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Decisione

12.2006.74

incidente stradale - responsabilità

7 maggio 2007Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I convenuti si sono opposti alla petizione, adducendo che la responsabilità era

da addebitare integralmente (o quantomeno in modo preponderante) all'attore. Quest'ultimo

avrebbe, a loro dire, superato l'auto della AP 1 a velocità elevata (o comunque

inadeguata), invece di conservare il posto in colonna come gli imponeva la

legge, mentre AP 1, pur spostandosi leggermente a sinistra, non avrebbe

comunque oltrepassato “la linea di mezzeria della strada”. Esperita

l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, confermando le

loro richieste nei propri allegati conclusivi. Nelle conclusioni del 23

settembre 2005 i convenuti hanno in particolare sostenuto, per la prima volta,

che, alla luce della deposizione del teste P__________, emergeva che l'attore

avrebbe “commesso una grave violazione delle norme della circolazione stradale”

avendo eseguito “la manovra di sorpasso in un punto dove era vietato superare,

vigendo la linea di sicurezza”.

3. Con

sentenza 3 marzo 2006 il Segretario assessore, agendo in luogo e vece del

Pretore, ha accertato che AP 1, intenzionata a schivare l'auto che la

precedeva, ha deviato con la propria autovettura verso sinistra, invadendo

parzialmente la corsia opposta, senza badare ai veicoli che la seguivano e

senza azionare l'indicatore di direzione. Così facendo, secondo il primo

giudice, la vettura della AP 1 ha ostruito la traiettoria alla moto di AO 1,

che sopraggiungeva da tergo e aveva già iniziato la manovra di sorpasso. Nel

tentativo di evitare la collisione, prosegue il Segretario assessore, AO 1 ha

frenato e sterzato anch'egli verso sinistra, sbandando e terminando la sua

corsa dapprima contro la fiancata sinistra dell'autovettura della AP 1 e poi a

terra. Il primo giudice non ha ravvisato l'esistenza di irregolarità nel

comportamento di AO 1, procedendo il medesimo, a suo dire, a velocità

consentita ed essendo al momento della collisione in fase di sorpasso di

automobili in movimento e quindi non ferme in colonna. Il Segretario assessore

ha inoltre ritenuto tardiva e inammissibile l'argomentazione fatta valere dai

convenuti nelle conclusioni, secondo cui il sorpasso dell'attore sarebbe avvenuto

in un tratto di strada dove vi è la linea di sicurezza. Il primo giudice ha

quindi attribuito a AP 1 l'intera responsabilità dell'incidente, accolto

parzialmente le pretese risarcitorie e condannato i convenuti a pagare in

solido all'attore fr. 7'746.75 oltre interessi al 5% dal 5 giugno 2003.

4. Con

appello 23 marzo 2006 AP 1 e l' AP 2 chiedono la riforma del giudizio impugnato

nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe

le sedi.

Con osservazioni 10 aprile 2006 l'appellato postula la reiezione del

gravame con argomenti di cui si dirà, se del caso, nel seguito.

5. A

mente degli appellanti la decisione del Segretario assessore sarebbe errata là

dove ha omesso di considerare che il sorpasso dell'attore era avvenuto in un

tratto di strada in cui vige la linea di sicurezza. Secondo gli appellanti è

stato loro possibile sostenere detta tesi solo in sede di conclusioni in quanto

tale risultanza sarebbe emersa unicamente in sede di sopralluogo e di audizione

del teste P__________, mentre il rapporto di polizia riportava, in modo

palesemente errato, l'esistenza di una linea di direzione e, nello schizzo

allegato, una “linea tratteggiata”. Il contraddittorio sarebbe comunque, a loro

dire, stato garantito e l'attore non avrebbe sollevato alcuna eccezione. Il

primo giudice avrebbe dunque dovuto considerare il predetto elemento. A torto.

Il motivo che i ricorrenti adducono per ritenere una responsabilità

totale (o parziale) di AO 1 – ossia la presenza di una linea di sicurezza e il

superamento in un punto in cui il sorpasso è proibito – è stato addotto per la

prima volta e dunque irritualmente solo in sede conclusionale ed è pertanto irricevibile

(art. 78 CPC). Poco importa se la circostanza sia stata riferita da un

testimone in sede di sopralluogo (act. IV, pag. 2 in basso e pag. 3 in alto) e

altre risultanze precedentemente versate in atti fossero in contrasto con la

stessa. La giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire che i fatti

venuti alla luce nel corso dell’istruttoria non divengono automaticamente parte

della realtà processuale di cui il giudice deve tener conto secondo le modalità

previste dal codice di rito, se in precedenza non erano stati allegati dalle

parti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 42 ad art. 78; NRCP 2004 p. 546; II CCA 30 giugno 2005 inc. n. 12.2004.51, 9 agosto 2005 inc. n.

