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Decisione

12.2006.48

Lavoratore - ore straordinarie - fallimento del datore di lavoro - privilegio di prima classe - estensione temporale del privilegio

9 luglio 2007Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

1. AP 1

è stato alle dipendenze della AO 1 sin dal 1980 - quando la ragione sociale

dell'azienda ancora era A__________ __________ __________ __________ SA -

dapprima quale impiegato e, dal 1994, dopo il pensionamento del padre __________

M__________, prima quale direttore tecnico e poi quale direttore amministrativo.

Il 24 settembre 2001 la AO 1, rilevata la precaria situazione finanziaria

dell'azienda, gli ha notificato la disdetta del contratto di lavoro per il 31

dicembre 2001, precisando che al momento in cui si fosse potuta intravedere la

possibilità di risanare la società sarebbe stato concluso un nuovo contratto di

lavoro. Le parti hanno poi concluso un nuovo contratto, entrato in vigore il 1°

dicembre 2001. Con scritto 29 dicembre 2001 __________ ha disdetto tale

contratto, rivendicando nel contempo un importo di fr. 48'886.25 per giorni di

vacanza non goduti negli anni 1994-2001.

2. Con

petizione 15 gennaio 2002 (inc. OA. 2002.2) AP 1 ha chiesto la condanna della AO

1 al pagamento della somma di fr. 48'886.25 oltre accessori quale pagamento di

1'057 ore di lavoro supplementari a fr. 37.-/ora oltre al 25% di supplemento. La

causa è poi stata sospesa.

Con

decreto 11 aprile 2002 la AO 1 è stata posta in moratoria concordataria. Nonostante

le proroghe di 6 mesi e successivamente di ulteriori 12 mesi, le trattative non

sono andate a buon fine e il 15 aprile la moratoria è stata revocata. Con

decreto 10 maggio 2004, il Pretore del Distretto di Leventina ha decretato il

fallimento della società e – il 4 giugno 2004 – ne ha ordinato la liquidazione

in via ordinaria.

Il 9

giugno 2004 AP 1 ha insinuato nel fallimento un credito di complessivi fr.

48'826.25 (doc. B) che, contestato, è stato iscritto nella graduatoria del

fallimento in 3° rango, con la menzione "pro memoria".

3. Con

petizione 29 aprile 2005 AP 1 ha impugnato la graduatoria fallimentare,

chiedendo che il suo credito fosse inserito nella prima classe anziché nella

terza. L'attore sostiene che il credito di cui trattasi è relativo a

prestazioni lavorative straordinarie mai retribuite. Riportato di anno in anno

il credito sarebbe stato regolarmente rinnovato, ciò che costituirebbe una

novazione del credito con la conseguenza che sarebbero verificate le condizioni

per collocare il medesimo in prima classe.

Con

risposta 11 maggio 2005 la convenuta ha chiesto, in parziale accoglimento della

petizione, la collocazione del credito vantato dall'attore con la menzione pro

memoria “in parte - non quantificata - in prima classe ed in parte in terza

classe”. A mente della convenuta, il privilegio dell'iscrizione in prima classe

è dato unicamente nella misura in cui il credito è relativo alle ore

supplementari eseguite nei sei mesi prima della pronuncia del fallimento.

Tenuto conto che l'attore ha inoltrato la causa creditoria il 15 gennaio 2002,

che la società ha beneficiato della moratoria dall'11 aprile 2002 al 15 aprile

2004 e che il fallimento è intervenuto l'11 maggio 2004, ritiene che,

nell'ipotesi più favorevole all'attore, il termine di sei mesi sia da calcolare

a ritroso dal 15 gennaio 2002.

Il 10

giugno 2005 la seconda adunanza dei creditori del fallimento della AO 1 ha

riconosciuto l'esistenza del credito oggetto dell'azione creditoria OA. 2002.2,

che è quindi stata stralciata dai ruoli per acquie-scenza con decreto 29 luglio

2005.

Con le

proprie conclusioni di causa l'attore ha confermato le proprie domande, mentre

la convenuta ha postulato la reiezione della petizione sostenendo che, l'attore

avendo svolto funzione di direttore della convenuta, il suo credito per pretese

salariali non può godere del privilegio dell'iscrizione in prima classe.

