12.2006.76
restituzione in intero - nuovi fatti - nuove prove
28 luglio 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
12.2006.76
Data decisione, Autorità:
28.07.2006, IICCA
Titolo:
restituzione in intero - nuovi fatti - nuove prove
RESTITUZIONE IN INTERO PER OMESSA INDICAZIONE DI FATTI
RESTITUZIONE IN INTERO PER OMESSA INDICAZIONE DI PROVE
art. 138 CPC-TI
Incarto n.
12.2006.76
Lugano
28 luglio
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2004.867
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 28
dicembre 2004 da
AP 1
rappr. da RA 1
contro
AO 1
rappr. da RA 2
con cui l’attore ha chiesto in via principale la condanna della
convenuta alla riconsegna della sua autovettura Subaru, perfettamente riparata
e funzionante, ed al pagamento di fr. 7'000.- oltre interessi e in via
subordinata la sua condanna al pagamento di fr. 10'000.- più interessi, domande
avversate dalla controparte che ha postulato la reiezione della petizione;
ed ora sull’istanza di assunzione suppletoria di prove e di restituzione
in intero 10 febbraio 2006 dell’attore, che il Segretario assessore con
decisione 20 marzo 2006 ha parzialmente accolto, ammettendo la domanda di
assunzione suppletoria di prove e respingendo la domanda di restituzione in
intero;
appellante l'attore con atto di appello 27 marzo 2006, con cui
chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere anche
l’istanza di restituzione in intero, il tutto protestando spese e ripetibili di
entrambe le sedi;
mentre la convenuta con osservazioni 21 aprile 2006 postula la
reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
richiamato il decreto 27 marzo 2006 con cui il Segretario assessore
ha accordato all’appello l’effetto sospensivo;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che
con petizione 28 dicembre 2004 AP 1 ha chiesto la condanna di AO 1 a riconsegnargli,
perfettamente riparata e funzionante, l’autovettura d’occasione Subaru Legacy 2.5
4WD vendutagli a suo tempo per fr. 12'000.-, che costei tratteneva ormai dal
giugno 2003, dopo esser stata incaricata, pochi giorni dopo l’acquisto, di
effettuare delle riparazioni in garanzia, ed a pagargli fr. 5'000.- per la
perdita di valore dell’auto intervenuta nel frattempo come pure fr. 2'000.- per
gli incomodi (perdite di tempo e spese varie) da lui patiti; in via subordinata,
nel caso in cui la vettura non fosse più a disposizione o riparabile, ha
chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 10'000.-, somma
corrispondente alla differenza fra il prezzo pagato per l’acquisto della stessa
ed il valore (fr. 4'000.-) dell’auto sostitutiva Ford Mondeo 2.0 messagli a
disposizione, oltre al rimborso per i suoi incomodi;
che
con risposta 28 febbraio 2005 la convenuta si è opposta alla petizione
rilevando che l’attore, dopo aver negligentemente causato un danno di fr.
12'000.- alla sua auto, acquistata per altro per soli fr. 11'000.-, aveva successivamente
optato, dietro pagamento di ulteriori fr. 1'000.-, per la sua permuta con la
Ford Mondeo nel frattempo messa a sua disposizione;
che
con l’istanza di assunzione suppletoria di prove e di restituzione in intero 10
febbraio 2006, avversata dalla convenuta, l’attore, preso atto della documentazione
prodotta il precedente 16 gennaio in sede di edizione dalla controparte (plico
doc. I°), ha chiesto, per quanto qui interessa, di essere autorizzato ad
allegare e provare in vario modo (con l’edizione di documenti da terzi, con l’interrogatorio
formale dell’amministratore della convenuta e con l’audizione testimoniale di un
organo e di un dipendente della ditta che aveva effettuato le riparazioni) che
la Subaru, che al momento dell’acquisto risultava aver percorso 93'000 km (doc.
