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Decisione

12.2006.27

buona fede processuale

9 marzo 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

12.2006.27

Data decisione, Autorità:

09.03.2006, IICCA

Titolo:

buona fede processuale

BUONA FEDE

art. 101 CPC-TI

art. 143 CPC-TI

art. 163 CPC-TI

Incarto n.

12.2006.27

Lugano

9 marzo 2006/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. AC.2005.7

della Pretura del Distretto di Leventina promossa, con petizione 26 ottobre

2005, da

AP 1

rappr. dall¿ dr.

RA 1

contro

AO 1

e

CC 1 composta da:

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

tutte rappr. dall¿ RA 2

in materia di inesistenza del debito ai sensi

dell¿art. 85a LEF.

Ed ora sull¿appello 23 gennaio 2006 dell¿attore nei

confronti del decreto 5 gennaio 2006 con il quale il Pretore ha respinto

l¿eccezione sollevata dall¿attore ed intesa a dichiarare tardiva la

presentazione dell¿allegato di risposta delle convenute con conseguente

accertamento della loro preclusione in causa.

Avendo il Pretore concesso effetto sospensivo

all¿appello ai sensi dell¿art. 96 cpv. 3 CPC.

Viste le osservazioni all¿appello 15 febbraio 2006

delle convenute.

Letti ed esaminati gli atti di causa.

Considerato

in fatto ed in diritto

1. Il 26 ottobre 2005 AP 1 ha presentato, alla Pretura di Leventina,

una petizione di inesistenza del debito ai sensi dell¿art. 85a LEF e il Pretore

ha provveduto, il successivo 28 ottobre, ad intimarla alle convenute assegnando

loro, in applicazione dell¿art. 168 CPC, un termine di trenta giorni per la

presentazione della risposta.

Il 18

novembre 2005 il Pretore, rilevato che la procedura applicabile alla causa in

questione era quella accelerata e non quella ordinaria, ha stralciato l¿incarto

OA.2005.32 formante la procedura ordinaria ed ha aperto un nuovo incarto

(AC.2005.7) in procedura accelerata, fissando alle parti convenute un termine

di 10 giorni per presentare la risposta e ha, contestualmente, citato le parti

a comparire all¿udienza del 6 febbraio 2006 per l¿udienza preliminare (art. 390

cpv. 2 e 392 CPC).

Il 28

novembre 2005 le convenute hanno presentato l¿allegato di risposta, intimato

dalla Pretura alla controparte il successivo 30 novembre.

Considerandi

2.

Il

21.

dicembre 2005 l¿attore ha contestato la tempestività della risposta delle

convenute che, secondo lui, doveva essere inoltrata, per l¿art. 390 cpv. 2 CPC,

entro 10 giorni dall¿intimazione della petizione, avvenuta a fine ottobre 2005,

non potendo sfuggire loro, assistite da un avvocato, che si trattava di una

procedura accelerata per cui la risposta andava inoltrata, ex lege e perentoriamente,

entro 10 giorni dall¿intimazione della petizione, senza potersi appellare alla

svista della Pretura e senza potersi giovare del nuovo termine assegnato

successivamente dal Pretore.

Le

convenute, con scritto 22 dicembre 2005, hanno contestato le argomentazioni

dell¿attore rimproverandogli, siccome pure assistito da un patrocinatore, di

non aver nulla eccepito al momento in cui ricevette la copia della fissazione

del termine di 30 giorni per la risposta e nemmeno quando ebbe conoscenza dello

stralcio della prima procedura e dell¿assegnazione del nuovo termine.

Il

Pretore, con il decreto qui impugnato, ha respinto l¿eccezione argomentando che

l¿errore iniziale era da ascrivere alla Pretura e di conseguenza non si poteva

penalizzare le convenute la cui buona fede andava protetta.

3.

Con

l¿appello che ci occupa l¿attore ripropone le proprie eccezioni ed

argomentazioni contestando in particolare che le convenute, rispettivamente il

loro legale, potessero essere considerate in buona fede poiché tale protezione

non è data quando l¿errore (in casu quello del Pretore) è chiaramente

riconoscibile con la sola lettura del testo di legge relativo, in concreto

dell¿art. 85a cpv. 4 LEF che prescrive l¿adozione della procedura accelerata.

Le

convenute chiedono la reiezione del gravame.

4.

È

evidente che il Pretore, adottando la procedura ordinaria invece di quella

accelerata per la trattazione della vertenza ex art. 85a LEF, ha sbagliato ed

ha contravvenuto al principio dell¿art. 101 CPC. Ma è altrettanto evidente che,

se non ci si fosse resi conti dell¿errore e la procedura continuata secondo il

rito ordinario, la sentenza del Pretore e tutta la procedura che l¿aveva

preceduta non sarebbero state né nulle né annullabili poiché i diritti delle

parti, in particolare quelli dell¿attore, non avrebbero subito alcuna

limitazione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 101 m. 1 e 2).

A fronte

di questa conclusione appare abusiva la posizione dell¿attore che rimprovera

alle convenute, rispettivamente al loro patrocinatore, di non essersi avvedute

dell¿evidente errore del Pretore e di non essersi quindi comportate di

conseguenza introducendo nei 10 giorni la risposta, quando lui, pure assistito

da un legale, nulla ha intrapreso, ben sapendo che la sua petizione ¿non lasciava

dubbio alcuno circa la natura della causa avviata¿ (cfr. appello, punto 6 in

fine), per rendere edotto il giudice della difformità.

E,

non solo, ma anche dopo aver ricevuto la decisone 18 novembre 2005 del Pretore

che era intesa a sanare l¿errore di impostazione della procedura non ha

eccepito alcunché, lasciando che le convenute presentassero l¿allegato di

risposta, così come loro indicato, e ricevuto questo allegato ritardando ancora

di una ventina giorni la proposizione dell¿eccezione.

5.

Questo modo di fare dell¿attore è palesemente contrario al principio

della buona fede - che trova applicazione e dev¿essere rispettato anche in

ambito processuale (TF 6.4.2001 4C.347/2000 consid. 2b e dottrina ivi citata; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 163 m. 1) - il quale impone che delle obiezioni

aventi per oggetto vizi procedurali, che se sollevate tempestivamente avrebbero

permesso la loro correzione, non possono essere sollevate successivamente,

ossia ad intervenuta conclusione del relativo atto processuale viziato (v.

sentenze TF citate in Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 143 m. 2 e N. 257).

Ne

consegue che l¿eccezione sollevata dall¿attore è tardiva e va qualificata senza

esitazione come abusiva percui il primo giudice, correttamente, ha ritenuto

tempestiva la proposizione della risposta di causa e non ha dato seguito alla

richiesta di ritenere precluse le convenute.

L¿appello

va così respinto con spese e ripetibili a carico dell¿appellante.

Per i quali motivi

visti, per le spese, gli art. 147 e seg. CPC e la

vigente LTG

dichiara e pronuncia

1.

L¿appello 23 gennaio 2006 di AP 1 è respinto.

2.

La

tassa di giudizio di Fr. 250.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 300.-), già

anticipate dall¿appellante, rimangono a suo carico con l¿obbligo di rifondere a

controparte Fr. 400.- per ripetibili.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Leventina

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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