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Decisione

12.2006.76

restituzione in intero - nuovi fatti - nuove prove

28 luglio 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i chilometri verosimilmente percorsi quando essa era ufficialmente in

riparazione fossero solo 3'235, invece dei 12'675 ipotizzati nell’istanza, non

esclude la rilevanza delle circostanze allegate ed in particolare delle

conclusioni che l’attore intendeva trarne;

che

l’attore, che può così essere autorizzato ad allegare i fatti in questione, non

può tuttavia pretendere di essere autorizzato a far assumere anche le nuove prove

da lui postulate;

che

in effetti le prove in questione, che a detta dell’attore dovrebbero comprovare

il chilometraggio, l’entità dei lavori eseguiti e la data della loro

esecuzione, oltre ad essere in parte inutili siccome già ammesse in sede di

ordinanza sulle prove 2 dicembre 2005 (si pensi, ad esempio, all’interrogatorio

formale dell’amministratore della convenuta), non sono in ogni caso né idonee

né necessarie per provare quelle circostanze, di per sé già sufficientemente

accertate in base alle risultanze già agli atti (cfr. plico doc. I°-IV°), ciò

che del resto è stato implicitamente ammesso anche dalla stessa parte attrice,

la quale ha dichiarato che le stesse servivano solo per aver conferma di quanto

addotto;

che

il giudizio del Segretario assessore può pertanto essere riformato nel senso

che la domanda di restituzione in intero è accolta solo nella misura in cui

l’attore va autorizzato ad addurre i fatti indicati nell’istanza; ciò impone di

modificare anche il giudizio sulle spese e sulle ripetibili della prima sede,

tenendo conto di una maggior soccombenza della convenuta;

che

l’appello è quindi parzialmente accolto ai sensi dei considerandi che

precedono, ritenuto che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di

secondo grado seguono la soccombenza (art. 148 CPC);

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148

CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

I. L’appello

27 marzo 2006 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la

decisione 20 marzo 2006 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1,

invariati gli altri dispositivi, è così riformata:

4. L’istanza di restituzione in intero è

parzialmente accolta.

Di

conseguenza i fatti esposti nell’istanza di restituzione in intero sono ammessi

a far parte delle allegazioni della parte attrice.

5. La

tassa di giustizia dell’ordinanza e del decreto, in complessivi fr. 50.-, e le

spese, in fr. 30.-, da anticiparsi dall’attore, restano a suo carico per 1/4 e 3/4

sono a carico della convenuta, che rifonderà alla controparte fr. 150.- per

parti di ripetibili.

Considerandi

II. Le

spese della procedura d’appello consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 100.-

b)

spese fr. 50.-

T

o t a l e fr. 150.-

da

anticiparsi dall’appellante, sono a carico delle parti in ragione di metà

ciascuna, compensate le ripetibili di appello.

III. Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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