12.2006.53
azione di disconoscimento del debito in procedura appellabile - termine d'inoltro
31 maggio 2006Italiano14 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2006.53
Data decisione, Autorità:
31.05.2006, IICCA
Titolo:
azione di disconoscimento del debito in procedura appellabile - termine d'inoltro
DISCONOSCIMENTO DI DEBITO
TERMINE
art. 83 cpv. 2 LEF
Incarto n.
12.2006.53
Lugano
31 maggio
2006/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2004.778
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3- promossa con petizione 25
novembre 2004 da
AP 1
rappr. da RA 2
contro
AO 1
rappr. da RA 1
con cui
l¿attore ha chiesto di accertare la nullità e in subordine l¿avvenuta
risoluzione del contratto di compravendita di 18 azioni della C__________ SA e
con ciò di accertare il disconoscimento del debito di fr. 54'000.- oltre
interessi di cui al PE n. __________ dell¿UE di Lugano e di condannare il
convenuto al pagamento di fr. 90'000.- più interessi, domande avversate dal
convenuto che ha postulato la reiezione della petizione;
ed ora
sull¿eccezione di tardività dell¿azione di disconoscimento del debito sollevata
preliminarmente dal convenuto con l¿allegato responsivo 11 febbraio 2005, che
il Pretore con sentenza 9 febbraio 2006 ha accolto, respingendo con ciò la
petizione;
appellante
l'attore con atto di appello 26 febbraio 2006, con cui chiede, previa
concessione dell¿assistenza giudiziaria, la riforma del querelato giudizio nel
senso di respingere l¿eccezione di tardività della petizione e di confermarne
con ciò la ricevibilità, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il
convenuto con osservazioni 13 marzo 2006 postula la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
petizione 25 novembre 2004 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 chiedendo di
accertare la nullità per vizio di volontà (art. 23, 24 e 28 CO) e in subordine
l¿avvenuta risoluzione del contratto di compravendita con cui il primo aveva
rilevato dal secondo 18 azioni della C__________ SA per fr. 144'000.-, somma nel
frattempo già pagata in ragione di fr. 90'000.-, e con ciò di accertare il
disconoscimento del debito di fr. 54'000.- oltre interessi di cui al PE n. __________
dell¿UE di Lugano e di condannare il convenuto alla restituzione di fr.
90'000.- più interessi, il tutto rilevando che la sentenza con cui il Segretario
assessore aveva rigettato in via provvisoria l¿opposizione al PE gli era
pervenuta il 26 ottobre 2004, dal che la tempestività dell¿azione, promossa
entro i 20 giorni dalla scadenza del termine di 10 giorni per la sua eventuale
impugnazione.
Con
risposta 11 febbraio 2005 il convenuto ha tra l¿altro eccepito, oltre
all¿incompetenza territoriale del giudice a statuire sull¿azione creditoria
connessa all¿azione di disconoscimento ed alla prescrizione dell¿azione
redibitoria, la tardività dell¿azione di disconoscimento del debito,
contestando in particolare la data di ritiro della sentenza di rigetto
dell¿opposizione e la data di consegna alla posta della petizione.
2. Dopo
aver limitato l¿udienza preliminare all¿esame delle eccezioni sollevate (art.
181 CPC), il Pretore, con la sentenza qui impugnata, espressamente limitata nel
suo preambolo alla sola questione della tempestività dell¿azione di
disconoscimento del debito, l¿ha negata ed ha di conseguenza respinto la
petizione. Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che l¿attore,
introducendo l¿azione di disconoscimento del debito entro i 20 giorni dalla
scadenza del termine d¿impugnazione della sentenza di rigetto dell¿opposizione,
aveva seguito gli insegnamenti contenuti nella sentenza del Tribunale federale
pubblicata in DTF 104 II 141, indirizzo poi confermato anche dalla
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello (Rep. 1997 p. 239).
Sennonché, con le sentenze pubblicate in DTF 124 III 34 e 127 III 569,
posizione fatta propria anche dalla Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d¿appello con sentenza 11 gennaio 2005, il Tribunale federale aveva modificato
la sua giurisprudenza stabilendo ora che, se il diritto cantonale non prevedeva
che il ricorso contro la decisione di rigetto dell¿opposizione avesse effetto
sospensivo per legge o che lo stesso fosse effettivamente stato concesso per
decisione giudiziaria, il termine di 20 giorni per promuovere la causa di disconoscimento
del debito iniziava a decorrere dalla data di intimazione della sentenza di
rigetto. Ritenuto che in Ticino l¿appello contro la decisione di rigetto
dell¿opposizione non aveva per legge effetto sospensivo, né che in ogni caso lo
stesso era stato concretamente concesso, il primo giudice ha pertanto concluso
per la tardività dell¿azione di disconoscimento e con ciò anche della connessa
azione creditoria, che, a suo giudizio, poteva sussistere solo se la prima era
ricevibile.
