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Decisione

12.2006.71

precetto esecutivo - azione di accertamento negativo - onere della prova

24 marzo 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

il primo anno, tenendo conto dell¿importo già adeguato l¿anno precedente;

che a

conferma di questa interpretazione, come correttamente evidenziato dal giudice

di prime cure, vi è del resto il fatto -neppure contestato con l¿appello- che

all¿epoca l¿attore era disoccupato (cfr. doc. 2 e 3) per cui la moglie non

poteva ragionevolmente pretendere che egli fosse disposto e in grado di

corrispondere un importo mensile di lit. 906'666, da adeguarsi ancora negli

Considerandi

anni successivi, rispettivamente il fatto che le convenute non avevano eccepito

nulla -o comunque non avevano preteso di averlo fatto- per oltre otto anni in

merito alle somme che erano state versate loro ogni mese ed erano malvenute ad

eccepirlo per la prima volta in questa sede, oltretutto producendo,

irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), tutta una serie di nuovi documenti

(doc. 12-16);

che

oltretutto, se fosse stata corretta l¿interpretazione delle convenute, il

Tribunale di Bari, invece di prevedere l¿obbligo di adeguare i ¿suddetti

assegni¿, cioè quelli di lit. 600'000 indicati espressamente nei precedenti

Dispositivo

dispositivi, avrebbe ovviamente indicato già a quel momento, per semplicità e per

chiarezza o anche solo per evitare contestazioni interpretative, che gli stessi

ammontavano ormai a lit. 906'666, specificando che le rivalutazioni andavano

calcolate, tenendo conto degli adeguamenti intervenuti l¿anno prima, proprio su

quell¿importo;

che in

tali circostanze il giudizio con cui il Pretore ha accolto la petizione e

respinto, per mancanza del necessario fumus boni iuris, la domanda di

assistenza giudiziaria delle convenute, può tranquillamente essere confermato;

che la

tassa di giustizia e le spese della procedura ricorsuale seguono la soccombenza

delle convenute, alle quali, stante la palese mancanza di probabilità di esito

favorevole del gravame, non può nemmeno essere concessa l¿assistenza

giudiziaria in seconda sede (art. 14 Lag);

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

1. L¿appello 17 marzo 2006 di e AP 2 è respinto.

2. L¿istanza di ammissione al beneficio dell¿assistenza giudiziaria per

la procedura di appello presentata da AP 1 e AP 2 è respinta.

3. Gli oneri processuali di complessivi fr. 350.- (tassa di giustizia

di fr. 300.- e spese di fr. 50.-) sono a carico delle appellanti in solido.

4. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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