12.2006.60
atto illecito - risarcimento danni - negligenza
22 giugno 2007Italiano14 min
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Numero d'incarto:
12.2006.60
Data decisione, Autorità:
22.06.2007, IICCA
Titolo:
atto illecito - risarcimento danni - negligenza
DETERMINAZIONE DEL DANNO
RESPONSABILITÀ E NEGLIGENZA
art. 41 CO
Incarto n.
12.2006.60
Lugano
22 giugno
2007/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. __________
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 2
maggio 2000 da
AO 1
contro
AP 1
rappr. dall' RA
1
con cui la parte attrice ha chiesto la condanna della convenuta al
pagamento di fr. 105'967.05 oltre accessori, domanda alla quale la convenuta si
è opposta e che il Pretore, con sentenza 8 febbraio 2006 ha accolto
limitatamente all'importo di fr. 75'000.- oltre interessi;
appellante la convenuta con atto di appello 27 febbraio 2006, con cui
chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente
la petizione, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con osservazioni 4 aprile 2006 postula la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto: 1. In data 11 giugno 1997 l'impresa AP
1, così incaricata dal C__________ __________ (in seguito "C__________"),
eseguiva i lavori di estrazione del materiale alluvionale dalla foce del fiume
Mara a Maroggia. Durante i lavori, la pala meccanica utilizzata per lo scavo danneggiò
il cavo elettrico Maroggia-Poiana da 16'000 KV delle AO 1, che attraversa il
lago Ceresio da Maroggia a Brusino, cavo che in prossimità della foce era
posato nell'alveo del torrente. Lo strappo del cavo - costituito da 3
conduttori di rame della sezione di 50 mm2 cadauno e da un cavo comandi,
isolati con carta impregnata e piombo, avvolti da un mantello rinforzato di
filo piatto di acciaio zincato quale protezione meccanica, riempito da olio
dielettrico quale isolante - causò la fuoriuscita di circa 40 litri di olio
isolante contenuto dalla guaina di protezione. La linea elettrica dovette
essere messa fuori uso. I due capi del cavo furono in seguito recuperati e chiusi
per evitare ulteriori perdite di olio. A tutt'oggi il cavo non è stato
sostituito né rimesso in funzione.
2. Con
petizione 2 maggio 2000 le AO 1 (in seguito AO 1) hanno chiesto la condanna
della AP 1 al pagamento di fr. 105'967.05 oltre accessori a titolo di
risarcimento del danno. Invocati gli art. 41 segg. CO, parte attrice rimprovera
alla convenuta di aver agito in modo negligente per aver proceduto allo scavo
avvalendosi di una vecchia planimetria risalente al 1995, senza preoccuparsi
che fosse aggiornata e senza tener conto che sulla stessa era chiaramente
indicato che la posizione del cavo elettrico era solo indicativa, omettendo
inoltre di procedere ai necessari accertamenti che, in presenza di una condotta
lacustre, la cui posizione poteva subire variazioni a dipendenza delle correnti
del lago e dei lavori di drenaggio eseguiti annualmente, a maggior ragione
s'imponevano. Rilevano poi le AO 1 che, diversamente da quanto fatto in
precedenti occasioni, nessuno aveva informato l'azienda dei lavori di scavo,
sicché essa neppure aveva potuto mettere fuori tensione la linea elettrica.
3. La
convenuta si è opposta alla petizione, negando di aver agito in modo negligente
o colpevole. Essa sostiene di aver proceduto allo scavo in base alla
planimetria fornita nel 1995 dalle medesime AO 1, dalla quale risultava che il
cavo avrebbe dovuto trovarsi ad una distanza di circa 50 - 70 cm dal muro che
fa da argine al fiume. In realtà il cavo si sarebbe invece trovato ad una
distanza di 3 metri rispetto a quanto indicato nella planimetria che, seppure
risalente al 1995, era uguale a quella fornita ancora successivamente, e meglio
nel 1998, vale a dire dopo il sinistro, dalla medesima azienda. Essa si sarebbe
inoltre attenuta alle disposizioni date dal responsabile del C__________ il
quale, basandosi sulle indicazioni della planimetria, aveva imposto di scavare
ad una distanza di almeno 2 metri dal muro. Le origini del sinistro sarebbero di
conseguenza da ricercare nell'inattendibilità della planimetria fornita dalla
stessa parte attrice. La convenuta rimprovera poi alla controparte di non aver
proceduto ad un controllo periodico della situazione, omettendo di aggiornare i
piani malgrado che lo spostamento del cavo fosse prevedibile. Per quanto
concerne invece il mancato avviso dell'esecuzione dei lavori di scavo, sostiene
che sarebbe stato compito del C__________ farne debita notifica all'azienda
elettrica e richiedere la messa fuori tensione del cavo tant'è che, non
avendovi provveduto, nei confronti dell'ing. __________ S__________, segretario
del C__________, è poi stato emesso un decreto d'accusa per il suo agire
negligente in questa vicenda.
