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Decisione

12.2006.55

contratto di lavoro - mancato rispetto da parte del datore di lavoro di obblighi in materia di assicurazione per perdita di guadagno in caso di malattia

7 febbraio 2007Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

12.2006.55

Data decisione, Autorità:

07.02.2007, IICCA

Titolo:

contratto di lavoro - mancato rispetto da parte del datore di lavoro di obblighi in materia di assicurazione per perdita di guadagno in caso di malattia

MALATTIA

SALARIO

art. 97 CO

art. 324a CO

Incarto n.

12.2006.55

Lugano

7 febbraio

2007/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2005.29

della Pretura di Riviera promossa con istanza 18 aprile 2005 da

AO 1

rappr. dalla RA

2

contro

AP 1

rappr. dall' RA

1

con la quale l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al

pagamento dell'importo di fr. 29'999.95 oltre interessi a titolo di pretese

salariali e il rigetto dell'opposizione interposta al PE n. __________, domande

avversate dalla convenuta;

domande che il Segretario assessore ha evaso con sentenza 6 febbraio

2006 accogliendo l'istanza per fr. 29'999.95 oltre interessi al 5% dal 26

novembre 2004, rigettando per tale importo l'opposizione al precetto esecutivo

e condannando la convenuta a rifondere all'istante fr. 600.– a titolo di

indennità;

appellante la convenuta che, con atto d'appello 22 febbraio 2006,

chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza, con

protesta di spese e ripetibili;

mentre con osservazioni del 28 febbraio 2006 l'istante propone la

reiezione dell'appello, con protesta di ripetibili di seconda sede;

letti ed esaminati gli

atti ed i documenti di causa;

considerato

in fatto e in diritto:

1. La ditta AP 1 (in

seguito __________) ha assunto, con decorrenza dal 6 marzo 2000, AO 1 in

qualità di tagliapietra. Il contratto di lavoro soggiace al Contratto

collettivo di lavoro nel ramo del granito e delle pietre naturali (in seguito

CCL) [doc. A], a sua volta riferito al Contratto

nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (in seguito CNM) [doc. B]. La AP 1 ha pure stipulato per i suoi dipendenti, presso la __________,

un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia secondo

la LCA, retta dalle condizioni generali d'assicurazione __________ edizione

1999 (in seguito CGA 1999) [incarto

richiamato __________, doc. 1 e 3].

Considerandi

2.

AO 1 l'11 maggio

2002.

è divenuto inabile al lavoro a causa di malattia. Dal 1° dicembre 2002

egli è invalido al 100% come a decisione 26 aprile 2004 dell'Assicurazione

Invalidità (in seguito AI) [doc.

E]. A causa della disdetta del

rapporto di lavoro per il 31 agosto 2003 (doc. 4), AO 1 è passato

all'assicurazione individuale della __________, beneficiando dal 1° settembre

2003.

delle prestazioni d'indennità giornaliera in caso di malattia

precedentemente assicurate in fr. 127.– al giorno (incarto richiamato __________,

doc. 14, 15, 16 e 17); l'assicurazione è cessata in data 16 maggio 2004, avendo

AO 1 esaurito l'11 maggio 2004 tutte le indennità previste dalle condizioni

generali d'assicurazione CSS (incarto richiamato __________, doc. 18).

3.

La CSS

Assicurazioni, in base alle pattuizioni contrattuali, ha versato a AO 1

complessivi fr. 15'402.– per il periodo dal 13 maggio 2002 al 30 novembre 2002

e fr. 53'924.– per il periodo dal 1 dicembre 2002 al 29 febbraio 2004 (doc.

16). L'AI, a partire dal 1 dicembre 2002, ha pure attribuito a AO 1 una rendita

d'invalidità di fr. 2'095.– per il mese di dicembre 2002 e nel seguito di fr.

2'145.– mensili. Con decisione 26 aprile 2004 l'AI ha quindi versato alla __________

fr. 32'125.– [fr. 2'095.– per

dicembre 2002 e complessivi fr. 30'030.– per il periodo dal 1° gennaio 2003 al

29.

febbraio 2004 (fr. 2'145.– al mese)]; dal 1° marzo

2004.

ha invece versato la rendita mensile di fr. 2'145.– direttamente a AO 1

(doc. E).

