12.2006.63
loaczione - appello - richiesta di annullamento della sentenza pretorile e di conferma di quella dell'UC
8 marzo 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
12.2006.63
Data decisione, Autorità:
08.03.2006, IICCA
Titolo:
loaczione - appello - richiesta di annullamento della sentenza pretorile e di conferma di quella dell'UC
APPELLO
PROCEDURA PER CONTROVERSIE IN MATERIA DI LOCAZIONE DI LOCALI
art. 307 CPC-TI
art. 404 CPC-TI
Incarto n.
12.2006.63
Lugano
8 marzo 2006/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. DI.2005.190
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città- promossa con istanza 27
ottobre 2005 da
AO 1
contro
AP 1
AP 2
AP 3
tutti rappr. da RA
1
con cui
gli istanti hanno chiesto di accertare la validità della disdetta 1° giugno
2005, con effetto al 31 luglio 2005, relativa all¿abitazione da essi condotta in
locazione in __________ a __________;
domanda
avversata dai convenuti, e che il Segretario assessore con sentenza 23 febbraio
2006 ha parzialmente accolto, accertando la validità della disdetta per il 30
settembre 2005 e respingendo ogni altra e maggiore domanda delle parti;
appellanti
Fatti
i convenuti con ricorso 6 marzo 2006, con cui chiedono l¿annullamento del
querelato giudizio e la conferma della decisione 27 settembre 2005 dell¿Ufficio
di conciliazione in materia di locazione di Locarno, protestando spese e
ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che
con il ricorso (recte: appello) che qui ci occupa gli appellanti chiedono
l¿annullamento della sentenza del Segretario assessore e la conferma della
decisione dell¿Ufficio di conciliazione, che aveva preceduto la procedura in
Pretura;
che
il gravame può senz¿altro essere evaso già nell¿ambito dell¿esame preliminare
dell¿art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per le
eventuali osservazioni;
che
in effetti, per costante giurisprudenza, la richiesta di annullamento del
giudizio di prime cure, senza che -come nella fattispecie- nella motivazione
del rimedio giuridico siano stati invocati dei motivi di annullamento, è
considerata irricevibile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 ad art. 307; IICCA
2 marzo 2000 inc. n. 12.1999.241, 17 novembre 2000 inc. n. 12.2000.214);
che
anche la richiesta di confermare la decisione dell¿Ufficio di conciliazione è proceduralmente
inammissibile, poiché, per giurisprudenza invalsa, il ricorso all¿autorità
giudiziaria, dopo la pronuncia dell¿Ufficio, non va inteso quale procedura
d¿appello o di verifica di quel giudizio che di per sé decade con l¿avvio del
nuovo procedimento, ma invece quale azione giudiziaria a sé stante e
indipendente (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 10 ad art. 404; IICCA
17 giugno 1994 inc. n. 53/94, 11 marzo 1996 inc. n. 12.95.330, 18 novembre 1999
inc. n. 12.1999.138);
che
a fronte di queste domande d¿appello, che delimitano la portata del gravame,
anche perché in seconda sede l'autorità giudicante, pena la nullità della sua
sentenza, è vincolata dalle domande formulate dalle parti (ICCTF 7 marzo
1997 in re C./C.), non può che discenderne la nullità dell¿appello;
che
l'applicazione della sanzione della nullità non configura eccesso di formalismo
(sentenza ICCTF citata), tanto più quando, com¿è il caso in concreto, il
gravame risulta essere stato redatto da un avvocato (sentenza ICCTF
citata);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
1. L¿appello 6 marzo 2006 di AP 1, AP 2 e AP 3 è irricevibile.
Considerandi
2.
Gli oneri processuali di complessivi fr. 130.- (tassa di giustizia
di fr. 80.- e spese di fr. 50.-) sono a carico degli appellanti in solido.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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