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Decisione

12.2006.63

loaczione - appello - richiesta di annullamento della sentenza pretorile e di conferma di quella dell'UC

8 marzo 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

i convenuti con ricorso 6 marzo 2006, con cui chiedono l¿annullamento del

querelato giudizio e la conferma della decisione 27 settembre 2005 dell¿Ufficio

di conciliazione in materia di locazione di Locarno, protestando spese e

ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

che

con il ricorso (recte: appello) che qui ci occupa gli appellanti chiedono

l¿annullamento della sentenza del Segretario assessore e la conferma della

decisione dell¿Ufficio di conciliazione, che aveva preceduto la procedura in

Pretura;

che

il gravame può senz¿altro essere evaso già nell¿ambito dell¿esame preliminare

dell¿art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per le

eventuali osservazioni;

che

in effetti, per costante giurisprudenza, la richiesta di annullamento del

giudizio di prime cure, senza che -come nella fattispecie- nella motivazione

del rimedio giuridico siano stati invocati dei motivi di annullamento, è

considerata irricevibile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 ad art. 307; IICCA

2 marzo 2000 inc. n. 12.1999.241, 17 novembre 2000 inc. n. 12.2000.214);

che

anche la richiesta di confermare la decisione dell¿Ufficio di conciliazione è proceduralmente

inammissibile, poiché, per giurisprudenza invalsa, il ricorso all¿autorità

giudiziaria, dopo la pronuncia dell¿Ufficio, non va inteso quale procedura

d¿appello o di verifica di quel giudizio che di per sé decade con l¿avvio del

nuovo procedimento, ma invece quale azione giudiziaria a sé stante e

indipendente (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 10 ad art. 404; IICCA

17 giugno 1994 inc. n. 53/94, 11 marzo 1996 inc. n. 12.95.330, 18 novembre 1999

inc. n. 12.1999.138);

che

a fronte di queste domande d¿appello, che delimitano la portata del gravame,

anche perché in seconda sede l'autorità giudicante, pena la nullità della sua

sentenza, è vincolata dalle domande formulate dalle parti (ICCTF 7 marzo

1997 in re C./C.), non può che discenderne la nullità dell¿appello;

che

l'applicazione della sanzione della nullità non configura eccesso di formalismo

(sentenza ICCTF citata), tanto più quando, com¿è il caso in concreto, il

gravame risulta essere stato redatto da un avvocato (sentenza ICCTF

citata);

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

1. L¿appello 6 marzo 2006 di AP 1, AP 2 e AP 3 è irricevibile.

Considerandi

2.

Gli oneri processuali di complessivi fr. 130.- (tassa di giustizia

di fr. 80.- e spese di fr. 50.-) sono a carico degli appellanti in solido.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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