Con lettera 14 aprile 2004 (inviata in copia

alla AP 1) la __________ ha comunicato a AO 1 di aver

ricevuto dall'AI l'importo di complessivi fr. 32'125.– e, in ragione del sovaindennizzo,

di concedere a partire dal 1° marzo 2004 “un'indennità giornaliera di fr. 56.–

fino all'11 maggio 2004, data di esaurimento delle prestazioni” (doc. F). La __________

ha di conseguenza ancora versato a AO 1 complessivi fr.

4'032.–, per indennità giornaliera di fr. 56.– [fr. 127.– (indennità assicurata

__________) ./. fr. 71.– (indennità giornaliera AI)] per il periodo dal 1°

marzo 2004 all'11 maggio 2004, data di esaurimento delle prestazioni (doc. F e

doc. 16).

4.

Con istanza del 18

aprile 2005 AO 1 si è rivolto alla Pretura di Riviera per chiedere la condanna

della AP 1 al pagamento di fr. 29'999.95 oltre interessi a titolo di pretese

salariali e il rigetto dell'opposizione interposta al PE n. __________. Esso ha

sostenuto che la AP 1 ha stipulando con la __________ una convenzione collettiva

per perdita di guadagno in caso di malattia secondo la LCA; ciò contravvenendo

ai propri impegni contrattuali, che imponevano una copertura assicurativa

secondo LAMal. A seguito della predetta inadempienza, l'importo di fr. 32'125.–

(ridotto a fr. 29'999.95.– per motivi di economia processuale) versato dall'AI

per il periodo 1° dicembre 2002 – 29 febbraio 2004 è andato a beneficio della __________

e non ha potuto essergli riversato. Da ciò la richiesta di risarcimento

formulata nei confronti del datore di lavoro, ribadita all'udienza del 17

giugno 2005. Alla medesima si è opposta la convenuta. Esperita l'istruttoria,

le parti hanno rinunciato a comparire alla discussione finale, confermandosi

nei rispettivi memoriali conclusivi.

5.

Con sentenza 6 febbraio

2006.

il Segretario assessore, statuendo in luogo e vece del Pretore, ha

accertato che al contratto di lavoro in oggetto torna applicabile il Contratto

collettivo di lavoro nel ramo del granito e delle pietre naturali (CCL) – in

particolare l'art. 31.1 CCL, che prevede l'obbligo per il datore di lavoro di

concludere un'assicurazione collettiva con prestazioni di indennità giornaliera

conformi alla LAMal – a sua volta riferito al Contratto nazionale mantello per

l'edilizia principale in Svizzera (CNM). Il primo giudice ha ritenuto

comprovato che l'importo di fr. 32'125.– (ridotto dall'istante nella sua

richiesta a fr. 29'995.– per motivi di economia processuale) versato dall'AI

alla __________ non ha potuto essere riversato a AO 1, per il fatto che la convenuta

non aveva stipulato con l'assicurazione una clausola rispettosa degli obblighi

sanciti dalla CCL e meglio delle normative LAMal. Il primo giudice ha pertanto

accolto l'istanza per fr. 29'999.95 oltre interessi al 5% dal 26 novembre 2004

(rigettando per tale importo l'opposizione al precetto esecutivo) e condannato

pure la convenuta a “rifondere all'istante fr. 600.– a titolo di indennità”.

6.

Con appello 20

febbraio 2006 la AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di

respingere l'istanza, con protesta di spese e ripetibili. L'appellante non

contesta il fatto che il CCL preveda l'obbligo per il datore di lavoro di

stipulare un'assicurazione per indennità giornaliera in caso di malattia ai

sensi della LAMal. Esso si aggrava tuttavia per il fatto che avrebbe notificato

alla __________, al momento della stipulazione del contratto d'assicurazione,

che sottostava ad un contratto collettivo di lavoro prevedente una copertura

assicurativa per indennità giornaliera in caso di malattia in base alla LAMal;

avrebbe inoltre a più riprese aperto i propri uffici alla Commissione

paritetica di controllo (in seguito CPC) e che in nessuna circostanza quest'ultima

avrebbe segnalato una copertura assicurativa insufficiente. L'istante non

avrebbe inoltre, a suo dire, adeguatamente documentato la propria pretesa. In

particolare le modalità di calcolo della sovrassicurazione messe in atto dalla __________

sarebbero sbagliate e competeva all'appellato verificare “i conteggi”; questi

ultimi sarebbero pure in contrasto con quelli prodotti in causa da AO 1 (documenti

da S a Z). I predetti conteggi non terrebbero poi conto dei criteri stabiliti

dall'art. 5 cpv. 4 delle linee direttive costituenti l'appendice n. 10 del CNM.

