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Decisione

12.2006.47

ufficio fallimenti - rappresentanza processuale

28 marzo 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi organi, a procedure che riguardano diritti appartenenti alla massa (DTF

100 Ia 300 consid. 1; II CCA 27 dicembre 1995 inc. n. 12.95.262; Frank/Sträuli/Messmer,

Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3. ed., N. 6 ad § 53a), è però

altrettanto vero che la chiusura del fallimento per mancanza d¿attivi (art. 230

cpv. 2 LEF), sempre che la società non sia stata cancellata a RC, comporta in

ogni caso la decadenza delle restrizioni apportate al potere di disposizione

della società fallita ed al potere di rappresentanza dei suoi organi (Stocker,

Entscheidungsgrundlagen für die Wahl des Verfahrens im Konkurs, p. 183 e 188; cfr.

pure Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour

dettes et la faillite, N. 37 ad art. 230; Bauer, Basler Kommentar,

SchKG-Ergänzungsband, N. 20 ad art. 230), fatti salvi i casi di applicazione degli

art. 134 RFF (ora 230a LEF) e 269 LEF (DTF 90 II 247 consid. 2 con rif.);

che nella

presente fattispecie la procedura di fallimento della convenuta, aperta il 3

giugno 2005 (doc. A) e sospesa il successivo 19 settembre (doc. F), è stata

chiusa per mancanza d¿attivi il 14 ottobre 2005 (doc. L), senza che la società

sia stata cancellata a RC, sicché da quel momento ogni limitazione al potere di

rappresentanza del suo liquidatore è decaduto, per cui l¿istanza di sfratto in

rassegna, successiva a quella data, doveva senz¿altro essere rimessa nelle sue

mani, in quanto legittimo rappresentante della fallita;

che il

fatto che quello stesso giorno sia stata ordinata la liquidazione speciale

dell¿art. 230a LEF (doc. L), tuttora in corso, è del tutto irrilevante, dato

che la procedura di sfratto in parola non ha per oggetto i valori gravati da un

diritto di pegno (cfr. sentenza DTF citata), e meglio l¿inventario

contenuto nell¿ente locato (cfr. doc. Z); parimenti irrilevante é il fatto che

l¿Ufficio fallimenti abbia in seguito incassato, senza nulla eccepire, tutta

una serie di importi da lei versati rispettivamente non abbia comunicato di non

rappresentare più la convenuta, come pure lo è il fatto che il liquidatore

potrebbe di principio effettuare solo quanto necessario all¿esecuzione della

liquidazione;

che l¿altra

censura d¿appello, quella con cui la convenuta lamenta la mancata effettuazione,

prima dell¿inoltro dell¿istanza di sfratto in Pretura, di un tentativo di conciliazione

innanzi al competente Ufficio, è invece ampiamente infondata;

che questa

Camera ha infatti già avuto modo di precisare (II CCA 9 gennaio 2006

inc. n. 12.2005.203) che l¿obbligo della conciliazione preliminare innanzi

all¿Ufficio competente, valevole anche per le procedure di sfratto, non è tra

l¿altro dato qualora il sollevare un siffatto difetto di conciliazione

preliminare costituisca un formalismo eccessivo (Cocchi/Trezzini, CPC-TI

App., m. 36 ad art. 506), ciò che in particolare si verifica quando l¿Ufficio

di conciliazione in precedenza aveva già avuto modo di conoscere l¿oggetto

della lite (ICCTF 8 novembre 2002 4C.252/2002; Cocchi/Trezzini,

CPC-TI App., m. 20 ad art. 404);

che nel

caso di specie ci si trova per l¿appunto confrontati con una tale eventualità,

atteso che l¿Ufficio di conciliazione -e, dopo di lui, le tre istanze

giudiziarie (cfr. doc. N, O, Q)- si era già chinato sulla validità della

disdetta a seguito della quale è ora postulato lo sfratto;

che in

conseguenza di quanto precede, si ha che la decisione pretorile dev¿essere

dichiarata nulla, siccome pronunciata senza aver permesso alla convenuta di

esprimersi sull¿istanza (art. 142 lett. b CPC), a lei nemmeno intimata, ciò che

impone di ritornare l¿incarto al Pretore affinché citi le parti per una nuova udienza

di discussione in contraddittorio;

che

l¿appello deve pertanto essere accolto, ritenuto che la tassa di giustizia, le

spese e le ripetibili di secondo grado seguono la soccombenza (art. 148 CPC);

Per i quali motivi,

richiamati l¿art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

1. L¿appello 20 marzo 2006 di AP 1 è accolto.

§ Di

conseguenza la decisione 9 gennaio 2006 del Pretore del distretto di Lugano,

Sezione 4, nella causa AO 1 / AP 1 e tutti gli atti procedurali successivi

all¿inoltro dell¿istanza sono dichiarati nulli.

§§ L¿incarto è ritornato al Pretore affinché

provveda ad intimare l¿istanza alla convenuta, nella persona del suo legittimo

rappresentante, con la fissazione di un nuovo termine per l¿udienza di

contraddittorio.

Considerandi

2.

Gli oneri processuali di complessivi fr. 150.- (tassa di giustizia

di fr. 100.- e spese di fr. 50.-), già anticipati dall¿appellante, sono posti a

carico dell¿appellata, che rifonderà alla controparte fr. 300.- per ripetibili.

.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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