12.2006.8
Contratto di lavoro, Parità tra i sessi: disparità nel salario e nelle promozioni
13 dicembre 2007Italiano85 min
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Numero d'incarto:
12.2006.8
Data decisione, Autorità:
13.12.2007, IICCA
Titolo:
Contratto di lavoro, Parità tra i sessi: disparità nel salario e nelle promozioni
PARITÀ DEI SESSI
PROVA / PROVE
STIPENDIO
art. 6 LPAR
art. 17 LPAR
Incarto n.
12.2006.8
Rinvio TF
Lugano
13 dicembre 2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Pellegrini ed Ermotti
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.1997.957
(parità dei sessi) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1 - promossa con petizione 16 dicembre 1997 da
AP 1, __________
rappr. dall'avv.,
contro
AO 1, __________
rappr. dall'avv.,
con cui
l'attrice ha chiesto che fosse
accertata la discriminazione sessuale attuata nei suoi confronti dalla
convenuta, sua datrice di lavoro, che fosse fatto ordine a quest'ultima di cessare l'atteggiamento discriminatorio e che la datrice di lavoro fosse
condannata a versarle l'importo
di fr. 165'143.- oltre interessi al 5% a titolo di arretrato salariale, importo
precisato in fr. 295'570.- con le conclusioni di causa, domande alle quali si è
opposta la convenuta e che il Pretore ha accolto parzialmente con sentenza 4
agosto 2003, accertando l'esistenza
della discriminazione sessuale, ingiungendo alla convenuta di cessarla e
condannandola a versare all'attrice
fr. 147'785.- lordi per arretrato salariale dal 23 aprile 1992 al 30 giugno
2003;
appellanti
l'attrice, che con atto di
appello 14 agosto 2003 chiede la condanna della convenuta al versamento di fr.
295'570.- oltre interessi e di fr. 18'000.- quale indennità per ripetibili di
prima sede, e la convenuta, la quale con atto di appello 14 agosto 2003 postula
la reiezione della petizione e l'assegnazione di un'indennità
per ripetibili di prima sede di fr. 18'000.-;
entrambe
le parti opponendosi con le proprie osservazioni al gravame della controparte;
richiamata
la sentenza 25 ottobre 2005 della I Corte civile del Tribunale federale, che ha
annullato il giudizio 1° marzo 2005 (inc. n. 12.2003.123) con il quale la
Camera ha respinto l'appello
dell'attrice e ha rinviato l'incarto all’autorità cantonale per nuovo
giudizio nel senso dei considerandi;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in
fatto:
A. AP 1,
nata nel 1949, si è laureata a __________ in storia moderna e contemporanea e
filosofia del diritto nel 1973 e ha assolto la scuola di giornalismo. Dal 1°
agosto 1976 è stata assunta come praticante presso la AO 1, per cui ha
lavorato, in seguito, come redattrice retribuita a prestazione. Dal 1° gennaio
1983 essa è stata inserita in organico nella classe sedicesima con la qualifica
di redattrice. AP 1 ha chiesto in diverse occasioni dal 1995 in poi una
revisione della sua qualifica salariale per tenere conto della sua doppia
attività di giornalista e di regista, senza esito, salvo una gratifica di fr.
3'000.- nel 1995 e di fr. 2'500.- nel 1996. Il 23 aprile 1997 AP 1 si è rivolta
all'Ufficio di conciliazione in
materia di parità dei sessi, che ha sottoposto alle parti una proposta
conciliativa, respinta dalla datrice di lavoro, e ha preso atto della mancata
conciliazione. Nell'ambito del
nuovo sistema remunerativo entrato in vigore nel 1997 AO 1 ha inserito AO 1 in
organico con la funzione di redattrice-documentarista DAC del valore di 245
punti.
B. AP 1
si è rivolta alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo con
petizione 16 dicembre 1997 di accertare che AO 1 aveva commesso una
discriminazione sessuale nei suoi confronti, di ordinare la cessazione della
discriminazione e di condannare la datrice di lavoro al pagamento di fr.
165'143.- oltre interessi al 5% a titolo di arretrato salariale al 31 dicembre
1997. Secondo l'attrice, la
datrice di lavoro l'ha
discriminata, poiché essa svolge compiti sia di giornalista sia di regista dal
1980 e dal 1° gennaio 1983 si trova in sedicesima classe, dove è giunta al
massimo retributivo, mentre i suoi colleghi maschi che svolgono la stessa
attività, in particolare __________ B__________, __________ F__________, __________
K__________, __________ W__________ e __________ S__________, si trovano tutti
in diciottesima o in diciannovesima classe di stipendio. Nella propria risposta
del 15 aprile 1998 AO 1 si è opposta alla petizione. Essa ha contestato alcune
affermazioni sulla formazione dell'attrice, ha rilevato che vi sono colleghi di identica mansione in
classi inferiori di stipendio e ha negato ogni discriminazione. A suo dire la
doppia funzione svolta dall'attrice
ha comportato il riconoscimento di indennità puntuali nel 1995 e nel 1996 ed
essa ha lo stipendio massimo previsto per la funzione di
redattrice-documentarista. La convenuta ha contestato di non offrire
possibilità di carriera alle donne e ha osservato che i colleghi con cui si
confronta l'attrice le sono
superiori, per capacità di produzione di cicli complessi con argomenti più
vasti. Nei successivi allegati di replica 13 ottobre 1998 e di duplica 7 maggio
1999 le parti hanno ribadito le loro rispettive domande di giudizio. Esperita l'istruttoria, esse hanno rinunciato a
comparire al dibattimento finale, confermandosi nel contenuto dei rispettivi
memoriali conclusivi, l'attrice
confermando le domande di giudizio con le conclusioni 11 luglio 2003 e
adeguando gli arretrati salariali al 30 giugno 2003 a fr. 295'570.-, mentre la
convenuta ha ribadito la richiesta di reiezione della domanda giudiziaria.
C. Statuendo
il 4 agosto 2003, il Pretore ha accertato che AO 1 ha commesso una
discriminazione nei confronti dell'attrice ai sensi dell'art. 3 LPAr, ha ordinato alla convenuta di cessare la
discriminazione e l'ha
condannata a versare a titolo di arretrati salariali dal 23 aprile 1992 al 30
giugno 2003 l'importo di fr.
147'785.- lordi oltre interessi al 5%. Non ha prelevato tasse e spese e ha
posto a carico della convenuta un'indennità per ripetibili di fr. 15'000.- in favore dell'attrice.
D. Entrambe
le parti hanno interposto appello contro la sentenza del Pretore. L’attrice con
atto di appello 14 agosto 2003 chiede che in riforma della sentenza impugnata
la convenuta sia condannata a versarle a titolo di arretrati l'importo di fr. 295'570.- e fr. 18'000.- per
ripetibili. La convenuta, per contro, postula con atto di appello di stessa
data la reiezione della petizione e l'assegnazione di un'indennità
per ripetibili di fr. 18'000.- a carico dell'attrice. Nelle rispettive osservazioni 29 agosto 2003 e 1° settembre
2003 ogni parte propone la reiezione dell'appello avversario. Nel giudizio 1° marzo 2005, questa Camera ha
respinto l'appello dell'attrice e accolto quello della convenuta. Statuendo
il 25 ottobre 2005 il Tribunale federale ha accolto il ricorso per riforma e ha
annullato la sentenza cantonale, rinviando la causa per nuovo giudizio ai sensi
dei considerandi. All'udienza
del 10 aprile 2006 la giudice delegata della Camera ha sentito le parti.
in diritto: 1. Con
la sentenza 25 ottobre 2005 4C.138/2005 il Tribunale federale ha rinviato la
causa a questa Camera per completare gli accertamenti di fatto e pronunciarsi
sull'esistenza dell'asserita discriminazione salariale a
scapito dell'attrice, dopo aver
operato un confronto tra la sua situazione e quella dei colleghi “storici” e
dei colleghi entrati successivamente alle dipendenze della convenuta, secondo
le modalità indicate ai considerandi 7.3 e 7.4. L'autorità cantonale, a cui è stata rinviata una causa, può tenere
conto di nuove allegazioni, in quanto lo consenta la procedura cantonale, ma
deve porre a fondamento della sua nuova decisione i considerandi di diritto
contenuti nella sentenza di rinvio del Tribunale federale (art. 66 cpv. 1 OG,
in vigore fino al 31 dicembre 2006). La sua cognizione è limitata dai motivi
della sentenza di rinvio nel senso che essa è vincolata da quanto deciso definitivamente
dal Tribunale federale (DTF 133 III 201 consid. 4.1) e dalle constatazioni di
fatto che non sono state impugnate (DTF 131 III 91 consid. 5.2 e rif. citati).
Le parti sono reintegrate nella stessa situazione in cui si trovavano prima che
questa Camera statuisse (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 23 ad art. 322). La Camera non deve
avviare una nuova istruttoria sugli accertamenti chiesti dal rinvio, ma deve
eseguire gli stessi in base al medesimo fascicolo sulla scorta del quale aveva
emanato la prima sentenza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Appendice 2000/2004, n. 29 ad art. 322).
2. Secondo
l'art. 12 cpv. 2 LPar in vigore
dal 1° gennaio 2007, dinanzi ai tribunali cantonali l'art. 343 CO si applica indipendentemente dal valore litigioso. Nella
fattispecie nessuna delle parti ha chiesto in appello di allestire la perizia a
suo tempo rifiutata dal Pretore. Né simile prova risulta necessaria, poiché il voluminoso
carteggio processuale è sufficiente ai fini del giudizio.
3. Il Pretore
ha ritenuto in concreto che l'attrice
aveva reso verosimile l'esistenza
di una discriminazione salariale a suo danno fondata sul sesso e che la
convenuta non aveva portato la prova di un'assenza di discriminazione. Egli ha accertato che l'attrice realizzava documentari dall'inizio degli anni Ottanta svolgendo
contemporaneamente la funzione di regista e di giornalista, in completa
autonomia, così da poter essere considerata l'autrice dei documentari singoli che eseguiva all'interno di una rubrica televisiva,
subordinata gerarchicamente a un produttore, rispettivamente a un
capo-dipartimento. In tale attività essa ha ottenuto elogi anche pubblici. L'attrice ha perfezionato la propria
formazione professionale nell'uso
della videocamera digitale Sony VX 1000 E, con la quale ha confezionato
documentari svolgendo la funzione di regista, giornalista, fonico e camerawoman.
Per quel che concerne le retribuzioni, il primo giudice ha stabilito che l'attrice era inserita nella classe
sedicesima del vecchio contratto collettivo 1985 della convenuta, che non
indicava specificatamente il duplice ruolo di regista e giornalista, e che essa
non aveva fatto uso della via parallela di promozione vigente all'interno dell'azienda, di cui invece avevano usufruito __________ B__________, __________
F__________, __________ K__________, __________ W__________ e __________ S__________,
né aveva chiesto di accedervi.
Il primo
giudice ha constatato che nel sistema salariale in vigore fino al 1997 l'attrice era stata discriminata non solo nei
confronti dei colleghi summenzionati, le loro attività essendo paragonabili
nonostante l'attività
aggiuntiva di produttore da loro svolta, ma anche nei confronti di altri
colleghi (__________P__________, __________ R__________ e __________ D__________),
inseriti nella sua stessa classe salariale benché svolgessero solo l'attività di redattori e non anche di
registi. Tale discriminazione, prosegue il primo giudice, è peggiorata con il
sistema retributivo entrato in vigore il 1° gennaio 1997, poiché la convenuta
ha qualificato __________ S__________, __________ F__________, __________ W__________
e __________ B__________ come “registi di livello 1” con 270 punti e fr. 131'118.-
lordi di stipendio, l’attrice come “redattrice documentarista” con 245 punti e
fr. 118'677.- lordi di stipendio, __________ P__________ come “regista di
livello III” con 250 punti e fr. 120'727.75 di stipendio lordo e __________ R__________
e __________ D__________ come l'attrice, che con anzianità e formazione finanche superiore è stata
superata nelle qualifiche e parificata a colleghi con funzioni differenti dalle
sue. La differenza di trattamento, prosegue il Pretore, non è fondata su motivi
oggettivi, di modo che è presunta essere sessista, non avendo la convenuta
portato la prova dell'assenza
di discriminazione sessuale. Accertata la discriminazione sessuale, il Pretore
ha determinato in fr. 147'785.- lordi gli arretrati salariali dovuti all'attrice, attribuendole la metà della
differenza che la separa da __________ B__________, le cui caratteristiche si
avvicinano di più a quelle dell'attrice ma il cui lavoro si differenzia da quello di AP 1, la quale
non produce cicli o fiction.
4. Secondo
l'attrice, il Pretore ha
erroneamente calcolato la cifra di arretrato salariale in fr. 147'785.- lordi, ossia la metà della differenza
che la separa, dall'aprile
1992, da __________ B__________. Essa ritiene che la produzione di cicli
dipendeva proprio dalla promozione (passaggio di classe) che le è stata
ingiustamente negata, di modo che l'arretrato deve ammontare a fr. 295'570.-. Da parte sua, la convenuta sostiene nel suo appello, in
sintesi, che AP 1 non è per nulla paragonabile a S__________, F__________, W__________,
B__________ e K__________, poiché questi realizzano e producono cicli di
documentari e fiction, mentre lei agisce all'interno di una specifica rubrica e non è produttrice.
5. La
legge federale sulla parità dei sessi, in vigore dal 1° luglio 1996 (LPar; RS
151.1), concretizza il diritto costituzionale del divieto di discriminazione, direttamente
applicabile in virtù dell'art.
