12.2006.74
incidente stradale - responsabilità
7 maggio 2007Italiano10 min
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Numero d'incarto:
12.2006.74
Data decisione, Autorità:
07.05.2007, IICCA
Titolo:
incidente stradale - responsabilità
INCIDENTE
art. 35 cpv. 5 LCSTR
art. 47 cpv. 2 LCSTR
art. 10 ONCS
Incarto n.
12.2006.74
Lugano
7 maggio 2007/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per
statuire nella causa inc. n. OA.2004.149 della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1 promossa con petizione 10 marzo 2004 da
AO 1
RA 1
contro
AP 1
AP 2
RA 2
con la quale l’attore
ha chiesto la condanna delle controparti al pagamento di fr. 11'245.60 oltre
interessi al 5% dal 5 giugno 2003;
domanda avversata
dai convenuti e che il Segretario assessore, con sentenza 3 marzo 2006, ha
parzialmente accolto, condannando i convenuti a pagare in solido all'attore fr.
7'746.75 oltre interessi al 5% dal 5 giugno 2003;
appellanti i
convenuti che con atto di appello 23 marzo 2006 chiedono la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attore
con osservazioni 10 aprile 2006 postula la reiezione del gravame e la conferma
della decisione impugnata, con protesta di spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto e in diritto:
1. Il
5 marzo 2003, verso le ore 9.00 del mattino, AO 1 circolava a bordo del suo
motoveicolo BMW R1200 C in località __________ a __________, in direzione di __________.
Giunto in un tratto rettilineo, trovatosi dinnanzi AP 1 e __________ C__________,
a bordo rispettivamente delle loro autovetture Seat Ibiza e Fiat Punto –
circolanti tra i 20 e i 40 Km/h – le ha sorpassate, andando a collidere con la
fiancata sinistra della vettura della AP 1, che a sua volta, spostandosi verso
sinistra, stava cercando di superare l'auto della C__________, la quale aveva
rallentato davanti a lei per accedere ad uno spiazzo sito sul lato destro della
strada. Dopo la collisione AO 1 è rovinato a terra, procurandosi leggere ferite
e danni materiali al motoveicolo.
2. Con
petizione 10 marzo 2004 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 e dell' AP 2 al
pagamento, in solido, di fr. 11'245.60 per il risarcimento del danno subìto. Egli
ha sostenuto che l'intera responsabilità dell'incidente era imputabile a AP 1.
Fatti
I convenuti si sono opposti alla petizione, adducendo che la responsabilità era
da addebitare integralmente (o quantomeno in modo preponderante) all'attore. Quest'ultimo
avrebbe, a loro dire, superato l'auto della AP 1 a velocità elevata (o comunque
inadeguata), invece di conservare il posto in colonna come gli imponeva la
legge, mentre AP 1, pur spostandosi leggermente a sinistra, non avrebbe
comunque oltrepassato “la linea di mezzeria della strada”. Esperita
l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, confermando le
loro richieste nei propri allegati conclusivi. Nelle conclusioni del 23
settembre 2005 i convenuti hanno in particolare sostenuto, per la prima volta,
che, alla luce della deposizione del teste P__________, emergeva che l'attore
avrebbe “commesso una grave violazione delle norme della circolazione stradale”
avendo eseguito “la manovra di sorpasso in un punto dove era vietato superare,
vigendo la linea di sicurezza”.
3. Con
sentenza 3 marzo 2006 il Segretario assessore, agendo in luogo e vece del
Pretore, ha accertato che AP 1, intenzionata a schivare l'auto che la
precedeva, ha deviato con la propria autovettura verso sinistra, invadendo
parzialmente la corsia opposta, senza badare ai veicoli che la seguivano e
senza azionare l'indicatore di direzione. Così facendo, secondo il primo
giudice, la vettura della AP 1 ha ostruito la traiettoria alla moto di AO 1,
che sopraggiungeva da tergo e aveva già iniziato la manovra di sorpasso. Nel
tentativo di evitare la collisione, prosegue il Segretario assessore, AO 1 ha
frenato e sterzato anch'egli verso sinistra, sbandando e terminando la sua
corsa dapprima contro la fiancata sinistra dell'autovettura della AP 1 e poi a
terra. Il primo giudice non ha ravvisato l'esistenza di irregolarità nel
comportamento di AO 1, procedendo il medesimo, a suo dire, a velocità
consentita ed essendo al momento della collisione in fase di sorpasso di
automobili in movimento e quindi non ferme in colonna. Il Segretario assessore
ha inoltre ritenuto tardiva e inammissibile l'argomentazione fatta valere dai
convenuti nelle conclusioni, secondo cui il sorpasso dell'attore sarebbe avvenuto
in un tratto di strada dove vi è la linea di sicurezza. Il primo giudice ha
quindi attribuito a AP 1 l'intera responsabilità dell'incidente, accolto
parzialmente le pretese risarcitorie e condannato i convenuti a pagare in
solido all'attore fr. 7'746.75 oltre interessi al 5% dal 5 giugno 2003.
4. Con
appello 23 marzo 2006 AP 1 e l' AP 2 chiedono la riforma del giudizio impugnato
nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe
le sedi.
Con osservazioni 10 aprile 2006 l'appellato postula la reiezione del
gravame con argomenti di cui si dirà, se del caso, nel seguito.
