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Decisione

12.2006.8

Contratto di lavoro, Parità tra i sessi: disparità nel salario e nelle promozioni

13 dicembre 2007Italiano85 min

Source ti.ch

Fatti

i cicli di documentari) ciononostante ero comunque classificato in sedicesima

classe. Per quanto mi riguarda ad un certo momento riuscii a passare al massimo

della diciassettesima classe”

(loc. cit., pag. 3). Anche la teste __________ __________ (produttrice alla __________,

già giornalista redattrice, così come capo rubrica) ha dichiarato che “di solito io questi documentari li

realizzavo con un regista siccome prevalentemente una giornalista. È vero che

in casi rari vi era una persona sola che svolgeva il ruolo di regista e di

giornalista. La norma era che vi fossero due persone. Negli anni ottanta queste

persone che cumulavano i due ruoli erano, così mi ricordo, i signori F__________,

S__________, W__________, K__________, B__________ e da qualche anno anche la

signora AP 1, ovvero circa a partire dal 1984” (audizione 25 settembre 2002, pag. 6 nel mezzo). Infine, il teste __________

__________ (montatore presso AO 1) ha dichiarato che “in tutti questi lavori che io ho montato, AP 1 ha sempre fatto tutto

da sola nel senso che non vi era un regista. Era lei l'autrice e giornalista e anzi, gestiva lei tutte le fasi. Queste fasi

sono le seguenti: l'idea, la

preparazione, la ripresa, il montaggio, la sonorizzazione, la lettura del

prodotto” (audizione 25

settembre 2002, pag. 3 in mezzo).

“La

funzione di giornalista e regista allo stesso tempo può anche essere definita

di “autrice”, poiché “con il passare degli anni vi è stata una maggiore compenetrazione di

queste due figure per cui i ruoli non sono più così distinti tanto che con l'andare del tempo è venuta a crearsi la

funzione dell'autore, che cumula

queste due funzioni, e che è in grado di concepire, realizzare, portare avanti

un prodotto dandogli pure un certo stile” (audizione __________ __________ 8 ottobre 2002, pag. 2 in fondo). AP

1 “senz'altro ella riveste la qualifica di autrice dei suoi documentari

visto che ella si occupa di essi dall'inizio alla fine dando loro un volto. Ribadisco che ella è la madre

e il padre dei suoi documentari che gestisce da sola” (loc. cit., pag. 3 nel mezzo). Il teste __________ __________

(giornalista per AO 1, poi produttore e, da ultimo, produttore esperto) ha

inoltre affermato che “per

quanto riguarda la definizione di autore, la mia definizione è la seguente:

colui che trova, scopre, un certo soggetto. Lo studia, lo realizza e lo monta

nel senso che lo confeziona, secondo il suo particolare taglio e sentire. Nell'intenzione dell'autore vi è quella di dare un'originalità stilistica e narrativa al soggetto prescelto. Per quanto

riguarda la signora AP 1, ripercorrendo il suo percorso professionale posso

dire che, sempre più gradualmente, si profila quale autrice negli anni Novanta”

(audizione 17 ottobre 2002, pag. 2 in fondo e 3 in alto). Che l'attrice rivestisse il doppio ruolo di

giornalista e regista è, quindi, fuori di dubbio.

9.4 __________

B__________ è stato inserito in organico nel gennaio 1986 come “regista” in classe 17, sulla base degli onorari che gli erano stati versati

precedentemente e “allargamento

della funzione e qualifica ottima”. Egli ha poi ricevuto dal gennaio 1988 la promozione in classe 18 “ad personam” come “CS regista” “(= allargamento dei compiti di regista)”, “in virtù del suo

impegno professionale ampliato e diversificato rispetto ai registi di classe 16” (sopra, consid. 8.2). __________ W__________

ha ricevuto nel gennaio 1985 la promozione in classe 17 con la qualifica di “redattore (codice Y)” poiché “è un giornalista – molto bravo – che realizza servizi, documentari,

speciali per l'Attualità e per

la Direzione dei programmi. Da un punto di vista delle responsabilità, non ne

ha di specifiche rispetto ad altri redattori. La sua valutazione deve piuttosto

riferirsi alla qualità del suo lavoro – molte volte lodato e apprezzato dentro

e fuori la AO 1. Egli è un giornalista-documentarista, così come, per esempio, __________

S__________ è un regista-documentarista. Comunque: W__________ realizza

dossier, servizi, ricostruzioni storiche (…), documentari di ampio respiro (…),

ricerche accurate su aspetti culturali, sociali interni e internazionali.

