12.2006.68
lavoro - salario approvato dall'autorità amministrativa - carattere vincolante in sede civile?
31 ottobre 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
12.2006.68
Data decisione, Autorità:
31.10.2006, IICCA
Titolo:
lavoro - salario approvato dall'autorità amministrativa - carattere vincolante in sede civile ?
SALARIO
STRANIERO
art. 321 CO
art. 9 OLS
Incarto n.
12.2006.68
Lugano
31 ottobre
2006/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2005.199
della Pretura del distretto di Bellinzona promossa con istanza 8 luglio 2005 da
AP 1
rappr. da RA 1
contro
AO 1
rappr. da RA 2
con cui
l’istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 14'378.35
oltre interessi a titolo di pretese salariali;
domanda
avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il
Segretario assessore con sentenza 2 marzo 2006 ha integralmente respinto;
appellante
l'istante con atto di appello 13 marzo 2006, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il
convenuto con osservazioni 27 marzo 2006 postula la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. AP
1, cittadino italiano domiciliato in Italia, è stato alle dipendenze di AO 1,
titolare di una ditta di carpenteria e di copertura tetti a __________, dal
luglio 2001 al gennaio 2004, in forza di un contratto di lavoro concluso
oralmente.
2. Con
l’istanza in rassegna il lavoratore ha chiesto la condanna del datore di lavoro
al pagamento di fr. 14'378.35 oltre interessi, rilevando che il salario orario
di base che gli era stato versato da quest’ultimo negli anni 2001, 2002, 2003 e
2004, di fr. 21.- nel primo anno, di fr. 21.50 nel secondo e di fr. 22.- negli
altri due, pur essendo superiore al minimo previsto dal Contratto nazionale
mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM), era inferiore a quello annunciato
all’Ufficio regionale degli stranieri, rispettivamente di fr. 24.48, di fr.
25.08 e di fr. 25.66 (cfr. doc. A).
3. Il
convenuto si è opposto all’istanza, contestando in ordine la competenza del
giudice adito a statuire sulla questione, avente per oggetto l’applicazione o
l’interpretazione di contratti collettivi rispettivamente la determinazione
delle classi salariali applicabili, il cui esame spettava alle relative commissioni
paritetiche. Nel merito egli ha evidenziato da una parte che la sua attività
non era assoggettata al CNM o al CCL per l’edilizia principale del Cantone
Ticino (CCL-TI) bensì al Contratto collettivo di lavoro nel settore svizzero
dei copritetto e dei costruttori di facciate (CCL-ASFT), che prescriveva salari
minimi ancora più bassi di quelli da lui versati, e dall’altra che in ogni caso
anche i salari minimi previsti dal CNM erano in concreto stati ossequiati. Era infine
ampiamente a torto che l’istante si prevaleva del fatto che nella richiesta di
rinnovo del permesso di lavoro, per errore, era stato da lui indicato il
salario lordo anziché quello di base, che comunque, in quanto semplice
indicazione di carattere burocratico, non poteva assurgere a clausola
contrattuale.
4. Con
la sentenza qui impugnata il Segretario assessore ha respinto l’istanza. Il
giudice di prime cure, ammessa la sua competenza decisionale, ha in sostanza ritenuto
che l’attività del convenuto fosse effettivamente stata assoggettata al
CCL-ASFT e che la remunerazione versata all’istante fosse pertanto adeguata. Il
fatto che il salario annunciato all’Ufficio regionale degli stranieri fosse
inferiore a quello effettivamente versato è stato per contro ritenuto
irrilevante: dall’istruttoria non era in effetti emerso quali circostanze
avessero determinato l’iscrizione del salario orario nel formulario relativo al
permesso di lavoro dell’istante; e d’altro canto, ritenuta l’applicazione nella
fattispecie dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone, mal si vedeva
come un’annotazione rivolta all’autorità amministrativa in vista del rilascio
di un permesso di lavoro, che erroneamente riportava il salario lordo invece di
quello di base, potesse da sola fondare un trattamento discriminatorio fra
lavoratori svizzeri e stranieri di pari categoria professionale.
5. Con
l’appello che qui ci occupa l’istante chiede di riformare il querelato giudizio
nel senso di accogliere l’istanza, ribadendo l’applicabilità nella fattispecie
del CNM e il carattere vincolante del salario annunciato all’Ufficio regionale
degli stranieri.
6. Delle
osservazioni con cui il convenuto postula la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei prossimi considerandi.