5. A
mente degli appellanti la decisione del Segretario assessore sarebbe errata là
dove ha omesso di considerare che il sorpasso dell'attore era avvenuto in un
tratto di strada in cui vige la linea di sicurezza. Secondo gli appellanti è
stato loro possibile sostenere detta tesi solo in sede di conclusioni in quanto
tale risultanza sarebbe emersa unicamente in sede di sopralluogo e di audizione
del teste P__________, mentre il rapporto di polizia riportava, in modo
palesemente errato, l'esistenza di una linea di direzione e, nello schizzo
allegato, una “linea tratteggiata”. Il contraddittorio sarebbe comunque, a loro
dire, stato garantito e l'attore non avrebbe sollevato alcuna eccezione. Il
primo giudice avrebbe dunque dovuto considerare il predetto elemento. A torto.
Il motivo che i ricorrenti adducono per ritenere una responsabilità
totale (o parziale) di AO 1 – ossia la presenza di una linea di sicurezza e il
superamento in un punto in cui il sorpasso è proibito – è stato addotto per la
prima volta e dunque irritualmente solo in sede conclusionale ed è pertanto irricevibile
(art. 78 CPC). Poco importa se la circostanza sia stata riferita da un
testimone in sede di sopralluogo (act. IV, pag. 2 in basso e pag. 3 in alto) e
altre risultanze precedentemente versate in atti fossero in contrasto con la
stessa. La giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire che i fatti
venuti alla luce nel corso dell’istruttoria non divengono automaticamente parte
della realtà processuale di cui il giudice deve tener conto secondo le modalità
previste dal codice di rito, se in precedenza non erano stati allegati dalle
parti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 42 ad art. 78; NRCP 2004 p. 546; II CCA 30 giugno 2005 inc. n. 12.2004.51, 9 agosto 2005 inc. n.
12.2004.91); a meno che la loro successiva adduzione sia stata ammessa
nell’ambito di una domanda di restituzione in intero ai sensi dell'art. 80 cpv.
1 lett. b CPC (II CCA 20 dicembre 2006 inc. n. 12.2005.222), ciò che non è
assolutamente stato il caso nella fattispecie. Il fatto poi che l'attore fosse
presente all'audizione del testimone e che abbia espresso nelle conclusioni le
proprie considerazioni sulle dichiarazioni del medesimo, non permette di
ritenere rispettato il principio del contraddittorio. Neppure spettava
all'attore di sollevare eccezioni all'uso di emergenze istruttorie comunque
irrite. Le argomentazioni degli appellanti cadono dunque nel vuoto.
6. Secondo
gli appellanti, alla convenuta AP 1 non può essere rimproverato di non aver
accertato – quando si spostò sulla sinistra per schivare l'auto della signora C__________
– che nessun conducente che la seguisse avesse già iniziato la manovra di
sorpasso; ciò in quanto AP 1 poteva attendersi, secondo il principio della
buona fede, che nessun veicolo da tergo l'avrebbe superata, visto che vigeva la
linea di sicurezza. L'eccezione – che si fonda sull'elemento di fatto di cui si
è detto sopra (consid. 5) – sollevata per la prima volta solo in sede di
conclusioni, si rivela nuovamente inammissibile (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 28 ad art. 78).
Ritenuta l'ammissione dell'appellante – fatta sulla base delle
tavole processuali – di aver invaso la corsia opposta (cfr. appello, pagina 9
verso il basso), risulta irrilevante accertare l'entità della medesima. La
censura che le conclusioni del primo giudice non sarebbero supportate da alcun
accertamento di fatto comprovato, cade pertanto nuovamente nel vuoto.
7. Gli
appellanti eccepiscono che l'attore avrebbe compiuto una manovra di sorpasso
temeraria, volendo superare un veicolo, quello della AP 1, che aveva davanti a
sé l'ostacolo costituito dal veicolo condotto dalla C__________, che si apprestava
ad effettuare la manovra di svolta a destra. Così facendo avrebbe, a loro dire,
violato gli art. 35 LCStr e l'art. 10 cpv. 1 ONC; quest'ultimo articolo
esigendo estrema prudenza nel sorpassare, se davanti al veicolo che precede si
trovino ostacoli come veicoli in preselezione. L'eccezione, sollevata per la
prima volta in appello, si rivela d'acchito irricevibile, in applicazione
dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, che vieta l'adduzione di nuovi fatti ed
eccezioni in appello. La censura è comunque infondata ritenuto che dagli atti non
risulta che al momento dell'impatto il veicolo della C__________ fosse in
preselezione ai sensi dell'art. 35 cpv. 5 LCStr (cfr. doc. B: deposizione AP 1,
pag. 1 verso il basso e deposizione C__________, pag. 1 verso il basso). Dalle
risultanze processuali emerge poi che, come rettamente evidenziato dal
Segretario assessore, vi è stato un rallentamento di breve durata di due auto,
che comunque viaggiavano ad una velicità situata tra i 20 e i 40 Km/h. Non vi è
dunque stata da parte dell'appellato neppure una violazione dell'art. 47 cpv. 2
LCStr.
8. Ne
discende la reiezione del gravame, del tutto infondato. Gli oneri processuali e
le ripetibili, calcolati su un valore litigioso di fr. 7'746.75, seguono la
soccombenza (art. 148 CPC).
Per questi
motivi,
richiamati per
le spese l'art. 148 CPC e la TOA,
pronuncia:
1. L'appello
23 marzo 2006 di AP 1 e dell' AP 2 è respinto.
Considerandi
2.
Gli oneri processuali, consistenti
in
a)
tassa di giustizia fr. 400.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
450.
–
già anticipati dagli
appellanti, sono posti a loro carico in solido, con l’obbligo di rifondere,
sempre in solido, a controparte fr. 800.- di ripetibili.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere
pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.-
nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.-
negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se
una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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