Lexipedia

Decisione

12.2006.39

lavoro - ore straordinarie

19 gennaio 2007Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

N. 1.8 e 1.10 ad art. 321c CO; Staehelin,

op. cit., N. 13 seg. ad art. 321c CO), ritenuto che l'obbligo di segnalazione

immediata da parte del lavoratore vale solo per le ore straordinarie che questi

ha svolto di propria iniziativa (DTF 129 III 171 consid. 2.3 e 2.4).

5.2 Nel caso di specie

è indubitabile che la convenuta, pur non avendo mai ordinato esplicitamente all'istante

di effettuare ore straordinarie, fosse a conoscenza del fatto che questi ne

effettuasse, e non abbia avuto nulla da ridire. Essa ammette anzi che AO 1, “al

mattino, al di fuori del suo orario di lavoro” si metteva “a disposizione per

alcuni lavoretti, quali accompagnare il signor __________ a fare la spesa,

scaricare gli acquisti dalla macchina di quest'ultimo, chiedere alla donna

delle pulizie se necessitava di qualche cosa, ecc.” (appello, pag. 4 nel

mezzo). L'appellante afferma pure di non negare che al mattino “in qualche

occasione il signor AO 1 sia stato presente sul posto di lavoro ed abbia

aiutato i colleghi in lavori che rientravano nelle loro mansioni” (appello,

pag. 4 verso il mezzo). L'istruttoria di causa ha del resto permesso di

confermare che il signor __________ – presidente del consiglio di

amministrazione della AP 1 – era a conoscenza del fatto che l'istante svolgeva

lavori al di fuori dal normale orario di lavoro. Tanto è vero che quest'ultimo

è stato visto da altri lavoratori proprio nell'atto di essere aiutato dal AO 1 [testi __________ (pure nembro del CdA della

convenuta), act. IV pag. 5; __________, act. IV pag. 3; __________, act. VI pag.

2)].

E' poi indubitabile che

il lavoro svolto dall'istante anche il mattino era oggettivamente necessario

per l'esercizio pubblico della convenuta, visto e considerato che egli, dal

settembre 2003, aveva anche il ruolo di responsabile e di vero e proprio punto

di riferimento per gli altri dipendenti; il signor __________ era in effetti

spesso assente fino alle ore 17.00 perché si occupava anche di un suo altro

ristorante (teste __________, act. VI pag. 2).

Trattandosi di ore

straordinarie, di cui la convenuta era a conoscenza e di cui essa ha nondimeno

tollerato l'esecuzione, l'istante non era tenuto a segnalarle, rispettivamente

a quantificarle immediatamente, anche perché nulla impediva alla controparte,

al corrente di quanto succedeva, se lo avesse ritenuto, di eventualmente

informarsi presso di lui (sentenza DTF citata). Né d'altro canto l'appellante

sostiene e comprova che l'istante, per un non meglio precisato “rapporto che lo

legava agli altri dipendenti” (cfr. appello, pag. 4 nel mezzo), abbia concordato

con la AP 1 di rinunciare a quantificare e a farsi retribuire le predette

prestazioni straordinarie.

6. Quanto alla

regolare effettuazione delle ore straordinarie da parte dell'istante, la stessa

è stata in generale confermata dai testi __________ (act. IV pag. 3) e __________

(act. VI pag. 2), che hanno dichiarato di aver visto AO 1 tutte le mattine

presente presso l'esercizio pubblico a partire dalle ore 8.30/9.00. Pure il

Considerandi

teste __________ (act. IV pag. 2) ha confermato che, quando arrivava presso

l'esercizio pubblico alle 9.00 o alle 10.00 di mattina, spesso vedeva il signor

AO 1; a volte in ufficio, altre volte a tagliare l'erba oppure a svuotare,

pulire e riempire la piscina (act. IV pag. 2). Per quanto concerne queste

ultime mansioni, attestate anche da un'altra teste come eseguite dall'istante (__________,

act. IV pag. 3), la convenuta non ha del resto comprovato di averle affidate a

terze persone. Nessuno degli altri dipendenti, sentiti come testi, ha per altro

affermato di aver visto il signor __________ occuparsi del taglio dell'erba o

dei lavori di giardinaggio. Comunque, anche se una tale incombenza fosse stata

di pertinenza di __________, come sostenuto dal teste __________ (act. IV pag.

