12.2006.31
perenzione processuale - rinuncia al mandato dell'avvocato dell'attore - atto interruttivo
2 febbraio 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
12.2006.31
Data decisione, Autorità:
02.02.2006, IICCA
Titolo:
perenzione processuale - rinuncia al mandato dell'avvocato dell'attore - atto interruttivo
LITE DIVENTATA SENZA OGGETTO
PRESCRIZIONE
art. 138 cpv. 1 CO
art. 351 cpv. 2 CPC-TI
Incarto n.
12.2006.31
Lugano
2 febbraio
2006 lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Walser e Chiesa, quest’ultimo in sostituzione della
giudice Epiney-Colombo, esclusa
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.1999.144
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2- promossa con petizione 26
febbraio 1999 da
AP 1
contro
AO 1
rappr. da RA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento
di fr. 95'000.- oltre interessi ed accessori, domanda avversata dalla
controparte;
Ed ora sul decreto 30 dicembre 2005 con cui il Pretore ha stralciato
la causa dai ruoli per intervenuta perenzione processuale;
appellante l'attrice con atto di appello 30 gennaio 2006 con cui
chiede di annullare il decreto di stralcio con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto e in diritto: che
con la petizione in rassegna AP 1 ha convenuto in lite AO 1 chiedendo la sua
condanna al pagamento di fr. 95'000.- più accessori;
che il convenuto
si è opposto a tale richiesta;
che il Pretore,
preso atto che l'ultimo atto di causa, cioè l’intimazione alle parti il 27
marzo 2003 dell’ordinanza 26 marzo 2003 con cui era stato assegnato al
convenuto un termine di 30 giorni per produrre la traduzione in italiano dei
doc. 2 e 4, risaliva ad oltre 2 anni prima, ha decretato il 30 dicembre 2005 lo
stralcio della causa per intervenuta perenzione processuale (art. 351 cpv. 2
CPC);
che con l’appello che
qui ci occupa l'attrice chiede l'annullamento del decreto di stralcio, rilevando
che il 18 marzo 2005 il suo patrocinatore le aveva comunicato di rinunciare al
mandato di rappresentanza processuale e di aver notificato la circostanza alla
Pretura, la quale, in violazione dell’art. 125 CPC, non aveva però provveduto,
come invece avrebbe dovuto, ad intimarle quello scritto, che di per sé era comunque
già tale da far venir meno la presunzione di mancanza di interesse delle parti;
che il gravame,
del tutto infondato, può senz’altro essere evaso già nell’ambito dell’esame
preliminare dell’art. 313bis CPC senza necessità di intimarlo alla controparte
per le eventuali osservazioni;
che l'art. 351
cpv. 2 CPC prevede che il giudice stralcia dal ruolo d'ufficio la causa in cui
nessuna delle parti nel corso di due anni ha compiuto un atto processuale;
che nel caso di
specie l'attrice non può innanzitutto prevalersi del fatto che il giudice non
le abbia intimato lo scritto 18 marzo 2005 con cui il suo patrocinatore le
aveva comunicato, con copia per conoscenza alla Pretura, la rinuncia al suo
mandato, rilevante per l’applicazione della norma essendo unicamente l'ultimo
atto compiuto e non quelli eventualmente omessi -a torto o a ragione- dalle
parti o dal giudice (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 13 ad art. 351; II CCA 24 febbraio 1995 inc. 12.95.26, 6
febbraio 2001 inc. n. 12.2001.26), tanto più che, dal tenore della missiva, costui
poteva senz’altro ritenere che la stessa le fosse già stata inviata
direttamente dal suo legale;
che nemmeno si può
ritenere che lo scritto in questione possa aver avuto effetto interruttivo
della perenzione processuale, la dottrina e la giurisprudenza avendo già avuto
modo di precisare che la comunicazione al giudice del cambiamento di avvocato
-e la medesima soluzione si impone nella presente fattispecie, del tutto
analoga, in cui è stata comunicata la semplice rinuncia al mandato- non è
intesa al proseguimento della causa e quindi non costituisce un “atto
giudiziale” delle parti ai sensi dell’art. 138 cpv. 1 CO (cfr. DTF 85 II
187 consid. 2; Pichonnaz,
Commentaire Romand, N. 5 ad art. 138 CO; Berti,
Basler Kommentar, 2. ed., N. 2 ad art. 138 CO; Spiro, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-,
Verwirkungs- und Fatalfristen, Vol. I, § 149 p. 344 con numerosi rif.) e
neppure ex art. 351 cpv. 2 CPC, disposizione che si basa su un concetto analogo
di “atto giudiziario” (Rep. 1982 p. 133);
che la tassa di giustizia e le spese della procedura d’appello seguono
la soccombenza dell’appellante (art. 148 CPC), che in questa sede non ha più
preteso di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148
CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 30 gennaio 2006 di AP 1 è respinto.
Considerandi
II. Gli oneri processuali della procedura d’appello di complessivi
fr. 250.- (tassa di giustizia di fr. 200.- e spese di fr. 50.-)
sono a
carico dell’appellante.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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