3), in occasione della sua riparazione, avvenuta nel novembre 2003, risultava
averne percorsi ben 105'675;
che
il Segretario assessore, con decisione 20 marzo 2006, dopo aver accolto la
domanda di assunzione suppletoria di prove, ha respinto la domanda di restituzione
in intero, rilevando che dalla documentazione prodotta dalla convenuta con le
proprie osservazioni si evinceva in maniera incontrovertibile che all’acquisto
la vettura aveva percorso 102’440 km, per cui il fatto che si chiedeva di
allegare e di provare appariva già di primo acchito ininfluente, essendo stato chiaramente
sconfessato; la tassa di giustizia e le spese dell’ordinanza (relativa
all’assunzione suppletoria di prove) e del decreto (relativo alla restituzione
in intero) sono state caricate alle parti in ragione di metà ciascuna e le
ripetibili sono state compensate;
che
con l’appello 27 marzo 2006 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con
osservazioni 21 aprile 2006, l’attore chiede di riformare il querelato giudizio
nel senso di accogliere anche l’istanza di restituzione in intero e di porre a
carico della controparte la tassa di giustizia e le spese come pure le ripetibili
di fr. 500.-, ribadendo il benfondato delle sue richieste;
che
giusta l’art. 138 CPC la restituzione in intero per produrre nuovi mezzi di
azione o di difesa che appaiono influenti per l’esito del processo, da chiedersi
entro 30 giorni da che la parte ne è venuta a conoscenza (art. 139 CPC), è
ammessa se questa dimostra che l’omissione non è imputabile a sua negligenza;
che
nel caso di specie, pacifico che la richiesta dell’attore sia tempestiva e che
a quest’ultimo non possa essere imputata negligenza alcuna per non aver
allegato o provato in precedenza le circostanze di fatto di cui egli ora
pretende di prevalersi, si tratta in definitiva di stabilire se le stesse appaiano
rilevanti per il processo, ritenuto che, in base alla giurisprudenza,
nell’esame di questo requisito non occorre essere eccessivamente rigorosi (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 5 ad art. 138);
che
il quesito deve senz’altro essere risolto affermativamente, almeno per quanto
riguarda le circostanze evocate nell’istanza, essendo indiscutibile,
nell’ambito di un giudizio di mera verosimiglianza (Cocchi/Trezzini, op.
cit., ibidem), che le stesse possano avere rilevanza per l’esito del processo;
che
in effetti da quei fatti l’attore aveva concluso -ciò che non può essere a priori
escluso- che l’auto Subaru di sua proprietà, pur essendo stata riconsegnata
alla convenuta siccome bisognosa di riparazioni dopo aver percorso pochi
chilometri, nel frattempo aveva potuto percorrere molta altra strada, senza per
altro che egli ne fosse stato informato, e soprattutto che, stando così le
cose, nemmeno era possibile ritenere che egli in precedenza le avesse cagionato
il danno di fr. 12'000.- asserito dalla controparte;
che,
contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il fatto che al momento
dell’acquisto l’auto non avesse percorso 93'000 km, ma 102’440 km, e che dunque
Fatti
i chilometri verosimilmente percorsi quando essa era ufficialmente in
riparazione fossero solo 3'235, invece dei 12'675 ipotizzati nell’istanza, non
esclude la rilevanza delle circostanze allegate ed in particolare delle
conclusioni che l’attore intendeva trarne;
che
l’attore, che può così essere autorizzato ad allegare i fatti in questione, non
può tuttavia pretendere di essere autorizzato a far assumere anche le nuove prove
da lui postulate;
che
in effetti le prove in questione, che a detta dell’attore dovrebbero comprovare
il chilometraggio, l’entità dei lavori eseguiti e la data della loro
esecuzione, oltre ad essere in parte inutili siccome già ammesse in sede di
ordinanza sulle prove 2 dicembre 2005 (si pensi, ad esempio, all’interrogatorio
formale dell’amministratore della convenuta), non sono in ogni caso né idonee
né necessarie per provare quelle circostanze, di per sé già sufficientemente
accertate in base alle risultanze già agli atti (cfr. plico doc. I°-IV°), ciò
che del resto è stato implicitamente ammesso anche dalla stessa parte attrice,
la quale ha dichiarato che le stesse servivano solo per aver conferma di quanto
addotto;
che
il giudizio del Segretario assessore può pertanto essere riformato nel senso
che la domanda di restituzione in intero è accolta solo nella misura in cui
l’attore va autorizzato ad addurre i fatti indicati nell’istanza; ciò impone di
modificare anche il giudizio sulle spese e sulle ripetibili della prima sede,
tenendo conto di una maggior soccombenza della convenuta;
che
l’appello è quindi parzialmente accolto ai sensi dei considerandi che
precedono, ritenuto che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di
secondo grado seguono la soccombenza (art. 148 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148
CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello
27 marzo 2006 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la
decisione 20 marzo 2006 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1,
invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
4. L’istanza di restituzione in intero è
parzialmente accolta.
Di
conseguenza i fatti esposti nell’istanza di restituzione in intero sono ammessi
a far parte delle allegazioni della parte attrice.
5. La
tassa di giustizia dell’ordinanza e del decreto, in complessivi fr. 50.-, e le
spese, in fr. 30.-, da anticiparsi dall’attore, restano a suo carico per 1/4 e 3/4
sono a carico della convenuta, che rifonderà alla controparte fr. 150.- per
parti di ripetibili.
Considerandi
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.-
b)
spese fr. 50.-
T
o t a l e fr. 150.-
da
anticiparsi dall’appellante, sono a carico delle parti in ragione di metà
ciascuna, compensate le ripetibili di appello.
III. Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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