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Decisione

12.2006.70

sfratto - rappresentanza processuale degli amministratori d'immobili - legittimazione del rappresentante

22 marzo 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

12.2006.70

Data decisione, Autorità:

22.03.2006, IICCA

Titolo:

sfratto - rappresentanza processuale degli amministratori d'immobili - legittimazione del rappresentante

PRESUPPOSTI O ECCEZIONI PROCESSUALI

PROCEDURA DI SFRATTO DEI CONDUTTORI

RAPPRESENTANZA PROCESSUALE

art. 64a cpv. 1 let. c CPC-TI

art. 97 cf. 4 CPC-TI

art. 506 CPC-TI

Incarto n.

12.2006.70

Lugano

22 marzo 2006/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. DI.2006.226

della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4- promossa con istanza 16

febbraio 2006 da

AO 1

rappr. da RA 1

contro

AP 1

volta ad

ottenere lo sfratto della convenuta dall¿appartamento di 3 1/2 locali nello

stabile sito in __________ a __________;

domanda

avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell¿istanza, e che il

Segretario assessore con decreto 9 marzo 2006 ha integralmente accolto;

appellante

la convenuta con ricorso (recte: appello) 20 marzo 2006, con cui chiede, previa

concessione dell¿effetto sospensivo, di accertare la nullità del decreto di

sfratto, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre

l¿istante non è stata invitata a presentare le sue osservazioni;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con

l¿istanza in rassegna, inoltrata dopo aver adito l¿Ufficio di conciliazione in

materia di locazione (doc. B),AO 1, rappresentata nell¿occasione da RA 1, ha

chiesto alla Pretura del distretto di Lugano Sezione 4 lo sfratto di dall¿appartamento

di 3 1/2 locali da lei condotto in locazione nello stabile sito in __________ a

__________;

che con

la decisione qui impugnata il Segretario assessore, ritenuta fondata l¿istanza,

ha decretato lo sfratto della convenuta;

che con

l¿appello che qui ci occupa, corredato di una domanda di concessione

dell¿effetto sospensivo che diviene priva d¿oggetto a seguito dell¿emanazione

del presente giudizio, la convenuta chiede di accertare la nullità il decreto

di sfratto, rilevando che la rappresentante dell¿istante, oltre ad aver agito

senza versare agli atti la necessaria procura della proprietaria dello stabile,

non era in ogni caso abilitata, in quanto persona giuridica, a patrocinare in

giudizio quest¿ultima;

che il

gravame, del tutto infondato, può senz¿altro essere evaso già nell¿ambito

dell¿esame preliminare dell¿art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla

controparte per le osservazioni;

che in

effetti le due censure sollevate all¿indirizzo della rappresentante

dell¿istante sono manifestamente infondate, come del resto già deciso da questa

Camera in occasione di un precedente appello inoltrato proprio dalla qui

convenuta (II CCA 17 gennaio 2006 inc. n. 12.2005.221);

che in

punto alla prima censura va rilevato che è incontestabile che, nelle cause di

sfratto, l¿estensione della rappresentanza processuale agli amministratori

d¿immobili oggetto della lite prevista dall¿art. 64a cpv. 1 lett. c CPC non

concerne solo le persone fisiche che svolgono quelle mansioni ma anche quelle

giuridiche, com¿è la rappresentante dell¿istante (cfr. le risultanze

dell¿ispezione a RC effettuata d¿ufficio dalla scrivente Camera);

che in

merito alla seconda censura si osserva in primo luogo che, se è vero che giusta

l¿art. 97 CPC il giudice è tenuto ad esaminare d¿ufficio, in ogni stadio di

causa, l¿esistenza dei presupposti processuali, tra cui la capacità dei

rappresentanti delle parti, è però altrettanto vero che ciò deve avvenire solo

se egli ha motivo di dubbio in proposito, ritenuto che per giurisprudenza

invalsa ciò non è il caso se -come nella fattispecie- all¿udienza la convenuta

nulla aveva eccepito a proposito della legittimazione della rappresentante

della controparte (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 8 ad art. 97; II CCA

21 luglio 2000 inc. n. 12.2000.118); e in ogni caso, va qui pure aggiunto che, contrariamente

a quanto preteso dalla convenuta, la rappresentante dell¿istante ha debitamente

comprovato in causa il suo potere di rappresentanza, versando agli atti, oltre

ad una procura generale (doc. D), anche una procura speciale rilasciatale dalla

proprietaria qui istante proprio per la procedura di sfratto contro la convenuta

(doc. E);

che la

tassa di giustizia e le spese della procedura ricorsuale seguono la soccombenza

(art. 148 CPC), ritenuto che non si assegnano ripetibili all¿istante, che non è

stata invitata a presentare le sue eventuali osservazioni;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

1. L¿appello 20 marzo 2006 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Gli oneri processuali di complessivi fr. 150.- (tassa di giustizia

di fr. 100.- e spese di fr. 50.-) sono a carico dell¿appellante.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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