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Decisione

12.2006.32

esistenza di un mandato - onere della prova - gestioni d'affari senza mandato

3 febbraio 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

12.2006.32

Data decisione, Autorità:

03.02.2006, IICCA

Titolo:

esistenza di un mandato - onere della prova - gestioni d'affari senza mandato

GESTIONE D'AFFARI SENZA MANDATO

MANDATO

ONERE DELLA PROVA

art. 8 CC

art. 394 CO

art. 419 CO

Incarto n.

12.2006.32

Lugano

3 febbraio

2006/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2005.657

della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2- promossa con petizione 19

settembre 2005 da

AP 1

rappr. da RA 2

contro

AO 1

rappr. da RA 1

con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento

di fr. 11'600.- oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva

dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano;

domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della

petizione, e che il Pretore con sentenza 30 dicembre 2005 ha respinto;

appellante l'attrice con atto di appello 30 gennaio 2006, con cui

chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione,

protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre il convenuto non è stato invitato a presentare le sue

osservazioni;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

che

con la petizione in rassegna AP 1 ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento

di fr. 11'600.- più interessi ed accessori, adducendo di aver eseguito per lui tutta

una serie di prestazioni (fiscali, contabili e di vario genere), oggetto della

fattura di cui al doc. B, rimasta impagata;

che

il convenuto si è opposto alla petizione rilevando di non aver mai conferito

alcun mandato all’attrice e contestando siccome non provate le prestazioni

svolte;

che

il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha respinto la petizione, ritenendo

che l’attrice, cui incombeva l’onere della prova, non aveva dimostrato il

conferimento di un incarico da parte del convenuto e quindi la venuta in essere

di un contratto di mandato;

che

l’appello che qui ci occupa, con cui l’attrice chiede di riformare il querelato

giudizio nel senso di accogliere la petizione, può senz’altro essere evaso già

nell’ambito dell’esame preliminare dell’art. 313bis CPC senza necessità di

intimarlo alla controparte per le eventuali osservazioni;

che

il fatto che l’attrice, gravata dell’onere della prova (art. 8 CC), sia stata

in grado di versare agli atti alcuni documenti (cfr. plico doc. D) -perloppiù

dichiarazioni fiscali, intestate in parte al convenuto e in parte ad altre

persone- non prova ancora che tra le parti in causa sia venuto in essere un

contratto di mandato volto all’effettuazione delle prestazioni poi oggetto della

fatturazione, che lo stesso sia stato conferito dal convenuto e non da altri e

soprattutto che l’incarico sia stato affidato proprio all’attrice e non invece personalmente

al suo amministratore unico __________, cui il convenuto era legato da un

rapporto di amicizia (come da lui preteso nel doc. 2, cfr. pure doc. B);

che

nemmeno il fatto che quelle prestazioni possano essere state utilizzate dal

convenuto o da altre persone e che dunque possano eventualmente trovare

applicazione le norme sulla gestione d’affari senza mandato (art. 419 segg. CO),

circostanze per altro irricevibili siccome evocate per la prima volta solo in

questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), potrebbe giovare all’attrice, non

essendovi in ogni caso la prova, sulla base di quanto precede, che legittimati

passivamente e attivamente siano proprio il convenuto e l’attrice e non invece

altre persone;

che

a prescindere da quanto precede, l’attrice neppure ha provato l’effettuazione

delle prestazioni fatturate;

che

in tali circostanze, ben si giustifica respingere l’appello e confermare con

ciò il giudizio pretorile;

che

la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza dell’appellante (art. 148

CPC);

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148

CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

1. L’appello 30 gennaio 2006 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Gli oneri processuali di complessivi fr. 300.- (tassa di giustizia

di fr. 250.- e spese di fr. 50.-) sono a carico dell’appellante.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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