12.2006.27
buona fede processuale
9 marzo 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2006.27
Data decisione, Autorità:
09.03.2006, IICCA
Titolo:
buona fede processuale
BUONA FEDE
art. 101 CPC-TI
art. 143 CPC-TI
art. 163 CPC-TI
Incarto n.
12.2006.27
Lugano
9 marzo 2006/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. AC.2005.7
della Pretura del Distretto di Leventina promossa, con petizione 26 ottobre
2005, da
AP 1
rappr. dall¿ dr.
RA 1
contro
AO 1
e
CC 1 composta da:
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
tutte rappr. dall¿ RA 2
in materia di inesistenza del debito ai sensi
dell¿art. 85a LEF.
Ed ora sull¿appello 23 gennaio 2006 dell¿attore nei
confronti del decreto 5 gennaio 2006 con il quale il Pretore ha respinto
l¿eccezione sollevata dall¿attore ed intesa a dichiarare tardiva la
presentazione dell¿allegato di risposta delle convenute con conseguente
accertamento della loro preclusione in causa.
Avendo il Pretore concesso effetto sospensivo
all¿appello ai sensi dell¿art. 96 cpv. 3 CPC.
Viste le osservazioni all¿appello 15 febbraio 2006
delle convenute.
Letti ed esaminati gli atti di causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
1. Il 26 ottobre 2005 AP 1 ha presentato, alla Pretura di Leventina,
una petizione di inesistenza del debito ai sensi dell¿art. 85a LEF e il Pretore
ha provveduto, il successivo 28 ottobre, ad intimarla alle convenute assegnando
loro, in applicazione dell¿art. 168 CPC, un termine di trenta giorni per la
presentazione della risposta.
Il 18
novembre 2005 il Pretore, rilevato che la procedura applicabile alla causa in
questione era quella accelerata e non quella ordinaria, ha stralciato l¿incarto
OA.2005.32 formante la procedura ordinaria ed ha aperto un nuovo incarto
(AC.2005.7) in procedura accelerata, fissando alle parti convenute un termine
di 10 giorni per presentare la risposta e ha, contestualmente, citato le parti
a comparire all¿udienza del 6 febbraio 2006 per l¿udienza preliminare (art. 390
cpv. 2 e 392 CPC).
Il 28
novembre 2005 le convenute hanno presentato l¿allegato di risposta, intimato
dalla Pretura alla controparte il successivo 30 novembre.
Considerandi
2.
Il
21.
dicembre 2005 l¿attore ha contestato la tempestività della risposta delle
convenute che, secondo lui, doveva essere inoltrata, per l¿art. 390 cpv. 2 CPC,
entro 10 giorni dall¿intimazione della petizione, avvenuta a fine ottobre 2005,
non potendo sfuggire loro, assistite da un avvocato, che si trattava di una
procedura accelerata per cui la risposta andava inoltrata, ex lege e perentoriamente,
entro 10 giorni dall¿intimazione della petizione, senza potersi appellare alla
svista della Pretura e senza potersi giovare del nuovo termine assegnato
successivamente dal Pretore.
Le
convenute, con scritto 22 dicembre 2005, hanno contestato le argomentazioni
dell¿attore rimproverandogli, siccome pure assistito da un patrocinatore, di
non aver nulla eccepito al momento in cui ricevette la copia della fissazione
del termine di 30 giorni per la risposta e nemmeno quando ebbe conoscenza dello
stralcio della prima procedura e dell¿assegnazione del nuovo termine.
Il
Pretore, con il decreto qui impugnato, ha respinto l¿eccezione argomentando che
l¿errore iniziale era da ascrivere alla Pretura e di conseguenza non si poteva
penalizzare le convenute la cui buona fede andava protetta.
3.
Con
l¿appello che ci occupa l¿attore ripropone le proprie eccezioni ed
argomentazioni contestando in particolare che le convenute, rispettivamente il
loro legale, potessero essere considerate in buona fede poiché tale protezione
non è data quando l¿errore (in casu quello del Pretore) è chiaramente
riconoscibile con la sola lettura del testo di legge relativo, in concreto
dell¿art. 85a cpv. 4 LEF che prescrive l¿adozione della procedura accelerata.
Le
convenute chiedono la reiezione del gravame.
4.
È
evidente che il Pretore, adottando la procedura ordinaria invece di quella
accelerata per la trattazione della vertenza ex art. 85a LEF, ha sbagliato ed
ha contravvenuto al principio dell¿art. 101 CPC. Ma è altrettanto evidente che,
se non ci si fosse resi conti dell¿errore e la procedura continuata secondo il
rito ordinario, la sentenza del Pretore e tutta la procedura che l¿aveva
preceduta non sarebbero state né nulle né annullabili poiché i diritti delle
parti, in particolare quelli dell¿attore, non avrebbero subito alcuna
limitazione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 101 m. 1 e 2).
A fronte
di questa conclusione appare abusiva la posizione dell¿attore che rimprovera
alle convenute, rispettivamente al loro patrocinatore, di non essersi avvedute
dell¿evidente errore del Pretore e di non essersi quindi comportate di
conseguenza introducendo nei 10 giorni la risposta, quando lui, pure assistito
da un legale, nulla ha intrapreso, ben sapendo che la sua petizione ¿non lasciava
dubbio alcuno circa la natura della causa avviata¿ (cfr. appello, punto 6 in
fine), per rendere edotto il giudice della difformità.
E,
non solo, ma anche dopo aver ricevuto la decisone 18 novembre 2005 del Pretore
che era intesa a sanare l¿errore di impostazione della procedura non ha
eccepito alcunché, lasciando che le convenute presentassero l¿allegato di
risposta, così come loro indicato, e ricevuto questo allegato ritardando ancora
di una ventina giorni la proposizione dell¿eccezione.
5.
Questo modo di fare dell¿attore è palesemente contrario al principio
della buona fede - che trova applicazione e dev¿essere rispettato anche in
ambito processuale (TF 6.4.2001 4C.347/2000 consid. 2b e dottrina ivi citata; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 163 m. 1) - il quale impone che delle obiezioni
aventi per oggetto vizi procedurali, che se sollevate tempestivamente avrebbero
permesso la loro correzione, non possono essere sollevate successivamente,
ossia ad intervenuta conclusione del relativo atto processuale viziato (v.
sentenze TF citate in Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 143 m. 2 e N. 257).
Ne
consegue che l¿eccezione sollevata dall¿attore è tardiva e va qualificata senza
esitazione come abusiva percui il primo giudice, correttamente, ha ritenuto
tempestiva la proposizione della risposta di causa e non ha dato seguito alla
richiesta di ritenere precluse le convenute.
L¿appello
va così respinto con spese e ripetibili a carico dell¿appellante.
Per i quali motivi
visti, per le spese, gli art. 147 e seg. CPC e la
vigente LTG
dichiara e pronuncia
1.
L¿appello 23 gennaio 2006 di AP 1 è respinto.
2.
La
tassa di giudizio di Fr. 250.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 300.-), già
anticipate dall¿appellante, rimangono a suo carico con l¿obbligo di rifondere a
controparte Fr. 400.- per ripetibili.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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