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Decisione

12.2006.75

decreto - terzo considerato erroneamente quale parte dal giudice

25 gennaio 2007Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I. L’appello

24 marzo 2006 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza il decreto

21 marzo 2006 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, invariati gli

altri dispositivi, è così riformato:

1.2 È accertato che l’AO 2 non

è parte del processo.

1.3 Non si prelevano né tasse né spese.

L’attore rifonderà alla convenuta fr. 750.- per ripetibili.

Considerandi

II. Le

spese della procedura d’appello consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 950.-

b)

spese fr. 50.-

T

o t a l e fr. 1’000.-

da

anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 1/3 e per la rimanenza

sono a carico dell’appellato, che rifonderà all’appellante fr. 300.- per

ripetibili parziali.

III. Intimazione:

-

-

-

Comunicazione

alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere

pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr.

15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.

30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se

una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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