12.2006.44
contratto di architettura - qualifica giuridica - extrapetizione
5 aprile 2007Italiano11 min
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Numero d'incarto:
12.2006.44
Data decisione, Autorità:
05.04.2007, IICCA
Titolo:
contratto di architettura - qualifica giuridica - extrapetizione
FACOLTÀ DI INDAGINE DEL GIUDICE
art. 86 CPC-TI
Incarto n.
12.2006.44
Lugano
5 aprile 2007/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. __________
della Pretura di Locarno-Campagna promossa con petizione 29 agosto 2003 da
AO 1
rappr. dall'a RA
1
contro
AP 1
rappr. dall' RA
2
con cui l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento
di fr. 16'350.- oltre interessi e spese esecutive nonché il rigetto in via definitiva
per tale somma dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di __________,
domande parzialmente avversate dal convenuto, il quale ha chiesto
l'accoglimento della petizione limitatamente all'importo di fr. 5'000.-
opponendosi per contro alla domanda di rigetto dell'opposizione, e che il
Pretore con sentenza 23 gennaio 2006 ha accolto;
appellante il convenuto con atto di appello 13 febbraio 2006, con
cui chiede in via principale l'annullamento del giudizio impugnato ed il rinvio
dell'incarto al Pretore per nuova decisione e, in via subordinata, la riforma
del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione limitatamente
all'importo di fr. 5'000.-, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre con osservazioni 24 marzo 2006 la parte appellata postula la
reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
Fatti
1. Nel
corso del mese di aprile del 1999 AP 1, intenzionato a trasformare un rustico
di sua proprietà nel comune di __________, contattò l'arch. AO 1, il quale
elaborò un progetto e inoltrò, il 3 dicembre 1999, la domanda di costruzione,
corredata della necessaria documentazione. Preso atto delle osservazioni
dell'Ufficio delle domande di costruzione di __________, l'11 gennaio 2000
l'architetto ha ritirato la domanda di costruzione, emettendo in seguito la
nota d'onorario 13 luglio 2000 di complessivi fr. 16'350.- (fr. 13'000.- di
onorari, fr. 2'209.- di spese e fr. 1'141.- per IVA) per le proprie prestazioni.
2. Sorte
contestazioni in merito alla congruità della citata nota d'onorario, con
petizione 29 agosto 2003 l'arch. AO 1, invocata la normativa del CO regolante
il contratto di mandato, ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento
della mercede, che ha quantificato in fr. 16'350.- oltre interessi, postulando
altresì per tale somma il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta
al PE n. __________ dell'UEF di __________.
Con
risposta 22 dicembre 2003 il convenuto si è parzialmente opposto alla
petizione, sostenendo che le parti avevano pattuito una remunerazione forfetaria
di fr. 5'000.-, importo che ha riconosciuto e limitatamente al quale ha postulato
l'accoglimento della petizione.
Con gli
allegati di replica e duplica, e così con le conclusioni, le parti hanno
confermato le rispettive domande.
3. Con
sentenza 23 gennaio 2006 il Pretore ha accolto la petizione, condannando AP 1 a
pagare fr. 16'350.- oltre interessi e fr. 100.- per spese esecutive, nonché rigettando
in via definitiva per tale somma l'opposizione al PE n. __________ dell'UEF di __________.
4. Il
convenuto, con atto di appello 13 febbraio 2006, chiede in via principale l'annullamento
del giudizio impugnato ed il rinvio dell'incarto al Pretore per nuova decisione
e, in via subordinata, la riforma del querelato giudizio nel senso di
accogliere la petizione limitatamente all'importo di fr. 5'000.-, protestando
spese e ripetibili di entrambe le sedi, mentre con osservazioni 24 marzo 2006
la parte appellata postula la reiezione del gravame.
considerato
Considerandi
5.
Il
cosiddetto contratto di architettura è un contratto innominato avente natura
mista. Esso si presta cioè all’applicazione delle norme del Codice delle
obbligazioni riguardanti più tipi di contratto, a dipendenza della natura e
della portata delle prestazioni che vengono richieste al professionista (DTF
114.