L'importo di fr. 4’032.– versato all'appellato dalla CSS Assicurazioni quale

“indennità giornaliera di fr. 56.– dal 1° marzo 2004 all'11 maggio 2004”

dovrebbe, a suo dire, essere comunque dedotto dalle pretese di AO 1.

Con

osservazioni 28 febbraio 2006 l’appellato postula la reiezione del gravame con

argomenti di cui si dirà, se del caso, nel seguito.

7.

Allorquando il datore di lavoro non rispetta gli obblighi

contrattuali o convenzionali in materia di assicurazione perdita di guadagno in

caso di malattia (per mancata conclusione di un'assicurazione, ritardo o non

versamento delle quote dovute o annuncio tardivo) non entra in considerazione

l'art. 324a CO, quanto piuttosto si applicano le norme generali in materia di inesecuzione

del contratto (Brunner, Bühler, Wäber, Bruchez,

Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, Basilea 2005, ad art. 324a, pag. 123 n.

23). Il datore di lavoro risponde in tal caso, in applicazione dell'art. 97 CO,

per il mancato adempimento dell'obbligazione e deve riparare il danno che ne

deriva per il lavoratore; deve dunque versare al medesimo gli importi che

sarebbero stati pagati dall'assicurazione (DTF 127 III 318 consid. 5; 124 III

126.

consid. 4; 115 II 251 consid. 4b; decisione non pubblicata n. __________

del 25 aprile 2002).

8.

Per quanto qui

concerne, l'appellante non contesta, anzi ammette (appello, pag. 2 verso il

basso e pag. 5 in basso) che il CCL prevede l'obbligo per il datore di lavoro

di stipulare un'assicurazione per indennità giornaliera in caso di malattia ai

sensi della LAMal. Conformemente all'art. 72 LAMal il diritto all'indennità

giornaliera in caso di malattia è dato qualora la capacità lavorativa

dell'assicurato sia ridotta di almeno la metà (cpv. 2); l'indennità va pagata

durante almeno 720 giorni compresi nell'arco di 900 giorni consecutivi (cpv.

3). L'art. 69 LPGA prescrive tuttavia che il concorso di prestazioni delle

varie assicurazioni sociali non deve provocare sovraindennizzo all'assicurato

(cpv. 1) e meglio, la somma delle varie prestazioni assicurative non può

superare lo stipendio perso dall'assicurato; le prestazioni pecuniarie sono

ridotte dell'importo del sovraindennizzo, ritenuto comunque che le rendite

dell'assicurazione invalidità sono esenti da riduzioni (cpv. 3). L'art. 72 cpv.

5.

LAMal dispone però che, qualora l'indennità giornaliera sia ridotta in

seguito a sovraindennizzo giusta l'art. 69 LPGA, l'assicurato colpito da

incapacità lavorativa ha diritto a 720 indennità giornaliere complete; i

termini relativi alla concessione delle indennità giornaliere sono prolungati

in funzione della riduzione. L'idea alla base di quest'ultima disposizione è

che l'assicurato non perda, a causa di un sovraindennizzo, il beneficio delle

prestazioni acquisite con il versamento dei premi; l'assicuratore non deve dal

canto suo trarre un beneficio dal fatto che l'assicurato beneficia di prestazioni

di altre assicurazioni (DTF 127 V 88, consid. 1c). Gli importi del sovraindennizzo

non devono dunque essere incamerati dall'assicurazione, ma riversati

all'assicurato sotto forma di ulteriori indennità giornaliere, con conseguente

aumento della durata delle prestazioni al di là dei 720 giorni; ciò anche

qualora l'inacapacità di lavoro dell'assicurato sia solo parziale (DTF 127 V

88, consid. 1d).

9.