8 cpv. 3 Cost., che sancisce il diritto ad un salario uguale per un lavoro di
uguale valore. Secondo l'art. 3
cpv. 1 e 2 LPar nei rapporti di lavoro uomini e donne non devono essere
pregiudicati né direttamente né indirettamente a causa del loro sesso; il
divieto si applica, fra l'altro,
all'attribuzione dei compiti,
alla retribuzione e alla promozione. Chi subisce una discriminazione ai sensi
della predetta norma può chiedere di far cessare una discriminazione attuale,
di accertare una discriminazione che continua a produrre effetti molesti,
nonché di ordinare il pagamento del salario dovuto (art. 5 cpv. 1 lett. b-d
LPar). L'art. 6 LPar, norma
speciale rispetto all'art. 8
CC, allevia l'onere della prova
nel senso che l'esistenza di
una discriminazione fondata sul sesso è presunta se la persona che se ne
prevale la rende verosimile. In altre parole, non è necessario che il giudice
sia pienamente convinto della fondatezza degli argomenti avanzati; basta ch'egli disponga d'indizi sufficienti per ritenere possibili le circostanze allegate,
senza escludere conclusioni diverse (DTF 130 III 145 consid. 4.2). Nella misura
in cui una discriminazione è stata resa verosimile, l'art. 6 LPar impone al datore di lavoro di dimostrare che la
differenza di trattamento si fonda su motivi obiettivi. Qualora non vi riesca,
l'azione del dipendente va
accolta, senza che sia necessario determinarsi sull'esistenza di una politica del personale sessista (DTF 127 III 207
consid. 3b).
6. Secondo
l'art. 17 LPar le pretese
salariali (art. 5 cpv. 1 lett. d LPar) sono giudicate secondo il nuovo diritto,
se l'azione civile è stata
intentata dopo l'entrata in
vigore della presente legge oppure se al momento dell'entrata in vigore l'autorità
competente di prima istanza non aveva ancora preso una decisione. Nella
fattispecie, la petizione è stata introdotta il 16 dicembre 1997, di modo che è
applicabile il nuovo diritto.
7. Nella
sua sentenza 25 ottobre 2005, il Tribunale federale ha rinviato la causa a
questa Camera con il compito di confrontare la situazione dell'attrice con quella dei colleghi di sesso
maschile, sia “storici”, sia più giovani, indicando il percorso professionale
di costoro (1), l'attività da
loro svolta prima del loro inserimento in organico (2) la classe e la funzione
con la quale sono stati inseriti in organico (3), quando e per quale motivo
hanno ottenuto l'accesso a una
o più classi superiori (consid. 7.3). Ha inoltre spiegato che nel caso in cui
la situazione sia comparabile, la Camera dovrà ammettere l'esistenza di una discriminazione fondata
sul sesso ed esaminare i motivi addotti dalla convenuta per giustificare la
differenza di trattamento. Una volta determinata, se del caso, la classe di
salario alla quale l'attrice
poteva aspirare, la Camera dovrà ordinare la correzione della situazione con il
versamento della differenza tra il salario percepito e quello che avrebbe
ottenuto in caso di promozione, con effetto retroattivo dalla data in cui la
promozione è stata rifiutata, vale a dire il 1995. In seguito la Camera dovrà
stabilire se la valutazione del lavoro e l'inserimento dell'attrice
nel nuovo sistema remunerativo dal 1° gennaio 1997 siano discriminatorie
rispetto a quelle dei colleghi di sesso maschile (consid. 7.4).
8. Il
confronto tra la situazione dell'attrice e quella dei colleghi di sesso maschile menzionati in causa
può essere eseguito sulla base dei documenti agli atti (doc. 25, incarto
richiamato dalla convenuta con le schede personali complete degli interessati, contenute
nei due scatoloni grigi).
8.1 AP 1,
nata nel 1949, ha conseguito la licenza universitaria in storia moderna e contemporanea
e filosofia del diritto a __________ nel 1973, dove ha anche frequentato, dal
1971 al 1972, la scuola di giornalismo (scheda personale: certificati e
formulari). Dopo uno stage alla __________ dal luglio al settembre 1972 (doc.
17), una collaborazione come giornalista al __________ (doc. Z, AA-CC) e un
periodo di attività dal luglio 1974 al febbraio 1976 come programmista regista
alla __________ (doc. V), l'attrice
ha eseguito presso la convenuta un praticantato redazionale dal 1° agosto 1976
al 31 ottobre 1977 per formazione di redattrice (scheda personale: contratto di
lavoro per praticanti 13 luglio 1976 e lettera ufficio del personale/__________
12 luglio 1976) e ha poi lavorato in qualità di collaboratrice di programma
fino al 1981 (scheda personale: "contratto 4": 1978-1980) e come
redattrice retribuita a prestazione (cosiddetta cachettista) fino al 1983
(scheda personale: "contratto 4"), quando è stata inserita nell'organico della convenuta come redattrice in
classe 16 con uno stipendio di fr. 66'527.50 lordi annuali (doc. D; scheda personale: contratto di lavoro 1°
gennaio 1983), raggiungendo nel 1988 il massimo di tale classe (scheda
personale: lettera __________ /__________ 18 dicembre 1986) e dove è rimasta
fino all'entrata in vigore del
nuovo sistema salariale adottato dalla convenuta dal 1° luglio 1997 (con
effetto retroattivo al 1° gennaio 1997). L'attrice ha chiesto il 9 giugno 1995 una riqualificazione della
propria funzione, visto che svolgeva la duplice attività di giornalista e
regista e realizzava i propri documentari da sola dal 1980 (doc. F), ottenendo
puntuali gratifiche di fr. 3'000.- nel 1995 (doc. H) e di fr. 2'500.- nel 1996
(doc. O) accordate per la “completa autonomia con la quale svolge la funzione
di redattrice-regista” e lettere interlocutorie dei dirigenti, nelle quali si
attestava il ruolo di giornalista e regista e la padronanza “eccellente” del
mezzo televisivo (doc. G), ma si rinviava il problema della rivalutazione del
ruolo e del cambiamento di funzione al parere della Commissione dei registi,
rispettivamente al nuovo organico (cfr. doc. M e L). Nel nuovo organico l'attrice è stata inserita come redattrice-documentarista
DAC con 245 punti e uno stipendio di 116'700.- lordi annuali (scheda personale; doc. PP e 12) e non risulta che
sia stata promossa in corso di causa.
8.2 __________
B__________, nato nel 1950, ha ottenuto il Bachelor of Arts allo __________
nel 1972, la licenza in filosofia nel 1973 alla __________ e la "maîtrise
d'enseignement en philosophie"
nel 1975 a __________ (doc. 25). Ha iniziato a collaborare con la convenuta
come regista indipendente nel 1976 (scheda personale: questionario personale 26
novembre 1979) e dal 1980 al 1985 è stato collaboratore retribuito a
prestazione con la qualifica di regista (doc. 25). Dal 1° gennaio 1986 è stato
inserito in organico come regista in classe 17, con uno stipendio di fr. 94'707.15 lordi annuali (doc. 25) e con la precisazione che “resta inteso che nel corso del 1986 prevediamo
di far effettuare un'analisi che ci dovrà permettere di stabilire il valore
esatto della funzione che lei è chiamato a svolgere” (scheda
personale: lettera __________ e __________ /__________ 18 dicembre 1985). Al
momento dell'inserimento nell'organico si è motivato l'inserimento “sulla base degli onorari versati in questi ultimi anni dovrò
concedergli una classe 17 con il codice "Y" (allargamento della
funzione e qualifica ottima). Per giustificare tale scelta dovrei però avere al
più presto una qualifica”
(scheda personale: lettera __________ /__________ 4 dicembre 1985). Egli è
stato quindi posto, già a partire dal 1° gennaio 1986, al massimo della classe
17 (scheda personale: lettera __________ /__________ 21 gennaio 1986). Dal 1°
gennaio 1988 __________, “su
proposta dei suoi superori diretti”, è stato promosso in classe 18 “ad personam” come “CS regista” per “il lavoro (…)
finora svolto” (lettera __________
e __________ /__________ 16 dicembre 1987). In una missiva 4 giugno 1991 il
direttore dei programmi TV __________ ha dichiarato che la promozione era in “classe 18 I (=allargamento dei compiti di
regista) (…). Il passaggio di classe è stato possibile dopo l'analisi del 3 ottobre 1986, che tuttavia
stabiliva il valore massimo del suo posto alla classe 17. L'attuale classe 18I "ad personam"
è stata accettata dalla Direzione del personale della __________ in virtù del
suo impegno professionale ampliato e diversificato rispetto ai registi di
classe 16. Resta evidentemente possibile un'ulteriore promozione in classe 19 K (…) non (…) prima del 1995” (scheda personale: lettera __________ /__________
4 giugno 1991). Nel nuovo organico del 1997 __________ è stato inserito come
regista di livello 3 con 270 punti e uno stipendio di fr. 138'630 lordi annuali, compresa l'indennità di residenza (scheda personale:
lettera __________ e __________ /__________ 10 novembre 1997).
8.3 __________
W__________, nato nel 1944, ha conseguito la maturità e ha assolto un
apprendistato di redazione al __________ (scheda personale) prima di entrare
nell'organico della convenuta
nel 1964 per una formazione biennale di redattore, in qualità di assistente
redattore (stipendio di fr. 850.- mensili il primo anno e fr. 950.- mensili il
secondo). Nel 1966 egli è poi passato alla classe 8 come assistente di
redazione-collaboratore con un salario di fr. 13'200.- lordi annuali (scheda personale: contratto 5 marzo 1966 e
lettera __________ /__________ 23 gennaio 1968), nel 1969 alla classe 10 come
collaboratore di redazione “su
proposta dei suoi diretti superiori” e come “tangibile
riconoscimento per il lavoro (…) svolto fino ad oggi” con uno stipendio di fr. 18'640.- lordi annuali compresa l'indennità di residenza (scheda personale: lettera __________ /__________
12 dicembre 1968; contratto 20 gennaio 1969) e nel 1971 alla classe 12 come
redattore per gli stessi motivi testé citati e con uno stipendio di fr. 22'876.- lordi annui (scheda personale:
lettera __________ /__________ 7 dicembre 1970 e 4 marzo 1971). Dal gennaio
1973 gli sono stati concessi due aumenti straordinari di fr. 670.- annuali (scheda
personale: lettera __________ /__________ 21 agosto 1972 e 12 dicembre 1972).
Nel 1973 egli è poi stato inserito “in via eccezionale” nella
classe 14 come redattore, in seguito a ricorso contro la nuova classificazione
delle funzioni, nel quale chiedeva il collocamento nella classe 16 (scheda
personale: decisione Comitato centrale della __________ 17 ottobre 1973).
Nel corso
del 1975 e del 1976, __________ W__________ ha chiesto di essere promosso in
classe 16. Egli ha ottenuto tale promozione dal 1° gennaio 1977 quale redattore
“come tangibile riconoscimento
per il lavoro (…) svolto fino ad oggi” (scheda personale: lettera __________ e __________ /__________ 18
dicembre 1976). Nel 1978 egli ha poi chiesto di essere promosso in classe 18 (scheda
personale: lettera __________ /direzione 2 novembre 1978), domanda rifiutata
poiché “il valore massimo del
suo posto di lavoro corrisponde pienamente alla classe 16” (scheda personale: lettera __________ /__________
29 gennaio 1979). Il 1° ottobre 1983 la datrice di lavoro ha confermato l'inserimento nella classe 16, con uno
stipendio di 80'212.50 lordi
annuali (compresa l'indennità
di residenza; scheda personale: contratto di lavoro 1° ottobre 1983). Dal 1°
gennaio 1985 egli è poi stato promosso in classe 17 con la qualifica di “redattore (codice Y)” su “proposta dei suoi superiori diretti” (scheda personale: lettera __________ e __________ /__________ 19
dicembre 1984).
Sulla qualifica
di W__________, il capo dipartimento __________ ha dichiarato che egli “è un giornalista – molto bravo – che
realizza servizi, documentari, speciali per l'Attualità e per la Direzione Programmi. Da un punto di vista delle
responsabilità, non ne ha di specifiche rispetto ad altri redattori. La sua
valutazione deve piuttosto riferirsi alla qualità del suo lavoro – molte volte
lodato e apprezzato dentro e fuori la AO 1. Egli è un
giornalista-documentarista, così come, per esempio, __________ S__________ è un
regista-documentarista. Comunque: W__________ realizza dossier, servizi, ricostruzioni
storiche (…), documentari di ampio respiro (…), ricerche accurate su aspetti
culturali, sociali interni e internazionali. Lavora in proprio, senza dirigere
altri redattori; ma possiede una personalità decisionale spiccata rispetto alle
squadre, al montaggio, ai vari servizi” (scheda personale: lettera __________ /__________ 21 novembre
1988). A seguito di una richiesta di promozione da parte di W__________, il 20
febbraio 1990 egli è stato dapprima confermato nella classe 17 quale redattore
(scheda personale: lettera __________ /__________ 20 febbraio 1990), per poi, a
decorrere dal 1° gennaio 1990, essere promosso “ad personam” nella
classe 18 come redattore “sentito
il parere favorevole della Direzione generale” (scheda personale: lettera __________ e __________ /__________ 23
febbraio 1990). Nel nuovo sistema di organico del 1997 __________ W__________ è
stato inserito come regista di livello 3 con 270 punti per un stipendio di fr.
138'630.- lordi all'anno (scheda personale: lettera __________
e __________ /__________ 10 novembre 1997).
8.4 __________
S__________, nato nel 1939, ha assolto il Liceo e la Scuola d'Arte di __________. È poi stato docente e
ispettore cantonale dei monumenti, ha frequentato corsi di lingua inglese e
della __________ a __________ e viaggiato per circa un anno e mezzo “in tutti i continenti per studio e per reportage/documentari
TV”. Nel corso del 1963 e del
1964 egli ha frequentato l'“École
nationale du cinéma” a __________
(scheda personale: questionario personale 12 dicembre 1977). Dall'ottobre 1964 è entrato presso la convenuta come
assistente regista e cameraman con uno stipendio di fr. 12'000.- lordi annuali (scheda personale:
lettera __________ /__________ 23 settembre 1964). Dal 1° febbraio 1965,
immutato lo stipendio, egli è stato promosso a regista, con attività
consistente nella “realizzazione
di trasmissioni dirette e filmate, testi, montaggio, sonorizzazione” (scheda personale: lettera 10 febbraio
1965 __________ /__________; contratto 24 giugno 1965). Poiché “la situazione di tutti i collaboratori a
contratto E che parallelamente abbiano impegni ufficiali o regolari sia
professionali, sia amministrativi con ditte private di produzione di film o di
trasmissioni televisive, non è compatibile nella forma e nella sostanza con i
regolamenti e con gli statuti della __________”, il contratto di lavoro con __________ S__________ è stato
rescisso, ed egli ha continuato a collaborare come regista retribuito a
prestazione con la __________ con un salario giornaliero “maggiorato del 10%” dapprima come regista (scheda personale: lettera __________ /__________
7 agosto 1969) e poi, dal 1° gennaio 1972, come produttore e regista (scheda
personale: contratto d'impiego
4b 15 ottobre 1971; contratto 22 settembre 1972).
