12.2006.56
azione di disconoscimento del debito in procedura appellabile - termine d'inoltro
31 maggio 2006Italiano11 min
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Numero d'incarto:
12.2006.56
Data decisione, Autorità:
31.05.2006, IICCA
Titolo:
azione di disconoscimento del debito in procedura appellabile - termine d'inoltro
DISCONOSCIMENTO DI DEBITO
TERMINE
art. 83 cpv. 2 LEF
Incarto n.
12.2006.56
Lugano
31 maggio
2006/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2003.146
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2- promossa con petizione 6
marzo 2003 da
AP 1
rappr. da RA 1
contro
AO 1
rappr. da RA 2
con cui l’attrice ha chiesto il disconoscimento del debito di fr.
20'000.- oltre interessi di cui al PE n. __________ dell’UE di Lugano, domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione;
ed ora sull’eccezione di tardività della petizione sollevata
preliminarmente dalla convenuta con l’allegato responsivo 26 giugno 2003, che
il Pretore con sentenza 15 febbraio 2006 ha accolto, respingendo con ciò la
petizione;
appellante l'attrice con atto di appello 23 febbraio 2006, con cui
chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’eccezione di
tardività della petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con osservazioni 31 marzo 2006 postula la
reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
petizione 6 marzo 2003 AP 1 ha chiesto il disconoscimento del debito di fr.
20'000.- oltre interessi di cui al PE n. __________ dell’UE di Lugano,
rilevando che la sentenza con cui il Pretore aveva rigettato in via provvisoria
l’opposizione al PE le era pervenuta il 7 febbraio 2003, dal che la
tempestività dell’azione, promossa entro i 20 giorni dalla scadenza del termine
di 10 giorni per la sua eventuale impugnazione.
Con
risposta 26 giugno 2003 AO 1 ha eccepito, tra l’altro, la tardività della
petizione, facendo notare che, in base alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 124 III 34), se, come a suo dire in Ticino, il diritto cantonale
non prevedeva che il ricorso contro la decisione di rigetto dell’opposizione avesse
effetto sospensivo per legge o che lo stesso fosse effettivamente stato
concesso per decisione giudiziaria, il termine di 20 giorni per promuovere la
causa di disconoscimento del debito iniziava a decorrere dalla data di
intimazione della sentenza di rigetto.
2. Dopo
aver limitato l’udienza preliminare all’esame dell’eccezione (art. 181 CPC), il
Pretore, con la sentenza qui impugnata, l’ha accolta ed ha di conseguenza respinto
la petizione. Il giudice di prime cure ha in sostanza accertato il benfondato
della tesi esposta dalla convenuta, rilevando da una parte che l’assunto
giurisprudenziale da lei evocato era stato confermato ancora recentemente dal
Tribunale federale (DTF 127 III 569) e dall’altra che effettivamente in
Ticino l’appello contro la decisione di rigetto dell’opposizione non aveva per
legge effetto sospensivo, né in ogni caso lo stesso era stato concretamente
concesso.
3. Con
l’appello che qui ci occupa l’attrice chiede di riformare il querelato giudizio
nel senso di respingere l’eccezione di tardività della petizione. Essa afferma che,
al momento in cui aveva introdotto l’azione, in Ticino, nonostante l’emanazione
delle sentenze del Tribunale federale citate dal Pretore (DTF 124 III 34
e 127 III 569), continuava pacificamente ad essere applicata la giurisprudenza secondo
cui, nel caso in cui il diritto procedurale prevedeva un rimedio ordinario di
ricorso, come l’appello, il termine per l’inoltro della causa di
disconoscimento del debito iniziava a decorrere dalla scadenza del termine di
impugnazione della sentenza di rigetto dell’opposizione (DTF 104 II 141),
tanto più che la giurisprudenza cantonale aveva stabilito che l’appello contro
la sentenza di rigetto dell’opposizione impediva ope legis, per diritto
federale, la prosecuzione dell’esecuzione e dunque aveva effetto sospensivo (Rep.
1997 p. 239; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 8 ad art. 310). È solo a
seguito della sentenza 11 gennaio 2005 con cui la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale di appello aveva stabilito l’erroneità della precedente
giurisprudenza cantonale, che è diventato palese che il termine per l’inoltro
dell’azione di disconoscimento doveva decorrere dalla data d’intimazione della
sentenza di rigetto. Ma questo nuovo indirizzo giurisprudenziale era intervenuto
quando la petizione era già stata inoltrata, per cui il giudice, in base al
principio della buona fede, non avrebbe dovuto applicarlo e dunque concludere
per la tardività della petizione.
