12.2006.51
ricusa - errori procedurali
24 febbraio 2006Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2006.51
Data decisione, Autorità:
24.02.2006, IICCA
Titolo:
ricusa - errori procedurali
RICUSAZIONE
art. 26 CPC-TI
art. 27 CPC-TI
Incarto n.
12.2006.51
Lugano
24 febbraio
2006/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull¿istanza di ricusa 9
febbraio 2006 presentata nei confronti del Pretore della giurisdizione di
Mendrisio-Sud, __________, da
IS 1
nell¿ambito della causa -inc. n. OA.2005.50 di quella
Pretura- da lei promossa con petizione 2 maggio 2005 nei confronti dell¿
CO 1
rappr. da RA 1
volta ad ottenere la
condanna del convenuto al pagamento di fr. 200'000.- più interessi;
letti ed esaminati gli
atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in
diritto:
che
con petizione 2 maggio 2005 IS 1 ha convenuto in lite l¿CO 1 avanti alla
Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord al fine di ottenerne la condanna
al pagamento di fr. 200'000.- più interessi;
che
l¿incarto è stato trasmesso per competenza alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud;
che
nelle more della causa, con l¿istanza 9 febbraio 2006 che qui ci occupa, l¿attrice,
riferendosi ad una precedente istanza di ricusa 4 novembre 2005 -di cui invero non
vi è traccia né in questo, né, a detta del Pretore, in altri incarti-, ha ribadito
la ricusa del Pretore di quella Pretura, __________: preso atto di aver
ricevuto una convocazione da parte della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio-Sud nonostante la causa fosse stata promossa avanti alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Nord, essa ha in particolare rimproverato al
Pretore ed al perito __________ ¿a) mancata applicazione delle leggi; b)
falsa perizia, art. 307 CPS; c) relazioni scritte improprie, menzognere,
fuorvianti e pertanto illegittime¿;
che
la controparte, con osservazioni 20 febbraio 2006, si è opposta all¿istanza,
mentre il Pretore, con osservazioni 21 febbraio 2006, ha dichiarato di non
riconoscere in sé alcun motivo di ricusazione rimettendosi comunque al giudizio
della scrivente Camera;
che
la decisione sull¿esistenza o meno dei motivi di ricusazione o di esclusione di
un Pretore compete alla Camera civile del Tribunale di Appello (art. 30 CPC);
che
giusta l¿art. 27 CPC le parti possono ricusare il giudice nei casi in cui vi
sia un motivo di esclusione previsto dall¿art. 26 CPC come pure ¿se vi è grave
inimicizia tra il giudice ... e alcuna delle parti¿ (litt. a) e ¿in ogni altro
caso in cui esistono gravi ragioni¿ (litt. b);
che
la prevenzione di un giudice presuppone la sussistenza di circostanze certe che
facciano sorgere un fondato dubbio circa la sua imparzialità, circostanze che
possono risiedere nel suo comportamento personale oppure emergere da considerazioni
di carattere formale e organico, ovvero da criteri oggettivi (DTF 126 I
169, 124 I 261, 120 Ia 187): in entrambi i casi basta l¿apparenza di
prevenzione, non è cioè necessario che il giudice sia effettivamente prevenuto;
in ogni caso, però, le apparenze devono fondarsi su un esame oggettivo delle
circostanze, che devono suscitare il sospetto di parzialità e non è perciò
lecito fondare il giudizio sull¿apprezzamento soggettivo di una parte (DTF
126 I 169, 125 I 122, 116 Ia 137; II CCA 15 giugno 2004 inc. n. 12.2004.111);
che,
nel caso di specie, dopo attento esame delle circostanze, si può senz'altro
concludere che l¿attrice non ha assolutamente reso verosimile alcun elemento
suscettibile di confermare l'esistenza di una situazione d'incapacità
soggettiva del Pretore ad occuparsi senza pregiudizi della vertenza processuale
e neppure risulta che il giudice di prime cure si sia comportato in modo
parziale;
che
in effetti i rimproveri, per altro vaghi e per nulla sostanziati, mossi al
Pretore ed al perito __________ -a detta dell¿attrice- rei di ¿a) mancata
applicazione delle leggi; b) falsa perizia, art. 307 CPS; c) relazioni scritte
improprie, menzognere, fuorvianti e pertanto illegittime¿ in una precedente
causa (inc. n. OA.2001.95) che opponeva l¿attrice all¿__________ (dallo scritto
21 febbraio 2006 dell¿attrice sembrerebbe invero che, diversamente da quanto si
poteva evincere dall¿istanza che ci occupa, la ricusa sia stata postulata proprio
nell¿ambito della nuova procedura nei confronti di costui), non sono stati assolutamente
provati e nemmeno resi verosimili, tanto più che la sentenza del Pretore -sfavorevole
alla qui attrice- era stata confermata da questa Camera (inc. n. 12.2004.49) e non
è poi stata oggetto di impugnativa avanti al Tribunale federale;
che
nemmeno il fatto che la petizione in rassegna fosse indirizzata dall¿attrice alla
Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord e sia stata invece trasmessa,
stante il domicilio d¿affari del convenuto, alla Pretura della giurisdizione di
Mendrisio-Sud giustifica una ricusa del Pretore, la prassi del Tribunale
federale avendo negato ai provvedimenti procedurali, pur contrari agli
interessi della parte ricusante, che in tal caso è tenuta a censurarli seguendo
il normale corso d¿impugnazione, l¿idoneità a fondare il dubbio oggettivo della
prevenzione e parzialità del magistrato nei suoi confronti, a meno che si
tratti di errori particolarmente gravi o ripetuti (II CCA 24 agosto 1998
inc. n. 12.98.84; ICDPTF 9 aprile 1999 1P.457.1998);
che
nel caso concreto non ci si trova in presenza di un errore ripetuto, mentre la
sua particolare gravità può tranquillamente essere esclusa già per il fatto che
la trasmissione dell¿incarto alla Pretura di Mendrisio-Sud, per altro mai
censurata fino ad oggi dall¿attrice, ha anzi evitato a quest¿ultima di esporsi
ad una eventuale eccezione di incompetenza territoriale da parte del convenuto,
che sarebbe stata verosimilmente fondata e dunque avrebbe imposto di respingere
in ordine la petizione;
che
in tali circostanze, l¿istanza in parola, del tutto infondata, deve pertanto
essere respinta, ritenuto che alla ricusante, che nella sede pretorile aveva
instato per l¿ottenimento dell¿assistenza giudiziaria, ma risulta aver
incassato tra il gennaio ed il settembre 2002, a seguito di alcune vendite
immobiliari non meno di fr. 1'298'354.95 (doc. 5-8) -già dedotti i debiti
ipotecari e le commissioni di intermediazione- senza aver minimamente
specificato quale sarebbe stata la loro destinazione e non può quindi essere
considerata indigente ai sensi dell¿art. 3 Lag, vanno senz¿altro accollate la
tassa e le spese di giudizio (art. 148 CPC), con attribuzione di congrue
ripetibili alla controparte;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 27
e 30 CPC e per le spese l¿art. 148 CPC
decreta:
Fatti
I. L¿istanza
di ricusa 9 febbraio 2006 di IS 1 è respinta.
§
Gli atti di causa sono ritornati al Pretore per la continuazione della
procedura.
Considerandi
II. La
tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 20.- sono poste a carico della
ricusante, che rifonderà alla controparte fr. 150.- per ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud
terzi implicati
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d¿appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster