12.2006.75
decreto - terzo considerato erroneamente quale parte dal giudice
25 gennaio 2007Italiano17 min
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Numero d'incarto:
12.2006.75
Data decisione, Autorità:
25.01.2007, IICCA
Titolo:
decreto - terzo considerato erroneamente quale parte dal giudice
FONDAMENTO DEL GIUDIZIO
PROVVEDIMENTO PROCESSUALE
art. 86 CPC-TI
art. 97 CPC-TI
art. 97 cf. 5 CPC-TI
Incarto n.
12.2006.75
Lugano
25 gennaio
2007/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2006.144
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 - promossa con petizione 3
marzo 2006 da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
rappr. da RA 1
chiedente:
A. in via principale:
1. La petizione è accolta, pertanto AP 1 è condannata
a consegnare in proprietà ad AO 1 le 12 azioni al portatore della F__________ __________
SA di sua spettanza (rispettivamente il certificato azionario che le incorpora)
entro 10 giorni dalla crescita in giudicato della presente sentenza.
2. È fatto ordine all’AO 2, nella misura in cui le 12
azioni di spettanza di AP 1 sono depositate presso di lui, di consegnarle
(rispettivamente di consegnare il certificato azionario che le incorpora) in
proprietà ad AO 1 entro 10 giorni dalla crescita in giudicato della presente
sentenza.
3. I due assegni depositati presso l’avv. R__________
__________ e destinati alla signora AP 1 sono liberati a favore del signor AO 1.
4. Nella misura in cui nel frattempo le azioni siano
state depositate in Pretura, esse verranno consegnate direttamente dalla
Pretura in proprietà ad AO 1 entro 10 giorni dalla crescita in giudicato della
presente sentenza.
5. Gli ordini di cui ai dispositivi 1 e 2 vengono
intimati alla signora AP 1, al di lei patrocinatore RA 1, __________, e all’AO
2 con la comminatoria dell’art. 292 CP, a tenore del quale “chiunque non
ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un
funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente
articolo, è punito con l’arresto o con la multa”, nonché con la comminatoria
dell’esecuzione effettiva.
6. Protestate tasse spese e ripetibili.
B. in subordine
1. La petizione è accolta, pertanto AP 1 è condannata
a consegnare all’avv. R__________ __________ le 12 azioni al portatore della F__________
__________ SA di sua spettanza (rispettivamente il certificato azionario che le
incorpora) entro 10 giorni dalla crescita in giudicato della presente sentenza.
2. È fatto ordine all’AO 2, nella misura in cui le 12
azioni di spettanza di AP 1 sono depositate presso di lui, di consegnarle
(rispettivamente di consegnare il certificato azionario che le incorpora)
all’avv. R__________ __________ entro 10 giorni dalla crescita in giudicato
della presente sentenza.
3. Nella misura in cui nel frattempo le azioni siano
state depositate in Pretura, esse verranno consegnate direttamente dalla
Pretura all’avv. R__________ __________ entro 10 giorni dalla crescita in giudicato
della presente sentenza.
4. Gli ordini di cui ai dispositivi 1 e 2 vengono
intimati alla signora AP 1, al di lei patrocinatore RA 1, __________, e all’AO
2 con la comminatoria dell’art. 292 CP, a tenore del quale “chiunque non
ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un
funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente
articolo, è punito con l’arresto o con la multa”, nonché con la comminatoria
dell’esecuzione effettiva.
5. Protestate tasse spese e ripetibili.
C. in via ulteriormente subordinata
1. La petizione è accolta, pertanto AP 1 è condannata
a consegnare in proprietà ad AO 1 le 12 azioni al portatore della F__________ __________
SA di sua spettanza (rispettivamente il certificato azionario che le
incorpora), previa contemporanea consegna da parte di AO 1 dell’importo di fr.
300'000.-.