Lavora in proprio, senza dirigere altri redattori; ma possiede una personalità

decisionale spiccata rispetto alle squadre, al montaggio, ai vari servizi”. Circa, poi, la promozione nel febbraio

1990 (retroattivamente al gennaio) in classe 18 come “redattore”, dal

carteggio processuale non emerge alcunché (sopra, consid. 8.3). __________ S__________

è stato inserito nel gennaio 1978 in organico come “CS regista” in

classe 18. Nel 1983 il direttore dei programmi __________ ha preavvisato

favorevolmente una sua richiesta di essere promosso, poiché, oltre a regista,

autore e produttore. Tale richiesta è stata dapprima respinta, ma S__________

ha ricevuto comunque la promozione nel luglio 1987 in casse 19K “ad personam” come “regista” “sulla base della qualifica ottima espressa dai suoi superiori

diretti” (sopra, consid. 8.4). __________

F__________ è stato assunto nel 1971 come “collaboratore specializzato/assistente del direttore” in classe 16, con la previsione di una

promozione in classe 17 un anno dopo, cosa che è avvenuta nel gennaio 1973. Dal

gennaio 1976 egli è poi passato in classe 18 “su proposta dei suoi diretti superiori”. Nel 1991 è poi stato promosso in classe 19 K “ad personam” a seguito “della

qualificazione ottima espressa dai suoi superiori diretti” e quale “riconoscimento tangibile per il lavoro svolto fino ad oggi” (sopra, consid. 8.5). Infine, L__________

è stato collocato in organico come “regista” in classe

18K, dopo aver contestato l'inserimento

in classe 16. Per quanto risulta dalla sua scheda personale, egli ha preteso la

classe 18 poiché non svolgeva solo l'attività di regista, ma anche quella di concettore, produttore e

organizzatore dei suoi filmati (sopra, consid. 8.6). Tutte le persone testé

citate hanno dunque usufruito della cosiddetta “via parallela” per

tener conto della loro “funzione

allargata”. Hanno quindi

beneficiato, in posizioni simili e mansioni comparabili, di promozioni che AP 1,

seppur espletando la doppia funzione di giornalista-regista (autrice), non ha avuto.

Sulla scorta del carteggio processuale vi sono quindi seri indizi sufficienti

per ritenere che la discriminazione salariale è la conseguenza della

discriminazione nelle promozioni, così come allegato dall'attrice. Essa ha reso verosimile di essere

stata vittima di una discriminazione, poiché non ha goduto di promozioni

concesse a lavoratori di sesso opposto con posizioni simili e mansioni

comparabili. Per contro, come verrà illustrato in seguito (consid. 9.5-9.15),

il datore di lavoro non ha dimostrato che la differenza di trattamento si fonda

su motivi obiettivi.

9.5 La

convenuta sostiene in maniera generale che “l'attività

aggiuntiva di primaria importanza, il rapporto gerarchico diretto con il

direttore dei programmi, le modalità di lavoro diverse, l'impegno e le responsabilità accresciute ed

il guadagno per l'azienda sono

certamente elementi oggettivi”

che giustificano le differenze di stipendio tra l'attrice e i colleghi menzionati (appello, pag. 3 seg.). Se non che,

essa non allega alcuna risultanza che comproverebbe che tali circostanze

giustificavano una promozione, mentre non la meritava il fatto di espletare più

funzioni rispetto a quella prevista dalla classe 16. Dall'istruttoria è invece emerso, come testé

illustrato (sopra, consid. 9.4), che la “via parallela” aveva

proprio lo scopo di tener conto delle molteplici funzioni svolte da alcuni

dipendenti.

