12.2006.61
pretesa contrattuale - inadempimento - onere della prova
22 giugno 2007Italiano16 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2006.61
Data decisione, Autorità:
22.06.2007, IICCA
Titolo:
pretesa contrattuale - inadempimento - onere della prova
INADEMPIMENTO
ONERE DELLA PROVA
art. 8 CC
art. 97 CO
Incarto n.
12.2006.61
Lugano
22 giugno
2007/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2003.696
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 - promossa con petizione 29
ottobre 2003 da
AP 1
rappr. da RA 2
contro
AO 1
rappr. da RA 1
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 28'240.54
oltre interessi, domanda avversata dalla controparte che ha postulato la
reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 8 febbraio 2006 ha
respinto;
appellante
l'attrice con atto di appello 1° marzo 2006, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la
convenuta con osservazioni 10 aprile 2006 postula la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. All’inizio
del 1998 la società __________ di intermediazione marittima AP 1, agente per
conto della società __________ F__________ __________, noleggiatrice delle navi
cisterne “R__________” e “O__________ __________”, concluse con la società del __________
C__________ __________, rappresentata dalla sua agente __________ AO 1, un
contratto volto al rinoleggio a titolo esclusivo delle due navi. I trasporti,
resi così possibili, avvennero in seguito a completa soddisfazione di tutte le
parti intervenute, fatta salva una questione tuttora in sospeso a titolo di
controstallie - indennità contrattualmente dovute per il maggior tempo
utilizzato in porto per il carico o lo scarico oltre il periodo contemplato nel
nolo - e ciò fino ad inizio 1999.
Nel
frattempo, avendo C__________ __________ noleggiato una terza nave cisterna, la
“E__________”, senza aver in tal caso fatto capo ai servigi di AP 1,
quest’ultima chiese ed ottenne dall’agente AO 1 che, a mò di compensazione, le
fosse nondimeno riconosciuta una commissione del 1.25% anche su alcuni noli
ottenuti con questa nave. Le 7 fatture emesse a questo titolo dall’intermediatore
tra il gennaio ed il marzo 1999, di complessivi US$ 19'808.19 (doc. A-G), non
vennero però mai pagate né da C__________ __________, né da AO 1. Di qui la
presente lite.
2. Con
la petizione in rassegna, avversata dalla controparte, AP 1 ha chiesto la
condanna di AO 1 al pagamento di fr. 28'240.54 oltre interessi, somma
corrispondente a US$ 19'808.19, rilevando come la convenuta, che sembrava aver assunto
l’impegno di pagamento delle commissioni sui noli di “E__________” in
rappresentanza di C__________ __________, non fosse però stata in grado di
provare l’effettiva esistenza di quella società, rispettivamente che costei
fosse una società operativa e non solo una semplice “bucalettere”. In assenza
della prova del conferimento del mandato di rappresentanza si doveva pertanto ritenere
che essa avesse in realtà agito in proprio, sia pure sotto un nome di copertura
o di fantasia, e che fosse quindi la sua effettiva controparte contrattuale; sempre
che il comportamento della convenuta non costituisse una vera e propria truffa,
per cui essa sarebbe pure stata responsabile per dolo.
3. Il
Pretore, con il giudizio qui impugnato, ha respinto la petizione. Per il
giudice di prime cure, nonostante l’istruttoria non avesse apportato alcuna
chiarezza quo alla C__________ __________, in particolare se la stessa
esistesse o meno al momento in cui la convenuta aveva dato la sua approvazione
alle commissioni, rispettivamente se questa avesse qualità per rappresentarla a
quel proposito - ciò che le incombeva di provare e che invece non aveva fatto -,
era però indubbio che, non essendovi stata alcuna ratifica del suo operato,
tornava in ogni caso applicabile l’art. 39 CO. Ciò non permetteva però ancora di
accogliere la petizione: in primo luogo l’attrice non aveva dimostrato la colpa
della convenuta, per cui non trovava applicazione il cpv. 2 della norma ed il
conseguente risarcimento del danno positivo, che era invece stato da lei
postulato in causa, ma il cpv. 1 ed il relativo danno negativo, non azionato;
in secondo luogo, per giurisprudenza, alla fattispecie si applicava la prescrizione
annuale dell’art. 60 CO: sennonché, nonostante le fatture contestate
risalissero al 1999 e fosse dal maggio 2000 che la convenuta aveva fornito all’attrice
gli estremi della C__________ __________, l’attrice aveva atteso immotivatamente
fino al gennaio 2003 per rivolgersi a questa e poi alla convenuta, dimostrando
così un (immotivato) disinteresse incompatibile con la celerità prescrittiva
prevista dalla disposizione di legge.
