12.2006.67
Compravendita - successiva modifica del prezzo - onere della prova - mancato pagamento - mora
18 aprile 2007Italiano12 min
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Numero d'incarto:
12.2006.67
Data decisione, Autorità:
18.04.2007, IICCA
Titolo:
Compravendita - successiva modifica del prezzo - onere della prova - mancato pagamento - mora
DETERMINAZIONE DEL PREZZO
MORA DEL COMPRATORE
MORA DEL DEBITORE
ONERE DELLA PROVA
PAGAMENTO
art. 8 CC
art. 102 CO
art. 184 CO
Incarto n.
12.2006.67
Lugano
18 aprile
2007/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2003.65
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città - promossa con petizione 16
ottobre 2003 da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
rappr. da RA 1
con cui
l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 87'207.50
oltre interessi, somma ridotta in sede conclusionale - dopo che la controparte
aveva versato fr. 35'000.- nelle more della causa - a fr. 52'207.50 più
interessi;
domanda
avversata dal convenuto che in sede conclusionale ha ammesso il benfondato
della petizione limitatamente a fr. 3'081.70, e che il Pretore con sentenza 15
febbraio 2006 ha parzialmente accolto, condannando il convenuto al pagamento di
fr. 35'053.- più interessi;
appellante
il convenuto con atto di appello 8 marzo 2006, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione solo per fr. 3'081.70,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attore con osservazioni 15 maggio 2006 postula la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. L’8
maggio 2003 AO 1, rappresentato nell’occasione dal fratello M__________, e AP 1
hanno sottoscritto un contratto di cessione d’esercizio (doc. A), in forza del
quale a quest’ultimo veniva ceduto, per complessivi fr. 38'000.-, poi
effettivamente pagati, tutto l’arredamento e la conduzione del negozio “__________”
ad __________. In base all’accordo, l’inventario della merce sarebbe stato
pagato separatamente “nell’importo che risulterà dalla lista che verrà
allestita al 31 maggio 2003”.
2. Il
29 maggio 2003, alla presenza di M__________ __________ e della moglie A__________,
di AP 1 e della moglie, nonché di __________ Z__________ e dell’apprendista __________
J__________, veniva allestito l’inventario della merce presente nel negozio, il
cui valore di vendita veniva indicato in fr. 89'568.50 (doc. B), importo poi
rettificato, a seguito di alcuni errori di calcolo, in fr. 87'207.50 (doc. C).
Non avendo l’acquirente provveduto a pagare la somma richiesta dal venditore per
l’inventario della merce, che costui aveva determinato, “come convenuto
verbalmente” (doc. D), deducendo dal prezzo di vendita della merce un
margine di guadagno del 20%, ritenuto nelle particolari circostanze troppo
basso dalla controparte, si è resa necessaria la presente causa.
3. Con
la petizione in rassegna AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di una
somma poi ridotta in sede conclusionale, a seguito dell’incasso nelle more
della causa di un acconto di fr. 35'000.-, a fr. 52'207.50 più interessi.
L’attore, in estrema sintesi, ha preteso il pagamento dell’intero inventario presente
nel negozio, rilevando come il convenuto avesse dichiarato di non essere più
d’accordo di dedurre dal prezzo della merce il margine di guadagno del 20% (il
doc. 8 andava ovviamente inteso in tal senso).
4. La
controparte, dopo essersi opposta integralmente alla petizione negli allegati
preliminari, in sede conclusionale ne ha poi ammesso il benfondato
limitatamente all’importo di fr. 3'081.70. Il convenuto, oltre a proporre una
diversa - per lui svantaggiosa - modalità di calcolo, ha in sostanza preteso
che dalle spettanze dell’attore fossero dedotti il valore della merce che egli
aveva comunicato di non voler acquistare rispettivamente che era deteriorata (doc.
3) e un margine di guadagno del 50%. Dalla merce inventariata (fr. 87'207.50)
dovevano pertanto essere dedotti dapprima il credito relativo alla salumeria
(fr. 1'000.-) ed ai depositi (fr. 434.90), e quindi la merce non acquistata o
deteriorata (fr. 12'478.95), ritenuto che dal saldo così ottenuto (di fr.
73'923.65) andava poi tolto il margine del 50% (fr. 36'646.85) ed aggiunto il già
citato credito relativo alla salumeria ed ai depositi, sicché, tenuto conto
dell’acconto nel frattempo versato (di fr. 35'000.-), ne risultava un saldo a
favore dell’attore per l’appunto di fr. 3'081.70.