4. Con

sentenza 8 febbraio 2006 il Pretore ha respinto la petizione, Rilevato che

l'attore svolgeva in seno alla fallita la funzione di direttore con ruolo

determinante nella gestione, il primo giudice ha ritenuto che le sue pretese di

indennizzo per ore supplementari non potevano godere del privilegio della prima

classe.

5. Con

appello 14 febbraio 2006 l'attore postula la riforma del querelato giudizio nel

senso di accogliere la petizione.

La

parte appellata non ha inoltrato osservazioni.

Considerato

Considerandi

6.

La contestazione della graduatoria è possibile in via di reclamo

fondato sull’art. 17 LEF per violazione di prescrizioni procedurali, o con

un’azione basata sull’art. 250 LEF quando ne sia contestato il contenuto di

diritto materiale. Scopo di quest’ultima azione può essere, tra l'altro, quello

di accertare se sia corretto il rango attribuito a un credito considerato nella

liquidazione del fallito.

Con

sentenza 8 febbraio 2006 il Pretore ha respinto la petizione. Rilevato che

l'attore svolgeva in seno alla fallita la funzione di direttore con ruolo

determinante nella gestione, il primo giudice ha ritenuto che le sue pretese di

indennizzo per ore supplementari non potevano godere del privilegio della prima

classe. L'attore censura la sentenza impugnata, rimproverando al Pretore di

aver erroneamente ritenuto che l'attore aveva un potere decisionale di rilievo nell'azienda.

7.

Gioverà

qui avantutto ricordare che, in origine, l'amministratore speciale del

fallimento aveva proposto di inserire il credito di cui trattasi in prima

classe, dandone comunicazione in tal senso al creditore (doc. G.).

Successivamente, la delegazione dei creditori ha invece deciso di collocare il

credito in terza classe in ragione del fatto che il creditore non andava

considerato quale "lavoratore comune" bensì quale dirigente che, come

tale, non beneficiava del privilegio della prima classe (verbale 5a riunione

della delegazione dei creditori, del 13 aprile 2005). Nell'ambito del deposito

della graduatoria, con comunicazione 15 aprile 2005 l'amministratore del

fallimento ha reso noto a AP 1 che il suo credito era stato iscritto in terza classe

perché riferito ad un periodo antecedente di oltre 6 mesi la concessione di una

moratoria concordataria a favore della fallita (doc. M). Con la risposta di

causa la convenuta ha poi postulato l'accoglimento parziale della petizione ammettendo

che, di principio, il credito dell'attore beneficiava del privilegio della

prima classe, ma vi poteva essere iscritto solo in parte, nella misura in cui

era nato nei sei mesi primi della pronuncia del fallimento, rispettivamente

della procedura di moratoria. Nessun accenno invece alla funzione dirigenziale

occupata dall'attore che avrebbe impedito di considerare il credito quale

credito di un lavoratore. È unicamente in sede di conclusioni, e quindi

tardivamente che la convenuta ha sostenuto che il credito dell'attore non

poteva beneficiare del privilegio della prima classe in ragione della funzione

dirigenziale dell'attore in seno all'azienda, postulando per questa ragione la

reiezione integrale della petizione, adducendo quindi fatti nuovi per negare

quanto aveva invece ammesso con la risposta di causa, ciò che appare in

evidente contrasto non solo con i principi procedurali ma anche con il precetto

della buona fede processuale. Di principio il Pretore neppure avrebbe quindi

dovuto entrare nel merito di tale problematica, sollevata irritualmente.

8.

Ciò

premesso, si rileva che l'appellante non formula critica alcuna circa questo

modo di procedere, sicché la questione non merita di essere ulteriormente

approfondita. Restano nondimeno da esaminare le critiche sollevate

dall'appellante nel merito della vicenda.

L'appellante

nega di aver avuto, quale direttore, un potere decisionale di rilievo nella

società, con facoltà di influenzarne in maniera determinante la conduzione.

