12.2006.29
azione di condanna - indicazione della somma richiesta
16 marzo 2007Italiano8 min
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Numero d'incarto:
12.2006.29
Data decisione, Autorità:
16.03.2007, IICCA
Titolo:
azione di condanna - indicazione della somma richiesta
FORMA DELL'ISTANZA O DELLA PETIZIONE
art. 165 cpv. 2 let. g CPC-TI
Incarto n.
12.2006.29
Lugano
16 marzo 2007/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.62
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 30
settembre 2003 da
AO 1
rappr. dall' RA
2
contro
AP 1
rappr. dall' RA
1
chiedente l'accertamento dell'incapacità lavorativa
dell'attore, di una sua incapacità di guadagno e la condanna della convenuta al
pagamento di un importo imprecisato e di fr. 2'500.- per spese di patrocinio;
domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la
reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 9 gennaio 2006 ha
parzialmente accolto condannando la convenuta al pagamento dell'importo di fr.
14'508.-;
appellante la convenuta con atto d'appello 23 gennaio
2006 con cui postula la riforma della sentenza impugnata nel senso di
respingere in ordine la petizione perché irricevibile, rispettivamente di
respingerla nel merito;
mentre con osservazioni 23 febbraio 2006 l'appellato
postula la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. AP
1è entrato alle dipendenze della S__________ a far tempo dal giugno 2000 quale
operatore addetto all'imbottigliamento e confezionamento. Dall'11 giugno 2000 egli
è stato inabile al lavoro al 100%, riprendendo l'attività al 50% il mese di
marzo 2003. Il 1 luglio 2003 la S__________ ha disdetto il rapporto di lavoro
per il 30 settembre 2003.
Durante
l'inabilità lavorativa la società d'assicurazioni __________ (ora AP 1, di
seguito "__________") con la quale la S__________ aveva stipulato
un'assicurazione dell'indennità giornaliera per le aziende per i propri
dipendenti, ha erogato le indennità previste dalla polizza, pari all'80% del
guadagno giornaliero, tenuto conto di un termine di attesa di 2 giorni e della
durata delle prestazioni di 730 giorni per sinistro.
Con
scritto 23 giugno 2003 la AP 1, preso atto del referto medico che lo riteneva
abile al lavoro nella misura del 50 % nella sua abituale attività lavorativa di
operaio di fabbrica, ma abile al 100% in altra attività, ha considerato che AO
1, cambiando attività, avrebbe potuto conseguire un reddito inferiore solo del
16.9 % rispetto al precedente, sicché, stante che un'incapacità lavorativa
inferiore al 25 % non conferisce il diritto all'indennità giornaliera, ha informato
l'interessato che avrebbe erogato le prestazioni solo sino al 30 settembre
2003.
2. Con
petizione 30 settembre 2003, AO 1 ha formulato le seguenti domande di causa:
" 1 La petizione è accolta.
1.1. Di conseguenza è accertato ed è
riconosciuta al signor AO 1 una incapacità lavorativa pari a ........%.
1.2. Di conseguenza la capacità di
guadagno annuo del signor AO 1 è pari a CHF...............
2. La spettabile AP 1 è condannata
al pagamento di CHF ..................pari ad una incapacità lavorativa
dell'attore di .........%.
3. La spettabile AP 1 è condannata
al pagamento delle spese di patrocinio fin qui sostenute dall'attore pari a CHF
2'500.-
4. Protestate tasse, spese e
ripetibili."
3. Con
risposta 21 novembre 2003 la convenuta si è opposta alla petizione, chiedendo avantutto
che essa fosse respinta in ordine, considerandola irricevibile per
improponibilità della domanda d'accertamento e per mancata quantificazione della
domanda pecuniaria. Ha pure chiesto che la petizione fosse respinta anche nel
merito.
Con
sentenza 9 gennaio 2006 il Pretore ha parzialmente
accolto la petizione condannando la convenuta al pagamento dell'importo di fr.
14'508.- e dichiarando irricevibile la domanda d'accertamento.
4. Con
l’appello che qui ci occupa, la convenuta chiede la riforma della sentenza
impugnata nel senso della reiezione della petizione sia in ordine sia nel
merito, mentre l’attore, con le sue osservazioni, postula la reiezione del gravame.
Delle argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nei prossimi
considerandi.
5. Il
Pretore ha respinto, perché improponibile, la domanda di accertamento. Per
quanto concerne invece la questione pecuniaria, il primo giudice ha ritenuto
che, trattandosi in sostanza di una vertenza derivante da un contratto di
lavoro, non era da essere troppo rigorosi nell'imporre l'obbligo di cifrare la
domanda. Ha di seguito rilevato come l'importo che l'attore poteva pretendere
corrispondeva al massimo alle indennità che l'attore avrebbe potuto chiedere in
caso di inabilità lavorativa totale per il numero delle indennità giornaliere
restanti, concludendo per la ricevibilità della domanda di causa.