A seguito
di una sua richiesta 6 novembre 1972 volta al passaggio dalla classe III alla
classe IV poiché si occupava anche della produzione (partire da un tema,
elaborare un progetto, preparare i preventivi, organizzare le riprese con
amministrazione del budget, intervistare le persone, redazione dei testi e,
eventualmente, lavorazione grafica), dopo una prima decisione negativa 3
gennaio 1973 dal Dipartimento dell'Esercizio, egli è stato promosso in tale classe come “conferma in modo tangibile [dell'] alto apprezzamento che la Direzione e i
capi dipartimento del programma della __________ danno alla sua attività di
regista” (scheda personale:
lettera __________ /__________ 12 gennaio 1973 e lettera __________ /__________
17 gennaio 1983). Al riguardo, __________ __________ aveva dichiarato di aver
deciso di sciogliere le sue riserve, dettate da una parte dall'inferiore mole di lavoro rispetto a __________,
in parte dovuta alla posizione di produttore di quest'ultimo e alla sua personalità, dall'altra dal timore di creare un pregiudizio che giustificasse la
promozione di tutti i registi in classe IV (scheda personale: lettera __________
/__________ 17 gennaio 1973). Dal 1° gennaio 1975, egli è poi stato promosso a “redattore e regista-produttore” (contratto 1° gennaio 1975).
Dal 1°
gennaio 1978, __________ S__________ è stato inserito in organico come CS
regista in classe 18 con uno stipendio di fr. 71'009.- lordi annuali (compresa l'indennità di residenza; scheda personale: contratto 1° gennaio
1978). Con lettera 6 aprile 1981 l'Ufficio del personale ha comunicato a __________ S__________ che la
sua funzione sarebbe stata quella di regista. Egli ha ricorso contro tale
qualifica, ritenendo che la stessa non corrispondeva ai compiti da lui svolti,
ovvero, oltre alla regia, alla stesura di idee, alla redazione di testi, alla
proposta di soggetti originali, all'elaborazione di sceneggiature e alla stesura dei dialoghi, così come
alla ricerca storica. La Commissione di ricorso ha tuttavia respinto il
gravame, poiché secondo il contratto collettivo “gli impiegati sono inquadrati nell'ambito della classificazione delle funzioni in vigore. Tali
denominazioni di ordine generale devono corrispondere ai compiti più importanti
assolti dal collaboratore”. L'allora direttore generale __________ ha poi
dichiarato che il ricorso andava respinto e il “codice P rimpiazzato dal codice I poiché il ricorrente ha usufruito
di una promozione sulla cosiddetta via parallela, in più della sua carriera” (scheda personale: lettera Direzione del personale
__________ /__________ 31 dicembre 1981).
Nel 1983 __________
S__________ ha nuovamente chiesto una promozione, poiché oltre a regista e autore
era produttore (stesura e adeguamento dei preventivi nonché amministrazione del
budget; scheda personale: lettera __________ /__________ 28 novembre 1983).
Sebbene tale richiesta fosse preavvisata favorevolmente dal direttore dei
programmi __________ __________ (__________S__________ è certamente il nostro
regista-autore di maggiore talento”), __________ __________ dell'Ufficio del personale l'ha respinta poiché la regolamentazione prevedeva la possibilità di
una promozione solo dal gennaio 1985 (scheda personale: lettera __________ /__________
28 novembre 1983; __________ /__________ 29 novembre 1983). Il 31 gennaio 1984
anche l'esperto professionale __________
__________ ha ritenuto “doveroso
sottolineare l'apporto che egli
offre alla __________ non solo quale regista, ma anche quale organizzatore,
produttore, nonché autore o ideatore, spesso, dei programmi che realizza. È
indubbiamente un grosso vantaggio, per un Ente quale il nostro, poter affidare
alla stessa persona un insieme di compiti, importanti e determinanti ai fini
della buona riuscita della realizzazione, che, di regola, sono svolti da diverse
persone, con funzioni ben determinate” (scheda personale: lettera __________ /__________ 31 gennaio 1984).
Tuttavia, la direzione del personale __________ ha comunicato che “le esigenze dei compiti assegnati a questo
collaboratore corrispondono alla classe 18. Trattandosi di un'estensione della funzione-tipo della classe
16 è opportuno mantenere il codice I (estensione della funzione dovuta al
titolare del posto). Poiché il signor S__________ ha raggiunto il massimo della
classe 18 il 1° gennaio 1980, le condizioni per una promozione sulla base del
sistema di qualifica saranno soddisfatte il 1° luglio 1986 [corretto a mano:
1987]. Tuttavia ci rendiamo conto che – anche se la valutazione di una funzione
viene eseguita solo in base al capitolato d'oneri – nel caso in questione, la qualifica personale può
rappresentare un elemento di particolare importanza. Per questa ragione non ci
opporremmo a una domanda di promozione anticipata al 1° luglio 1985 [rettificato
con lettera __________ /__________ 4 giugno 1985: 1° luglio 1986] se la
qualifica personale dovesse risultare "ottima". Il signor Soldini
potrebbe allora essere promosso in classe 19, codice Y” (scheda personale: lettera Direzione del personale __________ /Direzione
regionale della __________ 7 giugno 1984). Il 10 ottobre 1984 __________ __________
dell'Ufficio del personale ha
comunicato a __________ S__________ che “il valore massimo del suo posto di lavoro è fissato alla classe 18 I
(allargamento della funzione); la denominazione della sua funzione è quella di
regista” (loc. cit.). Dal 1°
gennaio 1985 egli ha quindi mantenuto la classe 18 e la funzione di regista,
con uno stipendio di fr. 100'865.60
lordi annuali (compresa l'indennità
di residenza; scheda personale: contratto 1° gennaio 1985). Un ricorso 9
gennaio 1985 di __________ S__________ contro la sua classificazione è stato
respinto (scheda personale: lettera __________ /Direzione del personale __________
9 gennaio 1985; lettera Direzione del personale __________ /__________ 14
maggio 1985). __________ S__________ è poi stato promosso dal luglio 1987 in
classe 19 K “ad personam” con funzione di regista “sulla base della qualifica ottima espressa
dai suoi superiori diretti”
(lettera 6 luglio 1987).
Nel nuovo
organico del 1997 __________ S__________ è stato inserito come regista di
livello 3 con 270 punti e uno stipendio di fr. 151'997.- lordi all'anno
(scheda personale: lettera __________ /__________ 10 novembre 1997). È andato
in pensione il 30 settembre 2001 (scheda personale: lettera __________ /__________
27 agosto 2001).
8.5 __________
F__________, nato nel 1940, ha ottenuto la maturità nel 1959, la licenza in scienze
economiche e politiche all'Università
di __________ nel 1971 e ha conseguito un certificato in psicologia e una formazione
in sociologia. Dopo attività professionali come traduttore e
sociologo-psicoterapista dal 1965 al 1971, è stato assunto dalla convenuta il
1° ottobre 1971 come “collaboratore
specializzato/assistente del direttore” in classe 16, con uno stipendio di fr. 35'719 lordi annuali (compresa l'indennità di residenza) e con la previsione di una promozione in
classe 17 quale CS collaboratore specializzato assistente un anno dopo (scheda
personale: contratto 21 ottobre 1971 e allegati). Il 1° gennaio 1973 egli è
quindi stato promosso in classe 17 (scheda personale: lettera __________ /__________
12 dicembre 1972). Il 5 settembre 1975 __________ F__________ ha chiesto una
promozione, ritenendo errata la funzione di “assistente”. Dal 1°
gennaio 1976 egli è passato “su
proposta dei suoi diretti superiori” in classe 18 (scheda personale: lettera __________ /__________ 12
dicembre 1975), dal 1° aprile 1979 con la funzione di “collaboratore specializzato” e uno stipendio di fr. 76'590.- (compresa l'indennità
di residenza; loc. cit.: contratto 1° aprile 1979). Nel 1991 è stato promosso
in classe 19 K “ad personam” a seguito della “qualificazione ottima espressa dai suoi superiori diretti” e quale “riconoscimento tangibile per il lavoro svolto fino ad oggi”, con un aumento di fr. 6'879.- annuali (scheda personale: lettera __________
e __________ /__________ 16 luglio 1991 e 8 luglio 1991).
Nel nuovo
organico del 1997 __________ F__________ è stato inserito come regista di
livello 3 con 270 punti e uno stipendio di fr. 151'997.- lordi annuali (scheda personale: lettera __________ e __________
/__________ 10 novembre 1997). È andato in pensione il 31 agosto 2000 (scheda
personale: lettera __________ /__________ 18 agosto 2000).
8.6 __________
K__________, nato nel 1933, ha ottenuto il certificato di ceramista d'arte nel 1953, ha frequentato una scuola di
danza e ha lavorato come attore, cabarettista e assistente di regia dal 1954 al
1960, come regista dal 1960 al 1963 e ha iniziato a lavorare come regista
presso la convenuta nel 1964 (scheda personale: stato del personale). __________
K__________ è stato collaboratore al programma retribuito a prestazione con la
funzione di regista fino al 1° gennaio 1983 (scheda personale: diversi
contratti), quando è stato collocato nell'organico della convenuta come regista in classe 18 K con uno stipendio
di fr. 89'738.- lordi annuali
(compresa l'indennità di
residenza; scheda personale: lettera __________ e __________ /__________ 22
dicembre 1982; contratto 1° gennaio 1983), dopo aver contestato l'inserimento in classe 16. Per quanto
risulta dalla scheda personale __________ Ke__________ ha preteso la classe 18
in quanto non svolgeva solo l'attività
di regista, ma anche quella di concettore, produttore e organizzatore dei suoi
filmati (scheda personale: lettera __________ /__________ 19 settembre 2002). __________
K__________ è andato in pensione il 31 gennaio 1998 (scheda personale: lettera __________
/__________ 12 gennaio 1998). Non vi sono agli atti indicazioni sull'inserimento nel nuovo organico del 1997,
salvo che al momento del pensionamento, nel gennaio 1998, egli aveva la
funzione di regista TV e uno stipendio annuo di fr. 138'630.05 (scheda
personale).
8.7 __________
D__________, nato nel 1958, ha conseguito la licenza in economia politica all'Università di __________ nel 1982 (scheda
personale: certificato). È stato assunto dalla convenuta il 1° dicembre 1983
come “praticante redattore” (formazione quale redattore) con uno
stipendio inizialmente di fr. 29'000.- lordi annuali per il primo semestre, con aumenti per ogni
semestre fino a 34'730.- lordi
annuali per il quarto semestre (scheda personale: contratto 1° dicembre 1983) e
ha lavorato come collaboratore retribuito a prestazione dal 1986 al 1988 con la
qualifica di redattore (scheda personale: diversi contratti). Dal 1989 è stato
inserito nell'organico della
convenuta in classe 14 con la funzione di redattore e uno stipendio di fr. 70'253.- lordi annuali (compresa l'indennità di residenza; scheda personale: contratto
1° gennaio 1983). È poi stato promosso in classe 16 con la funzione di
redattore dal 1990 “su proposta
dei suoi superiori diretti” e
quale “segno di riconoscimento
per il lavoro (…) svolto” con
un aumento di fr. 4'488.- lordi
annuali (lettera __________ e __________ /__________ 18 dicembre 1989).
Nel nuovo
organico 1997 __________ D__________ è stato inserito come
redattore-documentarista con punti 245 e un salario di fr. 114'091.- lordi annuali, aumentato nel 1998 a
fr. 117'004, nel 1999 e nel
2001 di fr. 1'300.– a seguito
alla decisione dell'istanza d'arbitrato di destinare una percentuale
della massa salariale agli aggiustamenti degli stipendi (scheda personale: lettera
__________ e __________ /__________ 10 novembre 1997, 21 dicembre 1998; lettera
__________ /__________ 16 marzo 1999 e 5 gennaio 2001).
8.8 __________
R__________, nato nel 1963, ha conseguito la maturità commerciale e la licenza
in diritto all'Università di __________
nel 1988. Dal 1981 ha collaborato con __________” e nel 1986 ha svolto uno stage di tre settimane presso la __________
(scheda personale: certificati e curriculum vitae). È stato assunto dalla
convenuta il 1° dicembre 1987 come “praticante redattore” (formazione di redattore) con uno stipendio di fr. 23'780.- lordi annuali per il primo semestre,
con aumenti semestrali fino a fr. 35'670.- lordi annuali per il quarto semestre (scheda personale: contratto
1° dicembre 1987). Dal 1° gennaio 1990 fino al 31 dicembre 1994 ha lavorato
come collaboratore a onorario quale “redattore” (scheda
personale: diversi contratti). Nel 1995 è stato invece assunto secondo il
contratto collettivo di lavoro con la funzione di “redattore” e uno
stipendio di fr. 105'697.-
lordi annuali. Nei contratti di lavoro non è indicata la classe. La convenuta
sostiene che è nella classe 16 (doc. 22).
Nel nuovo
organico 1997 __________ R__________ è stato inserito come
redattore-documentarista DAC con punti 245 e uno stipendio di fr. 106'543.- lordi annuali (scheda personale: lettera
__________ e __________ /__________ 10 novembre 1997), aumentato di fr. 5'800.- nel 1999 a seguito alla decisione
dell'istanza d'arbitrato di destinare una percentuale
della massa salariale agli aggiustamenti degli stipendi inferiori ai valori di
riferimento delle funzioni, di fr. 1'300.- nel 2000 e di fr. 1'500.- nel 2001 (scheda personale: lettera __________ /__________ 16
marzo 1999, 15 marzo 2000 e 5 gennaio 2001).