5), la convenuta non può negare di essere stata a conoscenza che in realtà era

un dipendente ad eseguirli, visto che il presidente del CdA trovava il lavoro

già compiuto e non doveva procedervi personalmente.

In punto alla

quantificazione vera e propria delle ore straordinarie svolte, l'istante, cui

incombe l'onere della prova (art. 8 CC), è facilitato dal fatto che, per

giurisprudenza invalsa, qualora si stabilisca - come nel caso di specie - che

il lavoratore ha regolarmente eseguito ore supplementari, il loro compenso non

è subordinato alla prova di ogni singola ora, ma piuttosto il numero di queste

sarà stimato applicando per analogia l'art. 42 cpv. 2 CO (Streiff/Von Känel, op. cit., ibidem; Favre/Munoz/Tobler, op. cit., N. 1.14

ad art. 321c CO; Staehelin,

op. cit., N. 16 ad art. 321c CO; Brühwiler,

Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. ed., N. 13 ad art. 321c CO; Rehbinder, Berner Kommentar, N. 3 ad

art. 321c CO; DTF 128 III 271 consid. 2b; ICCTF 24 settembre 1998 4C.239/1998;

per tante II CCA 7 ottobre 2003 inc. n. 12.2002.212 pubblicata in NRCP

2004.

pag. 418).

Nel caso concreto

l'istante pretende il pagamento di 625.5 ore per il lavoro straordinario

effettuato dal settembre 2003 al 6 luglio 2004. Il Pretore ha ritenuto corretto

e sostenibile il predetto computo, tenendo conto di tre ore giornaliere,

sull'arco di venti giorni lavorativi al mese e sull'arco di circa dieci mesi

(sentenza impugnata, pag. 7 verso il mezzo). Sulla base delle testimonianze

agli atti, ed in particolare quella di Gabriela Jaggi – che attesta che

l'istante arrivava tutte le mattine alle ore 8.30/9.00 e se ne andava verso le

11.30

(act. IV pag. 3) – le ore esposte da AO 1 e riconosciute dal primo

giudice appaiono corrette e possono essere confermate. Del resto, come già

evidenziato dal Pretore, tenendo conto delle predette ore straordinarie e della

retribuzione prevista dal CCNL (fr. 3'120.– salario lordo x 125% x 625.5 ore :

164.

ore mensili) si arriverebbe ad un importo complessivo dovuto all'istante di

fr. 14'874.70. Per cui la pretesa fatta valere da AO 1 limitatamente a fr. 12'293.10

– e confermata dal primo giudice – appare fin anche generosa per la convenuta.

Detta generosità riduce di fatto le ore straordinarie fatte valere dall'istante

a complessive 516,9 ore [(625.5

x fr. 12'293.10) : fr. 14'876.70)] e meglio a una media di poco superiore alle due ore e mezza di

straordinari al giorno [(516.9

ore : 10 mesi) : 20 giorni lavorativi].

7.

In conclusione, ne

discende che l'appello in oggetto, infondato su ogni punto, deve essere

respinto e la decisione del Pretore confermata. Non si prelevano tasse né spese

trattandosi di una causa fondata sul diritto del lavoro di valore non superiore

a fr. 30'000.–. Non si assegnano ripetibili d'appello, non essendo le stesse

state richieste ed essendo, per altro, le osservazioni all'appello state

presentate da un ente (RA 2) e da persone che non adempiono le condizioni per essere

ammesse quali rappresentanti processuali ai sensi dell'art. 64a CPC (II CCA 16

marzo 2006 inc. n. 12.2005.219).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 148 CPC e la TOA,

pronuncia: 1. L’appello 3 febbraio 2006 della AP 1, __________

è respinto.

2. Non

si prelevano tasse né spese di appello. Non si assegnano ripetibili di appello.

3. Intimazione:

-

- , ,

-

, ,

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere

pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr.

15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.

30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se

una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster