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Decisione

12.2006.57

cartella ipotecaria - consegna in proprietà al creditore - novazione? - assegnazione al creditore del fondo gravato

6 marzo 2006Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. M__________ e AP 1 acquistarono, il 27 gennaio 1994, quali comproprietari

in ragione di metà per ciascuno la particella edificata no __________ RFD di __________.

L’acquisto fu finanziato, tra l’altro, con un mutuo ipotecario di fr.

850'000.-, contratto dai coniugi quali debitori solidali presso l’U__________

di Lugano (in seguito AO 1 SA), a garanzia del quale la banca ricevette in

proprietà due cartelle ipotecarie gravanti l’immobile per complessivi fr.

1'000'000.-.

A seguito delle ripetute malversazioni commesse a partire dal maggio

1990, nel luglio del 1994 fu aperto un procedimento penale nei confronti di M__________,

allora dipendente di U__________ __________, che sfociò nella sentenza 8 marzo

1996 della Corte delle Assisi criminali di Lugano. M__________, riconosciuto

colpevole tra l’altro di ripetuta truffa e ripetuta amministrazione infedele,

fu condannato alla pena di 5 anni e 4 mesi di reclusione e inoltre a versare

alla parte civile AO 1 SA l’importo di fr. 9'147'663.- a titolo di risarcimento

del danno, importo da cui era da dedurre quanto già recuperato nonché quanto

sarebbe stato recuperato successivamente attraverso la realizzazione dei beni

confiscati e assegnati alla parte civile. Il Tribunale ha poi ordinato la

confisca del fondo no __________ RFD di __________, assegnandolo a AO 1 SA a

decurtazione del danno subito. AP 1 non avendo fatto valere diritti prevalenti

sulla confisca, con istanza 3 giugno 1996 la Presidente della Corte delle

Assisi criminali ha chiesto il trapasso del fondo a favore dell’AO 1 SA.

Nel

frattempo, in data 21 luglio 1995, AO 1 SA aveva disdetto il mutuo ipotecario e

il credito incorporato nelle cartelle ipotecarie. Con PE no __________ dell’UE

di Lugano essa ha in seguito escusso AP 1 per l’importo di fr. 1'030'630.-

oltre interessi al 5,50% dal 31 dicembre 1997, indicando quale titolo di

credito “contratto di mutuo ipotecario del 28.1.1994, disdetta del 21.7.1995,

conteggio 31.12.1997”. Avendovi l’escussa interposto opposizione, la creditrice

ne ha chiesto il rigetto al Pretore competente, il quale ha accolto la relativa

istanza con sentenza 26 febbraio 1998, confermata il 13 aprile 1999 dalla

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello e il 14 giugno 1999

dalla II Corte civile del Tribunale federale.

B. Con

petizione 14 maggio 1999 AP 1 ha chiesto l’accertamento dell’inesistenza del

debito in questione, sostenendo che il contratto di mutuo ipotecario non è per

lei vincolante perché viziato da errore essenziale e da dolo, e che comunque le

pretese della banca erano estinte per compensazione, rispettivamente la pretesa

della banca era abusiva la villa essendo stata venduta, nel frattempo, al

signor Z__________ che avrebbe anche soluto l’importo del mutuo ricevendo in

consegna anche le cartelle ipotecarie.

Con

risposta 28 aprile 2000 la convenuta si è integralmente opposta alla petizione

che il Pretore, con sentenza 2 dicembre 2003 ha integralmente respinto.

C. AP 1 è insorta contro il citato giudizio con un appello del 13

gennaio 2004, in cui chiede che la sentenza impugnata sia riformata nel senso

di accertare l’inesistenza del debito di cui trattasi.

Nelle

osservazioni del 26 febbraio 2004 U__________ __________ propone la reiezione

dell'appello.

Questa Camera,

con decisione 8 marzo 2005, ha respinto l’appello e questa pronuncia è stata

annullata dalla I Corte civile del Tribunale federale con sentenza 28 novembre

2005 (inc.4C.150/2005).

Considerato

Considerandi

1.

Il Tribunale federale, respinte le eccezioni proposte dalla qui

appellante e sulle quali si era espressa la prima decisione, ora annullata, di

questa Camera, ha esaminato la problematica di diritto riguardante la

sussistenza del mutuo ipotecario a dipendenza degli accordi intercorsi, allora,

tra la banca e i coniugi M__________ e AP 1 e dei fatti che si sono succeduti,

ossia il trasferimento della proprietà del fondo ipotecato alla banca per

assegnazione ex art. 60 CP a seguito di confisca penale e la successiva vendita

da parte della banca al nuovo proprietario Z__________.

2.

Il

primo quesito da risolvere riguarda la modalità giuridica attraverso la quale

le cartelle ipotecarie, a garanzia del mutuo, sono state consegnate in

proprietà alla banca, ossia senza riserve per uso diretto (erfüllungshalber)

oppure a titolo fiduciario (sicherungshalber). Nella prima ipotesi vi sarebbe

novazione (art. 855 cpv. 1 CC), nella seconda no (art. 855 cpv. 2 CC), sussistendo

allora due crediti: quello originario del mutuo e quello incorporato nella

cartella ipotecaria. La soluzione va ricercata nel contenuto degli accordi

intervenuti tra la banca ed i debitori (cfr. sentenza di rinvio TF del 28

novembre 2005, consid. 6.2.1).

