12.2006.40
avvocato - azione di rendiconto - causa priva d'oggetto?
12 marzo 2007Italiano10 min
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Numero d'incarto:
12.2006.40
Data decisione, Autorità:
12.03.2007, IICCA
Titolo:
avvocato - azione di rendiconto - causa priva d'oggetto ?
AVVOCATO
LITE DIVENTATA SENZA OGGETTO
RENDICONTO
art. 400 CO
art. 351 cpv. 1 CPC-TI
Incarto n.
12.2006.40
Lugano
12 marzo 2007/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2004.7
della Pretura del distretto di Leventina - promossa con petizione 14 giugno
2004 da
AP 1
contro
AO 1
rappr. da RA 1
chiedente di
far ordine al convenuto di rendere dettagliatamente conto sul proprio operato
nell’esecuzione del mandato conferito, in particolare sul contenuto dei vari
incontri con l’attore e/o con terzi e sui vari consigli ricevuti e dati, i
relativi sviluppi, consegnando inoltre copia dei suoi scritti ed appunti,
domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione;
ed ora sul
decreto 5 gennaio 2006 con cui il Pretore ha stralciato dai ruoli la petizione
in applicazione dell’art. 351 cpv. 1 CPC siccome divenuta priva d’oggetto o
priva d’interesse giuridico;
appellante
l'attore con atto di appello 6 febbraio 2006, con cui chiede in via principale di
annullare il querelato giudizio e, previa assunzione delle prove mancanti,
accogliere la petizione, e in subordine di annullare il decreto di stralcio e
rinviare l’incarto al Pretore affinché, dopo l’assunzione delle prove mancanti,
provveda all’emanazione di una nuova decisione, il tutto protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il
convenuto con osservazioni 10 marzo 2006 postula la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
petizione 14 giugno 2004 AP 1 ha convenuto in giudizio l’AO 1, al quale nel
1995 aveva conferito un mandato di consulenza nell’ambito delle problematiche
edilizie e pianificatorie connesse all’edificazione dell’immobile denominato __________
a __________, chiedendo che gli fosse fatto ordine di rendere dettagliatamente
conto sul proprio operato nell’esecuzione del mandato, in particolare sul
contenuto dei vari incontri con lui e/o con terzi e sui vari consigli ricevuti
e dati, i relativi sviluppi, consegnando inoltre copia dei suoi scritti ed
appunti. Il convenuto si è opposto alla petizione per motivi che non è qui
necessario rammentare.
In
occasione dell’udienza preliminare l’attore ha chiesto che fossero assunti vari
mezzi di prova, poi ammessi dal Pretore.
2. Dopo
l’assunzione di alcune delle prove richieste, ed in particolare l’edizione da
parte del convenuto di ogni documento in suo possesso relativo al mandato ed il
suo interrogatorio formale, il Pretore, visto lo scritto 9 novembre 2005
dell’attore, che insisteva nel voler proseguire la causa, e preso atto delle osservazioni
18 novembre 2005 del convenuto, che invece riteneva di aver con ciò adempiuto
al suo obbligo di rendiconto, con il decreto 5 gennaio 2006 qui impugnato ha
stralciato la causa dai ruoli ai sensi dell’art. 351 cpv. 1 CPC. Il giudice ha
in sostanza ritenuto che l’istruttoria nel frattempo esperita aveva de facto
reso priva d’oggetto la procedura, poiché aveva consentito all’attore di
ottenere tutte le informazioni oggettivamente ancor oggi disponibili
sull’esecuzione del mandato.
3. Con
l’appello 6 febbraio 2006 che qui ci occupa, l’attore chiede in via principale
di annullare il decreto e, previa assunzione delle prove mancanti, accogliere
la petizione, e in subordine di annullare il decreto e rinviare l’incarto al
Pretore affinché, dopo l’assunzione delle prove mancanti, provveda
all’emanazione di un nuovo giudizio. A suo dire, la disordinata produzione di
documenti da parte del convenuto e le sue risposte in parte lacunose alle
domande di interrogatorio formale non potevano essere considerate come un
valido rendiconto ai sensi dell’art. 400 CO, perché le prove richieste avevano
quale unico scopo quello di dimostrare l’esistenza e il carattere del mandato.
In tali circostanze, la richiesta di condannare la controparte a fornire il rendiconto
era ancora attuale.
4. Delle
osservazioni 10 marzo 2006, con cui il convenuto postula la reiezione del
gravame, ritenuto addirittura di carattere temerario, si dirà, se necessario,
nei prossimi considerandi.
5. Giusta
l’art. 351 cpv. 1 CPC, il giudice, sentite le parti, stralcia la causa se una
lite diventa senza oggetto o priva di interesse giuridico. Perché una causa
risulti senza interesse giuridico (cioè senza interesse legittimo) è necessario
che non sussista più alcuna utilità concreta ed attuale all’emanazione della
sentenza. In altre parole deve essere intervenuta una situazione tale da
eliminare le posizioni di contrasto tra le parti e da escludere,
oggettivamente, la necessità di una pronuncia del giudice sull’oggetto della
controversia. Nelle azioni di condanna ad una prestazione, come quella che ci
occupa, l’interesse giuridico è adempiuto quando una pretesa non viene onorata,
così che l’azione giudiziaria è l’unico mezzo (interesse ad agire) per ottenere
il soddisfacimento del diritto che si pretende leso (interesse sostanziale).
L’interesse giuridico esiste quindi semplicemente quando il diritto vantato non
è adempiuto (Leuenberger/Uffer-Tobler, ZPO SG, n. 3 ad art. 63), così che, nelle azioni di condanna, esso
è insito nella pretesa stessa (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht,
3 a ed., Zurigo 1979,
p. 205; Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure genevoise, n. 8 ad art. 1; Olgiati, Le
norme generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, Zurigo 2000, p.