8.9 __________
P__________, nato nel 1951, dopo aver ottenuto il certificato di fotografo nel
1970 ha lavorato in tale veste per un anno. Dal 1972 ha poi lavorato per la AO
1 quale assistente di produzione, ovvero “aspirante operatore-film (stagiaire camera-film)” con uno stipendio di fr. 14'427.- lordi annuali per il primo semestre, di fr. 15'114.- per il
secondo semestre, di fr. 18'286.- dal 1° gennaio 1973 e, dal luglio 1973, di
fr. 19'506.- (scheda personale: lettera __________ /__________
e __________ 6 dicembre 1972; lettera __________ /__________ 13 luglio 1973;
schema di valutazione 23 ottobre 1973; contratto 28 gennaio 1972; lettera __________
/__________ 22 dicembre 1972; stato del personale). Concluso il periodo di
formazione, dal 1° gennaio 1974 egli è stato promosso in classe 6 quale “Cameraman film” con uno stipendio di fr. 24'023.- lordi annuali (scheda personale: contratto 11 febbraio 1974),
dal 1° gennaio 1976 “su
proposta dei suoi diretti superiori” e come “tangibile
riconoscimento per il lavoro (…) svolto fino ad oggi” in classe 8 (scheda personale: __________ e __________ /__________
12 dicembre 1973) e il 1° gennaio 1979, sempre quale “tangibile riconoscimento per il lavoro (…) svolto fino ad oggi”, in classe 10, con uno stipendio nell'ottobre 1979 di fr. 39'589.- lordi annuali (compresa l'indennità di residenza; scheda personale: lettera
__________ e __________ /__________ 18 dicembre 1978; contratto 24 settembre
1979).
__________
P__________ ha lasciato la AO 1 nel novembre 1980 per riprendere gli studi e ha
ottenuto nel giugno 1984 la licenza in scienze dell'educazione all'Università
di __________ (scheda personale: lettera __________ /Ufficio del personale 23
luglio 1980; certificato). Dal 1° gennaio 1984 egli ha quindi ricominciato a
collaborare a onorario con AO 1 come “Cameraman film”
nella “produzione film” (scheda personale: contratto 5 gennaio
1984). Dal 1° maggio 1985 è stato promosso a “regista” nella “struttura informazione”, sempre
quale collaboratore a onorario (scheda personale: contratto 13 maggio 1985). La
motivazione di tale promozione risulta essere “P__________, dopo anni di attività svolta quale cameraman, ha
studiato scienze dell'educazione,
con particolare riferimento ai mass-media, presso l'Università di __________. Dopo aver visionato il suo lavoro di
laurea e una realizzazione per l'emissione __________ (TV __________), ritengo che P__________ possa
dare qualche cosa di nuovo e di positivo al prodotto __________. Qualora la
prima esperienza si rivelasse interessante, è mia intenzione ricorrere a P__________
per altre realizzazioni” (scheda
personale: richiesta __________ 1° marzo 1985). Tale accordo è stato rinnovato
anche per l'anno 1986 (loc.
cit.: lettera __________ /__________ 30 ottobre 1985; contratto 1° gennaio 1986,
30 settembre 1986). Dal 1° gennaio 1987 egli è poi stato qualificato quale “collaboratore programmi” (scheda personale: lettera __________ /__________
29 settembre 1986, 29 settembre 1987; contratto 30 settembre 1986, 30 settembre
1987). Dal 1° gennaio 1989 egli è poi passato a lavorare per AO 1, sempre in
qualità di “collaboratore
programmi”, con uno stipendio
di fr. 80'800.- lordi annuali (scheda
personale: contratto 1° gennaio 1989), aumentato dal 1° gennaio 1991 a fr. 92'341.- quale “segno di riconoscimento per il lavoro (…) finora svolto” (scheda personale: lettera __________ e __________ /__________ 18 dicembre 1990). Dal
1° luglio 1994 egli è stato inserito nella classe 16 con uno stipendio di fr.
114'410.- lordi annuali
(compresa l'indennità di
residenza; scheda personale: contratto 1° luglio 1994) e dal 25 gennaio 1996
nella funzione “regista” con uno stipendio di fr. 115'894.- lordi annuali (compresa l'indennità di residenza; scheda personale:
contratto 25 gennaio 1996).
Nel nuovo
organico 1997 __________ P__________ è stato inserito come regista di livello 2
con punti 225 e uno stipendio di fr. 115'894.- lordi annuali (scheda personale: lettera __________ e __________ /__________ 10 novembre 1997),
promosso a regista di livello 3 nel 1998 con valore dei punti 250 e uno
stipendio di fr. 119'700 lordi
annuali (scheda personale: lettera __________ /__________, 21 dicembre 1998),
aumentato di fr. 1200.- nel 2000 e di fr. 1'000 nel 2001 (scheda personale: lettere 15 marzo 2000 e 5 gennaio
2001 __________ /__________).
9. Per quanto concerne il periodo precedente al gennaio 1997,
prima della collocazione dei dipendenti nel nuovo sistema rimunerativo, occorre
anzitutto verificare quali siano le posizioni simili e le mansioni comparabili
con quelle di AP 1. In altre parole, occorre mettere a confronto l'attività dell'attrice con quella svolta dai colleghi di sesso maschile ai quali
essa si riferisce in causa, per stabilire se la loro posizione in seno all'azienda all'epoca delle promozioni fosse comparabile. Solo in un secondo tempo,
qualora vi fossero situazioni comparabili, occorre porsi il quesito della
discriminazione fondata sul sesso.
9.1 Dal
carteggio processuale è emerso che la convenuta aveva instaurato un sistema di
promozioni parallelo a quello previsto dal contratto collettivo allora vigente
(CCL 1985), ovvero delle promozioni “ad personam”, per “funzioni allargate”. In altre parole, così come dichiarato da __________ __________,
specialista in gestione finanziaria per AO 1 e, poi, responsabile dell'ufficio del personale, “per passare di classe ovvero per entrare
nel nostro caso alla classe 17 (ma ciò valeva per tutte le funzioni) occorreva
realizzare due condizioni: aver passato un periodo di almeno 5 anni al massimo
della classe 16 ed aver avuto una qualifica ottima. Per quanto riguarda
ulteriori promozioni in particolare per poter accedere alle classi superiori
alla 17 che erano riservate ai quadri vi erano unicamente due possibilità. O si
diventava quadro oppure in caso contrario si doveva ricorrere alla cosiddetta
via parallela. Questa via funzionava nei seguenti termini. Per ogni funzione vi
era un descrittivo della funzione, allestito a livello nazionale. Se il
dipendente si rendeva conto che la sua funzione più non corrispondeva a questo
descrittivo, nel senso che era più ampia, o di ciò si rendeva conto il suo
superiore, l'uno o l'altro potevano richiedere un adeguamento
dello stipendio alla nuova funzione allargata sulla base di un nuovo descrittivo
che essi allestivano e che veniva presentato per valutazione a livello
nazionale. Infatti fino alla fine del 1994 tutte le promozioni erano discusse a
livello nazionale, a tutti i livelli di classe. Se a livello nazionale si
riceveva il nulla osta il collaboratore veniva inquadrato, ad personam, in una
classe superiore confacente alla sua funzione allargata. Quando si parla di
promozione ad personam o percorso parallelo si parla della stessa cosa” (audizione 9 gennaio 2003, pag. 8 in fondo
e 9 in alto e in mezzo ). Con ciò “si voleva evitare che dei registi potessero fuggire verso situazioni
di funzionariato, sempre all'interno
di AO 1 per poter beneficiare di stipendi più elevati” (audizione 7 novembre 2002 di __________ __________, regista presso
AO 1 e, poi, produttore e responsabile regista, pag. 3 nel mezzo). Anche il
teste S__________ ha dichiarato che “il collaboratore che non era un funzionario ma era ad esempio autore
poteva essere promosso sopra la sedicesima ad personam sulla base di
prestazioni valutate aldilà della media. Non so se questa discussione si
concretizzò ma senz'altro se ne
parlò. Per me si concretizzò poiché io sono stato promosso dalla sedicesima
classe. Preciso che per quanto riguarda registi, autori, giornalisti ecc. la
classe era la sedicesima mentre per i "funzionari" vi era una possibilità
di carriera con scatti a classi superiori. L'idea era quella di evitare che autori, registi e giornalisti si
facessero tentare a divenire dei funzionari ad esempio dei capi rubrica, così
da entrare in questo ambito funzionariale con relativi scatti di classe”
(audizione 8 ottobre 2002, pag. 3 in basso).
9.2 Tale
sistema ha permesso, come illustrato (sopra, consid. 8; cfr. anche audizione
testé citata, pag. 9 in fondo), ad alcuni dipendenti (B__________, W__________,
K__________, S__________ e F__________), ma non all'attrice, di beneficiare di promozioni al di fuori degli schemi della
convenzione collettiva dianzi menzionata. Occorre tuttavia verificare se l'attrice svolgeva, come gli altri dipendenti
testé citati, delle cosiddette “funzioni allargate”
che giustificassero una promozione “ad personam”.
9.3 Le
gratifiche di fr. 3'000.- nel
1995 e di fr. 2'500.- nel 1996 ottenute
da AP 1 (sopra, consid. 8.1) sono un indizio che l'attrice svolgeva “funzioni
allargate”, poiché accordate
per la “completa autonomia con
la quale svolge la funzione di redattrice-regista” (doc. H e O) e perché “in effetti per il lavoro che tu svolgi
dovresti entrare nella funzione di redattrice-regista, perché appunto sei
completamente autonoma nel lavoro di regia dei tuoi documentari (…) tangibile
riconoscimento di questa "doppia funzione" (…) tua legittima richiesta” (doc. G). In tal senso, si rinvia anche
alla dichiarazione del teste __________ __________, secondo il quale “in caso particolare o laddove non vi erano
le valutazioni si cercava di tamponare con delle indennità di funzioni o dei
supplementi (cosiddetti premi), in attesa di definire con il nuovo contratto
dove si andava a parare. Si trattava di modi per correggere provvisoriamente le
situazioni di coloro che si riteneva svolgessero funzioni che effettivamente
andassero aldilà dello stipendio effettivamente percepito” (audizione __________ __________, pag. 12
penultimo paragrafo). Lo stesso teste __________ __________ ha inoltre dichiarato
che “è vero che la doppia
funzione di giornalista e regista non era contemplata nel descrittivo della
sedicesima classe tanto che la signora AP 1 era in attesa di valutazione
proprio per il fatto di svolgere questa doppia funzione di regista e
giornalista” (loc. cit., pag.
12 in basso). La circostanza che l'attrice svolgesse la doppia funzione di giornalista e di regista è
stata peraltro confermata anche dal teste __________ __________ (giornalista
per la RTSI, poi produttore e, da ultimo, produttore esperto), secondo il quale
“la signora AP 1, nell'ambito della rubrica __________, ha
cominciato se ben ricordo a realizzare dei documentari con la doppia funzione
di regista e giornalista agli inizi degli anni Ottanta. Ciò era divenuto
abituale nel lavoro della signora AP 1 siccome, pur facendo dei soggetti
giornalistici ella si rivolgeva in particolare a dei soggetti adatti per la forma
documentaristica. Questa era la sua inclinazione” (audizione 17 ottobre 2002, pag. 2 in alto). Egli prosegue
dichiarando che “mi ricordo che
negli anni Ottanta e fino al novantasei vigeva una convenzione collettiva di
lavoro che classificava i giornalisti e i registi in una classe di accesso, per
così dire terminale, in sedicesima. Era una classe ampia fatta apposta così
tanto che teoricamente vi poteva pure contenere il direttore. Però è chiaro che
si trattava di una gabbia salariale. Certamente in questa sedicesima non era
riconosciuta la doppia funzione poiché in sedicesima era il regista e in
sedicesima era pure il giornalista. Pure io ero collocato al massimo della
sedicesima, fino alla fine degli anni Ottanta. Debbo precisare che io a quei
tempi oltre al giornalista normale avevo anche il titolo di produttore poiché
mi occupavo di produzioni esterne, di cicli di studi con filmati (che non sono
Fatti
i cicli di documentari) ciononostante ero comunque classificato in sedicesima
classe. Per quanto mi riguarda ad un certo momento riuscii a passare al massimo
della diciassettesima classe”
(loc. cit., pag. 3). Anche la teste __________ __________ (produttrice alla __________,
già giornalista redattrice, così come capo rubrica) ha dichiarato che “di solito io questi documentari li
realizzavo con un regista siccome prevalentemente una giornalista. È vero che
in casi rari vi era una persona sola che svolgeva il ruolo di regista e di
giornalista. La norma era che vi fossero due persone. Negli anni ottanta queste
persone che cumulavano i due ruoli erano, così mi ricordo, i signori F__________,
S__________, W__________, K__________, B__________ e da qualche anno anche la
signora AP 1, ovvero circa a partire dal 1984” (audizione 25 settembre 2002, pag. 6 nel mezzo). Infine, il teste __________
__________ (montatore presso AO 1) ha dichiarato che “in tutti questi lavori che io ho montato, AP 1 ha sempre fatto tutto
da sola nel senso che non vi era un regista. Era lei l'autrice e giornalista e anzi, gestiva lei tutte le fasi. Queste fasi
sono le seguenti: l'idea, la
preparazione, la ripresa, il montaggio, la sonorizzazione, la lettura del
prodotto” (audizione 25
settembre 2002, pag. 3 in mezzo).