Con
gli allegati di replica e duplica, e così con le conclusioni, entrambe le parti
hanno confermato le rispettive domande.
4. Con
sentenza 8 febbraio 2006 il Pretore ha ritenuto verificati i presupposti della
responsabilità aquiliana in capo alla convenuta ed ha quindi accolto la
petizione limitatamente all'importo di fr. 75'000.- oltre interessi, caricando
la tassa di giustizia e le spese di fr. 3'500.- nella misura di ¼ alla parte
attrice e per ¾ alla convenuta, facendo l'obbligo a quest'ultima di rifondere
alla controparte fr. 4'000.- di ripetibili.
5. Con
atto d'appello 27 febbraio 2006 la convenuta chiede la riforma del giudizio impugnato
nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi. L'appellante contesta in sostanza di aver agito
in modo negligente, così come contesta l'entità del danno accertato dal
Pretore.
Con
osservazioni 4 aprile 2006 parte attrice postula la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili.
Considerato
In diritto: 6. Giusta l’art. 41 cpv. 1 CO la responsabilità
per atto illecito presuppone l’esistenza di un illecito, della colpa del
responsabile, di un danno e di un nesso causale adeguato tra l’illecito ed il
danno cagionato. L'onere della prova dell'esistenza di queste premesse spetta
alla parte che invoca questa norma. In questa sede non vi è contestazione sul
fatto che nella fattispecie in esame l'agire della convenuta, che ha provocato
la rottura del cavo, configura un illecito ai sensi dell'art. 41 CO, e neppure
sull'esistenza di un nesso causale tra questo suo agire e il danno. Contestate
sono invece sia la colpa dell'appellante sia l'entità del danno.
7. Per
quanto concerne la colpa, rilevato che il danno non è stato provocato con
intenzione, è da verificare se i dipendenti della convenuta abbiano agito con
negligenza, ossia se essi abbiano disatteso i precetti di comportamento imposti
dalle circostanze, il cui rispetto ci si poteva ragionevolmente attendere nel
contesto del lavoro loro affidato.
7.1 È
ammesso che l'appellante sapeva dell'esistenza del cavo elettrico posato
nell'alveo del fiume, l'ing. S__________ avendola resa edotta in tal senso in
occasione di precedenti interventi di drenaggio della foce. Essa era anche in
possesso di una planimetria che ne indicava la presenza (teste __________ B__________,
verbale 13 settembre 2001, pag. 1 seg.; teste __________ S__________, verbale
15 maggio 2001, pag. 3). Inoltre, un cartello rosso affisso al muro in
prossimità della foce indicava "Cavo elettrico alta tensione pericolo di
morte" (doc. R, pag. 1).
Dalla
planimetria (doc. C) risulta poi che il cavo è posato parallelamente al muro
d'argine del torrente, ma, a differenza dei cavi posati sulla terraferma, non è
indicata alcuna distanza. La sua esatta posizione non era conosciuta nemmeno
dalle AO 1, le quali avevano apposto sul piano l'indicazione "la posizione
della condotta è indicativa e non impegna la responsabilità delle aziende
industriali". Gli interessati venivano quindi informati che la condotta
poteva essersi spostata (testi ing. __________ S__________, verbale 15 maggio
2002, pag. 4, verbale di polizia 8 settembre 1997, pag. 2, nell'inc. MP
4974.1997 e ing. __________ G__________, verbale 28 novembre 2001, pag. 6).