2. È fatto ordine all’AO 2, nella misura in cui le 12
azioni di spettanza di AP 1 sono depositate presso di lui, di consegnarle
(rispettivamente di consegnare il certificato azionario che le incorpora) in
proprietà ad AO 1, previa contemporanea consegna all’AO 2, per la signora AP 1,
oppure direttamente alla signora AP 1 dell’importo di fr. 300'000.-.
3. I due assegni depositati presso l’avv. R__________
__________ e destinati alla signora AP 1 sono liberati a favore del signor AO 1.
4. Nella misura in cui nel frattempo le azioni siano
state depositate in Pretura, esse verranno consegnate direttamente dalla
Pretura in proprietà ad AO 1, previa contemporanea consegna alla Pretura, per
la signora AP 1, dell’importo di fr. 300'000.-.
5. Gli ordini di cui ai dispositivi 1 e 2 vengono
intimati alla signora AP 1, al di lei patrocinatore RA 1, __________, e all’AO
2 con la comminatoria dell’art. 292 CP, a tenore del quale “chiunque non
ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un
funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente
articolo, è punito con l’arresto o con la multa”, nonché con la comminatoria
dell’esecuzione effettiva.
6. Protestate tasse spese e ripetibili.
Ed ora
sulla domanda processuale 6 marzo 2006 con cui la convenuta ha chiesto in via
principale lo stralcio integrale delle domande petizionali A2, B2 e C2 e lo
stralcio parziale, nella misura in cui sono dirette nei confronti degli RA 1 e AO
2, delle domande A5, B5 (recte: B4) e C5, e in via subordinata il ritorno della
petizione all’attore affinché provveda ad emendarla indicando quali convenuti
anche RA 1 e AO 2, richiesta avversata dall’attore, e che il Segretario
assessore con decisione 21 marzo 2006 ha parzialmente accolto, stabilendo da
una parte che la frase “al di lei patrocinatore RA 1” contenuta nelle domande
di causa A5, B4 e C5 era stralciata con la precisazione che la sentenza sarebbe
naturalmente stata intimata anche a quest’ultimo, ed ordinando dall’altra
l’intimazione della petizione all’AO 2 con assegnazione del termine per
presentare la risposta;
appellante
la convenuta con atto di appello 24 marzo 2006, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso che da una parte, ammesso lo stralcio delle parole
“al di lei patrocinatore RA 1” contenute nelle domande di causa A5, B4 e C5,
sia accertato che quest’ultimo non è parte in causa, con la precisazione che la
sentenza andrà intimata alla convenuta tramite il suo patrocinatore, e che
dall’altra sia accertato che l’AO 2 non è parte al processo e quindi siano
stralciate integralmente le domande petizionali A2, B2 e C2 e lo siano parzialmente,
nella misura in cui sono dirette nei confronti dell’AO 2, le domande A5, B5 e
C5, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attore con osservazioni 10 maggio 2006 postula la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
richiamato
il decreto 27 marzo 2006 con cui il Segretario assessore ha concesso
all’appello l’effetto sospensivo richiesto;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
la petizione in rassegna AO 1, dopo aver ottenuto varie misure cautelari, ha
convenuto in giudizio AP 1 al fine di ottenere la consegna di 12 azioni al
portatore della F__________ __________ SA, che essa gli avrebbe a suo tempo venduto
per fr. 300'000.-, senza però mai avergliele rimesse in proprietà. Tra le domande
di causa, formulate in via principale, in via subordinata ed in via ancor più
subordinata, ve n’erano alcune (A2, B2 e C2) che facevano ordine all’AO 2,
nella sua veste di eventuale possessore delle azioni in questione, di astenersi
da determinati comportamenti, ed altre (A5, B4 e C5) che comminavano a lui e
all’RA 1, attuale patrocinatore della convenuta, sanzioni penali in caso di disobbedienza
a decisioni dell’autorità (art. 292 CP).
2. Con
la domanda processuale qui in esame, avversata dall’attore, la convenuta ha chiesto
che fosse preliminarmente chiarita la posizione processuale degli RA 1 e AO 2,
che, pur non essendo stati formalmente convenuti in giudizio, erano i
destinatari delle domande di causa A2, A5, B2, B4, C2 e C5. A suo dire, qualora
questi non dovessero essere considerati parti, si sarebbe imposto lo stralcio
integrale delle domande A2, B2 e C2 e lo stralcio parziale, nella misura in cui
erano dirette nei loro confronti, delle domande A5, B4 e C5; mentre nel caso in
cui essi fossero da considerare quali parti in causa, la petizione avrebbe
dovuto essere ritornata all’attore affinché provvedesse ad emendarla indicando anche
costoro quali convenuti.
3. Con
la decisione qui impugnata il Segretario assessore ha parzialmente accolto la domanda
processuale, omettendo di prelevare tassa di giustizia o spese e di assegnare
ripetibili. Egli ha dapprima stabilito che a fronte dell’emendamento postulato
dall’attore con le sue osservazioni, la frase “al di lei patrocinatore RA 1”
contenuta nelle domande di causa A5, B4 e C5 poteva senz’altro essere
stralciata con la precisazione che la sentenza sarebbe però naturalmente stata
intimata anche a quest’ultimo (dispositivo n. 1.1). Quanto alla posizione dell’AO
2, ritenuto che l’attore persisteva a mantenere le domande formulate nei suoi
confronti, egli ha concluso per la sua qualità di parte e gli ha di conseguenza
intimato la petizione con assegnazione del termine di 30 giorni per presentare
la risposta (dispositivo n. 1.2).
4. Con
l’appello che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare il querelato
giudizio nel senso che da una parte, ammesso lo stralcio delle parole “al di
lei patrocinatore RA 1” contenute nelle domande di causa A5, B4 e C5, sia
accertato che quest’ultimo non è parte in causa, con la precisazione che la
sentenza andrà intimata alla convenuta tramite il suo patrocinatore, e che
dall’altra sia accertato che anche l’AO 2 non è parte al processo e quindi
siano stralciate integralmente le domande petizionali A2, B2 e C2 e lo siano
parzialmente, nella misura in cui sono dirette nei confronti dell’AO 2, le
domande A5, B4 e C5, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le
sedi.
5. Delle
osservazioni con cui l’attore postula la reiezione del gravame nella misura in
cui è ricevibile, si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
6. La
domanda di modifica del dispositivo n. 1.1 può essere evasa senza particolari
disquisizioni. La richiesta deve in effetti essere respinta siccome irricevibile
per due motivi: innanzitutto per il fatto che la stessa, in violazione
dell’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, non è stata assolutamente motivata
nell’appello; e poi per il fatto che la modifica in questione non comporta nella
sostanza un diverso esito della contestazione, sicché la richiesta d’appello,
che non fa che ribadire, in termini forse più chiari, quanto già stabilito dal
primo giudice, risulta in definitiva inammissibile (II CCA 23 novembre 2000
inc. n. 12.2000.123, 4 febbraio 2002 inc. n. 12.2001.47, 6 gennaio 2006 inc. n.
12.2005.35) in mancanza del necessario interesse all’impugnazione (sul concetto
di gravamen, cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 4 segg. ad art. 307).
7. Ben
più complesso è invece il giudizio sulla domanda di modifica del dispositivo n.
1.2, che l’attore ha avversato sia per motivi d’ordine che di merito.
7.1 L’attore
ritiene che, su questo punto, il gravame sia irricevibile, in quanto la
decisione impugnata costituirebbe una semplice ordinanza, non appellabile, e
siccome la convenuta non sarebbe legittimata a censurare quel giudizio, che non
riguardava direttamente lei ma l’AO 2. Non è così.
