12.2006.72
Interruzione della prescrizione, non per domanda di conciliazione senza indicazione della cifra richiesta
29 novembre 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
12.2006.72
Data decisione, Autorità:
29.11.2006, IICCA
Titolo:
Interruzione della prescrizione, non per domanda di conciliazione senza indicazione della cifra richiesta
PRESCRIZIONE
art. 135 cf. 2 CO
art. 165 CPC-TI
art. 355 CPC-TI
Incarto n.
12.2006.72
Lugano
29 novembre 2006/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.19
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 12
gennaio 2004 da
AP 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AO 1,
ora ,
rappr. dall’ RA
2
con la
quale l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.
72'800.-a titolo di indennità giornaliere complete dell’assicurazione contro
gli infortuni, domanda alla quale la convenuta si è opposta, sollevando l’eccezione
di prescrizione della pretesa, sulla quale il Pretore ha statuito con sentenza
27 febbraio 2006, ritenendo fondata l’eccezione;
appellante
l’attore, che con atto di appello del 20 marzo 2006 postula la riforma della
sentenza impugnata nel senso di respingere l’eccezione di prescrizione, con
protesta di spese e ripetibili;
mentre
la convenuta propone nelle proprie osservazioni del 9 maggio 2006 la reiezione
dell’appello e la conferma del giudizio pretorile, protestando la rifusione
delle spese e delle ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di
causa.
Ritenuto
in fatto: A. K__________
ha concluso il 1° settembre 2000 con AO 1 un contratto di assicurazione
malattia collettiva dal 26 giugno 2000 al 31 dicembre 2004 per i suoi
dipendenti AP 1 e F__________, che prevede un’indennità giornaliera pari
all’80% del salario dal 31° giorno (doc. 3). Nella cedola di adesione AP 1 ha
risposto negativamente alla domanda n. 7 “disturbi di schiena o delle
articolazioni, malattie delle ossa o dei muscoli, reumatismo” (doc. 4). AP 1 è
rimasto vittima di un infortunio professionale avvenuto l’8 ottobre 2000. AO 1
ha dichiarato il 21 febbraio 2001 di recedere dal contratto retroattivamente
dal 26 giugno 2000, vista la reticenza dell’assicurato che non aveva menzionato
di essere stato curato per disturbi di schiena nel 1996 (doc. G e 7, H).
Fatti
B. AP 1
ha chiesto il 5 novembre 2002 alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2,
di essere convocato unitamente ad AO 1 per un esperimento facoltativo di
conciliazione (inc. DI.2002.761), decaduto infruttuoso il 21 gennaio 2003. Il 9
gennaio 2004 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 per chiederne la condanna al
versamento delle indennità giornaliere complete sull’arco di 720 giorni, pari a
fr. 72’800.-. AO 1 si è opposta alla domanda con risposta 10 gennaio 2005,
sollevando in particolare l’eccezione di prescrizione della pretesa.
All’udienza preliminare del 28 aprile 2005, limitata all’esame dell’eccezione,
ogni parte ha ribadito le proprie domande. Statuendo il 27 febbraio 2006, il
Pretore ha accolto l’eccezione di prescrizione e ha respinto la petizione.
C. AP 1
è insorto con un appello del 20 marzo 2006, con il quale chiede in riforma del
giudizio impugnato la reiezione dell’eccezione di prescrizione, protestando spese
e ripetibili. AO 1, che nel frattempo aveva assorbito per fusione AO 1, ha
proposto con le osservazioni del 9 maggio 2006 di respingere l'appello.
e
Considerandi
in
diritto:
1.
Nella
fattispecie il Pretore ha ritenuto prescritte le pretese di fr. 72'800.- vantate
dall’attore nei confronti della compagnia di assicurazione convenuta poiché l’istanza
per tentativo facoltativo di conciliazione da lui introdotta il 5 novembre 2002
non indicava l’importo del credito preteso e non poteva dunque validamente
interrompere la prescrizione.
2.