L'appellante
censura la decisione impugnata, rilevando che, quand'anche si fosse in presenza
di una vertenza derivante da un contratto di lavoro - cosa che peraltro
contesta - ciò non esimerebbe l'attore dal quantificare la propria pretesa, cosa
non fatta, neppure in sede di conclusioni.
6. Per
principio, la procedura civile cantonale può esigere che le domande siano
formulate in termini precisi e distinti, con l’indicazione, in caso di condanna
in denaro, della cifra esatta (DTF 116 II 215 consid. 4a; IICCTF 24
novembre 1998 5P.416/1998; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3a ed., Zurigo 1979, p. 193; Guldener, Bundesprivatrecht
und kantonales Zivilprozessrecht, in RDS 1961 II p. 59; Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts,
8a ed., Berna 2006,
§ 33 n. 5a; Hohl, Procédure civile, Vol. I, Berna 2001, § 6 n. 212 seg.): è ciò che ha fatto anche la procedura ticinese (art. 165 cpv. 2
lett. g CPC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 11 ad art. 165; II CCA 29 novembre
2006 inc. n. 12.2006.72). Una siffatta regola soffre però diverse eccezioni,
segnatamente nei casi in cui il diritto federale ammette il contrario o lascia
all’apprezzamento del giudice la determinazione dell’importo (art. 42 cpv. 2
CO), oppure ancora quando l’attore non è in grado di stabilirlo ovvero una tale
indicazione non possa essere pretesa perché, ad esempio, solo l’istruttoria
permette di determinarlo (sentenze DTF e II CCTF citate; Guldener, op. cit.,
ibidem; Vogel, op. cit., § 33 n. 5b segg.; Hohl, op. cit., § 6 n. 214 segg.).
7. Nella
fattispecie è incontestabile che la domanda attorea (riportata integralmente al
considerando 2), non indica in alcun modo l’importo richiesto, non essendo in
effetti tale la domanda di condannare la convenuta "...al
pagamento di CHF .........pari ad una incapacità lavorativa dell'attore di
.........%“, importo che peraltro avrebbe potuto agevolmente essere
indicato - sia pure con la riserva di un suo successivo
adeguamento - tant’è che in petizione l'attore ha sostenuto di ritenere
giustificata "un'indennità corrispondente ad un'invalidità di almeno il 50
% / 60 % (petizione pto 4), senza peraltro neanche esporre i fatti che
permettono di calcolare l'entità delle indennità giornaliere, tanto che anche
il primo giudice li ha dovuti dedurre dai documenti prodotti dalla convenuta,
l'attore non avendo indicato alcunché circa lo stipendio e le condizioni
d'assicurazione. A questa mancanza l'attore non ha ovviato successivamente, nonostante
le specifiche contestazioni sollevate dalla convenuta, non presentando la
replica.
Quand’anche
si volesse poi riconoscere all’attore la facoltà di introdurre una domanda non
cifrata per il fatto che il grado di invalidità non era sufficientemente
determinato, ciò che poteva comportare la necessità di procedere ai dovuti atti
istruttori per gli accertamenti del caso, è in ogni caso chiaro che l’effettiva
quantificazione della somma richiesta avrebbe potuto e dovuto essere fatta -
considerato che le parti avevano rinunciato ad essere convocate per il
dibattimento finale - con le conclusioni di causa. Se non che, l'attore le conclusioni
non le ha presentate.
8. Per i motivi che precedono, la domanda, non cifrata, non può in
definitiva essere ritenuta sufficientemente precisa e determinata, per cui, non
potendosi ammettere un minor rigore processuale per il fatto che la parte
attrice è rappresentata da un avvocato (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 1 ad art. 307; II CCA 9 settembre 1998 inc. n. 12.98.108,
20 novembre 2000 inc. n. 12.2000.215; ICCTF 3 marzo 1997
4P.105/1996), la petizione è da respingere in ordine.
Di
conseguenza l'appello è da accogliere e la decisione impugnata da riformare nel
senso di respingere in ordine la petizione. Spese e ripetibili seguono la
soccombenza. L'esito dell'appello impone una modifica della decisione in merito
agli oneri processuali di prima sede, che vanno caricati integralmente
all'attore, qui appellato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
pronuncia
Fatti
I. L’appello 23 gennaio 2006 di AP 1 è accolto. Di conseguenza la
sentenza 9 gennaio 2006 della Pretura della giurisdizione di Locarno-città è
riformata come segue:
1. La petizione 30 settembre 2003 di AO 1 è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- e le
spese di fr. 7'735.- sono poste a carico dell'attore e per esso, al beneficio
dell'assistenza giudiziaria, dello Stato. L'attore rifonderà alla convenuta fr.
3'000.- a titolo di ripetibili.
Considerandi
II. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 400.-
b)
spese fr.
50.
-
totale fr.
450.
-
da
anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell'appellato con l’obbligo di
versare all'appellante fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Premesso che il valore litigioso della vertenza (fr. 14'508.-)
non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.- (rispettivamente di fr.
15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione)
contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione se
la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale.
Nello stesso temine è possibile proporre, sempre al Tribunale federale, ricorso
sussidiario in materia costituzionale.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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