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Decisione

12.2006.52

mediazione - nesso causale psicologico

30 aprile 2007Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

I. L'appello

20 febbraio 2006 di AP 1 è accolto e di conseguenza la sentenza 31 gennaio 2006

della Pretura di Lugano, sezione 3, è riformata come segue:

1. La petizione è respinta.

2. La tassa di

giustizia di fr. 900.- e le spese sono poste a

carico della parte

attrice, con l’obbligo di rifondere alla

convenuta fr. 2'000.- a

titolo di ripetibili.

Considerandi

II. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 450.-

b) spese

fr. 50.-

totale fr.

500.

-

da

anticipare dall'appellante, sono poste a carico della parte appellata, la quale

rifonderà a controparte fr. 1`000.- di ripetibili.

III. Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Premesso che il valore litigioso della

vertenza (fr. 19'050.-) non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-,

contro la presente decisione è possibile presentare ricorso al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale.

Qualora non sia ammissibile il ricorso in

materia civile, è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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