9.6 In

particolare, la datrice di lavoro prosegue affermando che il Pretore ha voluto

paragonare attività oggettivamente diverse (appello, pag. 4 in basso).

Tuttavia, essa non spiega compiutamente in che misura tali attività non siano

comparabili. Ciò che è invece emerso dall'istruttoria è che l'attrice,

come i colleghi menzionati, svolgeva più funzioni e che, al contrario di

questi, non ha ricevuto alcuna promozione (sopra, consid. 9.3, 9.4). Invero, l'attrice ha svolto già dai primi anni Ottanta

il doppio ruolo di giornalista-regista, rimanendo tuttavia in classe 16 sin dal

1983 e raggiungendo nel 1988 il massimo di tale classe. __________ B__________,

qualificato come “regista”, è invece entrato direttamente in organico

nella classe 17 sulla base degli onorari che gli erano stati versati precedentemente

e con indicazione “allargamento

della funzione”. La promozione

da lui ricevuta nel 1988 “ad

personam” in classe 18 è stata

conferita poiché vi era un “allargamento

dei compiti di regista”

rispetto ai registi di classe 16. __________ S__________ è stato inserito nel

gennaio 1978 in organico come “CS

regista” in classe 18. Nel 1983

il direttore dei programmi __________ ha preavvisato favorevolmente una sua

richiesta di essere promosso, poiché, oltre a regista, autore e produttore.

Tale richiesta è stata dapprima respinta, ma S__________ ha ricevuto comunque

la promozione nel luglio 1987 in classe 19K “ad personam”. __________

K__________ è stato collocato in organico come “regista” in classe

18 K, dopo aver contestato l'inserimento

in classe 16. Per quanto risulta dalla sua scheda personale, egli ha preteso la

classe 18 in quanto non svolgeva solo l'attività di regista, ma anche quella di concettore, produttore e

organizzatore dei suoi filmati (sopra, consid. 8.6). Nella classe 16 (CCL 1985)

erano previste le seguenti funzioni (doc. 6):

“ Capo settore

Collaboratore

al programma

Collaboratore

specializzato

Delegato

della produzione TV

Giornalista/redattore

"Redaktionsleiter"

(DRS)

Redattore/giornalista

Regista

teatrale R

Regista

TV

Specialista

di settore ”.

Le

persone elencate sopra svolgevano l'attività di regista e, siccome si occupavano anche di altri compiti

(“allargamento dei compiti di

regista”) sono stati promossi “ad personam”. __________ W__________, poi, ha ricevuto

la promozione nel 1985 nella classe 17 poiché “un giornalista (…) che realizza servizi, documentari, speciali per l'Attualità e per la Direzione dei programmi.

Da un punto di vista delle responsabilità, non ne ha di specifiche rispetto ad

altri redattori. La sua valutazione deve piuttosto riferirsi alla qualità del

suo lavoro – molte volte lodato e apprezzato dentro e fuori la AO 1. Egli è un

giornalista-documentarista, così come, per esempio, __________ S__________ è un

regista-documentarista” (scheda

personale: lettera __________ /__________ 21 novembre 1988). Nel 1990 egli è

poi stato promosso nella classe 18. AP 1, che rivestiva, oltre alla funzione di

giornalista, anche quella di regista dei suoi documentari, non ha invece

ottenuto alcuna promozione.

9.7 Secondo

la convenuta, poi, la correzione dello stipendio perché l'attrice sarebbe anche regista è errata,

poiché il CCL 1985 collocava nella classe 16 sia il redattore/giornalista, sia

il regista, egualmente retribuiti (appello, pag. 4 in fondo e 5). La censura

non è condivisibile. Invero, dall'istruttoria (sopra, consid. 9.1) è emerso che la convenuta aveva

instaurato un sistema di promozioni “parallelo” alla

convenzione testé citata, proprio per fare in modo che le persone che

svolgevano più funzioni ottenessero il relativo riconoscimento salariale. Ciò

che, d'altra parte, essa ha

fatto con B__________, W__________, S__________ e K__________ (sopra, consid.

