghe che si sono lamentate, assieme a lei, dell'agire dell'istante
non ne inficia di certo la credibilità, non fosse altro per il tempo trascorso
dai fatti e il comprensibile imbarazzo a riferirli. D'altro canto comunque
l'appellante neppure prova che le colleghe, che hanno deposto a suo carico – e
tra queste __________, vittima del predetto molesto comportamento – siano state
costrette dal datore di lavoro ad attestare fatti non veri. Le argomentazioni
dell'appellante cadono dunque palesemente nel vuoto.
Fatti
8.3 Il Pretore ha
considerato il rifiuto di spostare il cassonetto dei rifiuti – che ha indotto
per finire il datore di lavoro a notificare il licenziamento in tronco – di
particolare gravità, perché inserito nel contesto di un rapporto lavorativo già
altamente sfiduciato a causa delle violazioni commesse dal dipendente. L'appellante
minimizza la portata dell'episodio, rilevando che lo spostamento del cassonetto
non rientrava nelle sue mansioni lavorative. A torto. Dagli atti emerge che AP
1 aveva incombenze nell'ambito dei trasporti e della manutenzione (doc. K e L).
Era di fatto l'operaio tutto fare (act. V pag. 6 verso il basso e pag. 7 in
basso). Lo spingere il container dei rifiuti “fino al cancello della Casa” era
dunque una sua specifica incombenza. Del resto, il fatto che la mansione della
manutenzione vada intesa in senso ampio emerge anche dal documento L (pag. 2 in
Considerandi
alto), nel quale AP 1 fa esplicito riferimento alla “manutenzione del
giardino”. Mal si comprende per quale motivo l'appellante escluda dai propri
compiti lo spingere il cassonetto dei rifiuti, allorquando la manutenzione del
giardino produce rifiuti da eliminare. Dagli atti traspare poi che
l'atteggiamento provocatorio non è stato tenuto dal direttore all'atto di
chiedere al AP 1 lo spostamento del cassonetto, quanto piuttosto da
quest'ultimo nel rifiutare l'ordine. Il teste __________ riferisce in effetti
di aver sentito, in detta circostanza, l'appellante rispondere che “lui non era
lì per pulire merda”. Le argomentazioni dell'appellante cadono pertanto
nuovamente nel vuoto.
9.
In conclusione,
l'appello in oggetto, infondato su ogni punto, deve essere respinto e la
decisione del Pretore confermata. Non si prelevano tasse né spese trattandosi
di una causa fondata sul diritto del lavoro di valore non superiore a fr.
30'000.–. L'istante, interamente soccombente, verserà alla convenuta un'equa indennità
per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 148 CPC e la TOA,
pronuncia: 1. L’appello 23 gennaio 2006 di AP 1 è
respinto.
2.
Non si prelevano tasse né spese di appello. AP 1 rifonderà alla AO 1 fr. 600.-
per ripetibili di appello.
3. Intimazione
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere
pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr.
15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.
30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se
una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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