7.2 Per
quanto concerne la AP 1, basandosi sulle informazioni ricevute dall'ing. S__________
e sulla menzionata planimetria delle AO 1, essa presumeva che il cavo fosse
posato a poca distanza dal muro di argine, ma non ha fatto alcun accertamento
circa la sua esatta posizione. Per evitare problemi, il responsabile dei lavori
aveva comunque dato istruzioni di procedere allo scavo mantenendo una certa distanza
dal muro. Quale fosse questa distanza di riferimento non è dato di sapere con
certezza, stante la divergenza delle deposizioni su questo specifico punto: il
teste __________ M__________, che era alla guida della scavatrice al momento
del sinistro, riferisce di aver ricevuto istruzioni di mantenere una distanza
di almeno 1,5 - 2 metri dal muro (verbale 28 novembre 2001, pag. 2), distanza questa
confermata dall'ing. S__________, il quale riferisce che la stessa è sempre
stata rispettata (verbale 15 maggio 2001, pag. 2). __________ B__________,
responsabile dei lavori di cui trattasi, afferma a sua volta di aver dato
indicazione di mantenere una distanza di almeno 3 metri dal muro (verbale 13
settembre 2001, pag. 2).
7.3 La
distanza del cavo dal muro al momento del danneggiamento non è definibile con
certezza. La versione più attendibile è quella rilasciata dal teste __________
C__________ che si è occupato di persona del recupero del cavo e quindi ha
constatato direttamente la situazione, il quale ricorda che lo stesso si
trovava ad una distanza "...da 50 cm ad 1,50 m dal muro (verbale 28
gennaio 2002, pag. 4). __________ M__________, operaio addetto alla scavatrice,
ha invece affermato che stava scavando ad una distanza superiore ai due metri e
che gli è stato detto che il cavo è poi stato rinvenuto a circa 4 m dal muro
(verbale 28 novembre 2001, pag. 2). Considerato che, per strapparlo, la
scavatrice ha dovuto sollevare il cavo, le due versioni appaiono comunque
compatibili, considerato che la distanza maggiore è quella finale e che in
corrispondenza dello strappo il cavo è stato molto verosimilmente spostato
dalla scavatrice verso il centro del fiume, dove la scavatrice si trovava.
7.4 Stante
la natura del materiale presente nel torrente, materiale franoso costituito di
ghiaia e sabbia, che veniva asportato fino ad una profondità media di 3-4 metri
(testi __________ V__________, verbale 28 novembre 2001, pag. 8 e ing. __________
__________, verbale 15 maggio 2001, pag. 2), era palese il pericolo che il
materiale ai lati dello scavo potesse franare nello scavo stesso, favorendo in
tal modo anche lo spostamento del cavo, non ancorato al muro, versol il centro
del fiume. Procedendo come ha fatto, l'appellante non ha tenuto conto
sufficientemente della particolare situazione, che imponeva maggiori verifiche
e accorgimenti per stabilire la posizione del cavo. Ciò a maggior ragione
ritenuto che essa stessa ammette che la planimetria non indica in modo chiaro
che il cavo è ancorato in un solo punto (replica pag. 6), sicché neppure poteva
presumere che vi fossero gli ancoraggi. Proprio perché, per sua stessa
ammissione, la planimetria non è chiara, l'appellante non poteva affidarvisi. Peraltro,
come dimostrato in occasione dell'intervento eseguito da __________ C__________,
era possibile stabilire la posizione del cavo avvalendosi dell'ausilio di
sommozzatori.
7.5 L'appellante
adduce invero una negligenza delle AO 1 le quali, pur sapendo che il cavo era
soggetto a spostamenti, non avevano intrapreso alcunché per accertare la
situazione. Se non che, a fronte delle incertezze circa la posizione del cavo,
incombeva all'appellante l'obbligo di prendere le adeguate disposizioni per
evitare di provocare danni durante lo scavo.
Nella
misura in cui l'appellante sostiene che l'opera era difettosa per il fatto che
le AO 1 avrebbero omesso di verificare periodicamente la posizione del cavo, si
rileva che l'esistenza di un difetto dell'opera è stata sollevata solo in sede
di conclusioni, e quindi tardivamente. Peraltro, il fatto di non verificare la
posizione del cavo non rende difettoso l'impianto di distribuzione di energia
come tale, ma semmai la planimetria sulla quale è segnata la sua posizione,
seppure va rilevato che sulla stessa era precisato che le indicazioni erano
approssimative. Senza dimenticare che il danno non è stato provocato dalla
posizione del cavo bensì dai lavori di scavo intrapresi dall'appellante.
8. Sono
ora da esaminare le contestazioni relative all'entità del danno. Il danno
consiste nella differenza tra la situazione patrimoniale del leso creatasi in
conseguenza del danneggiamento e quella che sarebbe intervenuta in assenza
dell’evento che ha causato il danno (DTF 127 III 404, 107 II 199; Brehm, Berner Kommentar, n. 70 ad art.