9.4). Quanto a P__________, R__________ e D__________, come è stato illustrato

e verrà spiegato in seguito (sopra, consid. 8.1, 8.7, 8.8 e 8.9 e 10), essi non

sono paragonabili all'attrice. Circa,

infine, alla tesi della convenuta secondo la quale l'attrice non si è mai lamentata della sua classificazione, basti

rammentare che il 9 giugno 1995 (doc. F) essa ha chiesto una riqualificazione

della propria funzione, proprio in considerazione del fatto che svolgeva la

duplice attività di giornalista e regista (sopra, consid. 8.1).

9.8 La convenuta

sostiene altresì che la qualifica di “autrice” non è di

alcuna pertinenza dal profilo salariale, poiché non ha riscontri nella

classificazione delle funzioni (appello, pag. 6 nel mezzo). Se non che, la

censura non giova alla sua tesi. Come detto (sopra, consid. 9.3), tale

denominazione significa che essa riveste la doppia funzione di giornalista e di

regista. Poco importa, quindi, che l'attrice abbia indicato o meno simile denominazione negli allegati

preliminari. Invero, ciò che importa è l’accertamento che l’attrice svolgeva

una doppia mansione e che per le cosiddette “funzioni allargate”

era prevista una via parallela, cui hanno beneficiato, al contrario dell'attrice, i colleghi di sesso maschile

menzionati in precedenza.

9.9 La

convenuta prosegue sostenendo che W__________, F__________, B__________, S__________

e K__________ svolgevano attività aggiuntive rispetto a AP 1. Essa afferma

anzitutto che essi sono registi, ma anche produttori, ciò che implica compiti e

responsabilità ben superiori a quelle dei redattori/giornalisti (ideazione,

progettazione, precalcolazione e amministrazione del budget, gestione delle

persone, esecuzione e controllo finale). Essi producono, in tal senso, cicli o fiction

in maniera del tutto autonoma, dipendendo direttamente dal direttore dei

programmi (appello, pag. 7 segg.).

Va

dapprima spiegato che cosa si intende con produzione, fiction e cicli. “Un ciclo di documentari si svolge su un

tema unico ma su diverse puntate, cinque-sei, con frequenza settimanale (…). La

differenza tra un documentario e un ciclo di documentari è che il tema non

viene limitato ad un solo documentario di 50 minuti ma viene approfondito in

maniera più importante appunto su diversi documentari” (audizione __________ __________, pag. 4 in fondo). I cicli “possono comportare anche un impegno di 1-2

anni (…). Il documentario affronta una tematica a sé stante e ben definito che

si esaurisce, mediamente, in una sola volta e di solito viene fatto in tre mesi” (audizione __________ __________ 7

novembre 2002, pag. 6 in alto). Invece, “come fiction si intende film o anche una commedia dialettale non

fatta in teatro ma girata e montata. È un termine generico che implica tutto

ciò che ha una sceneggiatura, degli attori e che non è reale” (audizione __________ __________ 25

settembre 2002, pag. 4 in fondo e 5 in alto). “Si tratta di un film realizzato su una base di una sceneggiatura, di

un copione, dove vi sono attori che recitano con dei ruoli specifici. Vi è un

set dove il regista dirige queste persone. Per contro il documentario documenta

la realtà, raccoglie testimonianze e non c'è recita” (audizione

di __________ __________ 7 novembre 2002, pag. 7 in fondo). Quanto al

produttore, quello “classico è

il responsabile di una rubrica che deve gestire in particolare le persone che

vi lavorano con un budget di tot franchi. La redazione della rubrica può essere

più o meno ampia. Poi ci sono anche dei mandati di produzione puntuali per dei

così detti fuori schemi. Ciò vale in particolare per i cicli dove il direttore

dà ad un singolo questo mandato di produzione ma può valere anche per un

mandato di produzione limitato ad una serata precisa (…). Come detto il

produttore deve gestire sia il personale della sua rubrica, sia l'aspetto finanziario” (audizione __________ __________ 7 novembre 2002, pag. 8 in mezzo).