3. Con
l¿appello che qui ci occupa -la cui tempestività è indubbia, tra la data di
emanazione della sentenza pretorile (e quindi a maggior ragione della sua
notificazione alla parte attrice) e quella della presentazione del gravame non
essendo trascorsi nemmeno 20 giorni (art. 308 cpv. 1 CPC)- l¿attore chiede,
previa concessione dell¿assistenza giudiziaria, di riformare il querelato
giudizio nel senso di respingere l¿eccezione di tardività della petizione e di
confermarne con ciò la ricevibilità. Egli afferma che, al momento in cui aveva
introdotto l¿azione, in Ticino, nonostante l¿emanazione delle sentenze del
Tribunale federale citate dal Pretore (DTF 124 III 34 e 127 III 569),
continuava pacificamente ad essere applicata la giurisprudenza secondo cui, nel
caso in cui il diritto procedurale prevedeva un rimedio ordinario di ricorso,
come l¿appello, il termine per l¿inoltro della causa di disconoscimento del
debito iniziava a decorrere dalla scadenza del termine di impugnazione della
sentenza di rigetto dell¿opposizione (DTF 104 II 141), tanto più che la
giurisprudenza cantonale aveva stabilito che l¿appello contro la sentenza di
rigetto dell¿opposizione impediva ope legis, per diritto federale, la
prosecuzione dell¿esecuzione e dunque aveva effetto sospensivo (Rep.
1997 p. 239; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 8 ad art. 310). È solo a
seguito della sentenza 11 gennaio 2005 con cui la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale di appello aveva stabilito l¿erroneità della
precedente giurisprudenza cantonale, che è diventato palese che il termine per
l¿inoltro dell¿azione di disconoscimento doveva decorrere dalla data
d¿intimazione della sentenza di rigetto. Ma questo nuovo indirizzo
giurisprudenziale era intervenuto quando la petizione era già stata inoltrata,
per cui il giudice, in base al principio della buona fede, non avrebbe dovuto
applicarlo e dunque concludere per la tardività della petizione.
4. Delle
osservazioni con cui il convenuto postula la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei prossimi considerandi.
5. L¿art.
83 cpv. 2 LEF stabilisce che l¿escusso, entro 20 giorni dal rigetto
dell¿opposizione, può domandare con la procedura ordinaria il disconoscimento
del debito al giudice del luogo dell¿esecuzione. Secondo la giurisprudenza, se
il diritto cantonale di procedura prevede un ricorso ordinario contro la
decisione di rigetto dell¿opposizione, il termine per proporre l¿azione di
disconoscimento del debito comincia a decorrere dal giorno in cui il termine di
ricorso è spirato infruttuosamente, da quello del ritiro del ricorso oppure
dalla notificazione della decisione dell¿autorità di ricorso; se il ricorso non
ha effetto sospensivo o se questo non viene conferito con decisione giudiziale,
il termine per proporre l¿azione di disconoscimento del debito corre già dalla
notificazione della decisione di rigetto dell¿opposizione (IICCTF 27
febbraio 2003 5C.248/2002; DTF 127 III 569, 124 III 34, 104 II 141, 101
III 40, 100 III 76), mentre se lo stesso viene conferito, il termine decorrerà,
ancora una volta, dalla notificazione della decisione dell¿autorità di ricorso
(sentenza IICCTF citata; DTF 127 III 569).
5.1 Contrariamente
a quanto ritenuto dalle parti, questa Camera non ritiene che le sentenze
emanate negli ultimi anni dal Tribunale federale o dalla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d¿appello possano aver portato ad un cambiamento di
giurisprudenza in punto al termine per l¿inoltro della causa di disconoscimento
del debito nel caso, come quello qui in esame, in cui l¿escusso non ha
impugnato la sentenza di rigetto dell¿opposizione. Nella sentenza pubblicata in
DTF 104 II 141, avente per oggetto una fattispecie identica a quella in
esame ed oltretutto relativa proprio a una contestazione ticinese, il Tribunale
federale aveva inequivocabilmente stabilito che l¿appello previsto dal CPC
ticinese contro una decisione di rigetto dell¿opposizione costituiva,
indipendentemente dalla questione dell¿eventuale provvisoria esecutività in
base al diritto cantonale della decisione impugnata, un mezzo di impugnazione
ordinario, per cui il termine per proporre l¿azione di disconoscimento del
debito qualora la sentenza di rigetto dell¿opposizione non fosse stata
impugnata cominciava a decorrere dal giorno in cui il termine d¿appello era
spirato infruttuosamente: tale giurisprudenza è stata costantemente applicata
dalle autorità giudiziarie ticinesi (Rep. 1982 p. 410, 1985 p. 140; per
tante II CCA 30 ottobre 1996 inc. n. 12.96.167, 31 ottobre 1996 inc. n.