41 CO; Von Thur/Peter,
Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3a ed., vol. 1, pag. 84; Schnyder, Basler Kommentar ,
Obligationenrecht I, 3a ed. n. 3 ad art. 41 CO; Oftinger/Stark,
Schweizerisches Haftpflichtrecht, vol. 1, 5a edizione, pag. 72 seg.).
8.1 Il
Pretore, allineandosi alle conclusioni della perizia giudiziaria 30 giugno
2004, ha stabilito il danno complessivo in fr. 75'000.-, comprensivo delle
spese relative agli interventi eseguiti da terzi (fr. 39'932.07, inclusa la
fattura di fr. 28'245.07 della HESO), la fattura per l'intervento delle AIL
(fr. 1'110.-) e le spese necessarie per la sostituzione del cavo dalla cabina
di Maroggia cimitero al lago (fr. 34'100.-).
8.2 L'appellante
contesta l'importo di fr. 34'100.- per la sostituzione di parte del cavo,
rimproverando al giusdicente di non aver tenuto conto che esso non è stato
sostituito e che comunque ne era previsto lo smantellamento, ammettendo l'esistenza
di un danno generico e non dimostrato né per quanto ne riguarda l'esistenza né
per la sua entità.
Contrariamente
a quanto sostenuto dall'appellante, le AO 1 non avevano previsto la messa fuori
servizio definitiva del cavo (teste __________ M__________, verbale 13
settembre 2001, pag. 9), sicché non può essere seguito l'argomento che
l'appellata avrebbe comunque dovuto sobbarcarsi le relative spese. Per quanto
concerne invece la rinuncia al ripristino della linea elettrica, non risulta
che la decisione sia definitiva, ritenuto che comunque sono stati eseguiti i
necessari lavori preparatori, mentre la riparazione a tutt'oggi non è stata
eseguita per ragioni di mercato e di opportunità (teste __________ V__________,
verbale 28 novembre 2001, pag. 9). La mancata riparazione non inibisce comunque
il diritto dell'appellata ad ottenere il risarcimento del danno, le spese di
riparazione essendo da risarcire anche se la parte lesa rinuncia a far riparare
il danno (Oftinger/Stark,
Schweizerisches Haftpflichtrecht, Allgemeiner Teil, vol. 1, § 6, n. 367).
8.3 Il
Pretore ha altresì riconosciuto un importo di fr. 1'110.- relativo all'intervento
del personale AO 1. L'appellante contesta la tariffa applicata dalle AO 1 per
le proprie prestazioni, ritenendo ingiustificato esporre la tariffa per lavori
eseguiti per conto di terzi quando i lavori sono stati fatti per le AO 1
medesime, sicché l'importo andrebbe ridotto a fr. 703.-. Si rileva in merito
che con la petizione l'appellata aveva indicato che l'importo di fr. 1'100.-
corrispondeva a 18.5 ore a fr. 60.-, rinviando, tra l'altro, al doc. I, che
contiene il tariffario applicato. In sede di risposta e duplica l'appellante si
è limitata a contestare "...i danni pretesi dall'attrice, ed in
particolare il loro ammontare...", senza però in alcun modo sostanziare
questa contestazione (risposta pag. 5, duplica pag. 4). Solo con le
conclusioni, e quindi tardivamente, essa ha poi sostenuto che la tariffa non
era corretta. Ne discende che, nella misura in cui è fondata su quest'argomento,
l'appello si rivela irricevibile.
8.4 L'appellante
considera ingiustificato mettere a suo carico la fattura della H__________,
relativa allo smontaggio del serbatoio e al recupero dell'olio, operazioni che
le AO 1 avrebbero comunque dovuto eseguire al momento della messa fuori
esercizio del cavo. Già si è detto che la messa fuori uso del cavo non era
prevista, mentre la decisione di non procedere al ripristino non inibisce la
possibilità dell'attrice di chiedere il risarcimento. Anche su questo punto
l'appello non merita tutela.
Per
Fatti
i motivi che precedono l'appello dev'essere respinto. Le spese e le ripetibili
seguono la soccombenza.
Motivi per i quali,
richiamato per le spese l'art. 148 CPC
pronuncia: 1. L'appello 27 febbraio 2006 della AP 1 è respinto.
2. Gli
oneri processuali d’appello, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 1'300.-
b) spese fr.
50.-
fr.
1'350.-
sono
poste a carico dell'appellante, la quale rifonderà alla controparte fr. 2'000.-
di ripetibili.
3. Intimazione:
-
Considerandi
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo,
il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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