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Decisione

12.2006.28

decisione sulla traduzione di alcuni documenti - appello

1 febbraio 2006Italiano2 min

Source ti.ch

Fatti

12.2006.28

Data decisione, Autorità:

01.02.2006, IICCA

Titolo:

decisione sulla traduzione di alcuni documenti - appello

PROVVEDIMENTO PROCESSUALE

TRADUZIONE

art. 95 cpv. 1 CPC-TI

art. 203 cpv. 1 CPC-TI

Incarto n.

12.2006.28

Lugano

1 febbraio

2006/lw

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2005.128

della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna- promossa con petizione

16 agosto 2005 da

AO 1

rappr. da RA 2

contro

AP 1

AP 2

tutti rappr. da RA 1

nella quale procedura il Pretore, con decisione 19

gennaio 2006, ha parzialmente accolto la domanda processuale 2 settembre / 25

novembre 2005 dei convenuti, ordinando la traduzione del doc. P, ma non del

doc. L;

appellanti i convenuti che, con atto di appello 25

gennaio 2006, al quale il primo giudice ha concesso l’effetto sospensivo, chiedono

la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere integralmente la loro domanda

di traduzione dei documenti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che

la decisione qui impugnata con cui il Pretore si è espresso in merito alla traduzione

o meno, ex art. 203 cpv. 1 CPC, di alcuni documenti (in lingua tedesca) versati

agli atti dall’attore costituisce -come del resto indicato dal giudice stesso- un'ordinanza,

tanto è vero che tratta una questione che concerne l'istruttoria della causa (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 94

m. 2);

che

un’ordinanza non è appellabile (art. 95 cpv. 1 CPC);

che

la palese improponibilità dell'appello presentato dai convenuti può così essere

sanzionata già all'esame preliminare dell'art. 313bis CPC senza necessità di

doverlo intimare alla controparte per le osservazioni;

che

gli oneri processuali di questo giudizio seguono la soccombenza degli

appellanti (art. 148 CPC);

Per i quali motivi

visti, per le spese,

gli art. 147 segg. CPC e la vigente TG

pronuncia

1. L'appello 25 gennaio 2006 di AP 1 e AP 2 è inammissibile.

Considerandi

2.

La

tassa di giudizio di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- (totale fr. 200.-) sono a

carico degli appellanti in solido.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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