Ora, nel “contratto

di mutuo ipotecario” del 28 gennaio 1994 (doc. 4), sottoscritto dai debitori su

formulario della banca, dove si formalizza il mutuo mediante la cessione “in piena

proprietà alla banca” delle cartelle ipotecarie, sono indicate, con dovizia di

particolari, tutte le condizioni che reggono il mutuo ipotecario come il tasso

d’interesse, la scadenza degli interessi, gli ammortamenti e la sua disdetta. Il

tenore di questa pattuizione, in particolare la sua denominazione quale

“contratto di mutuo ipotecario” con tutte le menzionate tipiche clausole e con

l’evidente rinvio alle cartelle quale garanzia del mutuo inducono a ritenere

che il contratto di mutuo originario continuava tra le parti e che la banca era

semplicemente proprietaria fiduciaria delle cartelle (BSK ZGB II-Staehelin,

Art. 855 n. 6).

Ma anche

si volesse ritenere che la costituzione delle cartelle ipotecarie abbia estinto

per novazione il contratto di mutuo, con la conseguenza che il credito della

banca verso l’attrice è estinto e l’azione di disconoscimento già da accogliere

dopo questo primo esame, nulla muta all’esito della causa perché, come si vedrà

nel seguito, l’inesistenza del credito della banca è comunque accertata.

3.

Provata

l’esistenza di due crediti si ha che l’assegnazione in proprietà alla banca, ex

art. 60 CP, del fondo gravato dalle cartelle non libera l’appellante

dall’essere debitrice del mutuo (cfr. sentenza di rinvio TF del 28 novembre

2005, consid. 6.4.1) mentre, invece, la libera la successiva vendita del fondo

da parte di AO 1 SA a Z__________ (cfr. sentenza di rinvio TF del 28 novembre

2005, consid. 6.4.2.2).

Infatti,

come indicato dal teste M__________, e confermato da Z__________, “al

momento dell’esercizio del diritto di compera, all’acquirente Z__________ sono

state consegnate le cartelle ipotecarie.... Le cartelle ipotecarie sono state

consegnate come titolo, senza far parte del prezzo della compra-vendita: la

consegna era però prevista esplicitamente nell’atto pubblico quale condizione”

senza che l’accenno che la consegna delle cartelle non faceva parte del prezzo

della compravendita possa mutare la situazione poiché Z__________, come

riferisce ancora il teste M__________ ha pagato in contanti l’importo di Fr.

1'500'000.-, prezzo pattuito per l’acquisto del fondo di __________. In queste

condizioni il nuovo proprietario ha saldato il debito garantito dalle cartelle

ipotecarie e di conseguenza la banca non è più titolare di alcun credito, a

dipendenza di quel mutuo, nei confronti dell’attrice.

4.

Il

fatto di tener conto, per la decisione, di un fatto nuovo (vendita del fondo da

AO 1 SA a Z__________ ed a quali condizioni) accaduto pendente causa senza che

sia stata presentata una formale domanda di restituzione in intero ex art. 138

CPC non pregiudica la parte attrice. Infatti il nuovo fatto è stato introdotto

in causa a seguito di un’assunzione suppletoria di prove ed è stato discusso,

senza eccezioni, anche dalla parte convenuta con le sue conclusioni di causa a

pag. 9, punto 8. Fosse anche inammissibile, a stretto rigor di procedura, la

proposizione del nuovo fatto, si ha che il contraddittorio è stato rispettato e

quindi non ne può discendere alcuna sanzione (cfr. Cocchi/Trezzini,

CPC-TI ad art. 78 n. 286 con riferimento alla m. 1 ad art. 76).

5.

L’azione

di inesistenza del debito è così fondata e l’appello accolto con riforma del

primo giudizio.

Tasse,

spese e ripetibili di prima e seconda istanza seguono la completa soccombenza

della banca.

Per i quali motivi

dichiara e pronuncia:

I. L’appello 13 gennaio 2004 di AP 1 è accolto e di conseguenza la

sentenza 2 dicembre 2003 del Pretore di Lugano, sez. 3 è così riformata:

1.

La

petizione 14 maggio 1999 di AP 1 è accolta e di conseguenza è accertata

l’inesistenza del credito di Fr. 1'030'630.-- oltre accessori vantato da AO 1 nei

confronti della signora AP 1 e di cui al PE n. __________ del 22/24 gennaio

1998.

dell’UE di Lugano, la cui opposizione è confermata.

2.

La tassa di giustizia di Fr. 12'000.- e le

spese, da anticipare dalla parte attrice, sono a carico di quella convenuta con

l’obbligo di rifondere a controparte Fr. 40'000.- a titolo di ripetibili.

II. Le

spese della procedura d’appello consistenti in:

-

tassa di giustizia Fr. 8'900.-

-

spese Fr. 100.-

totale Fr.

9'000.-

già

anticipati dall’appellante sono a carico della parte appellata che rifonderà

inoltre a AP 1 l’importo di Fr. 15'000.- di ripetibili.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sez. 3.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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