Che il
giudizio di prime cure costituisca in realtà un vero e proprio decreto, di per sé
appellabile, e non una semplice ordinanza appare indiscutibile. Nonostante la
decisione di intimare la petizione all’AO 2 e quella di assegnargli un termine
per presentare la risposta rappresentino semplici ordinanze siccome atti
disciplinanti il procedimento (art. 94 CPC; Cocchi/Trezzini, op. cit.,
m. 1 ad art. 94; Olgiati, Le norme generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, Zurigo
2000, p. 297), è in effetti chiaro che esse sono state rese per il fatto,
implicitamente stabilito con il giudizio impugnato, che a costui andava
riconosciuta la posizione di parte nel processo, questione questa che, vista
oltretutto la sua importanza (Olgiati, op. cit., ibidem), è senz’altro
tale da toccare la sostanza del procedimento civile (Cocchi/Trezzini, op. cit.,
ibidem; Olgiati, op. cit., ibidem; cfr. pure l’elencazione, non esaustiva, di cui
all’art. 97 n. 5 CPC).
Quanto
alla legittimazione della convenuta ad impugnare un dispositivo che concerne
più che altro l’AO 2, si osserva che la dottrina generale concede la
legittimazione all’appello alle parti (Cocchi/Trezzini, op.
cit. m. 4 ad art. 307), a condizione beninteso che la decisione tocchi in
qualche modo i loro diritti o pregiudichi qualcuna delle loro ragioni (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 5, 6 e 8 ad art. 307). Nel caso concreto, ritenuto
che la qualità di parte dell’AO 2 è senz’altro tale da pregiudicare la
posizione processuale della parte convenuta, si pensi alla maggior complessità
di una causa in cui sono coinvolte più persone e soprattutto all’impossibilità
di assumerlo quale teste rispettivamente di sottoporlo all’interrogatorio
formale, prova esperibile solo nei confronti della parte avversa (cfr. per
analogia Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 2 ad art. 271), la legittimazione ad appellare può
senz’altro esserle riconosciuta.
7.2 L’attore
ritiene in ogni caso infondate nel merito le censure sollevate dalla
controparte avverso il querelato giudizio.
Egli ha
senz’altro ragione laddove rileva che la convenuta non potrebbe prevalersi del
fatto che l’AO 2 non sia stato interpellato prima dell’emanazione della
decisione qui impugnata: l’incidente vedeva in effetti opposta la convenuta,
che aveva presentato la domanda processuale, all’attore, fermo restando che la
qualità di parte dell’AO 2 non dipendeva dall’eventuale presa di posizione di quest’ultimo.
È invece
fondato l’assunto della convenuta che rimprovera al giudice di prime cure un
duplice errore, da una parte quello di aver accertato che l’AO 2 era parte del
processo e dall’altra quello di aver pertanto ritenuto di dovergli intimare la
petizione per la risposta. A fronte delle esplicite dichiarazioni di volontà
dell’attore, che sia in petizione (p. 10) sia nelle sue osservazioni alla
domanda processuale (p. 3), pur essendosi poi rimesso sulla questione alla
decisione del giudice, aveva chiaramente lasciato intendere di non voler
convenire in giudizio l’AO 2, non ritenendolo necessario, il Segretario
assessore, atteso che la causa incoata era retta dalla massima dispositiva e
dal principio attitatorio, avrebbe dovuto concludere che questi non era parte
al procedimento e non invece adottare, oltretutto d’ufficio, la soluzione opposta
che - a suo dire - meglio avrebbe garantito la posizione processuale
dell’attore (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 3 ad art. 86): il fatto che in occasione del
precedente procedimento cautelare egli abbia pure agito in tal senso, senza che
la convenuta abbia avuto da ridire, avendolo anzi essa stessa suggerito, non
espone quest’ultima al rimprovero di un comportamento contraddittorio e dunque
costituivo dell’abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC), anche perché, a ben
vedere, le due procedure erano distinte ed oltretutto in sede cautelare,
diversamente da quanto avviene nel merito (Cocchi/Trezzini, op.
cit. m. 23 ad art. 285), le domande possono di principio essere indirizzate
anche a terzi (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 31 ad art. 376). Quanto poi alla soluzione concretamente
adottata dal giudice di prime cure, la stessa, pur non configurando un caso di
ultrapetizione, visto che l’ipotesi di intimare la petizione al terzo era stata
ventilata dall’attore nelle sue osservazioni alla domanda processuale (p. 3), è
nondimeno erronea, l’unica soluzione praticabile essendo quella, proposta dalla
convenuta e prevista applicando per analogia gli art. 45 e 47 CPC (che
disciplina la questione in caso di litisconsorzio necessario), di ritornare la
petizione all’attore per i necessari emendamenti.