“La
funzione di giornalista e regista allo stesso tempo può anche essere definita
di “autrice”, poiché “con il passare degli anni vi è stata una maggiore compenetrazione di
queste due figure per cui i ruoli non sono più così distinti tanto che con l'andare del tempo è venuta a crearsi la
funzione dell'autore, che cumula
queste due funzioni, e che è in grado di concepire, realizzare, portare avanti
un prodotto dandogli pure un certo stile” (audizione __________ __________ 8 ottobre 2002, pag. 2 in fondo). AP
1 “senz'altro ella riveste la qualifica di autrice dei suoi documentari
visto che ella si occupa di essi dall'inizio alla fine dando loro un volto. Ribadisco che ella è la madre
e il padre dei suoi documentari che gestisce da sola” (loc. cit., pag. 3 nel mezzo). Il teste __________ __________
(giornalista per AO 1, poi produttore e, da ultimo, produttore esperto) ha
inoltre affermato che “per
quanto riguarda la definizione di autore, la mia definizione è la seguente:
colui che trova, scopre, un certo soggetto. Lo studia, lo realizza e lo monta
nel senso che lo confeziona, secondo il suo particolare taglio e sentire. Nell'intenzione dell'autore vi è quella di dare un'originalità stilistica e narrativa al soggetto prescelto. Per quanto
riguarda la signora AP 1, ripercorrendo il suo percorso professionale posso
dire che, sempre più gradualmente, si profila quale autrice negli anni Novanta”
(audizione 17 ottobre 2002, pag. 2 in fondo e 3 in alto). Che l'attrice rivestisse il doppio ruolo di
giornalista e regista è, quindi, fuori di dubbio.
9.4 __________
B__________ è stato inserito in organico nel gennaio 1986 come “regista” in classe 17, sulla base degli onorari che gli erano stati versati
precedentemente e “allargamento
della funzione e qualifica ottima”. Egli ha poi ricevuto dal gennaio 1988 la promozione in classe 18 “ad personam” come “CS regista” “(= allargamento dei compiti di regista)”, “in virtù del suo
impegno professionale ampliato e diversificato rispetto ai registi di classe 16” (sopra, consid. 8.2). __________ W__________
ha ricevuto nel gennaio 1985 la promozione in classe 17 con la qualifica di “redattore (codice Y)” poiché “è un giornalista – molto bravo – che realizza servizi, documentari,
speciali per l'Attualità e per
la Direzione dei programmi. Da un punto di vista delle responsabilità, non ne
ha di specifiche rispetto ad altri redattori. La sua valutazione deve piuttosto
riferirsi alla qualità del suo lavoro – molte volte lodato e apprezzato dentro
e fuori la AO 1. Egli è un giornalista-documentarista, così come, per esempio, __________
S__________ è un regista-documentarista. Comunque: W__________ realizza
dossier, servizi, ricostruzioni storiche (…), documentari di ampio respiro (…),
ricerche accurate su aspetti culturali, sociali interni e internazionali.
Lavora in proprio, senza dirigere altri redattori; ma possiede una personalità
decisionale spiccata rispetto alle squadre, al montaggio, ai vari servizi”. Circa, poi, la promozione nel febbraio
1990 (retroattivamente al gennaio) in classe 18 come “redattore”, dal
carteggio processuale non emerge alcunché (sopra, consid. 8.3). __________ S__________
è stato inserito nel gennaio 1978 in organico come “CS regista” in
classe 18. Nel 1983 il direttore dei programmi __________ ha preavvisato
favorevolmente una sua richiesta di essere promosso, poiché, oltre a regista,
autore e produttore. Tale richiesta è stata dapprima respinta, ma S__________
ha ricevuto comunque la promozione nel luglio 1987 in casse 19K “ad personam” come “regista” “sulla base della qualifica ottima espressa dai suoi superiori
diretti” (sopra, consid. 8.4). __________
F__________ è stato assunto nel 1971 come “collaboratore specializzato/assistente del direttore” in classe 16, con la previsione di una
promozione in classe 17 un anno dopo, cosa che è avvenuta nel gennaio 1973. Dal
gennaio 1976 egli è poi passato in classe 18 “su proposta dei suoi diretti superiori”. Nel 1991 è poi stato promosso in classe 19 K “ad personam” a seguito “della
qualificazione ottima espressa dai suoi superiori diretti” e quale “riconoscimento tangibile per il lavoro svolto fino ad oggi” (sopra, consid. 8.5). Infine, L__________
è stato collocato in organico come “regista” in classe
18K, dopo aver contestato l'inserimento
in classe 16. Per quanto risulta dalla sua scheda personale, egli ha preteso la
classe 18 poiché non svolgeva solo l'attività di regista, ma anche quella di concettore, produttore e
organizzatore dei suoi filmati (sopra, consid. 8.6). Tutte le persone testé
citate hanno dunque usufruito della cosiddetta “via parallela” per
tener conto della loro “funzione
allargata”. Hanno quindi
beneficiato, in posizioni simili e mansioni comparabili, di promozioni che AP 1,
seppur espletando la doppia funzione di giornalista-regista (autrice), non ha avuto.
Sulla scorta del carteggio processuale vi sono quindi seri indizi sufficienti
per ritenere che la discriminazione salariale è la conseguenza della
discriminazione nelle promozioni, così come allegato dall'attrice. Essa ha reso verosimile di essere
stata vittima di una discriminazione, poiché non ha goduto di promozioni
concesse a lavoratori di sesso opposto con posizioni simili e mansioni
comparabili. Per contro, come verrà illustrato in seguito (consid. 9.5-9.15),
il datore di lavoro non ha dimostrato che la differenza di trattamento si fonda
su motivi obiettivi.
9.5 La
convenuta sostiene in maniera generale che “l'attività
aggiuntiva di primaria importanza, il rapporto gerarchico diretto con il
direttore dei programmi, le modalità di lavoro diverse, l'impegno e le responsabilità accresciute ed
il guadagno per l'azienda sono
certamente elementi oggettivi”
che giustificano le differenze di stipendio tra l'attrice e i colleghi menzionati (appello, pag. 3 seg.). Se non che,
essa non allega alcuna risultanza che comproverebbe che tali circostanze
giustificavano una promozione, mentre non la meritava il fatto di espletare più
funzioni rispetto a quella prevista dalla classe 16. Dall'istruttoria è invece emerso, come testé
illustrato (sopra, consid. 9.4), che la “via parallela” aveva
proprio lo scopo di tener conto delle molteplici funzioni svolte da alcuni
dipendenti.
9.6 In
particolare, la datrice di lavoro prosegue affermando che il Pretore ha voluto
paragonare attività oggettivamente diverse (appello, pag. 4 in basso).
Tuttavia, essa non spiega compiutamente in che misura tali attività non siano
comparabili. Ciò che è invece emerso dall'istruttoria è che l'attrice,
come i colleghi menzionati, svolgeva più funzioni e che, al contrario di
questi, non ha ricevuto alcuna promozione (sopra, consid. 9.3, 9.4). Invero, l'attrice ha svolto già dai primi anni Ottanta
il doppio ruolo di giornalista-regista, rimanendo tuttavia in classe 16 sin dal
1983 e raggiungendo nel 1988 il massimo di tale classe. __________ B__________,
qualificato come “regista”, è invece entrato direttamente in organico
nella classe 17 sulla base degli onorari che gli erano stati versati precedentemente
e con indicazione “allargamento
della funzione”. La promozione
da lui ricevuta nel 1988 “ad
personam” in classe 18 è stata
conferita poiché vi era un “allargamento
dei compiti di regista”
rispetto ai registi di classe 16. __________ S__________ è stato inserito nel
gennaio 1978 in organico come “CS
regista” in classe 18. Nel 1983
il direttore dei programmi __________ ha preavvisato favorevolmente una sua
richiesta di essere promosso, poiché, oltre a regista, autore e produttore.
Tale richiesta è stata dapprima respinta, ma S__________ ha ricevuto comunque
la promozione nel luglio 1987 in classe 19K “ad personam”. __________
K__________ è stato collocato in organico come “regista” in classe
18 K, dopo aver contestato l'inserimento
in classe 16. Per quanto risulta dalla sua scheda personale, egli ha preteso la
classe 18 in quanto non svolgeva solo l'attività di regista, ma anche quella di concettore, produttore e
organizzatore dei suoi filmati (sopra, consid. 8.6). Nella classe 16 (CCL 1985)
erano previste le seguenti funzioni (doc. 6):
“ Capo settore
Collaboratore
al programma
Collaboratore
specializzato
Delegato
della produzione TV
Giornalista/redattore
"Redaktionsleiter"
(DRS)
Redattore/giornalista
Regista
teatrale R
Regista
TV
Specialista
di settore ”.
Le
persone elencate sopra svolgevano l'attività di regista e, siccome si occupavano anche di altri compiti
(“allargamento dei compiti di
regista”) sono stati promossi “ad personam”. __________ W__________, poi, ha ricevuto
la promozione nel 1985 nella classe 17 poiché “un giornalista (…) che realizza servizi, documentari, speciali per l'Attualità e per la Direzione dei programmi.
Da un punto di vista delle responsabilità, non ne ha di specifiche rispetto ad
altri redattori. La sua valutazione deve piuttosto riferirsi alla qualità del
suo lavoro – molte volte lodato e apprezzato dentro e fuori la AO 1. Egli è un
giornalista-documentarista, così come, per esempio, __________ S__________ è un
regista-documentarista” (scheda
personale: lettera __________ /__________ 21 novembre 1988). Nel 1990 egli è
poi stato promosso nella classe 18. AP 1, che rivestiva, oltre alla funzione di
giornalista, anche quella di regista dei suoi documentari, non ha invece
ottenuto alcuna promozione.
9.7 Secondo
la convenuta, poi, la correzione dello stipendio perché l'attrice sarebbe anche regista è errata,
poiché il CCL 1985 collocava nella classe 16 sia il redattore/giornalista, sia
il regista, egualmente retribuiti (appello, pag. 4 in fondo e 5). La censura
non è condivisibile. Invero, dall'istruttoria (sopra, consid. 9.1) è emerso che la convenuta aveva
instaurato un sistema di promozioni “parallelo” alla
convenzione testé citata, proprio per fare in modo che le persone che
svolgevano più funzioni ottenessero il relativo riconoscimento salariale. Ciò
che, d'altra parte, essa ha
fatto con B__________, W__________, S__________ e K__________ (sopra, consid.
9.4). Quanto a P__________, R__________ e D__________, come è stato illustrato
e verrà spiegato in seguito (sopra, consid. 8.1, 8.7, 8.8 e 8.9 e 10), essi non
sono paragonabili all'attrice. Circa,
infine, alla tesi della convenuta secondo la quale l'attrice non si è mai lamentata della sua classificazione, basti
rammentare che il 9 giugno 1995 (doc. F) essa ha chiesto una riqualificazione
della propria funzione, proprio in considerazione del fatto che svolgeva la
duplice attività di giornalista e regista (sopra, consid. 8.1).
9.8 La convenuta
sostiene altresì che la qualifica di “autrice” non è di
alcuna pertinenza dal profilo salariale, poiché non ha riscontri nella
classificazione delle funzioni (appello, pag. 6 nel mezzo). Se non che, la
censura non giova alla sua tesi. Come detto (sopra, consid. 9.3), tale
denominazione significa che essa riveste la doppia funzione di giornalista e di
regista. Poco importa, quindi, che l'attrice abbia indicato o meno simile denominazione negli allegati
preliminari. Invero, ciò che importa è l’accertamento che l’attrice svolgeva
una doppia mansione e che per le cosiddette “funzioni allargate”
era prevista una via parallela, cui hanno beneficiato, al contrario dell'attrice, i colleghi di sesso maschile
menzionati in precedenza.
9.9 La
convenuta prosegue sostenendo che W__________, F__________, B__________, S__________
e K__________ svolgevano attività aggiuntive rispetto a AP 1. Essa afferma
anzitutto che essi sono registi, ma anche produttori, ciò che implica compiti e
responsabilità ben superiori a quelle dei redattori/giornalisti (ideazione,
progettazione, precalcolazione e amministrazione del budget, gestione delle
persone, esecuzione e controllo finale). Essi producono, in tal senso, cicli o fiction
in maniera del tutto autonoma, dipendendo direttamente dal direttore dei
programmi (appello, pag. 7 segg.).
Va
dapprima spiegato che cosa si intende con produzione, fiction e cicli. “Un ciclo di documentari si svolge su un
tema unico ma su diverse puntate, cinque-sei, con frequenza settimanale (…). La
differenza tra un documentario e un ciclo di documentari è che il tema non
viene limitato ad un solo documentario di 50 minuti ma viene approfondito in
maniera più importante appunto su diversi documentari” (audizione __________ __________, pag. 4 in fondo). I cicli “possono comportare anche un impegno di 1-2
anni (…). Il documentario affronta una tematica a sé stante e ben definito che
si esaurisce, mediamente, in una sola volta e di solito viene fatto in tre mesi” (audizione __________ __________ 7
novembre 2002, pag. 6 in alto). Invece, “come fiction si intende film o anche una commedia dialettale non
fatta in teatro ma girata e montata. È un termine generico che implica tutto
ciò che ha una sceneggiatura, degli attori e che non è reale” (audizione __________ __________ 25
settembre 2002, pag. 4 in fondo e 5 in alto). “Si tratta di un film realizzato su una base di una sceneggiatura, di
un copione, dove vi sono attori che recitano con dei ruoli specifici. Vi è un
set dove il regista dirige queste persone. Per contro il documentario documenta
la realtà, raccoglie testimonianze e non c'è recita” (audizione
di __________ __________ 7 novembre 2002, pag. 7 in fondo). Quanto al
produttore, quello “classico è
il responsabile di una rubrica che deve gestire in particolare le persone che
vi lavorano con un budget di tot franchi. La redazione della rubrica può essere
più o meno ampia. Poi ci sono anche dei mandati di produzione puntuali per dei
così detti fuori schemi. Ciò vale in particolare per i cicli dove il direttore
dà ad un singolo questo mandato di produzione ma può valere anche per un
mandato di produzione limitato ad una serata precisa (…). Come detto il
produttore deve gestire sia il personale della sua rubrica, sia l'aspetto finanziario” (audizione __________ __________ 7 novembre 2002, pag. 8 in mezzo).
Dall'istruttoria è emerso che B__________, W__________
(audizione __________ 25 settembre 2002, pag. 4 in fondo; per B__________
anche __________ 9 gennaio 2003, pag. 2 in fondo) S__________ e F__________
(audizione __________ 9 gennaio 2003, pag. 3 in mezzo) hanno
eseguito dei cicli. A eseguire anche delle fiction (audizione __________
17 ottobre 2002, pag. 6 in alto; audizione __________ 7 novembre 2002, pag. 4
in alto) sono stati B__________ (audizione __________ 9 gennaio 2003, pag. 2 in
fondo) e S__________ (audizione __________, pag. 2 in alto; audizione __________
8 ottobre 2002, pag. 4 in mezzo).