5. Con
la sentenza qui impugnata il Pretore, facendo propria la modalità di calcolo
proposta dal convenuto, salvo per quanto riguardava la merce che quest’ultimo
aveva dichiarato di non aver voluto acquistare rispettivamente era deteriorata e
la deduzione per il margine di guadagno, ammessa solo in ragione del 20%, ha concluso
che dalla merce inventariata (fr. 87'207.50) dovevano essere da una parte dedotti
l’importo relativo alla salumeria (fr. 1'000.-) ed ai depositi (fr. 434.90), il
margine del 20% (fr. 17'154.50) e l’acconto (fr. 35'000.-), e dall’altra
aggiunto il credito per la salumeria (fr. 1'000.-) e i depositi (fr. 434.90). Di
qui l’accoglimento della petizione per fr. 35'053.- più interessi.
6. Con
l’appello che qui ci occupa il convenuto chiede di riformare il querelato
giudizio nel senso di ammettere la petizione solo per fr. 3'081.70. Tre, in
pratica, sono i punti impugnati: egli auspica nuovamente che la riduzione per
margine di guadagno venga aumentata al 50%; ribadisce il benfondato della
deduzione per la merce che egli aveva dichiarato alla controparte di non voler
acquistare rispettivamente era deteriorata; e infine contesta di dover
corrispondere gli interessi di mora.
7. Delle
osservazioni con cui l’attore postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario,
nei prossimi considerandi.
8. Incontestato,
a questo stadio della lite, che, nelle intenzioni delle parti, il prezzo della
merce inventariata avrebbe dovuto corrispondere al “prezzo di costo” della stessa,
ovvero alla differenza tra il prezzo di vendita ed il margine di guadagno (fissato
con una deduzione forfetaria), il convenuto chiede innanzitutto che il margine
percentuale applicabile in concreto non sia quello del 20% considerato dal
Pretore, bensì quello del 50% che a suo dire si sarebbe rivelato giustificato a
dipendenza delle risultanze istruttorie. La censura è infondata. Il giudice di
prime cure aveva concluso per una percentuale del 20%, osservando che il
convenuto stesso, nelle sue conclusioni (p. 7), aveva confermato che le parti
si erano inizialmente accordate in quella misura (“a questa percentuale le
parti erano in un primo momento approdate...”) e che non risultava che esse
in seguito, nonostante il convenuto avesse dichiarato di non più condividere
l’ammontare della deduzione, si fossero accordate per un suo eventuale aumento,
tanto più che nemmeno risultava che egli avesse invocato le norme concernenti i
vizi di volontà (errore essenziale o altro, art. 23 segg. CO). In questa sede
il convenuto non ha censurato il fatto di non aver invocato le norme sui vizi
di volontà, che dev’essere con ciò considerato assodato (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 30 ad art. 307), ma si è limitato a rimettere
in discussione l’altra argomentazione pretorile, quella secondo cui tra le
parti era inizialmente intervenuto un accordo di riduzione del 20%. La
contestazione è destinata all’insuccesso già per il fatto che il convenuto non
ha indicato per quali motivi la motivazione che il giudice aveva addotto per
giungere a quella conclusione, ovvero il fatto che il convenuto stesso, nelle
sue conclusioni, aveva confermato che le parti si erano inizialmente accordate
per una percentuale del 20%, sarebbe errata o comunque non condivisibile (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 23 e 27 ad art. 309). Ma a prescindere da quanto
precede, si osserva che il convenuto si era espresso in termini analoghi sia in
sede di risposta, laddove aveva ammesso che “su questo margine indicativo
del 20% gli interessati sono subito congiuntamente approdati”, aggiungendo
poi di aver egli stesso “reputato corretto ... quantificare il margine di
guadagno con la summenzionata deduzione del 20%” (p. 7) rispettivamente
criticando l’attore “che fino a poco tempo fa si riferiva ancora al 20% di
deduzione e che ora nega le sue stesse parole” (p. 11), sia nella duplica,
dove aveva dichiarato che “pure controparte ammette che le parti erano
giunte ad un accordo verbale relativamente alla deduzione del 20% sul prezzo di
vendita. Ciò però solo ed unicamente inizialmente ...” (p. 8); del resto anche
dalla testimonianza di A__________ __________, della cui attendibilità -
contrariamente a quanto ritenuto dal convenuto, oltretutto per la prima volta e
quindi irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) solo in sede di appello (per
tante: II CCA 30 gennaio 2006 inc. n. 12.2004.190, 13 novembre 2006 inc. n.
12.2005.185) - non vi è tutto sommato motivo di dubitare nonostante essa fosse
la cognata dell’attore, si è potuto evincere che il convenuto era stato
d’accordo con una deduzione del 20% (verbale 4 maggio 2004 p. 2). In tali
circostanze - contrariamente a quanto ritenuto dal convenuto - il fatto,
ribadito ancora in questa sede (appello p. 6), che “in un primo tempo le
parti si siano accostate alla percentuale del 20%” proposta dall’attore,
non può che essere inteso nel senso che esse si erano effettivamente accordate
su quella percentuale. In presenza di un accordo sul margine da ridurre,
spettava evidentemente al convenuto provare che in seguito le parti si fossero
accordate diversamente, ciò che egli non è stato però in grado di fare, non
bastando a tale scopo che l’istruttoria abbia permesso di accertare che il
margine effettivo dell’attore potesse forse essere maggiore a quello del 20%
concordato inizialmente.