La

mancata adduzione da parte dell'appellata dei fatti atti ad escludere il

credito dell'appellante dalla prima classe della graduatoria ha sottratto la

questione al contraddittorio e alla procedura probatoria. Invano si

cercherebbero nel fascicolo processuale elementi per determinare quali siano

state le funzioni dell'appellante in seno all'azienda. Agli atti figura infatti

unicamente il contratto di lavoro del 1° dicembre 2001 (doc. D nell'inc.

OA.2002.2) chiaramente inidoneo per stabilire le competenze dell'appellante nel

periodo precedente la sua riassunzione, al quale è riferita la maggior parte

del credito. Il Pretore, nel suo giudizio, ha ricordato come notoriamente un

direttore abbia un ruolo determinante nella gestione di una società anonima, evidenziando

poi nel caso concreto la lunga permanenza dell'attore nella società, con la

quale egli era di fatto "cresciuto". Stante la mancanza di ulteriori

elementi e in considerazione delle contestazioni addotte in questa sede

dall'appellante, gli elementi evocati nel giudizio impugnato non sono sufficienti

per poter affermare che la sua posizione in seno all'azienda fosse tale da non

poterlo considerare quale lavoratore ai sensi dell'art. 219 cpv. 4 LEF e quindi

escludere il suo credito dal privilegio della prima classe.

9.

Va

quindi confermato che il credito di cui trattasi può beneficiare del privilegio

del primo rango. Trattasi ora di stabilire in quale misura ciò sia il caso.

L'art.

219.

cpv. 3 LEF prevede che in prima classe sono collocati, tra l'altro, i

crediti dei lavoratori derivanti dal rapporto di lavoro per i 6 mesi precedenti

la dichiarazione di fallimento. Il cpv. 5 dispone poi che in tale termine non

si computa la durata della procedura di concordato precedente la dichiarazione

del fallimento (cifra 1), rispettivamente la durata di una causa concernente il

credito (cifra 3).

Il

Tribunale federale ha già avuto l'occasione di precisare che per stabilire se le

pretese dei lavoratori danno diritto al privilegio della prima classe è

determinante quando il credito è sorto, non invece quando è diventato esigibile

(DTF 131 III 451;5C.155/2000).

10.

L'appellante

sostiene, in sede di petizione, che il suo credito deriva da prestazioni

lavorative straordinarie mai recuperate con giorni di libero e mai remunerate,

che si sono sempre rinnovate quale credito nei confronti della società,

attuando una novazione del credito. Va qui avantutto rilevato che,

contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la remunerazione del lavoro

supplementare è da considerare quale componente del salario e, nell'ambito

dell'art. 219 cpv. 4 LEF non va trattato diversamente da quello. Come tale

quindi gode del privilegio della prima classe nella misura in cui la mercede è

riferita ai sei mesi precedenti la pronuncia del fallimento o, nel caso

concreto, l'avvio della causa creditoria, avvenuto con petizione 15 gennaio

2002.

L'appellante sostiene che l'intero credito sarebbe invece da collocare in

prima classe perché giuridicamente sarebbe sempre stata attuata una novazione

del credito. A prescindere dall'apodittica affermazione dell'appellante, non

risulta in alcun modo l'esistenza della pretesa novazione, né egli peraltro

fornisce spiegazioni di sorta in merito a tale circostanza. Va qui rilevato che

il solo fatto di riportare all'anno nuovo il credito maturato per lavoro

straordinario dell'anno trascorso non comporta ipso facto la novazione, essendo

piuttosto semplicemente da ritenere che con ciò viene riconosciuta la

sussistenza del credito, circostanza questa che potrebbe semmai inibire la

prescrizione delle pretese. È poi perlomeno discutibile che mediante l'istituto

della novazione si possa aggirare il limite temporale di 6 mesi istituito

dall'art. 219 LEF, facendo rientrare nella prima classe crediti derivanti da

ore lavorative supplementari che risalgono come in concreto agli anni 1994-2001.