4. Con
l’appello che qui ci occupa l’attrice chiede di riformare il querelato giudizio
nel senso di accogliere la petizione. Essa da una parte ritiene che alla
controparte dovesse senz’altro essere ascritta una colpa, sicché si applicava in
realtà il cpv. 2 dell’art. 39 CO, e dall’altra contesta l’avvenuta prescrizione
della pretesa da lei fatta valere, segnatamente l’applicabilità della
prescrizione annuale di cui all’art. 60 CO invece di quella decennale dell’art.
127 CO, rispettivamente, comunque, l’intervenuta scadenza del termine di un anno.
E ad ogni buon conto la responsabilità della convenuta era pure data in virtù
dell’art. 111 CO.
5. Delle
osservazioni con cui la convenuta postula la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei prossimi considerandi.
6. Nel
caso di specie non è necessario esaminare in base a quale argomentazione
giuridica la convenuta potrebbe eventualmente essere resa responsabile nei
confronti dell’attrice per il mancato pagamento delle commissioni relative ad
alcuni noli della nave “E__________”. In effetti - come vedremo - la petizione
e con essa l’appello devono in ogni caso già essere respinti per il fatto che
l’attrice, pacificamente gravata dell’onere della prova (art. 8 CC), non ha
sufficientemente dimostrato l’ammontare del pregiudizio economico da lei
patito, circostanza questa puntualmente contestata dalla convenuta in tutti i
suoi allegati scritti (risposta p. 5, duplica p. 4 seg., conclusioni p. 2 e 4 e
osservazioni p. 9).
6.1 In
replica (p. 2 seg.) l’attrice aveva indicato che l’ammontare delle provvigioni
da lei pretese e fatturate nei doc. A-G si fondava sulla percentuale dell’1.25%
espressamente indicata al termine dei “recap” [cioè le ricapitolazioni
dei dati del trasporto allestiti dalla controparte ed a lei trasmessi (pure
doc. A-G, in fine)] applicata all’ammontare del nolo.
Essa aveva poi aggiunto che se fosse intervenuta come intermediaria nel
noleggio - ciò che non era il caso - essa sarebbe stata perfettamente in grado
di calcolare il nolo sulla base dei dati contenuti nel “recap” e dei dati del
viaggio (peso di polizza o tonnellate di carico imbarcato ed effettivi porti di
imbarco / sbarco). Non conoscendo però in questo caso questi elementi, essa
dipendeva dalla convenuta per conoscere il nolo del viaggio per la nave “E__________”
su cui calcolare la commissione, dato questo che le veniva comunicato
verbalmente. Essa ha quindi spiegato com’erano determinati concretamente il
nolo e l’effettiva commissione da lei pretesa, prendendo come esempio la
fattura doc. F: a suo dire “esiste un tariffario, preparato annualmente
dalla Worldscale – Londra (doc. CC), che riporta il nolo espresso in US$ per
tonnellata imbarcata per ogni viaggio che una nave cisterna possa effettuare. A
questo nolo, chiamato “rata base” o “rata flat”, corrispondente a 100, viene
poi applicata la percentuale determinata dagli accordi ed in linea con il
mercato del momento; nel nostro caso 117.5. Poiché l’interesse dell’armatore è
di non fare un viaggio troppo breve, il recap stabilisce ancora che se il
finale porto di discarica fosse troppo vicino ad Odessa (porto di imbarco), la
minima rata flat deve essere quella prevista dalla WS per Augusta. Il recap stabilisce
ancora che se il noleggiatore riesce a caricare più del minimo contrattuale di
52'000 tonnellate metriche, su tale supero (nel recap indicato come “o.a.” che
significa “overage” per l’appunto supero), il nolo viene scontato del 50%.