Dagli atti emerge

che l'appellante ha stipulato per i suoi dipendenti, presso la __________,

un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia. La

medesima è conforme all'art. 31.3 CCL là dove garantisce una copertura

assicurativa per un’indennità giornaliera corrispondente all'80% del salario per

una durata di 730 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi. L'assicurazione

collettiva stipulata dall'appellante, retta dalle condizioni generali

d'assicurazione __________ edizione 1999 (in seguito CGA 1999) [incarto richiamato __________, doc. 1 e 3], si discosta invece palesemente dall'art.

31.1

CCL, nella misura in cui non è fondata sulle normative della LAMal quanto

piuttosto su quelle della LCA. In particolare le CGA 1999 prevedono che qualora

l'assicurato percepisca prestazioni da un'assicurazione sociale svizzera, la __________

integra la parte di effettiva perdita di guadagno non coperta dalle predette

assicurazioni, al massimo tuttavia l'indennità giornaliera stabilita

contrattualmente (art. 12.1); in caso d'incapacità lavorativa e/o prestazione

ridotta per coordinamento con altri assicuratori, la durata delle prestazioni

non si prolunga (art. 12.4 e tabella riassuntiva all'art. 15). L' assicurazione

collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia stipulata

dall'appellante non prevede dunque il riversamento del sovraindennizzo

all'assicurato sotto forma di ulteriori indennità giornaliere, con conseguente

aumento della durata delle prestazioni al di là dei 720 giorni – previsto

dall'art. 72 cpv. 5 LAMal – quanto piuttosto l'incameramento da parte

dell'assicurazione delle prestazioni di altre assicurazioni sociali, nella

misura in cui l'assicurazione ha già versato il massimo dell'indennità

giornaliera pattuito contrattualmente; rispettivamente, se le prestazioni di

altre assicurazioni sono versate direttamente all'assicurato, l'integrazione di

tali prestazioni fino a raggiungere il massimo dell'indennità giornaliera

stabilita dal contratto.

10.

La decisione comunicata

dalla __________ a AO 1 con lettera 14 aprile 2004 (inviata

in copia alla AP 1) [doc. F] – che l'importo

di complessivi fr. 32'125.– versato dall'AI costituisce un sovraindennizzo,

come pure che, in ragione del sovraindennizzo, verrà concessa a partire dal 1°

marzo 2004 “un'indennità giornaliera di fr. 56.– fino all'11 maggio 2004, data

di esaurimento delle prestazioni” – adempie alle predette pattuizioni

contrattuali in base alla LCA. Con detta decisione la __________ informa

infatti l'assicurato di aver già concesso per il periodo dal 1° dicembre 2002

al 29 febbraio 2004 la somma di fr. 53'924.– costituente il massimo delle

indennità giornaliere riferite a quel periodo (cfr. anche doc. 16, estratto

conto prestazioni, doc 23 e 24) e di incamerare l'importo di fr. 32'125.– che

le viene versato dall'AI, per quello stesso lasso di tempo (cfr. anche doc. E),

costituente un sovraindennizzo a norma delle pattuizioni contrattuali; a

partire dal 1° marzo 2004, essendo le prestazioni AI versate direttamente

all'assicurato [fr. 2'145.–

mensili, corrispondenti a un’indennità giornaliera AI di fr. 71.– (cfr. anche

doc. 16)], la __________ dichiara invece d'integrare

tali prestazioni con un importo giornaliero di fr. 56.–, e meglio fino a

raggiungere il massimo dell'indennità giornaliera assicurata in fr. 127.–, ciò

solo fino all'11 maggio 2004, data di esaurimento delle prestazioni pattuite

contrattualmente. In relazione a quest'ultima posizione della decisione, la __________

ha difatti poi versato a AO 1 l'importo di fr. 4'032.–

(cfr. doc. 16, estratto conto prestazioni).

11.

Se l'appellante

avesse rettamente stipulato con la __________ un'assicurazione collettiva in

base alla LAMal, l'importo di fr. 32'125.– versato dall'AI per il periodo dal

1° dicembre 2002 al 29 febbraio 2004 (limitato dall'istante nelle sue pretese a

fr. 29'999.95 per motivi di economia processuale), non sarebbe andato a beneficio

dell' assicurazione; per quanto detto sopra (consid. 8) sarebbe per contro stato

riversato a AO 1 sotto forma di ulteriori indennità giornaliere, con

conseguente aumento della durata delle prestazioni al di là dei 730 giorni

stabiliti contrattualmente in base alla CCL.

