12.2006.71
precetto esecutivo - azione di accertamento negativo - onere della prova
24 marzo 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
12.2006.71
Data decisione, Autorità:
24.03.2006, IICCA
Titolo:
precetto esecutivo - azione di accertamento negativo - onere della prova
INFORMAZIONE
ONERE DELLA PROVA
PRECETTO ESECUTIVO
REGISTRI
art. 8 CC
art. 8a LEF
Incarto n.
12.2006.71
Lugano
24 marzo 2006/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. ________
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna- promossa con petizione
18 febbraio 2005 da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
AP 2
entrambe rappr.
da RA 1
con cui
l¿attore ha chiesto di accertare l¿inesistenza del credito di fr. 72'631.90
oltre interessi di cui al PE n. __________ dell¿UEF di Locarno e di annullare
l¿esecuzione;
domande
avversate dalle convenute che hanno postulato la reiezione della petizione
limitatamente ad un importo di fr. 21'227.10 più interessi, poi ridotto in duplica
a fr. 13'068.30 e in sede conclusionale a fr. 12'331.13, e che il Pretore con
sentenza 1° marzo 2006 ha integralmente accolto, respingendo nel contempo la
domanda di assistenza giudiziaria formulata a suo tempo dalle convenute;
appellanti
le convenute con atto di appello 17 marzo 2006, con cui, previa concessione
dell¿assistenza giudiziaria, chiedono la riforma del querelato giudizio nel
senso di respingere la petizione limitatamente alla somma di fr. 12'180.13 più
interessi e di accogliere la loro domanda di assistenza giudiziaria per la
prima istanza, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con
sentenza 17 gennaio 1989 (doc. 1) la Prima Sezione Civile del Tribunale di Bari
ha dichiarato la separazione tra AO 1 e AP 1, allora marito e moglie, condannando
il primo a pagare alla seconda, a far tempo dal 1° gennaio 1989, un importo di
lit. 400'000 mensili, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT di
aumento dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, a
titolo di contributo alimentare per lei e la figlia AP 2;
che
nell¿ambito della successiva causa di divorzio le parti, come risulta dal
verbale 3 marzo 1995 (doc. 3), si sono accordate di modificare il precedente
assetto nel senso che ¿l¿assegno alimentare ... anziché di lit. 400'000 sarà
di lit. 600¿000¿;
che con la
sentenza di divorzio 18 luglio 1995 (doc. 2) la Prima Sezione Civile del Tribunale
di Bari ha condannato il marito a pagare due assegni mensili di complessive
lit. 600'000 per il mantenimento della moglie e della figlia, precisando ¿che
gli assegni suddetti, cumulativamente con gli importi degli adeguamenti
precedenti, vanno automaticamente adeguati all¿inizio di ogni anno, a
cominciare dal 1.1.1996, alle variazioni ISTAT dei prezzi al consumo della
spesa delle famiglie degli operai e degli impiegati¿;
che il 15
ottobre 2003 la moglie e la figlia hanno escusso il marito rispettivamente
padre con il PE n. __________ dell¿UEF di Locarno per fr. 72'631.90 più
interessi (doc. B), evidenziando in sostanza come questi, contrariamente a
quanto indicato nella sentenza di divorzio di cui al doc. 2, avesse provveduto
a versare loro dapprima solo l¿importo di lit. 600'000 e poi le somme adeguate
in base all¿indice ISTAT, anziché versare l¿importo di lit. 600'000 ¿cumulativamente
con gli importi degli adeguamenti precedenti¿, ovvero quanto risultava
dall¿adeguamento nel frattempo intervenuto sulla somma di lit. 400'000 oggetto
della sentenza di separazione (cioè lit. 604'443), nel frattempo aumentato, a
seguito dell¿accordo di cui al doc. 3, del 50%, in definitiva, quindi, lit. 906¿666,
nonché gli importi poi adeguati in base all¿indice ISTAT;
che con
la petizione in rassegna l¿escusso, contestando l¿interpretazione data dalla
moglie e dalla figlia alla sentenza di cui al doc. 2, ha chiesto, con un¿azione
di accertamento negativo in procedura ordinaria, di accertare l¿inesistenza del
credito di cui al PE e di annullare l¿esecuzione in questione;
che le
convenute, viste le contestazioni esposte dall¿attore ed in particolare
l¿eccezione di parziale prescrizione delle somme poste in esecuzione, hanno progressivamente
ridotto a fr. 12'331.13 l¿importo in capitale di cui al PE;
che con
la sentenza qui impugnata il Pretore ha escluso che la sentenza di cui al doc.