9. Non
ha miglior sorte la seconda censura d’appello, con cui il convenuto lamenta la
mancata deduzione dalle spettanze dell’attore della merce contenuta nella lista
di cui al doc. 3, che egli avrebbe comunicato alla controparte di non voler
acquistare rispettivamente era deteriorata. Il Pretore aveva respinto la
richiesta del convenuto, osservando che quest’ultimo non aveva dimostrato che
le parti, le quali in base al contratto avevano concordato la cessione
dell’intero inventario, si fossero in seguito accordate sul non ritiro della
merce contenuta in quell’elenco, allestito unilateralmente dal solo convenuto; a
suo giudizio, non vi era inoltre prova alcuna circa la corrispondenza fra la
merce elencata nel doc. 3 e quella - scaduta o avariata - di cui aveva parlato
il teste __________ C__________ (verbale 4 maggio 2004 p. 7 seg.) rispettivamente
quella che “AP 1 non voleva acquistare” di cui aveva parlato __________ Z__________
(verbale 4 maggio 2004 p. 4), merce su cui costoro si erano oltretutto espressi
solo in maniera vaga, senza fornire ulteriori chiarimenti; e sempre a suo dire,
infine, nell’ipotesi in cui si volesse ritenere che il convenuto avesse
tempestivamente notificato all’attore la presenza di merce avariata o scaduta e
quindi difettosa, neppure era stato provato in modo dettagliato quale e quanta
fosse quella merce, rispettivamente a quanto ammontasse il suo minor valore. La
censura formulata dal convenuto dev’essere disattesa già per il fatto che egli
non ha contestato tutte le motivazioni indipendenti che avevano indotto il giudice
di prime cure a respingere la sua richiesta (Cocchi/Trezzini, op.
cit., m. 19 ad art. 309), né ha indicato per quali motivi le stesse sarebbero
errate o comunque non condivisibili (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 23 e 27 ad
art. 309), limitandosi unicamente ad affermare che l’attore non aveva mai
contestato gli ammontari esposti nel doc. 3 rispettivamente che il contratto di
cessione d’esercizio non prevedeva in realtà che egli dovesse acquistare tutto
l’inventario. Ora, mentre la prima osservazione è del tutto priva di fondamento,
visto e considerato che l’attore aveva effettivamente contestato quella
posizione (cfr. replica p. 2), la seconda si rivela irricevibile, siccome
evocata per la prima volta solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).
Comunque essa è infondata anche nel merito, dal tenore del contratto (doc. A) -
che palava di pagamento de “l’inventario della merce”, rispettivamente
di “compravendita dell’inventario merce” - non potendosi certo ritenere
che parte della merce, che non interessava al convenuto, dovese sin dall’inizio
essere esclusa dalla compravendita.
10. Il
convenuto chiede infine che sull’importo posto in definitiva a suo carico non
sia attribuito interesse alcuno siccome l’accertamento del dovuto dipendeva
dall’esito giudiziale della causa (appello p. 17). A torto. La decisione con
cui il giudice di prime cure ha attribuito all’attore interessi dal 1° luglio
2003 su fr. 70'053.- (e dal 15 marzo 2004 sul saldo, di fr. 35'053.-, ancora
dovuto dopo il pagamento dell’acconto di fr. 35'000.-) è in effetti corretta, visto
e considerato che il contratto (doc. A) prevedeva che “l’importo supplementare
per la compravendita dell’inventario” avrebbe dovuto essere “corrisposto
entro il 30 giugno 2003”: alla scadenza di quella data il debitore era
pertanto in mora senza che fosse necessaria un’interpellazione (art. 102 cpv. 2
e 104 cpv. 1 CO; Weber, Berner Kommentar, N. 115 ad art. 102 CO; Wiegand, Basler
Kommentar, 2. ed., N. 10 ad art. 102 CO). Oltretutto, preso atto che il convenuto
aveva comunicato la sua intenzione di non rispettare il termine di pagamento,
l’attore, con scritto 26 giugno 2003, lo aveva formalmente messo in mora per il
successivo 1° luglio (doc. D).
11. Ne
discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate su
un valore litigioso di fr. 31'971.30, seguono l’integrale soccombenza
dell’appellante (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 8 marzo 2006 di AP 1 è respinto.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 950.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
1’000.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 1’500.- per ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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