Il Segretario assessore,

riconoscendo una responsabilità del datore di lavoro nella mancata stipulazione

di una copertura assicurativa conforme alla LAMal – mancando segnatamente la

clausola del riversamento all'assicurato del sovraindennizzo derivante da

prestazioni sociali pervenute dall'AI – e quindi il non rispetto degli obblighi

contrattuali sanciti dalla CCL, ha dunque rettamente riconosciuto la pretesa risarcitoria

di AO 1 e accolto l'istanza di quest'ultimo.

12.

L'appellante

sostiene che le proprie responsabilità sarebbero sminuite dall'agire della __________

(alla quale avrebbe notificato, al momento della stipulazione del contratto

d'assicurazione, che sottostava ad un contratto collettivo di lavoro prevedente

una copertura assicurativa per indennità giornaliera in caso di malattia in

base alla LAMal) e della CPC (a cui avrebbe aperto a più riprese gli uffici,

senza che sia mai stata segnalata una copertura assicurativa insufficiente). Le

rimostranze dell'appellante non hanno tuttavia alcun influsso sulle

responsabilità della AP 1 per rapporto al lavoratore e all'interesse di quest'ultimo

ad avere una copertura assicurativa conforme alle pattuizioni contrattuali sancite

per altro da una convenzione collettiva di lavoro. L'appello su questo punto

cade dunque nel vuoto.

13.

L'appellante

sostiene che AO 1 non avrebbe adeguatamente documentato la propria pretesa; in

particolare non avrebbe verificato i conteggi dell'AI e della __________, con

la conseguenza che le modalità di computo del sovraindennizzo presentate con

l'istanza del 18 aprile 2005 e in corso di causa (doc. da S a Z) – queste

ultime comprensive di una rendita __________ –, sarebbero contraddittorie tra loro

e quindi errate. A torto.

La pretesa dell'istante

appare sufficientemente documentata dall'estratto conto prestazioni (doc. 16) e

dai conteggi delle indennità giornaliere (doc 23 e 24) della __________, come

pure dalla decisione 26 aprile 2004 dell'AI (doc. E). I primi documenti fanno

stato delle indennità giornaliere versate integralmente dalla __________ per il

periodo dal 1° dicembre 2002 al 29 febbraio 2004 per un importo complessivo di fr.

53'924.–; la decisione dell'AI di cui al documento E indica invece l'importo di

fr. 32'125.– versato da quest'ultima assicurazione sociale alla __________ –

per le rendita AI di cui ha beneficiato AO 1 nel medesimo periodo – incamerato

dalla predetta compagnia assicurativa conformemente alle pattuizioni contrattuali

in base alla LCA; importo questo che la __________ avrebbe invece dovuto

riversare a AO 1 sotto forma di ulteriori indennità giornaliere, con

conseguente aumento della durata delle prestazioni al di là dei 730 giorni

stabiliti contrattualmente in base alla CCL, se il contratto assicurativo fosse

stato stipulato secondo la LAMal. L'appellante non spiega del resto in che cosa

sarebbe errato il conteggio dell'AI di cui al documento E, che di fatto fonda

la legittima pretesa dell'appellato; né si può pretendere che quest'ultimo

avesse ad impugnare una decisione di rendita AI, nell'intento di diminuire la

rendita a lui attribuita. Il fatto poi che AO 1 sia stato o meno a beneficio di

una rendita __________ per un evento infortunistico antecedente alla sua assunzione

è irrilevante ai fini del presente giudizio; come detto, la questione si riduce

infatti in definitiva al fatto che in base alle pattuizioni contrattuali la __________

abbia potuto incamerare una rendita AI, che invece sarebbe pertoccata di

diritto all'assicurato mediante un prolungo della durata delle prestazioni

contrattuali. Le argomentazioni d'appello si rivelano quindi nuovamente prive

di fondamento.

14.