2 potesse essere intesa come preteso dalle convenute ed ha di conseguenza accolto
la petizione, respingendo nel contempo, vista la mancanza di parvenza di buon
fondamento della loro resistenza in lite, la domanda di assistenza giudiziaria
formulata a suo tempo da costoro;
che con
l¿appello che qui ci occupa le convenute, previa concessione dell¿assistenza
giudiziaria, chiedono di riformare il querelato giudizio nel senso di
respingere la petizione limitatamente alla somma di fr. 12'180.13 più interessi
e di accogliere la loro domanda di assistenza giudiziaria per la prima istanza,
ribadendo il benfondato della loro interpretazione;
che il
gravame, manifestamente infondato, può senz¿altro essere evaso già in occasione
dell¿esame preliminare dell¿art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla
controparte per le eventuali osservazioni;
che in
effetti le convenute, gravate dell¿onere della prova (DTF 120 II 20
consid. 3a; cfr. pure Schmid, Negative Feststellungsklagen, in AJP
2002 p. 776), non hanno assolutamente provato l¿esistenza del credito posto in
esecuzione, ovvero che la sentenza di cui al doc. 2 dovesse essere intesa così
come da loro preteso;
che dalla
sentenza in questione, l¿unica prova versata agli atti dalle convenute, non si
può evincere nulla a sostegno della loro tesi, atteso che in quella pronunzia non
vi è alcun riferimento, né nei suoi considerandi, né nel suo dispositivo, all¿assetto
che era stato in precedenza stabilito con la sentenza di separazione di cui al
doc. 1, per cui è escluso che l¿indicazione ¿cumulativamente con gli importi
degli adeguamenti precedenti¿ possa riferirsi agli adeguamenti intervenuti dopo
la separazione: in tali circostanze è pure escluso che questi ultimi
adeguamenti dovessero essere ulteriormente aumentati del 50% a seguito
dell¿accordo di cui al doc. 3, dalla sentenza di divorzio non risultando nulla che
possa giustificare una tale conseguenza;
che in
definitiva, come accertato dal Pretore in base ad un¿interpretazione fondata
sul principio dell¿affidamento, si deve pertanto concludere che il senso della
clausola era quello di far sì che l¿assegno attribuito di lit. 600'000 fosse
adeguato annualmente al costo della vita e che l¿adeguamento avvenisse, tranne
Fatti
il primo anno, tenendo conto dell¿importo già adeguato l¿anno precedente;
che a
conferma di questa interpretazione, come correttamente evidenziato dal giudice
di prime cure, vi è del resto il fatto -neppure contestato con l¿appello- che
all¿epoca l¿attore era disoccupato (cfr. doc. 2 e 3) per cui la moglie non
poteva ragionevolmente pretendere che egli fosse disposto e in grado di
corrispondere un importo mensile di lit. 906'666, da adeguarsi ancora negli
Considerandi
anni successivi, rispettivamente il fatto che le convenute non avevano eccepito
nulla -o comunque non avevano preteso di averlo fatto- per oltre otto anni in
merito alle somme che erano state versate loro ogni mese ed erano malvenute ad
eccepirlo per la prima volta in questa sede, oltretutto producendo,
irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), tutta una serie di nuovi documenti
(doc. 12-16);
che
oltretutto, se fosse stata corretta l¿interpretazione delle convenute, il
Tribunale di Bari, invece di prevedere l¿obbligo di adeguare i ¿suddetti
assegni¿, cioè quelli di lit. 600'000 indicati espressamente nei precedenti
Dispositivo
dispositivi, avrebbe ovviamente indicato già a quel momento, per semplicità e per
chiarezza o anche solo per evitare contestazioni interpretative, che gli stessi
ammontavano ormai a lit. 906'666, specificando che le rivalutazioni andavano
calcolate, tenendo conto degli adeguamenti intervenuti l¿anno prima, proprio su
quell¿importo;
che in
tali circostanze il giudizio con cui il Pretore ha accolto la petizione e
respinto, per mancanza del necessario fumus boni iuris, la domanda di
assistenza giudiziaria delle convenute, può tranquillamente essere confermato;
che la
tassa di giustizia e le spese della procedura ricorsuale seguono la soccombenza
delle convenute, alle quali, stante la palese mancanza di probabilità di esito
favorevole del gravame, non può nemmeno essere concessa l¿assistenza
giudiziaria in seconda sede (art. 14 Lag);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
1. L¿appello 17 marzo 2006 di e AP 2 è respinto.
2. L¿istanza di ammissione al beneficio dell¿assistenza giudiziaria per
la procedura di appello presentata da AP 1 e AP 2 è respinta.
3. Gli oneri processuali di complessivi fr. 350.- (tassa di giustizia
di fr. 300.- e spese di fr. 50.-) sono a carico delle appellanti in solido.
4. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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