12.2006.70
sfratto - rappresentanza processuale degli amministratori d'immobili - legittimazione del rappresentante
22 marzo 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2006.70
Data decisione, Autorità:
22.03.2006, IICCA
Titolo:
sfratto - rappresentanza processuale degli amministratori d'immobili - legittimazione del rappresentante
PRESUPPOSTI O ECCEZIONI PROCESSUALI
PROCEDURA DI SFRATTO DEI CONDUTTORI
RAPPRESENTANZA PROCESSUALE
art. 64a cpv. 1 let. c CPC-TI
art. 97 cf. 4 CPC-TI
art. 506 CPC-TI
Incarto n.
12.2006.70
Lugano
22 marzo 2006/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. DI.2006.226
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4- promossa con istanza 16
febbraio 2006 da
AO 1
rappr. da RA 1
contro
AP 1
volta ad
ottenere lo sfratto della convenuta dall¿appartamento di 3 1/2 locali nello
stabile sito in __________ a __________;
domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell¿istanza, e che il
Segretario assessore con decreto 9 marzo 2006 ha integralmente accolto;
appellante
la convenuta con ricorso (recte: appello) 20 marzo 2006, con cui chiede, previa
concessione dell¿effetto sospensivo, di accertare la nullità del decreto di
sfratto, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l¿istante non è stata invitata a presentare le sue osservazioni;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con
l¿istanza in rassegna, inoltrata dopo aver adito l¿Ufficio di conciliazione in
materia di locazione (doc. B),AO 1, rappresentata nell¿occasione da RA 1, ha
chiesto alla Pretura del distretto di Lugano Sezione 4 lo sfratto di dall¿appartamento
di 3 1/2 locali da lei condotto in locazione nello stabile sito in __________ a
__________;
che con
la decisione qui impugnata il Segretario assessore, ritenuta fondata l¿istanza,
ha decretato lo sfratto della convenuta;
che con
l¿appello che qui ci occupa, corredato di una domanda di concessione
dell¿effetto sospensivo che diviene priva d¿oggetto a seguito dell¿emanazione
del presente giudizio, la convenuta chiede di accertare la nullità il decreto
di sfratto, rilevando che la rappresentante dell¿istante, oltre ad aver agito
senza versare agli atti la necessaria procura della proprietaria dello stabile,
non era in ogni caso abilitata, in quanto persona giuridica, a patrocinare in
giudizio quest¿ultima;
che il
gravame, del tutto infondato, può senz¿altro essere evaso già nell¿ambito
dell¿esame preliminare dell¿art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla
controparte per le osservazioni;
che in
effetti le due censure sollevate all¿indirizzo della rappresentante
dell¿istante sono manifestamente infondate, come del resto già deciso da questa
Camera in occasione di un precedente appello inoltrato proprio dalla qui
convenuta (II CCA 17 gennaio 2006 inc. n. 12.2005.221);
che in
punto alla prima censura va rilevato che è incontestabile che, nelle cause di
sfratto, l¿estensione della rappresentanza processuale agli amministratori
d¿immobili oggetto della lite prevista dall¿art. 64a cpv. 1 lett. c CPC non
concerne solo le persone fisiche che svolgono quelle mansioni ma anche quelle
giuridiche, com¿è la rappresentante dell¿istante (cfr. le risultanze
dell¿ispezione a RC effettuata d¿ufficio dalla scrivente Camera);
che in
merito alla seconda censura si osserva in primo luogo che, se è vero che giusta
l¿art. 97 CPC il giudice è tenuto ad esaminare d¿ufficio, in ogni stadio di
causa, l¿esistenza dei presupposti processuali, tra cui la capacità dei
rappresentanti delle parti, è però altrettanto vero che ciò deve avvenire solo
se egli ha motivo di dubbio in proposito, ritenuto che per giurisprudenza
invalsa ciò non è il caso se -come nella fattispecie- all¿udienza la convenuta
nulla aveva eccepito a proposito della legittimazione della rappresentante
della controparte (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 8 ad art. 97; II CCA
21 luglio 2000 inc. n. 12.2000.118); e in ogni caso, va qui pure aggiunto che, contrariamente
a quanto preteso dalla convenuta, la rappresentante dell¿istante ha debitamente
comprovato in causa il suo potere di rappresentanza, versando agli atti, oltre
ad una procura generale (doc. D), anche una procura speciale rilasciatale dalla
proprietaria qui istante proprio per la procedura di sfratto contro la convenuta
(doc. E);
che la
tassa di giustizia e le spese della procedura ricorsuale seguono la soccombenza
(art. 148 CPC), ritenuto che non si assegnano ripetibili all¿istante, che non è
stata invitata a presentare le sue eventuali osservazioni;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
1. L¿appello 20 marzo 2006 di AP 1 è respinto.
Considerandi
2.
Gli oneri processuali di complessivi fr. 150.- (tassa di giustizia
di fr. 100.- e spese di fr. 50.-) sono a carico dell¿appellante.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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