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Decisione

12.2006.44

contratto di architettura - qualifica giuridica - extrapetizione

5 aprile 2007Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

1. Nel

corso del mese di aprile del 1999 AP 1, intenzionato a trasformare un rustico

di sua proprietà nel comune di __________, contattò l'arch. AO 1, il quale

elaborò un progetto e inoltrò, il 3 dicembre 1999, la domanda di costruzione,

corredata della necessaria documentazione. Preso atto delle osservazioni

dell'Ufficio delle domande di costruzione di __________, l'11 gennaio 2000

l'architetto ha ritirato la domanda di costruzione, emettendo in seguito la

nota d'onorario 13 luglio 2000 di complessivi fr. 16'350.- (fr. 13'000.- di

onorari, fr. 2'209.- di spese e fr. 1'141.- per IVA) per le proprie prestazioni.

2. Sorte

contestazioni in merito alla congruità della citata nota d'onorario, con

petizione 29 agosto 2003 l'arch. AO 1, invocata la normativa del CO regolante

il contratto di mandato, ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento

della mercede, che ha quantificato in fr. 16'350.- oltre interessi, postulando

altresì per tale somma il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta

al PE n. __________ dell'UEF di __________.

Con

risposta 22 dicembre 2003 il convenuto si è parzialmente opposto alla

petizione, sostenendo che le parti avevano pattuito una remunerazione forfetaria

di fr. 5'000.-, importo che ha riconosciuto e limitatamente al quale ha postulato

l'accoglimento della petizione.

Con gli

allegati di replica e duplica, e così con le conclusioni, le parti hanno

confermato le rispettive domande.

3. Con

sentenza 23 gennaio 2006 il Pretore ha accolto la petizione, condannando AP 1 a

pagare fr. 16'350.- oltre interessi e fr. 100.- per spese esecutive, nonché rigettando

in via definitiva per tale somma l'opposizione al PE n. __________ dell'UEF di __________.

4. Il

convenuto, con atto di appello 13 febbraio 2006, chiede in via principale l'annullamento

del giudizio impugnato ed il rinvio dell'incarto al Pretore per nuova decisione

e, in via subordinata, la riforma del querelato giudizio nel senso di

accogliere la petizione limitatamente all'importo di fr. 5'000.-, protestando

spese e ripetibili di entrambe le sedi, mentre con osservazioni 24 marzo 2006

la parte appellata postula la reiezione del gravame.

considerato

Considerandi

5.

Il

cosiddetto contratto di architettura è un contratto innominato avente natura

mista. Esso si presta cioè all’applicazione delle norme del Codice delle

obbligazioni riguardanti più tipi di contratto, a dipendenza della natura e

della portata delle prestazioni che vengono richieste al professionista (DTF

114.

II 56; Gauch / Tercier, Das

Architektenrecht, 3a

ed., n. 28). E’ tuttavia riconosciuto da dottrina e giurisprudenza che se, come

nella fattispecie in esame, all’architetto viene unicamente richiesto

l’allestimento di piani e progetti, devono tornare applicabili le norme sul

contratto di appalto (DTF 119 II 428, 119 II 45; Gauch / Tercier, op. cit. n. 29; Gauch, Der Werkvertrag, 4a ed., n. 49 e seg.; Fellmann, Berner Kommentar, n. 180 e

322.

e segg. ad art. 394 CO; Weber,

Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 3a ed., n. 31 ad art. 394 CO). Ciò premesso, la remunerazione

dell’architetto, che costituisce nel caso concreto la questione litigiosa,

avviene di principio ai sensi dell’art. 373 CO se così è stato pattuito dalle

parti, oppure ai sensi dell’art. 374 CO, ovvero secondo il valore del lavoro e

le spese dell’appaltatore.

6.

Il

Pretore ha rilevato che nel caso concreto l'architetto non era andato oltre lo

stadio di progettazione della riattazione del rustico del convenuto, sicché, in

applicazione di giurisprudenza e dottrina, ha qualificato il contratto in essere

tra le parti quale appalto, applicandovi quindi gli art. 363 seg. CO.