Ipotizzando che la nave abbia effettuato il viaggio Odessa/Pireo con 53'400 t.
di carico, il nolo sarebbe: US$ 4.98 (rata flat per Augusta relativa al 1999) x
52'000 t. x 1.175 = US$ 304’278, importo cui deve essere aggiunto il nolo sul
supero di 1'400 t. pari a: US$ 4.98 x 1'400 t. x 1.175 / 2 = 4'096. Nolo totale
pertanto US$ 304'278 + 4'096 = 308’374”. Sennonché, esaminando meglio il
doc. F posto alla base dell’esempio, si osserva che il nolo su cui è stata
calcolata la commissione dell’attrice non ammonta a US$ 308'374.-, ma a US$
267'255.67, per cui l’esempio in realtà non spiega affatto come si sia giunti alla
commissione di US$ 3'340.69 (1.25% di US$ 267'255.67) poi fatturata
dall’attrice. Il “recap” contenuto nel doc. F indica che la nave avrebbe dovuto
trasportare al minimo 52'000 t. da un porto sicuro del Mar Baltico “int. Odessa”
ad 1/2 porti sicuri del Mediterraneo fino a e compresa Gibilterra, “rata di
nolo: punti Worldscale 117.5 min. flat carico porto Augusta 1/1 se discarica in
Italia o a occidente dell’Italia, overage a 50%”: ora, quand’anche si volesse
ammettere che il porto di carico dovesse essere proprio Odessa, si osserva che
quello di scarico non è stato invece indicato in modo preciso, sicché non è
detto che si dovesse applicare la rata flat minima per Augusta (US$ 4.98, cfr.
doc. CC, tratta Odessa-Uskudar e Uskudar-Augusta), valida solo per un eventuale
scarico in Italia o a occidente; ma soprattutto, agli atti non vi è poi alcuna
conferma circa l’esatto quantitativo trasportato rispettivamente in merito
all’effettivo porto di scarico e quindi alla rata flat concretamente applicabile,
sicché non è possibile quantificare il nolo normale né quello per l’eventuale
supero: anzi, visto l’importo ridotto del nolo su cui è stata calcolata la
commissione, si doveva semmai ritenere o che la quantità caricata era
sicuramente inferiore a quella prevista oppure che il porto di scarico era ad
oriente dell’Italia.
Ora, se
l’attrice è stata in grado di allestire la fattura in questione, ben si poteva ragionevolmente
pretendere da lei che anche fornisse rispettivamente facesse accertare in sede
di istruttoria i dati da lei effettivamente utilizzati per la fatturazione. A
tal proposito essa aveva invero chiesto alla controparte di versare agli atti
tutta la documentazione relativa ai noli fatturati nei doc. A-G, richiesta di
edizione che era poi stata ammessa anche dal primo giudice (ordinanza 22
dicembre 2004): sennonché essa, seppur sollecitata dal Pretore, non ha però contestato
siccome inveritiero il fatto che la controparte non abbia poi prodotto alcunché
dichiarando di non essere in possesso di quei documenti (lettera 20 gennaio
2005); giustamente, in tali circostanze, il giudice non ha quindi ritenuto di
far capo all’art. 210 CPC, che, in caso di mancata produzione di quanto
richiesto o di rifiuto a prestare il giuramento d’edizione, avrebbe permesso di
tener per vero il fatto che si trattava di provare; tanto più che l’attrice nemmeno
ha preteso in sede conclusionale o in appello di avvalersi della mancata
produzione di quei documenti per provare l’ammontare delle commissioni da lei fatturate.