12.96.208, 3 maggio 2000 inc. n. 12.2000.33, 15 maggio 2002 inc. n.
12.2001.130; NRCP 2004 p. 371). Nelle sentenze DTF 124 III 34 e
127 III 569 il Tribunale federale non ha assolutamente affermato che la
giurisprudenza contenuta in DTF 104 II 141, almeno per quanto ci
interessa, non fosse più valida (ciò che questa Camera ha per altro già avuto
di affermare espressamente, nella sentenza II CCA 15 maggio 2002 inc. n.
12.2001.130, con riferimento a DTF 124 III 34), occupandosi più che
altro di altre questioni: nella prima sentenza esso si è limitato a precisare
che l¿opposizione ad un giudizio contumaciale prevista dal diritto ginevrino
doveva essere considerata alla stregua di un rimedio ordinario e nella seconda
cosa doveva succedere nel caso in cui al rimedio ginevrino, di carattere
straordinario, contro la decisione di rigetto dell¿opposizione fosse stato
concesso l¿effetto sospensivo per decisione giudiziale; in entrambe le sentenze
è stato ribadito il principio giurisprudenziale contenuto in DTF 104 II
141 secondo cui se il diritto cantonale di procedura prevedeva un ricorso
ordinario contro la decisione di rigetto dell¿opposizione, il termine per
proporre l¿azione di disconoscimento del debito cominciava a decorrere dal
giorno in cui il termine di ricorso era spirato infruttuosamente, ritenuto che
nella seconda è stato addirittura corretto quanto indicato nella prima, ovvero
che ciò sarebbe stato il caso solo se il diritto cantonale di procedura
prevedeva un ricorso sospensivo (ordinario); l¿Alta Corte, sempre nella seconda
sentenza, ma basandosi e contrario su quanto addotto nella prima, sembra
scostarsi dalla giurisprudenza contenuta in DTF 104 II 141 solo nella
misura in cui da quest¿ultima risulterebbe, almeno in forma ipotetica, che in
presenza di un rimedio straordinario, e cumulativamente per tutte le procedure
che dichiaravano provvisoriamente esecutive le decisioni di rigetto
dell¿opposizione, il termine per l¿inoltro dell¿azione di disconoscimento del
debito iniziava a decorrere già dalla data di notificazione della decisione di
rigetto, facendo ora un distinguo nel caso in cui l¿effetto sospensivo non
previsto ex lege fosse stato nondimeno concesso con decisione giudiziale
e stabilendo che se ciò era il caso nemmeno era più necessario occuparsi della
questione, spesso spinosa, del carattere ordinario o straordinario del rimedio
previsto dal diritto cantonale. Ma, a ben vedere, nemmeno la decisione 11
gennaio 2005 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello
(pubblicata in NRCP 2004 p. 528 e commentata in Cocchi/Trezzini,
CPC-TI App., m. 10 ad art. 310) era rilevante per la particolare tematica: essa
riguardava più che altro la questione a sapere se la mancata concessione
dell¿effetto sospensivo al rimedio (senza distinguere tra appello e ricorso per
cassazione) contro la decisione di rigetto dell¿opposizione impedisse o meno il
pignoramento provvisorio o la formazione dell¿inventario ex art. 162 LEF (art.
83 cpv. 1 LEF), quesito risolto per la negativa, e solo in un obiter dictum,
reso sulla base di un¿interpretazione della sentenza DTF 127 III 569
-che, su quel punto, come detto, concerneva però solo i rimedi straordinari- ha
concluso che ciò influiva anche sulla decorrenza del termine per l¿inoltro
dell¿azione di disconoscimento del debito, che in tal caso iniziava a correre
dalla data della notificazione della sentenza di rigetto; essa non indicava in
ogni caso come ci si dovesse comportare nel caso in cui la decisione di rigetto
dell¿opposizione non fosse stata impugnata. In definitiva la giurisprudenza del
Tribunale federale pubblicata in DTF 104 II 141 è ancora perfettamente
attuale.