Vero è che con la decisione 131 III 451 il Tribunale federale ha stabilito che

in applicazione dell'art. 329d cpv. 2 CO - in virtù del quale le vacanze non

possono essere compensate con denaro finché dura il rapporto di lavoro - il

diritto ad una compensazione in denaro per vacanze non godute sorge quando è

certo che queste non possono più essere concesse in natura, momento che, nel

caso di specie corrispondeva alla dichiarazione di fallimento del datore di

lavoro (consid. 2). La decisione menzionata non si attaglia però alla

fattispecie qui in esame, considerato che qui si tratta del pagamento di ore

supplementari disciplinato dal CO in modo diverso dalle vacanze. L'art. 321c

cpv. 2 CO prevede in effetti che, con il consenso del lavoratore, il datore di

lavoro può compensare il lavoro straordinario, entro un periodo adeguato,

mediante un congedo di durata almeno corrispondente. Se il lavoro straordinario

non è compensato mediante congedo e se mediante accordo scritto, contratto

normale o contratto collettivo non è stato convenuto o disposto altrimenti, il

datore di lavoro deve pagare per il lavoro straordinario il salario normale più

un supplemento di almeno un quarto (cpv. 2). Quale periodo adeguato per operare

la compensazione mediante congedo, è da ritenere un lasso di tempo massimo di

14.

settimane, a meno che il datore di lavoro e il lavoratore convengano un

termine più lungo, che non deve però superare 12 mesi (Ordinanza 1 concernente

la legge sul lavoro, art. 25; Rehbinder,

Berner Kommentar, n. 9 ad art. 321c CO). In concreto

risulta dalla documentazione in atti che l'appellante non ha effettuato ore di

lavoro straordinario nei mesi precedenti l'avvio della causa creditoria,

durante i quali ha invece ridotto quelle accumulate in precedenza. Ciò emerge

chiaramente dai documenti versati agli atti dall'appellante nell'ambito di

quella procedura, in particolare dal conteggio doc. L. Di conseguenza il

credito dell'appellante non può essere collocato in prima classe. La sentenza

impugnata, seppure per altri motivi, dev'essere confermata.

11.

Da

ultimo va ancora rilevato che in una causa di contestazione della graduatoria il

valore litigioso non corrisponde a quello nominale del credito contestato bensì

a quello dell'aumento del dividendo che, per effetto dell'azione medesima,

spetterà alla parte che ha promosso la contestazione (Cocchi / Trezzini,

CPC-TI, ad art. 11, m. 1). Nel caso concreto questa Camera ha proceduto a

determinare i dividendi che spetterebbero all'appellante qualora il suo credito

rimanesse iscritto in III classe, rispettivamente qualora, come postulato,

venisse iscritto in I classe. Il dividendo di III classe è risultato nullo,

mentre in caso di iscrizione del credito in I classe esso sarebbe pari a fr.

5'786.77 (cfr. comunicazione 15 giugno 2007 dell'avv. RA2), che corrisponde al

valore litigioso. Se la domanda di causa riguarda un valore inferiore a fr.

8'000.- non è però dato il rimedio dell'appello e l'unico rimedio possibile

contro la sentenza del Pretore è il ricorso per cassazione. Ne segue che dal

profilo strettamente formale l'appello sarebbe irricevibile e sarebbe da

valutare se potrebbe entrare in linea di conto una conversione del gravame in

ricorso per cassazione e, nell'affermativa, trasmetterlo alla Camera di

cassazione civile (CCC) di questo Tribunale. Stante però il limitato potere di

cognizione della CCC e l’esigenza per il ricorrente di invocare e sostanziare

dei precisi motivi di cassazione, essa lo avrebbe verosimilmente dichiarato irricevibile,

oppure - a maggior ragione rispetto alla presente decisione, emanata con libera

latitudine di giudizio - lo avrebbe comunque respinto nel merito. Si può

pertanto prescindere, per economia di giudizio, dal sanzionare l’agire

irrituale dell'appellante.

Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese, trattandosi di una causa in materia

di contratto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- (art.43

cpv. 3 CO). Non si assegnano ripetibili alla parte appellata che non ha

presentato osservazioni all'appello.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

pronuncia

1.

L’appello 14 febbraio 2006 di AP 1 è respinto.

2.

Non si prelevano né tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Leventina

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso della vertenza (fr.

5'787.-) non raggiunge il limite di legge di fr. 25'000.-, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione solo se la

controversia concerne questioni di diritto di importanza fondamentale (art. 74

cpv. 2 lett. a LTF). Nello stesso termine è possibile proporre anche il ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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