Anzitutto,
va rilevato che __________ S__________ è stato inserito nel 1978 in organico
direttamente in classe 18 sebbene non svolgesse ancora l'attività di produttore. Tant'è che __________ __________ aveva espresso
riserve a una sua promozione poiché il collega __________ era anche produttore
(sopra, consid. 8.4). Nel giugno 1984 la direzione del personale __________ non
ha peraltro ritenuto di dover promuovere S__________ perché anche “produttore”, poiché “le
esigenze dei compiti assegnati a questo collaboratore corrispondono alla classe
18. Trattandosi di un'estensione
della funzione-tipo della classe 16 è opportuno mantenere il codice I (…)”. Essa ha tuttavia specificato di non
escludere una promozione, se la qualifica personale dovesse risultare “ottima” (sopra, consid. 8.4). Essa ha fatto quindi dipendere la promozione
dalla qualifica, non dal fatto che egli fosse anche produttore. Inoltre, a
parte S__________ e K__________, per i quali dall'istruttoria è emerso che erano diventati anche produttori (sopra,
consid. 8.4 e 8.6), dubbi possono sorgere sugli altri dipendenti in questione.
Invero, la teste __________ __________ (già giornalista nel 1972, inviata
speciale, presentatrice e produttrice del __________ per __________ fino al
1993) ha affermato che “per la realizzazione
di cicli o serie di documentari vi erano dei budget il cui controllo era affidato
non al regista o al giornalista bensì ad una persona che si occupava di questi
aspetti gestionali delle finanze” (audizione 17 ottobre 2002, pag. 9 in mezzo). Il teste __________ __________
(giornalista redattrice e, poi, produttrice per la __________ dal 1992) ha poi
precisato che “dal profilo
della gestione non vi era alcuna differenza tra i lavori della signora AP 1 e
quelli di B__________ e S__________. Come detto si discuteva inizialmente il
tema e poi essi partivano. Non vi era neppure differenza dal punto di vista
gestionale. Ognuno di loro era responsabile di un preventivo insieme al
coordinatore. Preventivo che mi veniva sottoposto in qualità di produttrice ed
ero io a valutare se questo preventivo fosse coerente con il prodotto in
questione. Ero io a firmare se dare il via libero o meno, sotto mia
responsabilità” (audizione 25
settembre 2002, pag. 7 nel mezzo).
Il teste __________
__________ (produttore e, poi, capo dipartimento per la __________) ha dichiarato
che “il produttore deve gestire
sia il personale della sua rubrica, sia l'aspetto finanziario (…). Durante la mia permanenza in AO 1 la
signora AP 1 non ha avuto la qualifica di produttrice nel senso che non è stata
responsabile di gestire persone e soldi nel senso indicato qui sopra. Per
contro ella, nel suo lavoro, è sempre dipesa da un produttore. Per quanto
riguarda i signori B__________ e S__________ essi hanno svolto dei cicli che
implicano un budget finanziario importante da gestire mentre per quanto
riguarda i collaboratori essi avevano dei collaboratori seppur in numero
limitato. Per quanto riguarda F__________ e W__________ essi hanno ricevuto dei
mandati di produzione puntuali da parte del direttore, in particolare per i
cicli di documentari, con i relativi importanti budget, che nulla hanno a che
vedere con i singoli documentari realizzati per le rubriche "da
schema". Il signor K__________ dipendeva sostanzialmente da __________, ma
la sua situazione la conosco meno. Queste persone erano loro stesse produttori
delle loro realizzazioni e dipendevano direttamente dal direttore” (audizione 7 novembre 2002, pag. 8 in
fondo e 9 in alto).
Ne
consegue che, nel periodo successivo al 1992 (quando la teste __________ __________
è diventata produttrice: audizione 25 settembre 2002, pag. 6 in alto), dall'istruttoria è emerso che B__________ e S__________
non svolgevano l'attività di
produttore. Invero, il teste __________ __________ si limita a sostenere che
essi “hanno svolto dei cicli
che implicano un budget finanziario importante da gestire”, ma non specifica se tale cifra era
gestita direttamente da loro o da un terzo produttore. Così facendo, non
sconfessa quanto asserito sia dalla teste __________ __________, sia da __________
__________. Tanto più che spiegando che “queste persone erano loro stesse produttori (…) e dipendevano
direttamente dal direttore”
precisa che tale funzione era espletata da F__________i, W__________ e K__________,
che specifica dipendere direttamente dal direttore B__________, ma non per B__________
e S__________, che secondo la teste __________ __________ dipendevano da lei in
qualità di produttrice. Se, poi, per quanto riguarda S__________, risulta che
egli abbia comunque avuto delle promozioni perché anche “produttore” (sopra, consid. 8.4), ciò non è il caso per B__________ (sopra,
consid. 8.2). Ne consegue che anche volendo ritenere la funzione di “produttore” essenziale per le promozioni, mal si comprende perché B__________
ha ricevuto promozioni, al contrario dell'attrice.
Si
aggiunga che, come correttamente evidenziato da AP 1 (appello, pag. 3 in
mezzo), K__________ non ha mai effettuato cicli o fiction (vedi sopra)
e, malgrado ciò, ha ottenuto promozioni. La convenuta sostiene che egli fruiva
di uno statuto del tutto particolare, avendo lavorato per essa fin dagli esordi
(1964; osservazioni, pag. 2 in basso). Ciò non toglie, tuttavia, che l'esperienza lavorativa di AP 1 presso la
convenuta risale al 1976 e che, tuttavia, non ha ricevuto alcuna promozione dal
1983.
L'attrice sostiene altresì che la possibilità
di produrre cicli o fiction presupponeva il passaggio a una classe
superiore alla 17 (appello, pag. 3). La convenuta sostiene che tale censura è
irricevibile, poiché verte su fatti nuovi (osservazioni, pag. 2 in basso). A
parte il fatto che tale argomentazione è già stata sollevata da AP 1 nelle sue
conclusioni (pag. 10 in basso), dal carteggio processuale non emerge che il
passaggio alla classe successiva implicava lo svolgimento di simili funzioni.
La questione da porsi è semmai quella, che verrà sviluppata nel considerando
successivo, di sapere se AP 1, che non ha avuto alcuna promozione, non sia
stata preclusa anche dal produrre cicli di documentari o fiction, sebbene
capace in tal senso, al contrario dei suoi colleghi di sesso maschile. Se così
fosse, allora la tesi della convenuta secondo la quale essa non ha diritto alle
promozioni poiché non esegue cicli o fiction non sarebbe condivisibile.
9.10 La
convenuta sostiene che nella lettera 6 agosto 1997 a __________ __________
(doc. 5) l'attrice stessa ha
confermato che i propri interessi sono stati per venti anni e rimangono anche
in futuro limitati al documentario singolo (osservazioni, pag. 4 in basso). La
censura non può essere seguita già per il fatto che nella missiva citata AP 1
ha semplicemente asserito che “il
mio obiettivo, a tutt'oggi,
rimane il documentario (…)”.
Essa non ha pertanto escluso l'esecuzione
di cicli di documentari. Per tacere del fatto che la lettera è del 1997 e non
ha nulla a che vedere con il periodo precedente alla nuova classificazione dal
gennaio 1997. Sostiene la convenuta che la qualifica di regista presuppone lo
svolgimento di cicli. Al contrario di quanto asserito dalla convenuta (appello,
pag. 9 in alto) e accertato dal Pretore (sentenza impugnata 4 agosto 2003, pag.
6 in basso), dall'istruttoria è
emerso che l'attrice ha chiesto
di essere messa nella condizione di eseguire dei cicli. Il direttore __________
__________ ha invero dichiarato che “la signora AP 1 mi chiese due volte di far parte del pool di registi
e di passare sotto la mia diretta responsabilità. Io ho trasmesso questa sua
richiesta al signor __________, che era colui che si occupava di queste cose.
In entrambe occasioni ho ricevuto risposte negative (…) preciso ancora che in __________
i registi fanno parte di questa specifica area amministrazione che funge a mò
di stato maggiore della direzione. A partire da questa area vengono poi
distribuiti nelle singole rubriche e, per quanto riguarda i quattro registi suddetti
[B__________, W__________, F__________ e S__________], a volte erano
distribuiti nelle rubriche e a volte come cavalli mobili li distaccavo per
cicli o fiction (…). Mi viene chiesto se io ero favorevole all'inserimento della signora AP 1 nel team regista
autori. Rispondo che negli ambiti in cui ho scarsa competenza mi fido dei miei
collaboratori diretti, cosa che ho fatto anche in questo caso. Da questa mia
risposta non si può dire che io fossi favorevole e che mi fu detto di no. Mi
viene chiesto se alla stessa procedura sottostarono anche B__________, W__________,
F__________ e S__________. Rispondo di no costoro erano i superstiti di un modo
di lavorare che non c'è più.
Sono pertanto stati raggruppati in questa sorta di team che si è dunque venuto
a creare perché c'erano loro e
non il contrario (…). Come già ripetuto questo gruppo di quattro veniva da
lontano, era utile per le necessità mobili di palinsesto e rendeva anche soldi” (audizione 9 gennaio 2003, pag. 4 segg).
Tuttavia,
mal si comprende perché AP 1, che anch'essa “veniva da
lontano” poiché alle dipendenze
della AO 1 già dal 1976 non potesse far parte di tale gruppo. Tanto più che AP
1 nella realizzazione dei suoi documentari era del tutto autonoma. Invero, essa
era “completamente autonoma
nella realizzazione dei documentari dove faceva da regista e giornalista. Si
discuteva inizialmente la sua proposta e poi ella autonomamente realizzava il
documentario fino al prodotto finale” (audizione __________ __________ 25 settembre 2002, pag. 7 in
alto). “AP 1 è paragonabile a
queste menzionate persone […..] per quanto riguarda la autonomia di lavoro” (loc. cit, pag. 6 nel mezzo). Al riguardo,
la convenuta sostiene che il Pretore ha travisato il senso di tale passaggio,
poiché la teste si riferiva a quella parte di attività ridotta che i colleghi
di sesso maschile svolgono, come l'attrice, per una rubrica specifica (appello, pag. 14 in basso e 15
in alto). Se non che, la censura non è di ausilio alla tesi della convenuta.
Invero, è pacifico che AP 1 non svolgeva o produceva cicli o fiction.
Quello che ci si domanda è perché essa, che per quanto concerne i documentari
in seno alla rubrica lavorava in maniera uguale ai suoi colleghi maschi, non
sia stata posta nella situazione di produrre cicli. Invero, oltre a essere
autonoma, il suo lavoro era altamente apprezzato. La teste __________ __________
ha affermato che “per quanto
riguarda i lavori della signora AP 1 nella mia veste di capo rubrica posso dire
che sono stati, in generale, dei lavori al di sopra della media, sia come
contenuti e sia come messa in immagine. Infine, di solito avevano dei buoni
indici di ascolto (…). In generale il signor __________ esprimeva delle
valutazioni positive sul lavoro della signora AP 1” (audizione 25 settembre 2002, pag. 8 in alto e in basso). Essa
lavorava per le “due rubriche
più prestigiose ed erano un po' la vetrina della televisione: esse andavano entrambe in prima serata
e coprivano tutto l'arco dell'informazione
nazionale, internazionale, costume. La signora AP 1 ha realizzato molti servizi” (loc. cit., pag. 6 in basso). Circa il
lavoro di AP 1, il teste __________ __________ ha poi affermato che “in genere questi documentari facevano parte
della documentaristica migliore della __________ e venivano mandati in onda
nelle rubriche più prestigiose”
(audizione 25 settembre 2002, pag. 3 in fondo). “Essa era dunque uno di quei nomi che si guardano con interesse e
stima” (audizione __________ __________
17 ottobre 2002, pag. 9 in alto). __________ __________ ha poi scritto a AP 1
che “sei completamente autonoma
nel lavoro di regia dei tuoi documentari. Un'autonomia che inoltre dimostra la tua eccellente padronanza del
mezzo televisivo. E questo è un giudizio condiviso da molti colleghi e dai tuoi
superiori, non solo professionali” (doc. 6). D'altra
parte, la qualità del lavoro di AP 1 è stata riconosciuta anche dal direttore __________
(doc. DD, EE; audizione 9 gennaio 2003, pag. 7) e da __________ (doc. FF: “non dico che è la cosa più bella fatta dalla
nostra tivù; dico, soggettivamente, che è la cosa più bella che ho visto alla
nostra tivù. Foto, dialoghi, musica (…) Ti sarò grato se darai il mio plauso
alla AP 1, bravissima”). I
complimenti all'attrice sono
poi stati espressi anche dagli organi di stampa. Sull'__________ __________ __________ ha scritto: “La prima puntata di "__________" è stata magnifica nel
documentario di AP 1” (doc. GG;
cfr. anche doc. HH: articolo 12 maggio 1995 __________; doc. II: articolo del
medesimo giorno __________; doc. MM: articolo 7 gennaio 1997 __________). Tant'è che il suo documentario sui senza fissa
dimora è stato anche segnalato in occasione del __________ come __________,
ovvero è stato raccomandato per la diffusione in tutta Europa (doc. LL) e
quello intitolato __________ è stato diffuso nella sezione __________ in
occasione delle “giornate
cinematografiche di __________”
del 1995 (doc. SS). Ed “è
chiaro che affinché un documentario venga inviato a Soletta nella speciale
sezione __________ doveva avere delle particolari qualità” (audizione __________ __________ 8 ottobre
2002, pag. 4 in alto). Il teste __________ __________ ha dichiarato di
ricordarsi di un documentario di AP 1 intitolato “__________” che invece di essere proiettato in prima serata, passò in terza
serata perché troppo difficile. Egli ha spiegato che “io quale capo dipartimento avallai queste scelte, siccome
condividevo gli interrogativi e perplessità dei due produttori. Debbo poi
aggiungere che un redattore che fa parte di una redazione di prima serata, deve
sapere, soprattutto se ha l'esperienza
di AP 1, quale prodotto può interessare il pubblico di prima serata” (audizione 7 novembre 2002, pag. 6 in
basso). Se non che, tale critica, voce univoca di fronte agli elogi testé
citati, non è sufficiente a minare la capacità professionale di AP 1.