5.2 Ma, a
prescindere da quanto precede, quand¿anche, per ipotesi, si volesse ammettere
che la giurisprudenza sulla decorrenza del termine per l¿inoltro dell¿azione di
disconoscimento nel caso in cui l¿escusso non aveva impugnato la decisione di
rigetto dell¿opposizione abbia subito un cambiamento, cambiamento che
ovviamente poteva essere dovuto solo alla menzionata decisione della Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello e non certo alle sentenze del
Tribunale federale che -come detto- si riferivano ad altre questioni, nella
presente fattispecie si dovrebbe in ogni caso concludere per la tempestività
dell¿azione di disconoscimento del debito contenuta nella petizione. La
sentenza della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello è
stata in effetti prolata l¿11 gennaio 2005, quando cioè la petizione era già
stata da tempo inoltrata. In tali circostanze non si può ovviamente
rimproverare l¿attore per aver fatto affidamento alla giurisprudenza del
Tribunale federale allora in vigore (DTF 104 II 141, costantemente
applicata dalle autorità cantonali ticinesi), anche perché un cambiamento di
giurisprudenza, come quello in questione, avente per oggetto la ricevibilità di
un ricorso e/o concernente un termine di perenzione, non può intervenire che
dopo un formale avvertimento ai giustiziabili (SJ 1985 p. 626, relativo
proprio a un caso di applicazione dell¿art. 83 cpv. 2 LEF). Contrariamente a
quanto preteso dal convenuto, tale principio risulta applicabile non solo nel
diritto pubblico, ma anche nel diritto privato (cfr. per l¿appunto la sentenza SJ
citata).
5.3 In
tali circostanze, l¿azione di disconoscimento del debito contenuta nella
petizione, introdotta il 25 novembre 2004 (doc. I), ovvero entro i 20 giorni
dalla scadenza del termine di 10 giorni per impugnare la decisione di rigetto
dell¿opposizione 21 ottobre 2004 (doc. 37), ricevuta dall¿attore il 26 ottobre
2004 (doc. L), dev¿essere considerata tempestiva.
6. Ammessa
con ciò la tempestività dell¿azione di disconoscimento del debito, è evidentemente
escluso che l¿azione creditoria contenuta nella petizione, che in ogni caso
neppure andava inoltrata nel termine dell¿art. 83 cpv. 2 LEF, possa a sua volta
essere dichiarata irricevibile siccome tardiva.
7. Ne
discende il parziale accoglimento del gravame, nel senso che la petizione
dev¿essere considerata tempestiva, mentre il giudizio sulla sua ricevibilità
-ed in particolare dell¿azione creditoria connessa all¿azione di disconoscimento
del debito- è prematuro e dipende dal benfondato o meno delle eccezioni, specie
quella di incompetenza territoriale, sollevate in via preliminare dal convenuto,
su cui il primo giudice non si è ancora pronunciato.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la
soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che gli oneri processuali (di complessivi
fr. 1¿000.-) e le indennità alle parti (di fr. 3¿000.-) di primo grado devono
tuttavia essere ridotti, atteso che, in conseguenza del presente giudizio, la
decisione pretorile non pone più fine alla lite (II CCA 22 marzo 2006
inc. n. 12.2005.145). L¿attore, che ha comprovato di essere indigente ed il cui
appello presentava probabilità di esito favorevole, può senz¿altro essere posto
al beneficio dell¿assistenza giudiziaria in questa sede (art. 3 e 14 Lag).
Per i quali motivi,
richiamati l¿art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L¿appello 26 febbraio 2006 di AP 1 è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 9 febbraio 2006 della Pretura del distretto di Lugano,
Sezione 3, è così riformata:
1. L¿eccezione di tardività
della petizione è respinta.
2. La
tassa di giustizia di fr. 600.- e le spese, da anticipare dalla parte attrice e
per essa, al beneficio dell¿assistenza giudiziaria, dallo Stato, sono poste a
carico del convenuto, che rifonderà alla controparte fr. 1¿000.- a titolo di
ripetibili.
Considerandi
II. L¿istanza di ammissione al beneficio dell¿assistenza giudiziaria per
la procedura di appello presentata da AP 1 è accolta, con il gratuito
patrocinio dell¿RA 2.
III. Le spese della procedura d¿appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 550.-
b) spese
fr. 50.-
Totale
fr. 600.-
da
anticiparsi dall¿appellante e per esso, al beneficio dell¿assistenza
giudiziaria, dallo Stato, restano a suo carico per 1/6 e per la rimanenza sono
poste a carico dell¿appellato, che rifonderà alla controparte fr. 800.- per
ripetibili di appello.
IV. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster