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Decisione

12.2006.26

contratto di lavoro - licenziamento in tronco

30 gennaio 2007Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

8.3 Il Pretore ha

considerato il rifiuto di spostare il cassonetto dei rifiuti – che ha indotto

per finire il datore di lavoro a notificare il licenziamento in tronco – di

particolare gravità, perché inserito nel contesto di un rapporto lavorativo già

altamente sfiduciato a causa delle violazioni commesse dal dipendente. L'appellante

minimizza la portata dell'episodio, rilevando che lo spostamento del cassonetto

non rientrava nelle sue mansioni lavorative. A torto. Dagli atti emerge che AP

1 aveva incombenze nell'ambito dei trasporti e della manutenzione (doc. K e L).

Era di fatto l'operaio tutto fare (act. V pag. 6 verso il basso e pag. 7 in

basso). Lo spingere il container dei rifiuti “fino al cancello della Casa” era

dunque una sua specifica incombenza. Del resto, il fatto che la mansione della

manutenzione vada intesa in senso ampio emerge anche dal documento L (pag. 2 in

Considerandi

alto), nel quale AP 1 fa esplicito riferimento alla “manutenzione del

giardino”. Mal si comprende per quale motivo l'appellante escluda dai propri

compiti lo spingere il cassonetto dei rifiuti, allorquando la manutenzione del

giardino produce rifiuti da eliminare. Dagli atti traspare poi che

l'atteggiamento provocatorio non è stato tenuto dal direttore all'atto di

chiedere al AP 1 lo spostamento del cassonetto, quanto piuttosto da

quest'ultimo nel rifiutare l'ordine. Il teste __________ riferisce in effetti

di aver sentito, in detta circostanza, l'appellante rispondere che “lui non era

lì per pulire merda”. Le argomentazioni dell'appellante cadono pertanto

nuovamente nel vuoto.

9.

In conclusione,

l'appello in oggetto, infondato su ogni punto, deve essere respinto e la

decisione del Pretore confermata. Non si prelevano tasse né spese trattandosi

di una causa fondata sul diritto del lavoro di valore non superiore a fr.

30'000.–. L'istante, interamente soccombente, verserà alla convenuta un'equa indennità

per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 148 CPC e la TOA,

pronuncia: 1. L’appello 23 gennaio 2006 di AP 1 è

respinto.

2.

Non si prelevano tasse né spese di appello. AP 1 rifonderà alla AO 1 fr. 600.-

per ripetibili di appello.

3. Intimazione

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere

pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr.

15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.

30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se

una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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