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Decisione

12.2006.73

assistenza giudiziaria - revoca - recupero

28 marzo 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

12.2006.73

Data decisione, Autorità:

28.03.2006, IICCA

Titolo:

assistenza giudiziaria - revoca - recupero

ASSISTENZA GIUDIZIARIA

REVOCA

art. 9 LAG

art. 21 cpv. 1 let. a LAG

Incarto n.

12.2006.73

Lugano

28 marzo 2006/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Walser e Pellegrini (in sostituzione della giudice

Epiney-Colombo, assente)

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2003.26

della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città- promossa con petizione 9

maggio 2003 da

AO 1

contro

AO 1

rappr. da RA 1

con cui

l¿attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 68'546.-

oltre interessi, domanda avversata dalla controparte che in via riconvenzionale

ha chiesto la condanna dell¿attore al pagamento di fr. 16'899.60 oltre

interessi, e sulle quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 28 ottobre

2005, con cui ha accolto la petizione per fr. 56'649.- più interessi e respinto

la domanda riconvenzionale;

ed ora sul

decreto 9 marzo 2006 con cui il Pretore ha revocato con effetto retroattivo la

decisione di concessione dell¿assistenza giudiziaria 7 luglio 2003 a favore

dell¿attore;

ricorrente

l¿attore con atto del 20 marzo 2006, con cui contesta la decisione pretorile

chiedendo in subordine di potersi rivalere sulla convenuta anche per quanto

riguardava le proprie spese d¿avvocato;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con

il decreto qui impugnato il Pretore, preso atto che l¿attore, vincendo la causa

che l¿aveva opposto alla convenuta, aveva incassato fr. 56'649.- oltre

interessi ed era con ciò divenuto in grado di far fronte ai costi relativi al

suo patrocinio, ha revocato con effetto retroattivo la decisione con cui il 7

luglio 2003 gli aveva concesso l¿assistenza giudiziaria con il gratuito

patrocinio dell¿avv. __________;

che in

questa sede l¿attore contesta la decisione di revoca dell¿assistenza

giudiziaria chiedendo in subordine di potersi rivalere sulla convenuta anche

per quanto riguardava le proprie spese d¿avvocato, nel frattempo già trattenute

dal suo legale;

che

l¿art. 21 cpv. 1 lett. a Lag, di cui il Pretore si è avvalso per revocare in

concreto il beneficio dell¿assistenza giudiziaria all¿attore che, a suo

giudizio, era divenuto in grado di provvedere alle spese di patrocinio, prevede

che l¿assistenza giudiziaria, datene le condizioni, può essere revocata ¿in

ogni tempo¿, ovvero -come meglio precisato nel Messaggio n. 5123 del Consiglio

di Stato del 22 maggio 2001 e nel relativo Rapporto 17 aprile 2002 della

Commissione della legislazione, con riferimento agli art. 9 e 21 Lag- in ogni

stadio della causa (così pure in base al diritto previgente: Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 3 ad art. 158), mentre dopo la definizione della causa fanno stato

le disposizioni concernenti il recupero (art. 9 Lag);

che nel

caso di specie, pacifico che la causa era nel frattempo terminata, il Pretore

non poteva più revocare il beneficio dell¿assistenza giudiziaria all¿attore, ritenuto

che spettava semmai al Consiglio di Stato, in forza all¿art. 9 Lag, esigere da

quest¿ultimo la rifusione delle somme eventualmente anticipategli in virtù

della decisione di assistenza giudiziaria;

che il

decreto pretorile, contrario alle norme di legge, deve pertanto essere

annullato;

che la

presente decisione, pur essendo favorevole all¿attore, verosimilmente non

migliorerà la sua posizione, atteso che in base all¿art. 7 cpv. 1 Lag la nota

professionale del suo legale avrebbe dovuto essere presentata all¿autorità di

concessione entro tre mesi, ormai trascorsi, dal termine della procedura per

cui era stato concesso il beneficio dell¿assistenza giudiziaria con

l¿ammissione al gratuito patrocinio;

che non

si prelevano né tasse di giustizia, né spese per questa pronunzia, né si

assegnano ripetibili o indennità al ricorrente, per altro nemmeno patrocinato,

atteso che l¿accoglimento del ricorso è avvenuto per ragioni non evocate nel

gravame (II CCA 7 ottobre 2005 inc. n. 12.2005.180);

che

questo giudizio viene trasmesso anche alla Commissione di disciplina

dell¿Ordine degli avvocati, affinché abbia ad esaminare se il comportamento

dell¿avv. __________, che ha trattenuto le sue spettanze (fr. 22'061.23, di cui

fr. 19'000.- per onorari) direttamente dalle somme incassate dalla controparte invece

di agire come previsto dagli art. 7 Lag, rispettivamente che non sembra aver

ossequiato i principi dell¿art. 6 Lag (aliquota percentuale minima ridotta al

70% per l¿onorario), non debba essere sanzionato dal punto di vista

disciplinare;

Per i quali motivi,

richiamati l¿art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso 20 marzo 2006 di AP 1 è accolto.

§ Di

conseguenza il decreto 9 marzo 2006 del Pretore della giurisdizione di

Locarno-Città è annullato.

Considerandi

2.

Non si prelevano né tasse, né spese. Non si assegnano indennità.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città e alla Commissione di

disciplina dell¿Ordine degli avvocati

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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