II 56; Gauch / Tercier, Das
Architektenrecht, 3a
ed., n. 28). E’ tuttavia riconosciuto da dottrina e giurisprudenza che se, come
nella fattispecie in esame, all’architetto viene unicamente richiesto
l’allestimento di piani e progetti, devono tornare applicabili le norme sul
contratto di appalto (DTF 119 II 428, 119 II 45; Gauch / Tercier, op. cit. n. 29; Gauch, Der Werkvertrag, 4a ed., n. 49 e seg.; Fellmann, Berner Kommentar, n. 180 e
322.
e segg. ad art. 394 CO; Weber,
Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 3a ed., n. 31 ad art. 394 CO). Ciò premesso, la remunerazione
dell’architetto, che costituisce nel caso concreto la questione litigiosa,
avviene di principio ai sensi dell’art. 373 CO se così è stato pattuito dalle
parti, oppure ai sensi dell’art. 374 CO, ovvero secondo il valore del lavoro e
le spese dell’appaltatore.
6.
Il
Pretore ha rilevato che nel caso concreto l'architetto non era andato oltre lo
stadio di progettazione della riattazione del rustico del convenuto, sicché, in
applicazione di giurisprudenza e dottrina, ha qualificato il contratto in essere
tra le parti quale appalto, applicandovi quindi gli art. 363 seg. CO.
L'appellante
chiede l'annullamento della sentenza impugnata sostenendo che, avendo l'attore
fondato le proprie pretese sull'esistenza di un contratto di mandato, il primo
giudice, applicando la normativa sul contratto d'appalto, neppure invocata
dalla controparte, avrebbe stabilito su un "aliud giuridico". Così
facendo il giusdicente avrebbe deciso su una nuova e diversa domanda, senza
dare la possibilità al convenuto di difendersi, violando in tal modo il suo
diritto di essere sentito.
6.1
L'art. 86
CPC prescrive che il giudice deve pronunciare su tutta la domanda, ma non oltre
i limiti della stessa. Vi è ultrapetizione o extrapetizione quando non v'è
corrispondenza tra quanto richiesto e quanto giudicato. Nella misura però in
cui non eccede i limiti della domanda litigiosa, la motivazione della sentenza
può anche non coincidere con gli argomenti delle parti, nel senso che il
giudice non è legato ai motivi giuridici addotti ma applica d'ufficio il
diritto (Cocchi / Trezzini, CPC - TI, ad art. 86, m. 5 e n. 313). Il giudice non decide quindi
ultra- o extrapetita se ritiene degli argomenti in diritto non invocati
dalle parti, procedendo, in detta ipotesi, ad una semplice qualifica in diritto
dei fatti di causa (DTF 120 II 172, 130 III 35; Cocchi / Trezzini, op.
cit., ad art. 86, n. 314).
6.2
L'attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento
dell'importo di fr. 16'350.- a titolo di mercede per l'esecuzione di un
contratto di mandato. Il Pretore, analizzata la natura delle prestazioni
fornite dall'attore, ha invece qualificato il rapporto siccome contratto
d'appalto ed ha condannato il convenuto al pagamento della somma richiesta.
Così facendo, egli ha proceduto ad una semplice qualifica giuridica dei fatti
di causa, sicché, i fatti sui quali ha giudicato essendo i medesimi invocati
dall'attore, non ha deciso in extrapetizione.
Il fatto
di non aver interpellato le parti prima di emanare il giudizio non è, in
concreto, circostanza che costituisce una violazione del diritto di essere
sentito. Ciò potrebbe invero essere il caso laddove il giudice fondi la propria
decisione su una norma o un principio giuridico non evocato dalle parti e di
cui esse neppure potevano presumere la pertinenza nel caso concreto (DTF 130
III 35). Ciò non si verifica nel caso in esame, considerato che, come già
precedentemente ricordato (cfr. consid. n. 5), il contratto d'architetto è un contratto
misto cui torna applicabile ora la normativa sul mandato, ora quella
sull'appalto. Di questo fatto peraltro si era avveduto anche l'appellante, benché
non ne abbia poi tratto le conseguenze del caso (vedi conclusioni 22 novembre
2005, pag. 3 in fondo). Su questo punto l'appello va quindi respinto.
7.
L'appellante
rimprovera al Pretore di aver accolto la petizione e negato a torto la
pattuizione di una mercede fissa, e sostiene che la deposizione del teste __________
proverebbe che le parti avevano concordato un onorario di fr. 4'000.-/5'000.-.
Va qui
rilevato che il teste __________ ha affermato che le parti avevano pattuito un
onorario forfetario di fr. 4'000.-/ 5'000.-. Il medesimo teste ha però anche
ricordato che tale importo era relativo all'allestimento di una domanda
preliminare ed era stato stabilito facendo riferimento all'analogo importo
pagato qualche tempo prima da __________ - fratello dell'appellante - per
l'allestimento di una domanda preliminare a suo tempo eseguita da AO 1 per un
rustico di sua proprietà (verbale 4 ottobre 2004, pag. 2.). Dall'istruttoria
risulta tuttavia che la documentazione a suo tempo allestita per __________ lo era
stata per promuovere la vendita del rustico, senza avere lo scopo di realizzare
la riattazione e non era nemmeno sufficiente per inoltrare una domanda preliminare
(complemento di perizia 4 ottobre 2005, pag. 2). Nella questione litigiosa
l'architetto ha invece allestito lo studio e la documentazione necessaria per
chiedere la licenza edilizia, ciò che ha richiesto un impegno di maggiore entità
rispetto a quanto precedentemente fatto per il fratello dell'appellante (complemento
di perizia 4 ottobre 2005, pag. 2). È quindi a ragione che il Pretore ha
ritenuto che la pattuizione di un onorario forfetario era riferita, semmai,
solo alla domanda preliminare - ma, stante quanto precede, verosimilmente
neppure a quella - e non comprendeva il lavoro, di gran lunga maggiore, svolto
per inoltrare la domanda di costruzione. In questo contesto va poi rilevato
l'atteggiamento contraddittorio dell'appellante, che dapprima ha sostenuto che
in base all'accordo verbale la cifra pattuita era di soli fr. 2'000.-/3'000.-
(doc. W), mentre in sede processuale afferma poi che in realtà l'importo
pattuito era di fr. 5'000.-.
Da ultimo
l'appellante è malvenuto a sostenere di non aver saputo né richiesto l'opera
dell'appellato, avendone egli di fatto avallato l'operato firmando la
documentazione presentata con la domanda di costruzione al municipio (cfr.
richiamo dal comune di __________).
8.
Di
conseguenza, non essendo provata la pattuizione di un onorario a corpo, correttamente
il Pretore ha determinato la mercede in applicazione dell’art. 374 CO, ovvero
secondo il valore del lavoro e le spese dell’appaltatore. L'ammontare così
stabilito non essendo stato contestato, l'appello dev'essere respinto. Spese e
ripetibili seguono la soccombenza.
In
pendenza d'appello l'appellante - convenuto - ha proceduto al pagamento
dell'importo di fr. 5'000.- e relativi interessi, limitatamente al quale egli aveva
dichiarato la propria acquiescenza. Poiché il Pretore ha condannato il
convenuto al pagamento dell'importo richiesto senza fare distinzione tra la
parte litigiosa e quella per la quale vi era acquiescenza, pur respingendo
l'appello, il dispositivo della sentenza impugnata va modificato d'ufficio da
questa Camera e di conseguenza l'importo riconosciuto al procedente ridotto a
fr. 11'350.- oltre interessi. Le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC a la LTG
pronuncia: I. L'appello
13.
febbraio 2006 di AP 1 è respinto.
§
La sentenza 23 gennaio 2006 della Pretura della
giurisdizione di Locarno-Campagna è riformata d'ufficio come segue:
1.
In accoglimento della petizione, AP 1,
__________, è tenuto a versare all'arch. AO 1, __________, l'importo di fr. 11'350.-
oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 2001 e fr. 100.- di spese esecutive. Si
da atto che per il rimanente importo di fr. 5'000.- oltre interessi al 5% dal
1° febbraio 2001 il convenuto ha dichiarato la propria acquiescenza ed ha
provveduto al pagamento di quanto riconosciuto.
§
Per l'importo di fr. 11'350.- oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 2001 è tolta
in via definitiva l'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________
del 7/10 febbraio 2003 dell'UEF di __________.
2.
Invariato
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 500.-
b)
spese fr.
50.
-
Totale fr.
550.
-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere
all'appellato fr. 800.- di ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Campagna
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Premesso che il valore litigioso (fr. 11'350.-) non
raggiunge l'importo determinante di fr. 30'000.-, contro la presente decisione
è ammissibile il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale. Qualora non sia ammissibile il
ricorso in materia civile, contro la presente decisione è ammesso il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di
trenta giorni dalla notificazione.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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