Non avendo l’attrice in definitiva fatto il possibile per accertare - se del
caso anche tramite altre prove, in particolare quelle testimoniali o l’edizione
da terzi - i dati alla base delle fatturazioni, ancorché ciò sarebbe stato
possibile, non vi è nemmeno ragione per eventualmente quantificare in equità il
danno da essa subito: tale facoltà, derivante dall’art. 42 cpv. 2 CO, è in
effetti data al giudice solo nel caso in cui il danno non possa essere
dimostrato nel suo ammontare per mancanza di prove sull’entità esatta del
pregiudizio o per l’impossibilità di esigere ragionevolmente l’assunzione delle
prove necessarie perché ciò comporterebbe oneri e difficoltà sproporzionati (DTF
105 II 89; Rep. 1988 p. 287; Brehm, Berner Kommentar, n. 47 ad art. 42 CO), ritenuto che la norma non
è per contro applicabile quando - come nel caso di specie - sarebbe stato
possibile fornire l’esatta prova del pregiudizio subito (II CCA 11 settembre
1998 inc. n. 12.98.101, 26 settembre 2006 inc. n. 12.2005.153).
6.2 Analoghe
considerazioni valgono anche per le altre 6 fatture.
In merito
a quella di US$ 3'961.85 (1.25% di US$ 316'948.- doc. A), si osserva che il
“recap” contenuto nel doc. A indicava che la nave “E__________” avrebbe dovuto
trasportare al minimo 59'000 t. da Anversa ad 1/2 porti sicuri del Mar Mediterraneo
Europeo non ad est ma compresa la Grecia, esclusa l’Albania ma compresi Israele
/ Libano / Cipro / Turchia, “rata di nolo: punti Worldscale 85 min. flat = rata
minima dal porto di caricazione a Civitavecchia base un porto di caricazione
/un porto di scaricazione”. Di fatto non è indicato alcun preciso porto di
scarico, né per altro dal doc. CC è possibile evincere quale sia la rata flat
per un viaggio da Anversa, oltretutto con destinazione Civitavecchia, o
viceversa; anche in questo caso, poi, agli atti non vi è alcuna conferma circa
l’esatta quantità trasportata rispettivamente in merito all’effettivo porto di
scarico e quindi alla rata flat.
In merito
alla fattura di US$ 2'470.76 (1.25% di US$ 197'660.85 doc. B), si osserva invece
che il “recap” contenuto nel doc. B indicava che la nave avrebbe dovuto
trasportare al minimo 45'000 t. da Ras Lanuf ad 1/2 porti sicuri del Mar Mediterraneo
Europeo non ad est ma compresa la Grecia, esclusa l’Albania / Jugoslavia / ex Jugoslavia,
“tasso wsc 138 - richiedere min flat porto caricazione / Sarroch”. Di fatto,
anche qui, non risulta il preciso porto di scarico, dal doc. CC non è possibile
evincere quale sia la rata flat per un viaggio da Ras Lanuf a Sarroch e agli
atti non vi è conferma alcuna circa i quantitativi esattamente trasportati o
ancora l’effettivo porto di scarico e quindi la rata flat.
Con
riferimento alla fattura di US$ 2'468.75 (1.25% di US$ 197'500.- doc. C), si
osserva che il “recap” contenuto nel doc. C indicava che la nave avrebbe dovuto
fare un trasporto fino a pieno carico dall’Italia / Sarroch alla Romania ad un tasso
di US$ 200'000.-, ridotto a US$ 190'000.- qualora la nave avesse caricato al
medesimo ormeggio al quale scaricava il carico del viaggio precedente senza
spostarsi. In questo caso non è però dato a sapere - né l’attrice lo ha
spiegato - per quale motivo sia stato utilizzato per la fatturazione un terzo tasso
di nolo, intermedio (di US$ 197'500.-), e comunque il “recap” in questione -
diversamente dagli altri - nemmeno prevedeva il riconoscimento di una commissione
all’attrice (cfr. duplica p. 6).