Dall'istruttoria è emerso che B__________, W__________

(audizione __________ 25 settembre 2002, pag. 4 in fondo; per B__________

anche __________ 9 gennaio 2003, pag. 2 in fondo) S__________ e F__________

(audizione __________ 9 gennaio 2003, pag. 3 in mezzo) hanno

eseguito dei cicli. A eseguire anche delle fiction (audizione __________

17 ottobre 2002, pag. 6 in alto; audizione __________ 7 novembre 2002, pag. 4

in alto) sono stati B__________ (audizione __________ 9 gennaio 2003, pag. 2 in

fondo) e S__________ (audizione __________, pag. 2 in alto; audizione __________

8 ottobre 2002, pag. 4 in mezzo).

Anzitutto,

va rilevato che __________ S__________ è stato inserito nel 1978 in organico

direttamente in classe 18 sebbene non svolgesse ancora l'attività di produttore. Tant'è che __________ __________ aveva espresso

riserve a una sua promozione poiché il collega __________ era anche produttore

(sopra, consid. 8.4). Nel giugno 1984 la direzione del personale __________ non

ha peraltro ritenuto di dover promuovere S__________ perché anche “produttore”, poiché “le

esigenze dei compiti assegnati a questo collaboratore corrispondono alla classe

18. Trattandosi di un'estensione

della funzione-tipo della classe 16 è opportuno mantenere il codice I (…)”. Essa ha tuttavia specificato di non

escludere una promozione, se la qualifica personale dovesse risultare “ottima” (sopra, consid. 8.4). Essa ha fatto quindi dipendere la promozione

dalla qualifica, non dal fatto che egli fosse anche produttore. Inoltre, a

parte S__________ e K__________, per i quali dall'istruttoria è emerso che erano diventati anche produttori (sopra,

consid. 8.4 e 8.6), dubbi possono sorgere sugli altri dipendenti in questione.

Invero, la teste __________ __________ (già giornalista nel 1972, inviata

speciale, presentatrice e produttrice del __________ per __________ fino al

1993) ha affermato che “per la realizzazione

di cicli o serie di documentari vi erano dei budget il cui controllo era affidato

non al regista o al giornalista bensì ad una persona che si occupava di questi

aspetti gestionali delle finanze” (audizione 17 ottobre 2002, pag. 9 in mezzo). Il teste __________ __________

(giornalista redattrice e, poi, produttrice per la __________ dal 1992) ha poi

precisato che “dal profilo

della gestione non vi era alcuna differenza tra i lavori della signora AP 1 e

quelli di B__________ e S__________. Come detto si discuteva inizialmente il

tema e poi essi partivano. Non vi era neppure differenza dal punto di vista

gestionale. Ognuno di loro era responsabile di un preventivo insieme al

coordinatore. Preventivo che mi veniva sottoposto in qualità di produttrice ed

ero io a valutare se questo preventivo fosse coerente con il prodotto in

questione. Ero io a firmare se dare il via libero o meno, sotto mia

responsabilità” (audizione 25

settembre 2002, pag. 7 nel mezzo).

Il teste __________

__________ (produttore e, poi, capo dipartimento per la __________) ha dichiarato

che “il produttore deve gestire

sia il personale della sua rubrica, sia l'aspetto finanziario (…). Durante la mia permanenza in AO 1 la

signora AP 1 non ha avuto la qualifica di produttrice nel senso che non è stata

responsabile di gestire persone e soldi nel senso indicato qui sopra. Per

contro ella, nel suo lavoro, è sempre dipesa da un produttore. Per quanto

riguarda i signori B__________ e S__________ essi hanno svolto dei cicli che

implicano un budget finanziario importante da gestire mentre per quanto

riguarda i collaboratori essi avevano dei collaboratori seppur in numero

limitato. Per quanto riguarda F__________ e W__________ essi hanno ricevuto dei

mandati di produzione puntuali da parte del direttore, in particolare per i

cicli di documentari, con i relativi importanti budget, che nulla hanno a che

vedere con i singoli documentari realizzati per le rubriche "da

schema". Il signor K__________ dipendeva sostanzialmente da __________, ma

la sua situazione la conosco meno. Queste persone erano loro stesse produttori

delle loro realizzazioni e dipendevano direttamente dal direttore” (audizione 7 novembre 2002, pag. 8 in

fondo e 9 in alto).