Per
finire, il teste __________ __________ ha dichiarato che “la signora AP 1 è in grado di realizzare
anche delle serie di puntate e dei cicli di documentari” (audizione 25 settembre 2002, pag. 4 nel mezzo), “mi viene chiesto se AP 1 è in grado di fare
fiction. Rispondo di sì, per quanto ne è della mia esperienza” (loc. cit., pag. 5). Seppure tale
affermazione è basata su impressioni personali, essa, se non fosse anche solo a
titolo abbondanziale, suffraga la capacità suddetta dell'attrice.
Il teste __________
ha affermato che la produzione di cicli di documentari “si tratta di un impegno importante per l'azienda come detto da 1-2 anni per cui probabilmente la signora AP 1
aveva le capacità di realizzare dei documentari ma l'azienda deve anche considerare quello che è il suo grosso limite
ovvero quello della gestione del suo tempo di lavoro, dal punto di vista
operativo. Mi spiego: la signora AP 1 su documentario singolo lavorava bene, a
volte il prodotto era ottimo ma con dei tempi superiori alla media. In
particolare mi risulta che negli anni novanta, nel corso di un anno, ella non
facesse più di due documentari all'anno, in media”
(loc. cit., pag. 7 in alto). Se non che, tale dichiarazione si basa su degli
apprezzamenti (“probabilmente”), non è comprovata da ulteriori risultanze
di causa e nemmeno è stato dimostrato che i colleghi che sono stati messi nelle
condizioni di fare simili cicli fossero più veloci dell'attrice o che, comunque, la velocità fosse il criterio determinante
per produrre cicli a differenza di documentari singoli. Per tacere del fatto
che, al contrario e come rilevato dal Pretore, dal carteggio processuale
emerge, seppur riferito all'anno
2000, che AP 1 era tutt'altro
che lenta: “noto che poi hai
assicurato alla tua rubrica un buon volume di produzioni, nella linea di quanto
richiesto dall'azienda. Da un'analisi dei costi risulta che i tuoi
documentari mediamente non si scostano in modo significativo da quelli di una
produzione con regista + redattore” (scheda personale: lettera 3 novembre 2000 responsabile cultura e
fiction __________ /__________).
Sempre il
teste __________ ha dichiarato: “mi viene chiesto se a mio giudizio la signora AP 1 ha le qualità per
fare fiction. Non sono in grado di rispondere con precisione ma posso
dire che la signora AP 1 ama lavorare da sola e opera in modo individuale. Vi
sono poi stati anche dei problemi di comunicativa nel senso che ella era chiusa
sul lavoro che stava facendo, forse questo le è giocato contro in rarissime
occasioni. In sintesi non vedo assolutamente la signora AP 1 dirigere un cast
di persone su set con tutte le attività connesse che un regista deve far fronte” (audizione 7 novembre 2002, pag. 7 in
fondo e 8 in alto). Egli ha inoltre spiegato di aver visionato i prodotti dell'attrice e di aver avuto con lei delle “difficoltà, in qualche occasione era
intransigente e ferma sulle sue posizioni” (loc. cit., pag. 9 in mezzo). Anche tale deposizione si fonda prevalentemente
su apprezzamenti soggettivi e su ipotesi. Le difficoltà riscontrate con l'attrice, sono, poi, state occasionali (“rarissime occasioni”, “qualche occasione”). Quanto alla sua capacità di relazionarsi
durante l'esecuzione del suo
lavoro, essa è stata invece confermata dal teste __________ (montatore) che ha
dichiarato che “per quanto
riguarda la mia collaborazione con la signora AP 1, la stessa era buonissima ed
era assai aperta a tutte le idee. Dal lato tecnico non vi era alcun problema e
esso, contrariamente a quanto succede non creava alcun problema e lo davamo per
acquisito. Ciò a ragione del bagaglio tecnico della signora AP 1 il quale era
tale che questo lato tecnico (ad esempio il modo in cui venivano gestite le
riprese) non creava alcun problema. Pertanto la nostra collaborazione era improntata
sulla creatività ed era dal mio punto di vista assai gratificante anche perché
la signora AP 1 aveva delle idee innovative e ad esempio mi ricordo che sul
linguaggio ella aveva delle soluzioni originali da applicare al mezzo
televisivo” (audizione 25
settembre 2002, pag. 3 in basso e 4 in alto). Anche la teste __________ __________
(produttrice) ha affermato che “per quanto riguarda i rapporti di collaborazione professionale con l'attrice essi sono stati buoni, fino anche a
molto buoni ed ottimi in alcuni casi. Ad ogni modo senza problemi” (audizione 25 settembre 2002, pag. 7 in
fondo).
La teste __________
__________, poi, ha affermato: “mi viene chiesto se mi spiego perché la signora AP 1 non abbia realizzato
dei cicli di documentari. Rispondo che si tratta di una decisione del
direttore. Non lo so se ella lo abbia chiesto e se le fu dato o meno la
possibilità. Posso però dire che vi era una struttura abbastanza rigida e, per
carenza di personale capace vi era la tendenza di tenerlo legato ad una redazione.
Per contro svolgere un ciclo di documentari significava staccare per lungo
tempo quella persona dalla redazione e defalcare dal budget della rubrica un
tot. Lo svolgimento di questi cicli avveniva dunque al di fuori di una
redazione, salvo casi eccezionali, su incarico direttamente da parte del
direttore. Preciso che io non me ne sono mai occupata direttamente e dunque non
ho conoscenze chiare al riguardo” (audizione 25 settembre 2002, pag. 8 nel mezzo). In tal senso si è
espresso anche il direttore __________ __________: “d'altro canto, però,
a pari di dignità professionale, va ricordato che le rubriche hanno un'importanza fondamentale e rappresentano un
pezzo fondamentale del prodotto televisivo per cui è molto importante che all'interno di queste rubriche vi lavorino dei
professionisti capaci quale è la signora AP 1. Infatti i cicli o le fiction
sono dei prodotti una tantum mentre invece l'offerta della televisione deve essere ovviamente regolare e le
rubriche sono settimanali”
(audizione 9 gennaio 2003, pag. 5 in fondo e 6 in alto). Egli spiega che “È costume, e si tratta di una
caratteristica dell'azienda,
che i capi rubrica, i produttori, i capi dipartimento difendano le loro forze
ovvero i collaboratori che vi lavorano poiché sanno che in caso contrario il loro
prodotto comincerebbe a zoppicare. Del resto immagino che se io andassi in un
dipartimento a chiedere di prelevare una valida forza lavoro, mi farebbero
correre. Non so se, per quanto riguardo la signora AP 1, il signor __________
la ritenesse un perno del suo dipartimento” (loc. cit., pag. 6 in basso e 7). Quanto riportato non dimostra che
AP 1 fosse stata trattenuta nelle redazioni perché oggettivamente
indispensabile alle stesse. Le dichiarazioni appena riportate sono invece
basate su impressioni generali, nemmeno legate al caso concreto di AP 1. Tant'è che lo stesso teste __________ ha
soggiunto che “se è vero che
per dieci anni il signor __________ non qualificò la signora AP 1, allora non
trovo la cosa normale” (loc.
cit., pag. 6 nel mezzo).
Infine,
dall'istruttoria è emerso che AP
1 si candidò “nell'anno 1991 quale produttrice di __________,
ricordo che ella si candidò insieme alla signora __________ __________ (…) feci
dei colloqui personali con tutte le persone che lavoravano nella redazione di __________,
siccome l'imperativo era di
scegliere una persona che fosse accettata dalla redazione e non imposta. In
merito alle due candidate suddette l'opinione dei colleghi sia uomini che donne fu negativa mentre il
minimo comune denominatore era rappresentato da __________ __________ a cui
proposi il posto e che in un primo momento accettò” (audizione __________ __________ 7 novembre 2002, pag. 9 in basso).
Ne consegue che l'attrice fu
ritenuta, nel 1991, adeguata al ruolo di produttrice, ed esclusa non perché incapace
ma perché non “scelta” dalle persone che lavoravano nella
redazione. Non è quindi dato di capire perché essa non fosse capace di svolgere
una simile funzione nella produzione di cicli di documentari o fiction,
come rivendicato dalla convenuta.
9.11 La
convenuta prosegue asserendo che le realizzazioni di W__________, F__________,
B__________ e S__________ sono state vendute apportando un guadagno a __________
(appello, pag. 8 in alto). Dall'istruttoria è invero emerso che le produzioni in particolare di F__________
e W__________ hanno reso soldi alla datrice di lavoro (audizione __________ __________
9 gennaio 2003, pag. 3 in fondo). Se non che, non è emerso dall'istruttoria che le promozioni dipendessero
da un simile criterio (sopra, consid. 8). Inoltre, come detto (consid. 9.10),
essendo AP 1 stata preclusa dallo svolgere cicli o fiction, essa nemmeno è
stata messa nella posizione di far realizzare gli asseriti guadagni. La censura
non può quindi essere condivisa.
9.12 La
convenuta continua allegando che W__________, F__________, B__________ e S__________
hanno beneficiato di diritti acquisiti, poiché, lavorando a prestazione prima
della loro assunzione nell'organico,
si è dovuto tener conto che il loro stipendio non poteva essere inferiore alla
retribuzione percepita a onorario (appello, pag. 10 in basso, 11 in alto e 12).
Se non che, anche AP 1 collaborava a onorario con AO 1 prima della sua
assunzione nel 1983, con una tariffa giornaliera di fr. 277.- (scheda personale:
lettera 29 dicembre 1981 __________ e __________ /__________), all'incirca pari a quella percepita prima della
sua assunzione in organico da S__________, che era di fr. 281.- (scheda
personale: lettera 18 dicembre 1975 __________ /__________). Egli è tuttavia
stato inserito nel 1978 in classe 18, mentre AP 1 è stata inserita in classe
16. Ciò basta a invalidare la tesi della convenuta. Per tacere del fatto che le
promozioni ottenute dai colleghi di sesso maschile dopo la loro assunzione in
organico non erano dettate dal fatto di dover garantire quanto da loro già
percepito.
9.13 La
datrice di lavoro ritiene inoltre che la testimonianza di __________ __________
comprovi che il superiore di AP 1, __________ __________, valutava oggettivamente
i suoi subalterni. Secondo la convenuta, questa testimone ha asserito che egli “era in grado di valutare le capacità dei
suoi redattori, indipendentemente dal sesso”. Effettivamente, essa ha fatto tale dichiarazione, ma la convenuta
omette di indicare la testimonianza per intero. La teste ha invero specificato
di non sapere “se il signor __________
non abbia proposto la signora AP 1 ad una promozione perché fosse donna” e ha aggiunto che, sebbene dalla sua “esperienza personale” egli era in grado di valutare le capacità
dei suoi redattori indipendentemente dal sesso, “non avrebbe fatto una grande lotta per promuovere una donna” (audizione 25 settembre 2002, pag. 9 in
fondo). La tesi della convenuta non può pertanto essere seguita su questo punto.
9.14 La
datrice di lavoro conclude adducendo che le dichiarazioni di __________ __________
e __________ __________ (delegata delle pari opportunità) sono del tutto
generiche, astratte e, per quanto riguarda la prima, dettate da risentimento
nei confronti della convenuta (appello, pag. 15 in fondo, 16 in alto). La
doglianza non deve essere approfondita, poiché alla luce di quanto suesposto la
discriminazione fondata sul sesso nei confronti di AP 1 è data
indipendentemente dalle risultanze di queste due testi circa le loro esperienze
personali. Secondo la convenuta, poi, il Pretore ha erroneamente fondato il suo
giudizio su una tabella relativa al numero di dirigenti maschi in seno all'azienda (doc. NN). Essa assevera invero che
AP 1 non aspira a divenire dirigente e che nemmeno i colleghi con cui lei si è
messa in confronto rivestono una simile carica. Secondo la convenuta, ciò che è
invece determinante è che nel dipartimento gestito da __________ __________ vi
erano due donne (____________________ e __________ __________ __________ e,
poi, __________ __________ e __________ __________, preferita nel 1991 a AP 1)
su cinque produttori (appello, pag. 16 in basso e 17 in alto). La censura non
può essere seguita già per il fatto che dall'istruttoria non è emerso che le persone indicate svolgessero lo
stesso lavoro di giornalista-regista (autrice) dell'attrice, sicché il paragone con la carriera di queste donne non
giova alla convenuta. Lo stesso dicasi per le carriere di __________ __________,
__________ __________, __________ __________, __________ __________, __________
__________ __________, __________ __________ e __________ __________, che
avrebbero, a detta della convenuta, beneficiato anch'esse della “via
parallela” (appello, pag. 17
nel mezzo), ma che non erano attive nel settore informazione. Invero, __________
lavorava nel dipartimento spettacolo, __________ nel settore intrattenimento, __________
in quello culturale, __________ e __________ __________ nel dipartimento
educazione e famiglia e __________ __________ nel settore cultura (audizione __________
__________, pag. 11 in basso e 12 in alto). Inoltre è emerso dall'istruttoria che __________ e __________ __________
non sono state promosse, come invece rivendicato dalla convenuta, da __________
__________ (audizione __________ __________ 25 settembre 2002, pag. 9 in
basso).
9.15 Ne
consegue che la convenuta non ha dimostrato che le promozioni “ad personam” fossero destinate solo a coloro che oltre alla funzione elencata
nella classe 16 della CCL 1985 svolgevano anche la funzione di produttori e che
eseguivano cicli o fiction (che poi venivano anche venduti) o che la
diversificazione del prodotto (documentari o cicli e fiction) fosse un
presupposto indispensabile per la promozione, prevalente sulla diversificazione
dell'attività (regista e
giornalista). Essa nemmeno ha comprovato che l'attrice non sia stata preclusa dall'eseguire, seppure capace, simili funzioni, di modo che la produzione
di cicli o fiction non può essere un elemento che motiva obiettivamente
la discriminazione. Non vi è quindi alcuna giustificazione oggettiva nella
diversità di trattamento subita da AP 1, ed è pertanto data in concreto una
discriminazione fondata sul sesso.