7. In
questa sede il convenuto contesta nuovamente la competenza del giudice adito a
statuire sulla vertenza. A torto. Le pretese fatte valere dall’istante, volte ad
ottenere la differenza tra i salari effettivamente versatigli dal convenuto e quelli
che erano stati annunciati all’Ufficio regionale degli stranieri, non
concernono in effetti l’applicazione o l’interpretazione di contratti
collettivi, l’esito della lite non dipendendo in alcun modo dalla questione a
sapere quale sia il contratto collettivo applicabile rispettivamente quale
classe salariale possa essere riconosciuta all’istante (cfr. pure quanto
indicato nel considerando che segue).
8. Determinante
per l’esito della lite è in definitiva solo sapere se il salario di base annunciato
dal convenuto all’Ufficio regionale degli stranieri - poi pacificamente
approvato, circostanza questa mai oggetto di contestazione da parte del
convenuto - sia nella fattispecie vincolante per il giudice civile. Il quesito,
come vedremo, deve essere risolto per l’affermativa (DTF 122 III 110 consid.
4d, 129 III 618 consid. 5.1; ICCTF 17 giugno 2004 4C.44/2004 consid. 4.2
pubblicato in RtiD I-2005 pag. 930, 24 maggio 2005 4C.54/2005 consid. 2.1
pubblicato in: SZZP 2005 pag. 365; cfr. pure II CCA 29 dicembre 2003 inc. n.
12.2003.3; CCC 16 luglio 1997 inc. n. 16.96.153). Il Tribunale federale,
richiamando gli art. 342 cpv. 2 e 361 cpv. 1 CO, ha in effetti evidenziato che
la clausola di un contratto individuale di lavoro che, come quella in parola,
prevede un salario inferiore a quello fissato dall’autorità amministrativa
competente in applicazione dell’art. 9 dell’ordinanza che limita l’effettivo
degli stranieri (OLS, RS 823.21) è da considerarsi nulla ex lege, che il
giudice è in tal caso vincolato dalle condizioni di remunerazione stabilite
concretamente nell’autorizzazione amministrativa, e che dal momento che
quest’ultima è cresciuta in giudicato il lavoratore ha senz’altro diritto al
salario così stabilito indipendentemente da quanto risulta da eventuali accordi
individuali o convenzioni collettive (DTF 129 III 618 consid. 5.1). Poco
importa se, come preteso nell’occasione dal convenuto, il salario da lui annunciato
espressamente quale salario di base (doc. A), dovesse in realtà essere inteso,
per un errore dell’estensore della richiesta, quale salario lordo. Pure
irrilevante infine, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, è il
fatto che l’istante fosse cittadino dell’Unione europea e che il 1° giugno 2002
sia entrato in vigore l’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e
la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera
circolazione delle persone (RS 0.142.112.681): l’Accordo prevede in effetti che
le parti contraenti, per un periodo non superiore a 2 anni, ovvero fino al 1°
giugno 2004, possono mantenere i controlli della priorità concessa al
lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro e delle condizioni di
retribuzione e di lavoro per i cittadini dell’altra parte contraente (art. 10
cpv. 2), in altre parole che fino a quella data l’art. 9 OLS mantiene la sua
validità (Klaus, Einblicke in das Ausländerrecht, in ArbR 2005 p. 55 e 65 e
in particolare p. 57; Grossen/de
Palézieux, Abkommen über die Freizügigkeit, in Thürer/Weber/Zäch, Bilaterale Verträge Schweiz – EG, Zurigo 2002, p. 113), con le
conseguenze, per il giudice civile, di cui si è detto.
9. Il
calcolo delle pretese dell’istante (cfr. conteggio allegato all’istanza) - per
altro corretto - non è più stato contestato in questa sede. Ne discende, in accoglimento
del gravame, l’integrale riconoscimento dell’istanza così come formulata.
Non si
prelevano né tasse né spese (art. 343 cpv. 3 CO, 417 cpv. 1 lett. e CPC). Le
ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC,
applicabile in forza del rimando di cui all’art. 417 cpv. 1 lett. e CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 13 marzo 2006 di AP 1 è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 2 marzo 2006 della Pretura del distretto di Bellinzona
è così riformata:
1. L’istanza 8 luglio 2005 è
accolta.
§ Di
conseguenza AO 1, __________, è condannato a pagare a AP 1, __________ la somma
di fr. 14'378.35 oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 2004.
2. Non
si prelevano né tasse né spese. Il convenuto rifonderà all’istante fr. 1'300.-
per ripetibili.
Considerandi
II. Non si prelevano né tasse né spese per la procedura d’appello.
L’appellato rifonderà all’appellante fr. 650.- per ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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