4. Delle
osservazioni con cui la convenuta postula la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei prossimi considerandi.
5. L’art.
83 cpv. 2 LEF stabilisce che l’escusso, entro 20 giorni dal rigetto
dell’opposizione, può domandare con la procedura ordinaria il disconoscimento
del debito al giudice del luogo dell’esecuzione. Secondo la giurisprudenza, se
il diritto cantonale di procedura prevede un ricorso ordinario contro la
decisione di rigetto dell’opposizione, il termine per proporre l’azione di disconoscimento
del debito comincia a decorrere dal giorno in cui il termine di ricorso è
spirato infruttuosamente, da quello del ritiro del ricorso oppure dalla
notificazione della decisione dell’autorità di ricorso; se il ricorso non ha
effetto sospensivo o se questo non viene conferito con decisione giudiziale, il
termine per proporre l’azione di disconoscimento del debito corre già dalla notificazione
della decisione di rigetto dell’opposizione (IICCTF 27 febbraio 2003
5C.248/2002; DTF 127 III 569, 124 III 34, 104 II 141, 101 III 40, 100
III 76), mentre se lo stesso viene conferito, il termine decorrerà, ancora una
volta, dalla notificazione della decisione dell’autorità di ricorso (sentenza IICCTF
citata; DTF 127 III 569).
6. Contrariamente
a quanto ritenuto dalle parti, questa Camera non ritiene che le sentenze
emanate negli ultimi anni dal Tribunale federale o dalla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello possano aver portato ad un cambiamento di giurisprudenza
in punto al termine per l’inoltro della causa di disconoscimento del debito nel
caso, come quello qui in esame, in cui l’escusso non ha impugnato la sentenza
di rigetto dell’opposizione. Nella sentenza pubblicata in DTF 104 II 141,
avente per oggetto una fattispecie identica a quella in esame ed oltretutto
relativa proprio a una contestazione ticinese, il Tribunale federale aveva inequivocabilmente
stabilito che l’appello previsto dal CPC ticinese contro una decisione di
rigetto dell’opposizione costituiva, indipendentemente dalla questione dell’eventuale
provvisoria esecutività in base al diritto cantonale della decisione impugnata,
un mezzo di impugnazione ordinario, per cui il termine per proporre l’azione di
disconoscimento del debito qualora la sentenza di rigetto dell’opposizione non
fosse stata impugnata cominciava a decorrere dal giorno in cui il termine
d’appello era spirato infruttuosamente: tale giurisprudenza è stata costantemente
applicata dalle autorità giudiziarie ticinesi (Rep. 1982 p. 410, 1985 p.
140; per tante II CCA 30 ottobre 1996 inc. n. 12.96.167, 31 ottobre 1996
inc. n. 12.96.208, 3 maggio 2000 inc. n. 12.2000.33, 15 maggio 2002 inc. n.
12.2001.130; NRCP 2004 p. 371). Nelle sentenze DTF 124 III 34 e
127 III 569 il Tribunale federale non ha assolutamente affermato che la
giurisprudenza contenuta in DTF 104 II 141, almeno per quanto ci
interessa, non fosse più valida (ciò che questa Camera ha per altro già avuto
di affermare espressamente, nella sentenza II CCA 15 maggio 2002 inc. n.
