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Decisione

12.2006.53

azione di disconoscimento del debito in procedura appellabile - termine d'inoltro

31 maggio 2006Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I. L¿appello 26 febbraio 2006 di AP 1 è parzialmente accolto.

Di

conseguenza la sentenza 9 febbraio 2006 della Pretura del distretto di Lugano,

Sezione 3, è così riformata:

1. L¿eccezione di tardività

della petizione è respinta.

2. La

tassa di giustizia di fr. 600.- e le spese, da anticipare dalla parte attrice e

per essa, al beneficio dell¿assistenza giudiziaria, dallo Stato, sono poste a

carico del convenuto, che rifonderà alla controparte fr. 1¿000.- a titolo di

ripetibili.

Considerandi

II. L¿istanza di ammissione al beneficio dell¿assistenza giudiziaria per

la procedura di appello presentata da AP 1 è accolta, con il gratuito

patrocinio dell¿RA 2.

III. Le spese della procedura d¿appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 550.-

b) spese

fr. 50.-

Totale

fr. 600.-

da

anticiparsi dall¿appellante e per esso, al beneficio dell¿assistenza

giudiziaria, dallo Stato, restano a suo carico per 1/6 e per la rimanenza sono

poste a carico dell¿appellato, che rifonderà alla controparte fr. 800.- per

ripetibili di appello.

IV. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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