L'appellante

chiede l'annullamento della sentenza impugnata sostenendo che, avendo l'attore

fondato le proprie pretese sull'esistenza di un contratto di mandato, il primo

giudice, applicando la normativa sul contratto d'appalto, neppure invocata

dalla controparte, avrebbe stabilito su un "aliud giuridico". Così

facendo il giusdicente avrebbe deciso su una nuova e diversa domanda, senza

dare la possibilità al convenuto di difendersi, violando in tal modo il suo

diritto di essere sentito.

6.1

L'art. 86

CPC prescrive che il giudice deve pronunciare su tutta la domanda, ma non oltre

i limiti della stessa. Vi è ultrapetizione o extrapetizione quando non v'è

corrispondenza tra quanto richiesto e quanto giudicato. Nella misura però in

cui non eccede i limiti della domanda litigiosa, la motivazione della sentenza

può anche non coincidere con gli argomenti delle parti, nel senso che il

giudice non è legato ai motivi giuridici addotti ma applica d'ufficio il

diritto (Cocchi / Trezzini, CPC - TI, ad art. 86, m. 5 e n. 313). Il giudice non decide quindi

ultra- o extrapetita se ritiene degli argomenti in diritto non invocati

dalle parti, procedendo, in detta ipotesi, ad una semplice qualifica in diritto

dei fatti di causa (DTF 120 II 172, 130 III 35; Cocchi / Trezzini, op.

cit., ad art. 86, n. 314).

6.2

L'attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento

dell'importo di fr. 16'350.- a titolo di mercede per l'esecuzione di un

contratto di mandato. Il Pretore, analizzata la natura delle prestazioni

fornite dall'attore, ha invece qualificato il rapporto siccome contratto

d'appalto ed ha condannato il convenuto al pagamento della somma richiesta.

Così facendo, egli ha proceduto ad una semplice qualifica giuridica dei fatti

di causa, sicché, i fatti sui quali ha giudicato essendo i medesimi invocati

dall'attore, non ha deciso in extrapetizione.

Il fatto

di non aver interpellato le parti prima di emanare il giudizio non è, in

concreto, circostanza che costituisce una violazione del diritto di essere

sentito. Ciò potrebbe invero essere il caso laddove il giudice fondi la propria

decisione su una norma o un principio giuridico non evocato dalle parti e di

cui esse neppure potevano presumere la pertinenza nel caso concreto (DTF 130

III 35). Ciò non si verifica nel caso in esame, considerato che, come già

precedentemente ricordato (cfr. consid. n. 5), il contratto d'architetto è un contratto

misto cui torna applicabile ora la normativa sul mandato, ora quella

sull'appalto. Di questo fatto peraltro si era avveduto anche l'appellante, benché

non ne abbia poi tratto le conseguenze del caso (vedi conclusioni 22 novembre

2005, pag. 3 in fondo). Su questo punto l'appello va quindi respinto.

7.

L'appellante

rimprovera al Pretore di aver accolto la petizione e negato a torto la

pattuizione di una mercede fissa, e sostiene che la deposizione del teste __________

proverebbe che le parti avevano concordato un onorario di fr. 4'000.-/5'000.-.

Va qui

rilevato che il teste __________ ha affermato che le parti avevano pattuito un

onorario forfetario di fr. 4'000.-/ 5'000.-. Il medesimo teste ha però anche

ricordato che tale importo era relativo all'allestimento di una domanda

preliminare ed era stato stabilito facendo riferimento all'analogo importo

pagato qualche tempo prima da __________ - fratello dell'appellante - per

l'allestimento di una domanda preliminare a suo tempo eseguita da AO 1 per un

rustico di sua proprietà (verbale 4 ottobre 2004, pag. 2.). Dall'istruttoria

risulta tuttavia che la documentazione a suo tempo allestita per __________ lo era

stata per promuovere la vendita del rustico, senza avere lo scopo di realizzare

la riattazione e non era nemmeno sufficiente per inoltrare una domanda preliminare

(complemento di perizia 4 ottobre 2005, pag. 2). Nella questione litigiosa

l'architetto ha invece allestito lo studio e la documentazione necessaria per

chiedere la licenza edilizia, ciò che ha richiesto un impegno di maggiore entità

rispetto a quanto precedentemente fatto per il fratello dell'appellante (complemento

di perizia 4 ottobre 2005, pag. 2). È quindi a ragione che il Pretore ha

ritenuto che la pattuizione di un onorario forfetario era riferita, semmai,

solo alla domanda preliminare - ma, stante quanto precede, verosimilmente

neppure a quella - e non comprendeva il lavoro, di gran lunga maggiore, svolto

per inoltrare la domanda di costruzione. In questo contesto va poi rilevato

l'atteggiamento contraddittorio dell'appellante, che dapprima ha sostenuto che

in base all'accordo verbale la cifra pattuita era di soli fr. 2'000.-/3'000.-

(doc. W), mentre in sede processuale afferma poi che in realtà l'importo

pattuito era di fr. 5'000.-.

Da ultimo

l'appellante è malvenuto a sostenere di non aver saputo né richiesto l'opera

dell'appellato, avendone egli di fatto avallato l'operato firmando la

documentazione presentata con la domanda di costruzione al municipio (cfr.

richiamo dal comune di __________).

8.

Di

conseguenza, non essendo provata la pattuizione di un onorario a corpo, correttamente

il Pretore ha determinato la mercede in applicazione dell’art. 374 CO, ovvero

secondo il valore del lavoro e le spese dell’appaltatore. L'ammontare così

stabilito non essendo stato contestato, l'appello dev'essere respinto. Spese e

ripetibili seguono la soccombenza.

In

pendenza d'appello l'appellante - convenuto - ha proceduto al pagamento

dell'importo di fr. 5'000.- e relativi interessi, limitatamente al quale egli aveva

dichiarato la propria acquiescenza. Poiché il Pretore ha condannato il

convenuto al pagamento dell'importo richiesto senza fare distinzione tra la

parte litigiosa e quella per la quale vi era acquiescenza, pur respingendo

l'appello, il dispositivo della sentenza impugnata va modificato d'ufficio da

questa Camera e di conseguenza l'importo riconosciuto al procedente ridotto a

fr. 11'350.- oltre interessi. Le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC a la LTG

pronuncia: I. L'appello

13.

febbraio 2006 di AP 1 è respinto.

§

La sentenza 23 gennaio 2006 della Pretura della

giurisdizione di Locarno-Campagna è riformata d'ufficio come segue:

1.

In accoglimento della petizione, AP 1,

__________, è tenuto a versare all'arch. AO 1, __________, l'importo di fr. 11'350.-

oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 2001 e fr. 100.- di spese esecutive. Si

da atto che per il rimanente importo di fr. 5'000.- oltre interessi al 5% dal

1° febbraio 2001 il convenuto ha dichiarato la propria acquiescenza ed ha

provveduto al pagamento di quanto riconosciuto.

§

Per l'importo di fr. 11'350.- oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 2001 è tolta

in via definitiva l'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________

del 7/10 febbraio 2003 dell'UEF di __________.

2.

Invariato

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 500.-

b)

spese fr.

50.

-

Totale fr.

550.

-

da

anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere

all'appellato fr. 800.- di ripetibili.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura di Locarno-Campagna

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Premesso che il valore litigioso (fr. 11'350.-) non

raggiunge l'importo determinante di fr. 30'000.-, contro la presente decisione

è ammissibile il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale. Qualora non sia ammissibile il

ricorso in materia civile, contro la presente decisione è ammesso il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di

trenta giorni dalla notificazione.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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