Secondo

l'appellante il conteggio presentato dalla __________ di cui al documento F non

terrebbe conto dei criteri stabiliti dall'art. 5 cpv. 4 delle linee direttive

costituenti l'appendice n. 10 del CNM. Essa si lamenta di aver ripetutamente

chiesto a AO 1 e alla __________ di rivedere il predetto conteggio

conformemente alla menzionata normativa, senza avere dai medesimi un riscontro

positivo. A torto.

Non si vede come la __________

doveva eseguire – e AO 1 pretendere – l'adeguamento di un conteggio (doc. F)

rispettoso, come detto (sopra, consid. 10) delle pattuizioni contrattuali in

base alla LCA.

La normativa invocata

dall'appellante non muta d'altro canto il concetto della LAMal che prevede

l'integrale riversamento all'assicurato del sovraindennizzo. Conferma anzi il

principio secondo il quale le prestazioni delle assicurazioni sociali e le

indennità giornaliere di malattia devono essere conteggiate in modo tale che il

lavoratore benefici al massimo della totalità del salario perduto.

Le modalità di computo

dei giorni aggiuntivi di prestazione delle indennità giornaliere in caso di sovrassicurazione,

di cui all'art. 5 cpv. 4 delle linee direttive costituenti l'appendice n. 10

del CNM – alle quali l'appellante sembra far riferimento – sono comunque

irrilevanti ai fini del presente giudizio. Infatti, come detto (sopra, consid.

9), tra l'assicurato AO 1 e la __________ – per responsabilità imputabili al

datore di lavoro AP 1 – non è mai esistito un contratto assicurativo conforme

alla LAMal, alla CCL e di riflesso alla CNM. Per cui è ora inutile calcolare il

numero dei giorni aggiuntivi ai quali avrebbe avuto diritto l'assicurato se il

contratto assicurativo fosse stato stipulato conformemente al contratto di

lavoro e alla CCL. La vertenza si riduce infatti al quesito a sapere se il

lavoratore possa pretendere dal datore di lavoro di essere risarcito per

l'importo di fr. 32'125.– (limitato dall'istante nelle sue pretese a fr.

29'999.95 per motivi di economia processuale) per le prestazioni dell'AI,

finite senza sua colpa nelle casse della __________; questione alla quale si

può rispondere affermativamente per i motivi anzidetti.

15.

L'appellante pretende

infine che l'importo di fr. 4'032.–, versato a AO 1 dalla __________ per

un'indennità giornaliera riconosciuta in fr. 56.– per il periodo dal 1° marzo

2004.

all'11 maggio 2004, sia comunque dedotto dalle pretese dell'appellato. A

torto.

Già si è detto (sopra, consid.

10) che il menzionato versamento è stato eseguito conformemente alle

pattuizioni contrattuali in base LCA, secondo le quali la __________ ha ridotto

l'indennità giornaliera da lei assicurata in fr. 127.–, deducendo un'indennità

giornaliera AI, calcolata in fr. 71.– (corrispondente alla rendita mensile AI

di fr. 2'145.–, versata direttamente AO 1 a far tempo dal 1° marzo 2004).

Invero se il datore di lavoro avesse stipulato un'assicurazione in base alla LAMal,

la predetta riduzione non sarebbe stata eseguita e il lavoratore avrebbe anzi

percepito l'indennità giornaliera piena almeno fino all'11 maggio 2004, con

ulteriore prolungo anche dopo tale termine per la compensazione del sovraindennizzo

di cui si è detto. Non è comunque il caso di stare a quantificare quanto

sarebbe pertoccato in aggiunta all'appellato, ritenuto che quest'ultimo non ha

formulato una specifica pretesa in tal senso.

16.

In conclusione,

l'appello in oggetto, infondato su ogni punto, deve essere respinto e la

decisione del Pretore confermata. Non si prelevano tasse né spese trattandosi

di una causa fondata sul diritto del lavoro di valore non superiore a fr.

30'000.–. La convenuta, interamente soccombente, verserà all'istante un'equa

indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 148 CPC e la TOA,

pronuncia: 1. L’appello 20 febbraio 2006 della AP 1 è

respinto.

2.

Non si prelevano tasse né spese di appello. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 1'300.-

per ripetibili di appello.

3. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura di Riviera, Biasca

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere

pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr.

15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.

30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se

una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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