L’appellante
sostiene di aver validamente interrotto la prescrizione con la consegna alla
posta, il 5 novembre 2002, della domanda di esperimento di conciliazione
prevista dall’art. 354 CPC ticinese. La convenuta afferma invece che tale
domanda non è sufficiente a interrompere la prescrizione, dal momento che non
indica in cifre le pretese dell’attore. Occorre dunque verificare se la
consegna alla posta della domanda per esperimento di conciliazione il 5
novembre 2002 abbia nella fattispecie interrotto il termine di prescrizione. L’appellante
rimprovera al Pretore di aver ritenuto inefficace la domanda di tentativo di
conciliazione non cifrata e rileva che decisivo per l’interruzione della
prescrizione è solo il momento della consegna alla posta dell’allegato. Egli
sostiene che il diritto federale non prevede l’obbligo di indicare l’importo
del credito, per altro neppure richiesto dal diritto di procedura cantonale, e
adduce che l’art. 135 CO deve essere interpretato in modo estensivo in suo
favore. Inoltre ribadisce che l’istanza per il tentativo facoltativo di
conciliazione rispetta i requisiti previsti dalle norme cantonali di procedura
ed è quindi idonea a interrompere il termine di prescrizione.
3.
Giusta
l’art. 135 n. 2 CO la prescrizione è interrotta “mediante atti di esecuzione,
azione od eccezione avanti un giudice o un arbitro”. L’effetto interruttivo
della prescrizione si verifica quando il creditore, con l’esercizio di uno
degli atti esecutivi o giudiziari enunciati dalla legge, manifesta davanti
all’autorità competente l’intenzione di far valere il suo credito (Rep. 1978
pag. 100). La nozione di atto interruttivo della prescrizione è di diritto
federale (DTF 114 II 261). La citazione del convenuto a comparire davanti al
giudice competente per un tentativo di conciliazione, ancorché facoltativo, ha
efficacia interruttiva di prescrizione (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI massimato e commentato, Lugano 2000, m. 1 ad art. 354 CPC). La consegna
alla posta della domanda di conciliazione è sufficiente a interrompere la
prescrizione (Pichonnaz, in: Commentaire romand CO I, n. 23 ad art. 135; Berti, Zürcher
Kommentar, n. 49 ad art. 135). L’atto interruttivo della prescrizione,
tuttavia, ha effetto solo per le pretese pecuniarie fatte valere a quel momento
(Däppen, in: Basler
Kommentar OR-I, 3a
ed., n. 7 e 20 ad art. 135; Pichonnaz, op.
cit., n. 27 ad art. 135). La pretesa, in altre parole, deve essere
individualizzata (Berti, op. cit., n. 54 e 101 ad art. 135).
4.
L’istanza
del 5 novembre 2002 (inc. DI.2002.761) non indica quali sono le pretese fatte
valere né menziona l’importo di cui è chiesto il pagamento. L’appellante
sostiene che l’atto adempiva i requisiti di forma prescritti dall’art. 355 CPC,
appoggiandosi a citazioni di dottrina relative alla Convenzione di Lugano.
L’argomentazione non giova, già per il fatto che nel caso concreto non vi è
alcun elemento internazionale. Nel codice di procedura civile ticinese, qui
solo applicabile, la domanda di esperimento di conciliazione prevista dall’art.
355.
CPC si propone mediante istanza scritta, che contenga “la designazione del
giudice cui è diretta, l’esatta indicazione delle parti e del loro domicilio,
la succinta esposizione dei fatti e l’indicazione dell’oggetto della domanda”.
Per le pretese pecuniarie, come è il caso in concreto, l’oggetto della domanda
può essere solo l’importo di cui si chiede il pagamento, visto che nel diritto
di procedura civile ticinese chi procede in causa deve indicare l’importo
richiesto (cfr. art. 165 cpv. 1 CPC; DTF 24 novembre 1998 5P.416/1998 consid.
3b/bb). L’attore disponeva il 5 novembre 2002 di tutti gli elementi per poter
cifrare le proprie pretese intese al pagamento delle indennità giornaliere
previste dal contratto di assicurazione a suo tempo sottoscritto con la
convenuta. Egli doveva dunque menzionare l’importo preteso per interrompere
validamente il termine di prescrizione (DTF 119 II 339 consid. 1 c/aa pag.
341). Non avendolo fatto, la sua pretesa si è prescritta l’8 novembre 2002 e a
giusta ragione il Pretore ha accolto l’eccezione di prescrizione sollevata
dalla convenuta. L’appello, infondato, deve di conseguenza essere respinto.
5.
Gli
oneri processuali del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1
CPC) e sono di conseguenza a carico dell’appellante, che rifonderà alla
convenuta un’equa partecipazione alle spese legali.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
1.
L’appello
20.
marzo 2006 di AP 1 è respinto.
2.
Le
spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 350.-
b) spese fr.
50.
-
totale fr.
400.
-
già
anticipate dall’appellante restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere
alla controparte fr. 1’600.- per ripetibili di appello.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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