In merito
alla fattura di US$ 3'341.46 (1.25% di US$ 267'317,05 doc. D), si osserva che
il “recap” contenuto nel doc. D indicava che la nave avrebbe dovuto trasportare
al minimo 52'000 t. da un porto sicuro del Mar Nero “int. Odessa” ad 1/2 porti
sicuri del Mediterraneo fino a e compresa Gibilterra ed il Mar di Marmara,
esclusa l’Albania, “rata di nolo: 122.5 punti Worldscale rata minima del porto
di caricazione Aghi Teodori 1/1 se discarica Turchia / Grecia / Israele / Libano
/ ex Jugoslavia più 5 punti Worldscale se scarica nel Mar di Marmara, 115 punti
Worldscale rata minima del porto di caricazione Augusta 1/1 se discarica in Italia
o a occidente dell’Italia, o/a (= overage) a 50%”. Ora, anche qui, quand’anche
si volesse ammettere che il previsto porto di carico fosse Odessa, si osserva
che quello di scarico non è invece indicato in modo preciso, sicché non è detto
che si dovesse applicare la rata flat - eventualmente aumentata di 5 punti ws -
per Aghi Teodori, per altro non risultante dal doc. CC, o quella per Augusta, o
un’altra ancora; agli atti non vi è poi alcuna conferma circa l’esatto
quantitativo trasportato e quindi l’eventuale supero rispettivamente in merito
all’effettivo porto di scarico e quindi all’effettiva rata flat applicabile:
anzi, visto l’importo ridotto del nolo su cui è stata calcolata la commissione,
se si applicasse la rata flat per Augusta (l’unica provata nel doc. CC), si dovrebbe
ritenere che la quantità caricata era sicuramente inferiore a quella prevista:
l’esatto quantitativo non è però stato provato.
In merito
alla fattura di US$ 2'049.68 (1.25% di US$ 163'974.38 doc. E), si osserva che
il “recap” contenuto nel doc. E indicava che la nave avrebbe dovuto trasportare
al minimo 50'000 t. da un porto sicuro della Libia ad 1/2 porti sicuri della Grecia,
“rata di nolo: 135 punti Worldscale rata minima US$ 2.46 1/1”. In realtà, nemmeno
qui non vi è stata alcuna conferma circa l’esatto quantitativo trasportato
rispettivamente in merito all’effettivo porto di carico e di scarico e quindi
alla effettiva rata flat; anzi, visto l’importo ridotto del nolo su cui è stata
calcolata la commissione, si deve gioco forza ritenere - poiché la rata flat,
come detto, non poteva essere inferiore a US$ 2.46 - che, nonostante le 50'000
t. costituissero il quantitativo minimo da trasportare, la quantità poi caricata
era sicuramente inferiore a quella prevista: l’esatto quantitativo non è però
stato provato.
Quanto
infine alla fattura di US$ 2'175.- (1.25% di US$ 174'000.- doc. G), si osserva
che il “recap” di cui al doc. G indicava che la nave avrebbe dovuto trasportare
al minimo 45'000 t. da Ras Lanuf ad 1/2 porti sicuri del Mediterraneo Europeo
non ad est ma compresa la Grecia, esclusa l’Albania / Jugoslavia / ex Jugoslavia,
“rata di nolo: 127.5 punti Worldscale, applicare rata minima dal porto di
caricazione Sarroch”. Di fatto, anche qui, dal doc. CC non è possibile evincere
quale sia la rata flat per un viaggio da Ras Lanuf a Sarroch e agli atti non vi
è poi alcuna conferma circa l’esatto quantitativo trasportato.
7. Ne
discende, a conferma - sia pure per altri motivi - della decisione pretorile,
la reiezione dell’appello.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili di questa sede, calcolate su un valore
litigioso di fr. 28'240.54, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 1° marzo 2006 di AP 1 è respinto.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 500.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
550.
-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 1’400.- per ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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