12) rispettivamente è legalmente presunto (Habscheid, Droit
judiciaire privé suisse, p. 234) e viene a mancare, per principio, quando la
pretesa dell’attore è soddisfatta (DTF 122 III 279 consid. 3a; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., Lugano 2005, m. 35 ad art. 351; II CCA 8 gennaio 2002
inc. n. 12.2001.81).
6. Nel
caso di specie il fatto che il convenuto abbia prodotto in causa tutta la
documentazione relativa al mandato conferitogli dall’attore ed abbia risposto
alle domande formulategli dalla controparte in occasione del suo interrogatorio
formale non è di per sé ancora sufficiente per ritenere che egli abbia con ciò dato
seguito alle richieste formulate nei suoi confronti. Innanzitutto si osserva
che la petizione, volta - come detto - a far ordine al convenuto di rendere
dettagliatamente conto sul proprio operato nell’esecuzione del mandato, in
particolare sul contenuto dei vari incontri con l’attore e/o con terzi e sui
vari consigli ricevuti e dati, i relativi sviluppi, consegnando inoltre copia dei
suoi scritti ed appunti, non era limitata al semplice rendiconto (orale o
scritto) a favore dell’attore, ma aveva per oggetto anche la consegna a
quest’ultimo - e non alla Pretura - di determinati atti, che non sono però stati
assolutamente forniti. Tanto basta per escludere che la causa possa essere
divenuta priva d’oggetto. E in ogni caso nemmeno si può ritenere che il
convenuto, con le iniziative da lui poste in atto, abbia già sin d’ora adempiuto
all’obbligo di rendiconto così come era stato formulato con la petizione. La
produzione della documentazione relativa al mandato e il suo interrogatorio
formale erano in effetti stati chiesti ed ottenuti dall’attore allo scopo di
dimostrare più che altro il benfondato dell’azione di rendiconto, per cui gli
stessi - e specialmente l’interrogatorio formale - non miravano necessariamente
a chiarire anche gli aspetti materiali per i quali il convenuto sarebbe poi
stato tenuto a fornire il rendiconto. Il convenuto, pur avendo certo dato nell’occasione
alcune importanti informazioni sullo svolgimento del mandato, non risulta in
definitiva aver ancora fornito il rendiconto richiesto, che, oltre agli specifici
chiarimenti auspicati dall’attore (Fellmann, Berner Kommentar, N. 23 ad art.
400 CO) in merito al contenuto dei vari incontri con lui e/o con terzi ed ai
vari consigli ricevuti e dati nonché ai relativi sviluppi, deve essere
allestito con la necessaria cognizione di causa e più in generale contenere in
maniera sufficientemente dettagliata e comprensibile tutte le informazioni
rilevanti per la posizione giuridica del mandatario e quelle che gli
permetterebbero di far valere i suoi diritti, cioè di dare istruzioni, di
revocare il mandato o di postulare un eventuale risarcimento del danno (Fellmann, op.
cit., N. 19 seg. ad art. 400 CO; sul contenuto e sulla forma del rendiconto,
cfr. Fellmann, Berner Kommentar, N. 27 segg. ad art. 400 CO): il convenuto, visto
anche il lungo tempo trascorso, non è del resto stato in grado di rispondere
con la necessaria precisione a tutte le domande formulategli (cfr. ad es. le
risposte n. 3, 4, 7, 8, 9, 13, 15); e quanto alla documentazione da lui versata
agli atti, la stessa, assai ampia (lo stesso convenuto, nel suo scritto del 18
novembre 2005, ha definito “voluminosissimo” l’incarto da lui prodotto,
comprensivo complessivamente di 310 documenti, cfr. osservazioni all’appello
p. 3), per essere compresa in modo sufficiente necessita a sua volta quanto
meno un commento da parte del suo estensore.
7. Non
potendosi ammettere nelle particolari circostanze che la lite sia divenuta
priva d’oggetto, il decreto di stralcio qui impugnato deve senz’altro essere
annullato. Gli atti di causa devono pertanto essere rinviati al Pretore affinché
valuti la necessità di continuare l’istruttoria assumendo le prove già ammesse
con la relativa ordinanza - ciò considerato che devono ancora essere sentiti
alcuni testimoni, la cui assunzione è di principio inammissibile in questa sede
(Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 13 ad art. 322) - oppure, previa modifica
dell’ordinanza medesima, dichiarare chiusa l’istruttoria e emanare la sentenza.
8. Ne
discende l’accoglimento del gravame.
La tassa
di giustizia e le spese d’appello, calcolate su un valore litigioso di almeno
fr. 9'374.20 - nonostante l’attore abbia indicato che la causa aveva un valore
indeterminato (petizione p. 1), è in effetti questo l’importo tuttora insoluto
della nota d’onorario del convenuto, nel frattempo ceduta all’RA 1 (doc. H),
che egli non intende pagare, non escludendo persino di poter far valere eventuali
altre (non quantificate) pretese di risarcimento del danno (cfr. doc. M) -, seguono
la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che all’attore qui appellante, non
patrocinato da un legale, deve essere riconosciuta un’equa indennità per
compensare il solo dispendio di tempo (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, m. 10 ad art. 150).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 6 febbraio 2006 di AP 1 è accolto.
§ Il
decreto di stralcio 5 gennaio 2006 è annullato e gli atti sono ritornati al
Pretore per la continuazione della procedura ai sensi dei considerandi.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 400.-
b) spese
fr. 50.-
Totale
fr. 450.-
da
anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellato, che rifonderà
alla controparte fr. 200.- a titolo di indennità.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Leventina
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il
ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). In presenza di una decisione
incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un
pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe
immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura
probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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