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Decisione

12.2006.65

assunzione suppletoria di prove - restituzione in intero

12 marzo 2007Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i tre documenti menzionati e che sia “ordinata d'ufficio la riaudizione” e

audizione dei testi indicati.

8. Secondo l’art. 78

CPC, l’attore con la petizione e il convenuto con la risposta devono addurre,

in una sola volta, i fatti, le domande, le eccezioni e le motivazioni di

diritto, riservato il caso di cui agli art. 175 e 176 CPC (replica e duplica).

Giusta gli art. 80 e 81 CPC, completazioni successive concernenti i fatti, le

eccezioni o le prove sono ammesse solo quando avvengono in sede di assunzione

suppletoria di prove (art. 191 e segg. CPC) o su invito del giudice (art. 88

lett. d e 89 CPC) o quando sia dato un caso di restituzione in intero (art. 138

CPC).

L'ammissione o la non

ammissione dell'assunzione suppletoria di prove è decisa con ordinanza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI ad art. 191 m. 4)

ed altrettanto vale per le prove che il giudice assume (o rifiuta di assumere) d'ufficio

(art. 88 CPC; Cocchi/Trezzini,

op. cit., ad art. 94, n. 356). Giusta l'art. 95 cpv. 1 CPC le ordinanze non

sono appellabili; ciò vale anche se il provvedimento è stato erroneamente

indicato come decreto, l’appellabilità della decisione dipendendo dal contenuto

materiale della decisione e non dalla denominazione utilizzata dal giudice (Cocchi/Trezzini, op. cit. ad art. 94 m.

1, II CCA 2 novembre 1997 in re B. e llcc./K. e llcc.; I CCA 1° dicembre 1988

in re P./P.). Ne discende l'irricevibilità dell'appello per quanto concerne la

decisione del Pretore in merito alle negate assunzioni suppletorie di prove e

assunzioni di prove d'ufficio.

A titolo abbondanziale,

per quanto concerne il rimprovero fatto al Pretore di non aver assunto

d'ufficio le prove atte ad accertare i fatti determinanti, va comunque detto

che scopo dell'art. 88 CPC è quello di offrire al giudice tutti gli elementi

necessari per migliorare il proprio convincimento (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 88, m. 1). Questa facoltà di

indagine riconosciuta al giudice non deve però essere intesa quale deroga al

principio attitatorio che regola l’ordinamento processuale e che pone a carico

delle parti l’obbligo di addurre tutto il materiale processuale che comprende,

oltre alla formulazione delle domande, l’allegazione dei fatti e l’offerta

delle prove (Rep. 1988, 367), ritenuto che spetta alle parti dimostrare la

necessaria diligenza nella conduzione del processo non potendo esse pretendere

che il giudice supplisca alle loro carenze. Le critiche rivolte al primo

giudice di aver violato un dovere specifico della sua carica e la richiesta rivolta

a questa Camera perché impartisca al Pretore “ordini” di acquisire atti e di

Considerandi

istruire d'ufficio, per quanto si dirà anche in seguito (sotto, consid. 9),

risultano addirittura temerarie.

9.

La restituzione in

intero per produrre nuovi mezzi di prova che appaiono influenti per l’esito del

processo, è ammessa giusta l’art. 138 CPC, se la parte dimostra che l’omissione

non è imputabile a sua negligenza.

La tardiva ammissione

della prova nell’ambito dell’art. 138 CPC è subordinata in particolare

all’assenza di una negligenza della parte. La procedura civile non è fine a sé

stessa, ma rappresenta un insieme di regole volte a permettere, in un ordinato

equilibrio, la ricerca della verità e la sua attuazione. Le norme procedurali

risultano vincolanti e lo sono nell’interesse di entrambe le parti che, nel

loro reciproco e rigoroso ossequio, vedono garantita la loro difesa. Se il

nostro codice di rito impone che le prove siano indicate nella petizione (art.

165.

cpv. 2 lett. e) rispettivamente nella risposta (art 170 cpv. 1 lett. f), a

prescindere dalle eccezionali possibilità offerte dagli art. 191 e 192 CPC, è

per dare subito e definitivamente il quadro entro cui agire proceduralmente al

riparo da ogni mossa improvvisa o avventata o insidiosa, da qualunque parte

essa venga. La restituzione in intero è concessa per ovviare al rigore di

quelle norme e di quei principi. Ma perché non ci siano insicurezze nel diritto,

né disparità di trattamento, occorre che siano adempiuti i requisiti della

restituzione secondo criteri da valutare, di massima, con un certo rigore (Rep.

1980.

pag. 77/78 consid. 1), ritenuto in particolare che la parte, prima di

promuovere la vertenza giudiziaria, deve procurarsi tutti i mezzi di prova di

cui possa disporre (Rep. 1985 pag. 99 consid. 1; 1980 pag. 78 consid. 2;

Cocchi/Trezzini, op. cit, ad art.

138.

m. 9). Come indicato dal Pretore, la produzione dei documenti di cui

è chiesta ora l'assunzione, poteva avvenire nei termini di legge, la banca

essendo in possesso del computer – per altro pure di sua proprietà – dal quale

ha estrapolato le citate cartelle e documenti. Né giova alla ricorrente la

candida ammissione del suo patrocinatore (istanza, pag. 8 verso il basso;

appello, pag. 9 nel mezzo) di aver incaricato la banca, nel novembre 2005, “di

operare maggiori controlli nella documentazione bancaria onde reperire

eventuali elementi che potessero chiarire i fatti”. Ancor meno giova il fatto

che, in sede di udienza preliminare, proprio la convenuta si era opposta alla

richiesta dell'attrice tendente all'edizione da parte della BR “di rapporti, relazioni e verbali o documenti analoghi, concernenti i

fatti accaduti al direttor __________ il 12 febbraio 2004”; opposizione

poi accolta dal primo giudice. Il diniego allora manifestato dalla convenuta e

la sua negligenza nel ricercare e produrre elementi probatori già allora in suo

possesso, non possono dunque essere ora sanati con la restituzione in intero.

Anche su questo punto l'appello si palesa chiaramente infondato.

10.

Ne

discende che l'appello, privo di fondamento nella misura in cui non è

dichiarato irricevibile, va respinto. La tassa di giustizia e

le spese, calcolate su un valore litigioso di € 185'000.–, sono a carico

dell'appellante (art. 148 CPC), la quale rifonderà all'attrice un'equa

indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara

e pronuncia:

1. L'appello 7 marzo 2006 della AP 1 è respinto.

2. Gli oneri processuali

della procedura di appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 800.-

b)

spese fr. 50.-

fr. 850.-

sono a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla

controparte fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili d’appello.

3. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione

pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può

causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso

comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una

procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia

dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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