12.2001.130, con riferimento a DTF 124 III 34), occupandosi più che
altro di altre questioni: nella prima sentenza esso si è limitato a precisare
che l’opposizione ad un giudizio contumaciale prevista dal diritto ginevrino doveva
essere considerata alla stregua di un rimedio ordinario e nella seconda cosa
doveva succedere nel caso in cui al rimedio ginevrino, di carattere
straordinario, contro la decisione di rigetto dell’opposizione fosse stato
concesso l’effetto sospensivo per decisione giudiziale; in entrambe le sentenze
è stato ribadito il principio giurisprudenziale contenuto in DTF 104 II
141 secondo cui se il diritto cantonale di procedura prevedeva un ricorso
ordinario contro la decisione di rigetto dell’opposizione, il termine per
proporre l’azione di disconoscimento del debito cominciava a decorrere dal
giorno in cui il termine di ricorso era spirato infruttuosamente, ritenuto che
nella seconda è stato addirittura corretto quanto indicato nella prima, ovvero che
ciò sarebbe stato il caso solo se il diritto cantonale di procedura prevedeva
un ricorso sospensivo (ordinario); l’Alta Corte, sempre nella seconda sentenza,
ma basandosi e contrario su quanto addotto nella prima, sembra scostarsi
dalla giurisprudenza contenuta in DTF 104 II 141 solo nella misura in
cui da quest’ultima risulterebbe, almeno in forma ipotetica, che in presenza di
un rimedio straordinario, e cumulativamente per tutte le procedure che
dichiaravano provvisoriamente esecutive le decisioni di rigetto
dell’opposizione, il termine per l’inoltro dell’azione di disconoscimento del
debito iniziava a decorrere già dalla data di notificazione della decisione di
rigetto, facendo ora un distinguo nel caso in cui l’effetto sospensivo non
previsto ex lege fosse stato nondimeno concesso con decisione giudiziale
e stabilendo che se ciò era il caso nemmeno era più necessario occuparsi della
questione, spesso spinosa, del carattere ordinario o straordinario del rimedio
previsto dal diritto cantonale. Ma, a ben vedere, nemmeno la decisione 11
gennaio 2005 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (pubblicata
in NRCP 2004 p. 528 e commentata in Cocchi/Trezzini, CPC-TI App.,
m. 10 ad art. 310) era rilevante per la particolare tematica: essa riguardava
più che altro la questione a sapere se la mancata concessione dell’effetto
sospensivo al rimedio (senza distinguere tra appello e ricorso per cassazione) contro
la decisione di rigetto dell’opposizione impedisse o meno il pignoramento
provvisorio o la formazione dell’inventario ex art. 162 LEF (art. 83 cpv. 1
LEF), quesito risolto per la negativa, e solo in un obiter dictum, reso sulla
base di un’interpretazione della sentenza DTF 127 III 569 -che, su quel
punto, come detto, concerneva però solo i rimedi straordinari- ha concluso che
ciò influiva anche sulla decorrenza del termine per l’inoltro dell’azione di
disconoscimento del debito, che in tal caso iniziava a correre dalla data della
notificazione della sentenza di rigetto; essa non indicava in ogni caso come ci
si dovesse comportare nel caso in cui la decisione di rigetto dell’opposizione
non fosse stata impugnata. In definitiva la giurisprudenza del Tribunale
federale pubblicata in DTF 104 II 141 è ancora perfettamente attuale.
7. Ma,
a prescindere da quanto precede, quand’anche, per ipotesi, si volesse ammettere
che la giurisprudenza sulla decorrenza del termine per l’inoltro dell’azione di
disconoscimento nel caso in cui l’escusso non aveva impugnato la decisione di
rigetto dell’opposizione abbia subito un cambiamento, cambiamento che
ovviamente poteva essere dovuto solo alla menzionata decisione della Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello e non certo alle sentenze del
Tribunale federale che -come detto- si riferivano ad altre questioni, nella
presente fattispecie si dovrebbe in ogni caso concludere per la tempestività
della petizione. La sentenza della Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello è stata in effetti prolata l’11 gennaio 2005, quando cioè
la petizione era già stata da tempo inoltrata. In tali circostanze non si può ovviamente
rimproverare l’attrice per aver fatto affidamento alla giurisprudenza del
Tribunale federale allora in vigore (DTF 104 II 141, costantemente
applicata dalle autorità cantonali ticinesi), anche perché un cambiamento di
giurisprudenza, come quello in questione, avente per oggetto la ricevibilità di
un ricorso e/o concernente un termine di perenzione, non può intervenire che
dopo un formale avvertimento ai giustiziabili (SJ 1985 p. 626, relativo
proprio a un caso di applicazione dell’art. 83 cpv. 2 LEF).
8. Ne
discende l’accoglimento del gravame, nel senso che la petizione, pacificamente
introdotta entro i 20 giorni dalla scadenza del termine di 10 giorni per
impugnare la decisione di rigetto dell’opposizione, è senz’altro tempestiva.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la
soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che gli oneri processuali (di complessivi
fr. 600.-) e le indennità alle parti (di fr. 1'300.-) di primo grado devono tuttavia
essere ridotti, atteso che, in conseguenza del presente giudizio, la decisione
pretorile non pone più fine alla lite (II CCA 22 marzo 2006 inc. n.
12.2005.145).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148
CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 23 febbraio 2006 di AP 1 è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 15 febbraio 2006 della Pretura del distretto di Lugano,
Sezione 2, è così riformata:
1. L’eccezione di tardività della
petizione è respinta.
2. La
tassa di giustizia di fr. 400.- e le spese, da anticipare come di rito, sono
poste a carico della convenuta, che rifonderà alla controparte fr. 800.- a
titolo di ripetibili.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.-
b)
spese fr. 50.-
Totale
fr. 400.-
da
anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà
alla controparte fr. 600.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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