12.2006.73
assistenza giudiziaria - revoca - recupero
28 marzo 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2006.73
Data decisione, Autorità:
28.03.2006, IICCA
Titolo:
assistenza giudiziaria - revoca - recupero
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
REVOCA
art. 9 LAG
art. 21 cpv. 1 let. a LAG
Incarto n.
12.2006.73
Lugano
28 marzo 2006/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Walser e Pellegrini (in sostituzione della giudice
Epiney-Colombo, assente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2003.26
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città- promossa con petizione 9
maggio 2003 da
AO 1
contro
AO 1
rappr. da RA 1
con cui
l¿attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 68'546.-
oltre interessi, domanda avversata dalla controparte che in via riconvenzionale
ha chiesto la condanna dell¿attore al pagamento di fr. 16'899.60 oltre
interessi, e sulle quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 28 ottobre
2005, con cui ha accolto la petizione per fr. 56'649.- più interessi e respinto
la domanda riconvenzionale;
ed ora sul
decreto 9 marzo 2006 con cui il Pretore ha revocato con effetto retroattivo la
decisione di concessione dell¿assistenza giudiziaria 7 luglio 2003 a favore
dell¿attore;
ricorrente
l¿attore con atto del 20 marzo 2006, con cui contesta la decisione pretorile
chiedendo in subordine di potersi rivalere sulla convenuta anche per quanto
riguardava le proprie spese d¿avvocato;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con
il decreto qui impugnato il Pretore, preso atto che l¿attore, vincendo la causa
che l¿aveva opposto alla convenuta, aveva incassato fr. 56'649.- oltre
interessi ed era con ciò divenuto in grado di far fronte ai costi relativi al
suo patrocinio, ha revocato con effetto retroattivo la decisione con cui il 7
luglio 2003 gli aveva concesso l¿assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell¿avv. __________;
che in
questa sede l¿attore contesta la decisione di revoca dell¿assistenza
giudiziaria chiedendo in subordine di potersi rivalere sulla convenuta anche
per quanto riguardava le proprie spese d¿avvocato, nel frattempo già trattenute
dal suo legale;
che
l¿art. 21 cpv. 1 lett. a Lag, di cui il Pretore si è avvalso per revocare in
concreto il beneficio dell¿assistenza giudiziaria all¿attore che, a suo
giudizio, era divenuto in grado di provvedere alle spese di patrocinio, prevede
che l¿assistenza giudiziaria, datene le condizioni, può essere revocata ¿in
ogni tempo¿, ovvero -come meglio precisato nel Messaggio n. 5123 del Consiglio
di Stato del 22 maggio 2001 e nel relativo Rapporto 17 aprile 2002 della
Commissione della legislazione, con riferimento agli art. 9 e 21 Lag- in ogni
stadio della causa (così pure in base al diritto previgente: Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 3 ad art. 158), mentre dopo la definizione della causa fanno stato
le disposizioni concernenti il recupero (art. 9 Lag);
che nel
caso di specie, pacifico che la causa era nel frattempo terminata, il Pretore
non poteva più revocare il beneficio dell¿assistenza giudiziaria all¿attore, ritenuto
che spettava semmai al Consiglio di Stato, in forza all¿art. 9 Lag, esigere da
quest¿ultimo la rifusione delle somme eventualmente anticipategli in virtù
della decisione di assistenza giudiziaria;
che il
decreto pretorile, contrario alle norme di legge, deve pertanto essere
annullato;
che la
presente decisione, pur essendo favorevole all¿attore, verosimilmente non
migliorerà la sua posizione, atteso che in base all¿art. 7 cpv. 1 Lag la nota
professionale del suo legale avrebbe dovuto essere presentata all¿autorità di
concessione entro tre mesi, ormai trascorsi, dal termine della procedura per
cui era stato concesso il beneficio dell¿assistenza giudiziaria con
l¿ammissione al gratuito patrocinio;
che non
si prelevano né tasse di giustizia, né spese per questa pronunzia, né si
assegnano ripetibili o indennità al ricorrente, per altro nemmeno patrocinato,
atteso che l¿accoglimento del ricorso è avvenuto per ragioni non evocate nel
gravame (II CCA 7 ottobre 2005 inc. n. 12.2005.180);
che
questo giudizio viene trasmesso anche alla Commissione di disciplina
dell¿Ordine degli avvocati, affinché abbia ad esaminare se il comportamento
dell¿avv. __________, che ha trattenuto le sue spettanze (fr. 22'061.23, di cui
fr. 19'000.- per onorari) direttamente dalle somme incassate dalla controparte invece
di agire come previsto dagli art. 7 Lag, rispettivamente che non sembra aver
ossequiato i principi dell¿art. 6 Lag (aliquota percentuale minima ridotta al
70% per l¿onorario), non debba essere sanzionato dal punto di vista
disciplinare;
Per i quali motivi,
richiamati l¿art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso 20 marzo 2006 di AP 1 è accolto.
§ Di
conseguenza il decreto 9 marzo 2006 del Pretore della giurisdizione di
Locarno-Città è annullato.
Considerandi
2.
Non si prelevano né tasse, né spese. Non si assegnano indennità.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città e alla Commissione di
disciplina dell¿Ordine degli avvocati
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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