Ne

consegue che, nel periodo successivo al 1992 (quando la teste __________ __________

è diventata produttrice: audizione 25 settembre 2002, pag. 6 in alto), dall'istruttoria è emerso che B__________ e S__________

non svolgevano l'attività di

produttore. Invero, il teste __________ __________ si limita a sostenere che

essi “hanno svolto dei cicli

che implicano un budget finanziario importante da gestire”, ma non specifica se tale cifra era

gestita direttamente da loro o da un terzo produttore. Così facendo, non

sconfessa quanto asserito sia dalla teste __________ __________, sia da __________

__________. Tanto più che spiegando che “queste persone erano loro stesse produttori (…) e dipendevano

direttamente dal direttore”

precisa che tale funzione era espletata da F__________i, W__________ e K__________,

che specifica dipendere direttamente dal direttore B__________, ma non per B__________

e S__________, che secondo la teste __________ __________ dipendevano da lei in

qualità di produttrice. Se, poi, per quanto riguarda S__________, risulta che

egli abbia comunque avuto delle promozioni perché anche “produttore” (sopra, consid. 8.4), ciò non è il caso per B__________ (sopra,

consid. 8.2). Ne consegue che anche volendo ritenere la funzione di “produttore” essenziale per le promozioni, mal si comprende perché B__________

ha ricevuto promozioni, al contrario dell'attrice.

Si

aggiunga che, come correttamente evidenziato da AP 1 (appello, pag. 3 in

mezzo), K__________ non ha mai effettuato cicli o fiction (vedi sopra)

e, malgrado ciò, ha ottenuto promozioni. La convenuta sostiene che egli fruiva

di uno statuto del tutto particolare, avendo lavorato per essa fin dagli esordi

(1964; osservazioni, pag. 2 in basso). Ciò non toglie, tuttavia, che l'esperienza lavorativa di AP 1 presso la

convenuta risale al 1976 e che, tuttavia, non ha ricevuto alcuna promozione dal

1983.

L'attrice sostiene altresì che la possibilità

di produrre cicli o fiction presupponeva il passaggio a una classe

superiore alla 17 (appello, pag. 3). La convenuta sostiene che tale censura è

irricevibile, poiché verte su fatti nuovi (osservazioni, pag. 2 in basso). A

parte il fatto che tale argomentazione è già stata sollevata da AP 1 nelle sue

conclusioni (pag. 10 in basso), dal carteggio processuale non emerge che il

passaggio alla classe successiva implicava lo svolgimento di simili funzioni.

La questione da porsi è semmai quella, che verrà sviluppata nel considerando

successivo, di sapere se AP 1, che non ha avuto alcuna promozione, non sia

stata preclusa anche dal produrre cicli di documentari o fiction, sebbene

capace in tal senso, al contrario dei suoi colleghi di sesso maschile. Se così

fosse, allora la tesi della convenuta secondo la quale essa non ha diritto alle

promozioni poiché non esegue cicli o fiction non sarebbe condivisibile.

9.10 La

convenuta sostiene che nella lettera 6 agosto 1997 a __________ __________

(doc. 5) l'attrice stessa ha

confermato che i propri interessi sono stati per venti anni e rimangono anche

in futuro limitati al documentario singolo (osservazioni, pag. 4 in basso). La

censura non può essere seguita già per il fatto che nella missiva citata AP 1

ha semplicemente asserito che “il

mio obiettivo, a tutt'oggi,

rimane il documentario (…)”.

Essa non ha pertanto escluso l'esecuzione

di cicli di documentari. Per tacere del fatto che la lettera è del 1997 e non

ha nulla a che vedere con il periodo precedente alla nuova classificazione dal

gennaio 1997. Sostiene la convenuta che la qualifica di regista presuppone lo

svolgimento di cicli. Al contrario di quanto asserito dalla convenuta (appello,

pag. 9 in alto) e accertato dal Pretore (sentenza impugnata 4 agosto 2003, pag.

