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Decisione

12.2006.72

Interruzione della prescrizione, non per domanda di conciliazione senza indicazione della cifra richiesta

29 novembre 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. AP 1

ha chiesto il 5 novembre 2002 alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2,

di essere convocato unitamente ad AO 1 per un esperimento facoltativo di

conciliazione (inc. DI.2002.761), decaduto infruttuoso il 21 gennaio 2003. Il 9

gennaio 2004 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 per chiederne la condanna al

versamento delle indennità giornaliere complete sull’arco di 720 giorni, pari a

fr. 72’800.-. AO 1 si è opposta alla domanda con risposta 10 gennaio 2005,

sollevando in particolare l’eccezione di prescrizione della pretesa.

All’udienza preliminare del 28 aprile 2005, limitata all’esame dell’eccezione,

ogni parte ha ribadito le proprie domande. Statuendo il 27 febbraio 2006, il

Pretore ha accolto l’eccezione di prescrizione e ha respinto la petizione.

C. AP 1

è insorto con un appello del 20 marzo 2006, con il quale chiede in riforma del

giudizio impugnato la reiezione dell’eccezione di prescrizione, protestando spese

e ripetibili. AO 1, che nel frattempo aveva assorbito per fusione AO 1, ha

proposto con le osservazioni del 9 maggio 2006 di respingere l'appello.

e

Considerandi

in

diritto:

1.

Nella

fattispecie il Pretore ha ritenuto prescritte le pretese di fr. 72'800.- vantate

dall’attore nei confronti della compagnia di assicurazione convenuta poiché l’istanza

per tentativo facoltativo di conciliazione da lui introdotta il 5 novembre 2002

non indicava l’importo del credito preteso e non poteva dunque validamente

interrompere la prescrizione.

2.

L’appellante

sostiene di aver validamente interrotto la prescrizione con la consegna alla

posta, il 5 novembre 2002, della domanda di esperimento di conciliazione

prevista dall’art. 354 CPC ticinese. La convenuta afferma invece che tale

domanda non è sufficiente a interrompere la prescrizione, dal momento che non

indica in cifre le pretese dell’attore. Occorre dunque verificare se la

consegna alla posta della domanda per esperimento di conciliazione il 5

novembre 2002 abbia nella fattispecie interrotto il termine di prescrizione. L’appellante

rimprovera al Pretore di aver ritenuto inefficace la domanda di tentativo di

conciliazione non cifrata e rileva che decisivo per l’interruzione della

prescrizione è solo il momento della consegna alla posta dell’allegato. Egli

sostiene che il diritto federale non prevede l’obbligo di indicare l’importo

del credito, per altro neppure richiesto dal diritto di procedura cantonale, e

adduce che l’art. 135 CO deve essere interpretato in modo estensivo in suo

favore. Inoltre ribadisce che l’istanza per il tentativo facoltativo di

conciliazione rispetta i requisiti previsti dalle norme cantonali di procedura

ed è quindi idonea a interrompere il termine di prescrizione.

3.

Giusta

l’art. 135 n. 2 CO la prescrizione è interrotta “mediante atti di esecuzione,

azione od eccezione avanti un giudice o un arbitro”. L’effetto interruttivo

della prescrizione si verifica quando il creditore, con l’esercizio di uno

degli atti esecutivi o giudiziari enunciati dalla legge, manifesta davanti

all’autorità competente l’intenzione di far valere il suo credito (Rep. 1978

pag. 100). La nozione di atto interruttivo della prescrizione è di diritto

federale (DTF 114 II 261). La citazione del convenuto a comparire davanti al

giudice competente per un tentativo di conciliazione, ancorché facoltativo, ha

efficacia interruttiva di prescrizione (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI massimato e commentato, Lugano 2000, m. 1 ad art. 354 CPC). La consegna

alla posta della domanda di conciliazione è sufficiente a interrompere la

prescrizione (Pichonnaz, in: Commentaire romand CO I, n. 23 ad art. 135; Berti, Zürcher

Kommentar, n. 49 ad art. 135). L’atto interruttivo della prescrizione,

tuttavia, ha effetto solo per le pretese pecuniarie fatte valere a quel momento

(Däppen, in: Basler

Kommentar OR-I, 3a

ed., n. 7 e 20 ad art. 135; Pichonnaz, op.

cit., n. 27 ad art. 135). La pretesa, in altre parole, deve essere

individualizzata (Berti, op. cit., n. 54 e 101 ad art. 135).

4.

L’istanza

del 5 novembre 2002 (inc. DI.2002.761) non indica quali sono le pretese fatte

valere né menziona l’importo di cui è chiesto il pagamento. L’appellante

sostiene che l’atto adempiva i requisiti di forma prescritti dall’art. 355 CPC,

appoggiandosi a citazioni di dottrina relative alla Convenzione di Lugano.

L’argomentazione non giova, già per il fatto che nel caso concreto non vi è

alcun elemento internazionale. Nel codice di procedura civile ticinese, qui

solo applicabile, la domanda di esperimento di conciliazione prevista dall’art.

355.

CPC si propone mediante istanza scritta, che contenga “la designazione del

giudice cui è diretta, l’esatta indicazione delle parti e del loro domicilio,

la succinta esposizione dei fatti e l’indicazione dell’oggetto della domanda”.

Per le pretese pecuniarie, come è il caso in concreto, l’oggetto della domanda

può essere solo l’importo di cui si chiede il pagamento, visto che nel diritto

di procedura civile ticinese chi procede in causa deve indicare l’importo

richiesto (cfr. art. 165 cpv. 1 CPC; DTF 24 novembre 1998 5P.416/1998 consid.

3b/bb). L’attore disponeva il 5 novembre 2002 di tutti gli elementi per poter

cifrare le proprie pretese intese al pagamento delle indennità giornaliere

previste dal contratto di assicurazione a suo tempo sottoscritto con la

convenuta. Egli doveva dunque menzionare l’importo preteso per interrompere

validamente il termine di prescrizione (DTF 119 II 339 consid. 1 c/aa pag.

341). Non avendolo fatto, la sua pretesa si è prescritta l’8 novembre 2002 e a

giusta ragione il Pretore ha accolto l’eccezione di prescrizione sollevata

dalla convenuta. L’appello, infondato, deve di conseguenza essere respinto.

5.

Gli

oneri processuali del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1

CPC) e sono di conseguenza a carico dell’appellante, che rifonderà alla

convenuta un’equa partecipazione alle spese legali.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

1.

L’appello

20.

marzo 2006 di AP 1 è respinto.

2.

Le

spese della procedura di appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 350.-

b) spese fr.

50.

-

totale fr.

400.

-

già

anticipate dall’appellante restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere

alla controparte fr. 1’600.- per ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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