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Decisione

12.2006.59

ritiro dell'opposizione al PE - ACB provvisorio - azione di inesistenza del debito ex art. 85a

6 marzo 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

12.2006.59

Data decisione, Autorità:

06.03.2006, IICCA

Titolo:

ritiro dell'opposizione al PE - ACB provvisorio - azione di inesistenza del debito ex art. 85a

ANNULLAMENTO DELL'ESECUZIONE

ATTO DI PIGNORAMENTO

art. 85a LEF

art. 115 LEF

Incarto n.

12.2006.59

Lugano

6 marzo 2006/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. AC.2005.1

della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna- promossa con petizione

25 marzo 2005 da

AO 1

rappr. da RA 2

contro

AP 1

rappr. da RA 1

con cui

l¿attrice ha chiesto, ai sensi dell¿art. 85a LEF, di accertare l¿inesistenza

del credito di fr. 43'204.50 di cui al PE n. __________ dell¿UEF di Locarno e

con ciò di annullare l¿esecuzione in questione;

domanda

avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il

Pretore con sentenza 16 febbraio 2006 ha integralmente accolto caricando al

convenuto la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1'700.- nonché le

ripetibili di fr. 5'000.-;

appellante

il convenuto con atto di appello 27 febbraio 2006, con cui chiede la riforma

del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e in subordine di

ridurre a fr. 1'200.- la tassa di giustizia e a fr. 2'000.- le ripetibili a suo

carico, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con

la petizione in rassegna, avversata da AP 1, AO 1 ha chiesto, ex art. 85a LEF,

di accertare l¿inesistenza del credito di fr. 43'204.50 di cui al PE n. __________

dell¿UEF di Locarno e con ciò di annullare l¿esecuzione;

che il

Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha accolto la petizione caricando al

convenuto la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1'700.- e le

ripetibili di fr. 5'000.-;

che con

l¿appello che qui ci occupa il convenuto chiede di riformare il querelato

giudizio così come indicato in ingresso, contestando in sostanza la

ricevibilità della petizione e l¿ammontare della tassa di giustizia e delle

ripetibili a suo carico;

che il

gravame, del tutto infondato, può senz¿altro essere evaso già nell¿ambito

dell¿esame preliminare dell¿art. 313bis CPC senza necessità di intimarlo alla

controparte per eventuali osservazioni;

che innanzitutto

il fatto che l¿attrice qui escussa abbia provveduto a ritirare l¿opposizione al

PE fattole intimare a suo tempo (doc. N) non comporta l¿irricevibilità della successiva

petizione ex art. 85a LEF, il Tribunale federale avendo già avuto modo di

stabilire che il giudice non dev'essere chiamato ad operare dei distinguo tra

chi non abbia sollevato opposizione ad un precetto esecutivo e chi abbia

ritirato l'opposizione in un secondo tempo (TF 25 febbraio 2004

7B.256/2003 e 21 aprile 2004 7B.43/2004; II CCA 5 maggio 1999 inc. n. 12.1999.50),

fattispecie questa che del resto è assimilata ad una mancata opposizione (Ruedin,

Commentaire Romand, N. 20 ad art. 74 LEF);

che

nemmeno il fatto che la procedura esecutiva nei confronti dell¿attrice sia nel

frattempo giunta al verbale di pignoramento ed all¿emissione di un attestato di

carenza beni provvisorio (doc. L) comporta l¿irricevibilità della petizione,

che, in base al tenore della legge, è esperibile ¿in ogni tempo¿, ovvero

fintanto che l¿esecuzione è pendente (Schmidt, Commentaire Romand, N. 5

ad art. 85a LEF) rispettivamente fino al momento della ripartizione di quanto

realizzato (Bodmer, Basler Kommentar, N. 14 ad art. 85a LEF; II CCA

19 aprile 1999 inc. n. 12.98.282), ciò che non è ancora avvenuto (Amonn/Gasser,

Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., § 31 N. 13 seg.; Jeandin,

Commentaire Romand, N. 9 ad art. 115 LEF), tanto più che 3 giorni prima dell¿avvio

della presente causa -come ammesso dallo stesso convenuto (appello p. 6 seg.)- era

stata inoltrata un¿azione di contestazione della rivendicazione dei beni

pignorati e rivendicati dai figli dell¿attrice;

che

infine neppure è possibile accogliere la richiesta di ridurre a fr. 1'200.- la

tassa di giustizia e a fr. 2'000.- le ripetibili della prima sede, non

risultando che il Pretore, il quale gode in proposito di un ampio potere di

apprezzamento che può essere censurato unicamente in caso di eccesso o di

abuso, ciò che non è il caso se le somme da lui fissate rientrano tra i minimi

e i massimi delle tariffe applicabili (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 51 ad

art. 148 e m. 19 ad art. 150), abbia in concreto oltrepassato i limiti

concessigli dalla legge, ovvero fr. 2'000.- per la tassa di giustizia (art. 17

e 22 cifra 2 LTG) e fr. 6'480.- per le ripetibili (art. 9 e 13 TOA, non essendo

invece applicabile, in assenza di valore di causa elevato, l¿art. 11 TOA);

che gli

oneri processuali di secondo grado seguono la soccombenza (art. 148 CPC),

mentre non si assegnano ripetibili all¿attrice, nemmeno invitata a presentare

le sue osservazioni;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

1. L¿appello 27 febbraio 2006 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Gli oneri processuali di complessivi fr. 500.- (tassa di giustizia

di fr. 450.- e spese di fr. 50.-) sono a carico dell¿appellante.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura di Locarno-Campagna

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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