12.2006.32
esistenza di un mandato - onere della prova - gestioni d'affari senza mandato
3 febbraio 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2006.32
Data decisione, Autorità:
03.02.2006, IICCA
Titolo:
esistenza di un mandato - onere della prova - gestioni d'affari senza mandato
GESTIONE D'AFFARI SENZA MANDATO
MANDATO
ONERE DELLA PROVA
art. 8 CC
art. 394 CO
art. 419 CO
Incarto n.
12.2006.32
Lugano
3 febbraio
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2005.657
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2- promossa con petizione 19
settembre 2005 da
AP 1
rappr. da RA 2
contro
AO 1
rappr. da RA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento
di fr. 11'600.- oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano;
domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della
petizione, e che il Pretore con sentenza 30 dicembre 2005 ha respinto;
appellante l'attrice con atto di appello 30 gennaio 2006, con cui
chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il convenuto non è stato invitato a presentare le sue
osservazioni;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che
con la petizione in rassegna AP 1 ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento
di fr. 11'600.- più interessi ed accessori, adducendo di aver eseguito per lui tutta
una serie di prestazioni (fiscali, contabili e di vario genere), oggetto della
fattura di cui al doc. B, rimasta impagata;
che
il convenuto si è opposto alla petizione rilevando di non aver mai conferito
alcun mandato all’attrice e contestando siccome non provate le prestazioni
svolte;
che
il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha respinto la petizione, ritenendo
che l’attrice, cui incombeva l’onere della prova, non aveva dimostrato il
conferimento di un incarico da parte del convenuto e quindi la venuta in essere
di un contratto di mandato;
che
l’appello che qui ci occupa, con cui l’attrice chiede di riformare il querelato
giudizio nel senso di accogliere la petizione, può senz’altro essere evaso già
nell’ambito dell’esame preliminare dell’art. 313bis CPC senza necessità di
intimarlo alla controparte per le eventuali osservazioni;
che
il fatto che l’attrice, gravata dell’onere della prova (art. 8 CC), sia stata
in grado di versare agli atti alcuni documenti (cfr. plico doc. D) -perloppiù
dichiarazioni fiscali, intestate in parte al convenuto e in parte ad altre
persone- non prova ancora che tra le parti in causa sia venuto in essere un
contratto di mandato volto all’effettuazione delle prestazioni poi oggetto della
fatturazione, che lo stesso sia stato conferito dal convenuto e non da altri e
soprattutto che l’incarico sia stato affidato proprio all’attrice e non invece personalmente
al suo amministratore unico __________, cui il convenuto era legato da un
rapporto di amicizia (come da lui preteso nel doc. 2, cfr. pure doc. B);
che
nemmeno il fatto che quelle prestazioni possano essere state utilizzate dal
convenuto o da altre persone e che dunque possano eventualmente trovare
applicazione le norme sulla gestione d’affari senza mandato (art. 419 segg. CO),
circostanze per altro irricevibili siccome evocate per la prima volta solo in
questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), potrebbe giovare all’attrice, non
essendovi in ogni caso la prova, sulla base di quanto precede, che legittimati
passivamente e attivamente siano proprio il convenuto e l’attrice e non invece
altre persone;
che
a prescindere da quanto precede, l’attrice neppure ha provato l’effettuazione
delle prestazioni fatturate;
che
in tali circostanze, ben si giustifica respingere l’appello e confermare con
ciò il giudizio pretorile;
che
la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza dell’appellante (art. 148
CPC);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148
CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
1. L’appello 30 gennaio 2006 di AP 1 è respinto.
Considerandi
2.
Gli oneri processuali di complessivi fr. 300.- (tassa di giustizia
di fr. 250.- e spese di fr. 50.-) sono a carico dell’appellante.
3.
Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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