7.3 Il
buon fondamento della censura della convenuta non comporta tuttavia ancora la
riforma del dispositivo in questione così come da lei postulato. Se in effetti
la richiesta di accertamento del fatto che l’AO 2 non è parte del procedimento
è giustificata, così non si può però dire della richiesta di stralciare
integralmente le domande petizionali A2, B2 e C2 e di stralciare parzialmente,
nella misura in cui sono dirette nei suoi confronti, le domande A5, B4 e C5.
Questa seconda richiesta non è in effetti il corollario del fatto che l’AO 2
non è stato formalmente convenuto in causa, bensì la conseguenza della sua
carente legittimazione passiva. Sennonché la sede per statuire sulla
legittimazione passiva è la sentenza finale o tutt’al più il giudizio preliminare,
anch’esso sentenza (Rep. 1996 n. 67), eventualmente emesso in applicazione dell’art. 181
CPC (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 ad art. 181; II CCA 7 settembre 2005 inc. n.
10.2000.10; ICCTF 28 febbraio 2006 4C.351/2005) e non invece la decisione,
emanata nella forma di un decreto, nell’ambito di una domanda processuale volta
ad accertare se tutte le parti convenute avevano partecipato alla procedura (in
merito alla sostanziale differenza tra esame e decisione del presupposto processuale
della partecipazione di tutti i convenuti e quella di un’eccezione di carenza
di legittimazione, cfr. Rep. citato).
8. La
convenuta rimprovera infine al Segretario assessore di non essersi pronunciato
sulle spese e sulle ripetibili, nonostante essa gliene avesse fatto esplicita
richiesta. La censura, che configura un motivo di revisione (art. 340 lett. a
CPC), dev’essere respinta siccome irricevibile nella misura in cui ha per
oggetto la tassa di giustizia e le spese giudiziarie, la convenuta non avendo in
effetti subito alcun pregiudizio dal loro mancato prelevamento (II CCA 28
aprile 1995 inc. n. 12.95.132). Per quanto riguarda le ripetibili essa può invece
essere ammessa, nonostante la convenuta non abbia indicato l’ammontare dell’importo
di cui postulava l’attribuzione (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 808 ad art.
309 e m. 9 ad art. 340; II CCA 28 aprile 1995 inc. n. 12.95.132, 11 giugno 1996
inc. n. 12.96.63, 6 febbraio 2001 inc. n. 12.2001.26). Visto l’esito della
contestazione, ben si giustifica il riconoscimento a suo favore di un’indennità
ripetibile parziale di fr. 750.-.
9. Ne
discende il parziale accoglimento del gravame nel senso che, in riforma del dispositivo
n. 1.2, è accertato che l’AO 2 non è parte del procedimento, e che, nell’ambito
del nuovo dispositivo n. 1.3, alla convenuta possono essere attribuiti fr. 750.-
per ripetibili della procedura di primo grado.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili d’appello, calcolate sulla base di un valore
litigioso di fr. 300'000.-, seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che
concretamente l’appellato dev’essere considerato maggiormente soccombente.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello
24 marzo 2006 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza il decreto
21 marzo 2006 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, invariati gli
altri dispositivi, è così riformato:
1.2 È accertato che l’AO 2 non
è parte del processo.
1.3 Non si prelevano né tasse né spese.
L’attore rifonderà alla convenuta fr. 750.- per ripetibili.
Considerandi
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 950.-
b)
spese fr. 50.-
T
o t a l e fr. 1’000.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 1/3 e per la rimanenza
sono a carico dell’appellato, che rifonderà all’appellante fr. 300.- per
ripetibili parziali.
III. Intimazione:
-
-
-
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere
pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr.
15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.
30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se
una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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