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Decisione

12.2006.3

lavoro - mancato rispetto da parte del datore di lavoro degli obblighi in materia di assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia

8 gennaio 2007Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

8. Il Segretario

assessore ha calcolato in fr. 1'612.– il salario che la AP 1 deve corrispondere

a AO 1 per la seconda quindicina del mese di giugno 2004 (sentenza impugnata,

consid. 9 verso il basso). Chiedendo l'integrale reiezione dell' istanza (appello,

pag. 1, in fondo) l'appellante non riconosce di dovere a AO 1 neppure il

predetto importo, per altro da lei stessa ammesso in prima sede, come dovuto

all'istante, quantomeno per la somma di fr. 1'598.80 (act. IV, pag. 6).

L'appellante non adduce tuttavia alcun motivo di fatto e di diritto per il

quale il computo operato dal primo giudice sarebbe errato e l'importo in

oggetto non dovuto, sicché anche su questo punto l'appello si palesa

irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, con rinvio al cpv. 5).

9. Il Segretario

assessore ha pure calcolato in fr. 20'532.30 netti l'importo che avrebbe dovuto

essere corrisposto all'istante dalla __________, per i mesi da luglio 2004 a

gennaio 2005, qualora la copertura assicurativa fosse sussistita (sentenza

impugnata, consid. 9 nel mezzo). Il predetto computo non è contestato. La

ricorrente si aggrava invece sul fatto – ritenuto dal primo giudice – che un

suo errore abbia causato la decadenza della copertura assicurativa e quindi che

essa debba essere ritenuta responsabile del mancato pagamento di prestazioni

assicurative per perdita di guadagno. A torto.

Allorquando il datore di

lavoro non rispetta gli obblighi contrattuali o convenzionali in materia di

assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia (per mancata conclusione

di un'assicurazione, ritardo o non versamento delle quote dovute o annuncio

tardivo) non entra in considerazione l'art. 324a CO, quanto piuttosto si

applicano le norme generali in materia di inesecuzione del contratto (Brunner, Bühler, Wäber, Bruchez,

Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, Basilea 2005, ad art. 324a, pag. 123 n.

23). Il datore di lavoro risponde in tal caso, in applicazione dell'art. 97 CO,

per il mancato adempimento dell'obbligazione e deve riparare il danno che ne

deriva per il lavoratore; deve dunque versare al medesimo gli importi che

sarebbero stati pagati dall'assicurazione (DTF 127 III 318 consid. 5; 124 III

126 consid. 4; 115 II 251 consid. 4b; decisione non pubblicata n.4C.50/2002

del 25 aprile 2002). Ciò è il caso in particolare quando il datore di lavoro

omette di rendere attento il lavoratore del suo diritto di passare – al termine

del contratto di lavoro – dalla copertura assicurativa collettiva a quella

individuale (Vischer, Der

Arbeitsvertrag, Basilea 2005, n. 4 pag. 131; Geiser,

Lohnfortzahlungspflicht bei Krankheit, in AJP 3/2003, pag. 332 n. 2.59).

10. Per quanto qui

concerne, l'appellante ha stipulato con la __________ un'assicurazione

collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia, ciò in adempimento di

Considerandi

quanto stabilito dall'art. 23 CCNL. Alla predetta assicurazione tornano

applicabili le condizioni generali, edizione 2000 (di seguito: CGA della __________).

Anche l'art. E7 CGA della __________ prevede esplicitamente che il contraente

(in concreto, la AP 1) è tenuto ad informare gli assicurati sui loro diritti e

obblighi derivanti dall'assicurazione, in particolare sulle possibilità di

proseguimento dell'assicurazione in caso di uscita dalla cerchia di persone

assicurate o in caso di estinzione del contratto. Sono fatti acquisiti (cfr.

sopra, consid. 3 e 7) le circostanze secondo cui AO 1 non appartiene più alla

cerchia delle persone coperte dall'assicurazione collettiva della __________ e

il passaggio all'assicurazione individuale non è stato possibile, essendo la

relativa richiesta giunta a termini scaduti. L'appellante sostiene di aver

informato AO 1 in merito alla possibilità di passaggio dall'assicurazione

collettiva all'assicurazione individuale e alle relative modalità. Quest'ultimo

avrebbe confermato per iscritto di esserne al corrente al momento della

sottoscrizione del contratto di lavoro. La cifra 6 del contratto di lavoro

(doc. A), a cui l'appellante fa riferimento, appare invero poco chiara ed

equivoca. Dalla medesima, benché sottoscritta dal lavoratore al momento della

firma del contratto, non si ricava di certo che AO 1 fosse informato sulle

modalità e sui termini per passare dall'assicurazione collettiva a quella

individuale. Dalla formulazione secondo cui “il lavoratore è ha conoscenza […] del cambio in un'assicurazione individuale per quanto riguarda

l'assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia” si può del resto più

facilmente ricavare che a AO 1 sia stato prospettato un passaggio automatico –

o su iniziativa dello stesso datore di lavoro – da una categoria di

assicurazione all'altra. Dagli atti non emergono, d'altro canto, elementi

attestanti che il lavoratore sia stato adeguatamente e convenientemente

informato dalla datrice di lavoro; quanto piuttosto che l'appellante non ha

dato seguito tempestivamente neppure alle richieste di informazione che per

altro gli erano pervenute dall'OCST (cfr. consid. 3, con riferimento ai doc. D

e E). L'appello su questo punto cade dunque nel vuoto.

11.

Pure priva di

consistenza è l'argomentazione dell' appellante secondo cui la tardiva notifica

all'assicurazione – da lei stessa eseguita – sarebbe semmai da imputare al

lavoratore medesimo, che non avrebbe “mai manifestato la propria volontà di

trasferirsi all'assicurazione individuale, motivo per il quale [essa] non annunciò il caso all'assicurazione fino a circa metà agosto

2004” (appello, punto 5, pag. 5 in basso e pag. 6 in alto). Non sarebbero

dunque, a suo dire, dati i presupposti per una sua responsabilità. Già s'è

detto (sopra, consid. 10) che AO 1 non risulta essere stato adeguatamente

informato dall'appellante sul suo diritto di mantenere la copertura

assicurativa passando ad un assicurazione individuale, né tantomeno sulle

modalità e sui termini per passare dall'assicurazione collettiva a quella

individuale. Non può dunque essergli imputata alcuna responsabilità, o

corresponsabilità, nel far valere – entro termini e secondo modalità che non è

accertato fossero a lui noti – diritti, che non è provato che egli conoscesse.

Anche su questo punto l'appello è pertanto privo di fondamento.

12.

In conclusione, ne

discende che l'appello in oggetto, infondato su ogni punto, deve essere

respinto e la decisione del Segretario assessore confermata. Non si prelevano

tasse né spese trattandosi di una causa fondata sul diritto del lavoro di

valore non superiore a fr. 30'000.–. La tardività delle osservazioni

all'appello non consente di attribuire all'istante ripetibili di seconda sede,

per altro neppure richieste.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 148 CPC e la TOA,

pronuncia: 1. L’appello 23 dicembre 2005 della AP 1 è

respinto.

2.

Non si prelevano tasse né spese di appello. Non si assegnano ripetibili di

appello.

3. Intimazione:

- ;

-

;

Comunicazione

alla Pretura di Locarno-Città.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere

pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr.

15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.

30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se

una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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