12.2004.91); a meno che la loro successiva adduzione sia stata ammessa

nell’ambito di una domanda di restituzione in intero ai sensi dell'art. 80 cpv.

1 lett. b CPC (II CCA 20 dicembre 2006 inc. n. 12.2005.222), ciò che non è

assolutamente stato il caso nella fattispecie. Il fatto poi che l'attore fosse

presente all'audizione del testimone e che abbia espresso nelle conclusioni le

proprie considerazioni sulle dichiarazioni del medesimo, non permette di

ritenere rispettato il principio del contraddittorio. Neppure spettava

all'attore di sollevare eccezioni all'uso di emergenze istruttorie comunque

irrite. Le argomentazioni degli appellanti cadono dunque nel vuoto.

6. Secondo

gli appellanti, alla convenuta AP 1 non può essere rimproverato di non aver

accertato – quando si spostò sulla sinistra per schivare l'auto della signora C__________

– che nessun conducente che la seguisse avesse già iniziato la manovra di

sorpasso; ciò in quanto AP 1 poteva attendersi, secondo il principio della

buona fede, che nessun veicolo da tergo l'avrebbe superata, visto che vigeva la

linea di sicurezza. L'eccezione – che si fonda sull'elemento di fatto di cui si

è detto sopra (consid. 5) – sollevata per la prima volta solo in sede di

conclusioni, si rivela nuovamente inammissibile (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 28 ad art. 78).

Ritenuta l'ammissione dell'appellante – fatta sulla base delle

tavole processuali – di aver invaso la corsia opposta (cfr. appello, pagina 9

verso il basso), risulta irrilevante accertare l'entità della medesima. La

censura che le conclusioni del primo giudice non sarebbero supportate da alcun

accertamento di fatto comprovato, cade pertanto nuovamente nel vuoto.

7. Gli

appellanti eccepiscono che l'attore avrebbe compiuto una manovra di sorpasso

temeraria, volendo superare un veicolo, quello della AP 1, che aveva davanti a

sé l'ostacolo costituito dal veicolo condotto dalla C__________, che si apprestava

ad effettuare la manovra di svolta a destra. Così facendo avrebbe, a loro dire,

violato gli art. 35 LCStr e l'art. 10 cpv. 1 ONC; quest'ultimo articolo

esigendo estrema prudenza nel sorpassare, se davanti al veicolo che precede si

trovino ostacoli come veicoli in preselezione. L'eccezione, sollevata per la

prima volta in appello, si rivela d'acchito irricevibile, in applicazione

dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, che vieta l'adduzione di nuovi fatti ed

eccezioni in appello. La censura è comunque infondata ritenuto che dagli atti non

risulta che al momento dell'impatto il veicolo della C__________ fosse in

preselezione ai sensi dell'art. 35 cpv. 5 LCStr (cfr. doc. B: deposizione AP 1,

pag. 1 verso il basso e deposizione C__________, pag. 1 verso il basso). Dalle

risultanze processuali emerge poi che, come rettamente evidenziato dal

Segretario assessore, vi è stato un rallentamento di breve durata di due auto,

che comunque viaggiavano ad una velicità situata tra i 20 e i 40 Km/h. Non vi è

dunque stata da parte dell'appellato neppure una violazione dell'art. 47 cpv. 2

LCStr.

8. Ne

discende la reiezione del gravame, del tutto infondato. Gli oneri processuali e

le ripetibili, calcolati su un valore litigioso di fr. 7'746.75, seguono la

soccombenza (art. 148 CPC).

Per questi

motivi,

richiamati per

le spese l'art. 148 CPC e la TOA,

pronuncia:

1. L'appello

23 marzo 2006 di AP 1 e dell' AP 2 è respinto.

Considerandi

2.

Gli oneri processuali, consistenti

in

a)

tassa di giustizia fr. 400.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

450.

già anticipati dagli

appellanti, sono posti a loro carico in solido, con l’obbligo di rifondere,

sempre in solido, a controparte fr. 800.- di ripetibili.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere

pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.-

nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.-

negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se

una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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