10. Accertata
la disparità di trattamento fondata sul sesso per il periodo antecedente al
gennaio 1997, occorre verificare se l'attrice sia stata vittima di una simile discriminazione anche nel nuovo
organico. Come detto (sopra, consid. 8.1), essa è stata inserita come
redattrice documentarista DAC con 245 punti e uno stipendio di fr. 116'700.- lordi annuali. __________ B__________
e __________ W__________ sono stati classificati quali regista di livello 3 con
270 punti e uno stipendio di fr. 138'630 lordi annuali (consid. 8.2 e 8.3), __________ S__________ e __________
F__________ con la stessa funzione e punti, ma con uno stipendio di fr. 151'997.- lordi all'anno (consid. 8.4 e 8.5) e __________ K__________ come regista TV
con uno stipendio annuo di fr. 138'630.05. Alla luce delle argomentazioni
illustrate sopra, è evidente che la disparità di trattamento fondata sul sesso è
persistita anche dopo il 1997. Tanto più che AP 1 ha subito una simile
discriminazione anche nei confronti di __________ D__________, __________ R__________
e __________ P__________. Questi, oltre a essere più giovani di lei e con un'esperienza lavorativa presso la convenuta
inferiore (consid. 8.7, 8.8 e 8.9), non realizzavano documentari o servizi
prima dell'inizio degli anni Novanta,
neppure, al contrario dell'attrice,
“esercitavano la doppia
funzione (…) quale regola assoluta” (audizione __________ __________ 17 ottobre 2002, pag. 2 in basso).
Per quanto riguarda P__________ “io ho lavorato con lui, quasi dieci anni, lui quale regista e io
quale giornalista dal 1986 al 1995 poi per un anno egli è stato coproduttore in
999 ma fungeva soprattutto da regista. Egli è diventato autonomo dopo l'esperienza di 999” (audizione __________ __________ 25 settembre 2002, pag. 9 in
alto). Di fronte alle testimonianze, univoche, testé citate, dubbi possono
sorgere sulla dichiarazione di __________ __________ secondo il quale “globalmente l'attività svolta dai signori D__________, Pa__________ e Ro__________
è paragonabile a quella della signora AP 1 seppure con delle tematiche diverse” (audizione 7 novembre 2002, pag. 10 in
alto). Per D__________ e R__________, è emerso che almeno fino al 1996 “essi sono stati miei redattori di regola
essi lavoravano in coppia”
(loc. cit.). D__________ e R__________ (seppur questo con uno stipendio
inferiore: fr. 106'543.- lordi
annuali) sono tuttavia stati inseriti nella stessa classe di AP 1, mentre P__________
quale regista livello di 2 con punti 225 e uno stipendio di fr. 115'894.- lordi annuali e, un anno dopo, a
regista di livello di 3 con punti 250 e salario di fr. 119'700.- lordi annuali (consid. 8.7, 8.8 e 8.9).
Non si
può del resto dimenticare, come rilevato dal Tribunale federale nella sentenza
del 25 ottobre 2005, che da marzo ad agosto 1997 (doc. 5) AP 1 aveva perfezionato
la propria formazione professionale nell'uso della videocamera digitale Sony VX 1000 E, con la quale
confeziona documentari svolgendo, oltre alla funzione di regista e di
giornalista, quella di fonica e camerawoman, ovvero di “solista” (cfr.
audizione __________ C__________ 17 ottobre 2002, pag. 6 nel mezzo). Tant'è che dall'istruttoria è emerso che “per quanto riguarda le funzioni svolte da AP 1, per quanto io ne
sappia ella, negli ultimi anni ha sempre lavorato e concepito da sola i prodotti
che ella proponeva alla rubrica” (audizione __________ __________ 8 ottobre 2002, pag. 2 nel mezzo),
“so che AP 1 realizza dei
documentari con videocamera. Si tratta di una tecnologia nuova, leggera e
agile, che permette all'autore
di essere ancora più indipendente. Egli realizza infatti in prima persona delle
riprese o parte di esse, nonché di lavorare in modo diverso, a minor costo” (loc. cit., pag. 4 in alto). E ancora: “contrariamente a quanto avviene in genere
dove con il giornalista o regista vi è una squadra (cameraman e fonico) quando
si lavora con la videocamera fa tutto una persona sola in questo caso appunto
la signora AP 1 la quale ha dunque operato in qualità di autrice, ha svolto le
riprese e si è occupata del suono, con tutti i problemi tecnici relativi” (audizione __________ __________ 25
settembre 2002, pag. 4 nel mezzo; cfr. anche audizione __________ __________ 7
novembre 2002, pag. 4 in mezzo).
Il nuovo
sistema di classificazione, poi, prevedeva che il “primo livello riguarda i registi debuttanti ma presuppone comunque
uno stage di 2/3 anni. Costoro sono quelli con la minore autonomia
professionale. Vi è poi un livello 2 che è comunque un buon livello ed infine
un livello 3 che è il più alto e permette al regista di esercitare tutte
possibilità prevista in AO 1”
(audizione __________ __________, responsabile regista dal 1997, pag. 1 in
basso). Di fronte all'autonomia
di AP 1, così come emersa dall'istruttoria
(consid. 8.1, 9.3 e 9.10) e consolidata dalla formazione testé citata, è palese
che la stessa è stata, ancora una volta, discriminata. È pur vero che il teste __________
__________ sostiene che alla commissione di omologazione (di cui faceva parte)
venne segnalata anche AP 1 come regista e che “a memoria” ha
ricordato che la sua candidatura era stata rifiutata poiché non vi era
necessità di nuovi registi, fatti avvenuti tra il 1994 e il 1996 (audizione 7
novembre 2002, pag. 2 in basso e 3 in alto). Se non che, mal si comprende,
allora, perché P__________ fu classificato come regista proprio nel gennaio
1996 (consid. 8.9). Per concludere, poi, anche se si volesse ritenere, come
asserito dal teste __________, che con il nuovo sistema i “registi” sono stati parificati con i “redattori” dal punto
di vista delle remunerazioni (audizione 7 novembre 2002, pag. 3 in mezzo), già
è stato detto che lo stipendio percepito dall'attrice è di gran lunga inferiore ai suoi colleghi maschi situati
nella funzione “regista” (sopra, consid. 8).
11. Posta
la disparità di trattamento fondata sul sesso sia prima del 1997, sia dopo,
occorre valutare a che classe di salario l'attrice poteva aspirare e, poi, ordinare la correzione della
situazione mediante il versamento della differenza fra il salario percepito e
quello che avrebbe ottenuto se fosse stata promossa.
11.1 Al riguardo,
l’attrice chiede di essere reintegrata dal 23 aprile 1992 (cfr. conclusioni,
pag. 25), ovvero a partire, retroattivamente, da cinque anni prima di essersi
rivolta, il 23 aprile 1997, all'Ufficio di conciliazione in materia di parità dei sessi. Il Pretore
ha reputato che tale richiesta era legittima, poiché la LPar, sebbene entrata
in vigore il 1° luglio 1996, è munita di effetto retroattivo (sentenza
impugnata, pag. 10 in fondo). Nella sentenza 25 ottobre 2005 il Tribunale
federale ha invece spiegato che l'eventuale correzione della situazione deve avere effetto retroattivo
dalla data in cui la promozione è stata rifiutata, ovvero dal giugno 1995,
posto come l'attrice non
risulti aver chiesto prima una ridefinizione della sua qualifica salariale per
tenere conto della doppia attività di giornalista e di regista (sentenza citata,
consid. 7.3, pag. 13 in fondo e 14 in alto). Il momento determinante è quindi
il 9 giugno 1995, quando AP 1 ha espresso le sue lamentele al direttore __________
__________ (doc. F). La differenza di salario deve essere corrisposta fino al ristabilimento
della situazione di parità, il complemento di salario dovendo essere versato
durante tutta la durata del rapporto di lavoro (Bigler-Eggenberger,
Commentaire de la loi sur l’égalité, Lausanne 2000, n. 19 ad art. 5, pag. 138).
11.2 La
persona che è paragonabile, per età, curriculum scolastico e iter lavorativo a AP
1 è __________ B__________ (cfr. consid. 8.1, 8.2). Egli è nato nel 1950, l'attrice nel 1949, e ha ottenuto a __________
il Bachelor of Arts nel 1972, la licenza in filosofia nel 1973 e la “maîtrise d’enseignement en philosophie” nel 1975. All'incirca nello stesso periodo, nel 1973, AP 1 ha completato la sua
formazione universitaria in storia moderna e contemporanea e filosofia del
diritto a , dopo aver anche frequentato, dal 1971 al 1972, la scuola di
giornalismo. B__________ ha poi iniziato a collaborare con la convenuta nel 1976
e dal 1980 al 1985 è stato collaboratore retribuito a prestazione. AP 1, dopo
uno stage alla R__ dal luglio al settembre 1972, una collaborazione come giornalista
al C___e un periodo di attività dal luglio 1974 al febbraio 1976 come
programmista regista alla R____, ha anch'essa iniziato a lavorare per la convenuta nel medesimo anno di B__________,
ossia nel 1976. Dopo aver collaborato con quest'ultima con retribuzione a prestazione, nel 1983 è stata inserita nel
suo organico, mentre B__________ nel 1986, quindi addirittura dopo l'attrice. Nel 1997 l'attrice è stata inserita nel nuovo sistema salariale, così come B__________.
Ne consegue che AP 1 poteva aspirare, dal giugno 1995, a quanto percepito dal
collega __________ B__________.
11.3 Occorre
quindi calcolare la differenza fra il salario percepito e quello che avrebbe
ottenuto AP 1 se fosse stata promossa come __________ B__________ e “correggere” l'inserimento dell'attrice nel nuovo sistema di salario
(sentenza del Tribunale federale 25 ottobre 2005, consid. 7.4). Sulla scorta
dei certificati di salario versati gli atti, emerge il quadro seguente:
anno
salario annuale senza assegni familiari (fr.)
__________ B__________
salario annuale (fr.)
AP 1
differenza (fr.)
1995:
prorata
giugno-dicembre
(7 mesi)
139'622
Prorata:
(139'622:12)x7
81'446.15
120'066
Prorata:
(120'066 : 12) x 7
70'038.50
11'407.65
1996
157'913.–
114'324.–
43'589.–
1997
145'602.–
118'809.–
26'793.–
1998
147'618.–
+ 5'000.–
119'159.–
33'459.–
1999
147'018.–
119'026.–
27'992.–
2000
146'018.–
118'966.–
27'052.–
Dal 2001,
non essendovi nel carteggio processuale i certificati di salario, si giustifica
di adeguare lo stipendio del 2000 in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo (“costo della vita”: ‹www.www.ti.ch/DFE/USTAT/DATI_CANTONE/05_prezzi/tabelle/T_050201_01C.html›). Tuttavia, i
dati determinanti devono essere quelli medi annuali e non, come invece calcolato
dall'attrice (conclusioni, pag.
25), quelli per gennaio di ogni anno. Di conseguenza:
anno
indice nazionale dei prezzi al consumo
maggio 2000 = 100
salario annuale senza assegni familiari (fr.)
__________ B__________
salario annuale (fr.)
AP 1
differenza (fr.)
2001
1,0
147'478.20
120'155.65
27'322.55
2002
0.6
146'894.10
119'679.80
27'214.30
2003:
prorata
gennaio-giugno
(6 mesi)
0.6
146'894.10
Prorata:
(146'894.10: 12)x6
73'447.05
119'679.80
Prorata:
(119'679.80: 12)x6
59'839.90
13'607.15
Visto
quanto sopra, la convenuta deve versare all'attrice fr. 238'436.65,
arrotondati a fr. 238'437.-,
oltre a interessi al 5% dall'inizio
di ogni mese in cui si è realizzata la discriminazione, a titolo di arretrati
salariali dal 1° giugno 1995 al 30 giugno 2003.
12. In
conclusione, l'appello di AP 1 del
14 agosto 2003 deve essere parzialmente accolto e quello di medesima data della
controparte respinto. Alle parti non possono essere caricate tasse e spese di
giustizia (art. 343 cpv. 3 CO, 12 Leg), ma ciò non dispensa la parte
soccombente dal versamento di ripetibili (Aubry Girardin,
Egalité salariale et décisions judiciaires: questions pratiques du point de vue
de la justice, in: AJP 2005 pag. 1066). Nella fattispecie per il calcolo delle
ripetibili da ripartire secondo la soccombenza è decisivo il valore litigioso
di fr. 295'570.-. L’attrice
ottiene causa vinta su fr. 238'437.-, con un successo matematico dell'80% circa, ma risulta vincitrice anche – e soprattutto - sul
principio dell'accertamento
della discriminazione da lei subita, sicché può essere considerata vincitrice
al 90% in prima sede e nel proprio appello e integralmente vincente nell'appello presentato dalla convenuta. Il giudicato attuale impone una modifica anche del dispositivo sulle
ripetibili di prima sede, che devono seguire la medesima ripartizione,
invariato l'ammontare complessivo di fr. 18'000.-, sul quale entrambe le parti
concordano.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 343 cpv. 3 CO, 12 Leg, 148 CPC,
pronuncia:
I. L'appello 14
agosto 2003 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza
impugnata è così riformata:
1.3 È ordinato a AO 1 di versare a AP 1, __________ __________, fr. 238'437.- lordi (dai quali dedurre gli oneri
sociali), oltre interessi al 5% dall'inizio di ogni mese in cui si è realizzata la discriminazione, dal
1° giugno 1995 fino al 30 giugno 2003.
Non
si prelevano tasse e spese. La parte convenuta è tenuta a versare all'attrice fr. 15'000.- per ripetibili ridotte.
Considerandi
II. Non
si prelevano né tasse né spese. La convenuta è condannata a versare a AP 1 fr.
6'500.- per ripetibili ridotte
di appello.
III. L'appello 14 agosto 2003 di AO 1 è
respinto.
IV. Non
si prelevano né tasse né spese. La convenuta è condannata a versare a AP 1 fr. 9'000.- per ripetibili di appello.
V. Intimazione:
-
-
Comunicazione
al Tribunale federale, Sezione civile
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di
diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi;
per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora
non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La
parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con
un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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