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Decisione

12.2006.58

condizioni di validità della disdetta straordinaria per violazione del dovere di diligenza e di riguardo verso i vicini, persistere dei dissidi dopo la diffida causata da petizione di protesta

5 ottobre 2006Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i rispettivi legali (doc. G, 12), facendo uso del formulario ufficiale

cantonale e rispettando il termine di 30 giorni per la fine di un mese. Il

primo giudice è giunto alla conclusione, dopo un’ampia istruttoria, che la

continuazione del contratto di locazione fino alla scadenza del 30 aprile 2007

non poteva ragionevolmente essere imposta alla locatrice, rispettivamente agli

altri abitanti dello stabile, viste le circostanze concrete. Il quesito di

sapere se il mantenimento del contratto è diventato intollerabile si determina

in base alle circostanze concrete del caso e rientra nel potere di

apprezzamento del giudice (art. 4 CC; Tercier, op. cit., n. 2141 pag. 306).

Nella fattispecie l’apprezzamento operato dal Segretario assessore sfugge alla

critica, se si considera la situazione di grave conflitto - non con un solo

inquilino ma addirittura con tre - in cui si trovava l’istante, le proteste di

numerosi inquilini e le prime minacce di deposito della pigione per riottenere

la tranquillità nello stabile. La disdetta straordinaria del 14 aprile 2005

rispetta pertanto tutte le condizioni poste dall’art. 257f cpv. 3 CO ed è valida

ed efficace, con la conseguenza che l’appello deve essere respinto.

8. Gli

oneri processuali seguono la soccombenza e sono quindi a carico

dell’appellante, che rifonderà alla controparte un’equa indennità per

ripetibili.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

1. L’appello

27 febbraio 2006 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese della procedura di appello, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 100.-

b) spese fr.

50.

-

totale fr.

150.

-

da

anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico. AP 1 rifonderà alla

controparte un’indennità di fr. 400.- per ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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