6 in basso), dall'istruttoria è

emerso che l'attrice ha chiesto

di essere messa nella condizione di eseguire dei cicli. Il direttore __________

__________ ha invero dichiarato che “la signora AP 1 mi chiese due volte di far parte del pool di registi

e di passare sotto la mia diretta responsabilità. Io ho trasmesso questa sua

richiesta al signor __________, che era colui che si occupava di queste cose.

In entrambe occasioni ho ricevuto risposte negative (…) preciso ancora che in __________

i registi fanno parte di questa specifica area amministrazione che funge a mò

di stato maggiore della direzione. A partire da questa area vengono poi

distribuiti nelle singole rubriche e, per quanto riguarda i quattro registi suddetti

[B__________, W__________, F__________ e S__________], a volte erano

distribuiti nelle rubriche e a volte come cavalli mobili li distaccavo per

cicli o fiction (…). Mi viene chiesto se io ero favorevole all'inserimento della signora AP 1 nel team regista

autori. Rispondo che negli ambiti in cui ho scarsa competenza mi fido dei miei

collaboratori diretti, cosa che ho fatto anche in questo caso. Da questa mia

risposta non si può dire che io fossi favorevole e che mi fu detto di no. Mi

viene chiesto se alla stessa procedura sottostarono anche B__________, W__________,

F__________ e S__________. Rispondo di no costoro erano i superstiti di un modo

di lavorare che non c'è più.

Sono pertanto stati raggruppati in questa sorta di team che si è dunque venuto

a creare perché c'erano loro e

non il contrario (…). Come già ripetuto questo gruppo di quattro veniva da

lontano, era utile per le necessità mobili di palinsesto e rendeva anche soldi” (audizione 9 gennaio 2003, pag. 4 segg).

Tuttavia,

mal si comprende perché AP 1, che anch'essa “veniva da

lontano” poiché alle dipendenze

della AO 1 già dal 1976 non potesse far parte di tale gruppo. Tanto più che AP

1 nella realizzazione dei suoi documentari era del tutto autonoma. Invero, essa

era “completamente autonoma

nella realizzazione dei documentari dove faceva da regista e giornalista. Si

discuteva inizialmente la sua proposta e poi ella autonomamente realizzava il

documentario fino al prodotto finale” (audizione __________ __________ 25 settembre 2002, pag. 7 in

alto). “AP 1 è paragonabile a

queste menzionate persone […..] per quanto riguarda la autonomia di lavoro” (loc. cit, pag. 6 nel mezzo). Al riguardo,

la convenuta sostiene che il Pretore ha travisato il senso di tale passaggio,

poiché la teste si riferiva a quella parte di attività ridotta che i colleghi

di sesso maschile svolgono, come l'attrice, per una rubrica specifica (appello, pag. 14 in basso e 15

in alto). Se non che, la censura non è di ausilio alla tesi della convenuta.

Invero, è pacifico che AP 1 non svolgeva o produceva cicli o fiction.

Quello che ci si domanda è perché essa, che per quanto concerne i documentari

in seno alla rubrica lavorava in maniera uguale ai suoi colleghi maschi, non

sia stata posta nella situazione di produrre cicli. Invero, oltre a essere

autonoma, il suo lavoro era altamente apprezzato. La teste __________ __________

ha affermato che “per quanto

riguarda i lavori della signora AP 1 nella mia veste di capo rubrica posso dire

che sono stati, in generale, dei lavori al di sopra della media, sia come

contenuti e sia come messa in immagine. Infine, di solito avevano dei buoni

indici di ascolto (…). In generale il signor __________ esprimeva delle

valutazioni positive sul lavoro della signora AP 1” (audizione 25 settembre 2002, pag. 8 in alto e in basso). Essa

lavorava per le “due rubriche

più prestigiose ed erano un po' la vetrina della televisione: esse andavano entrambe in prima serata

e coprivano tutto l'arco dell'informazione

nazionale, internazionale, costume. La signora AP 1 ha realizzato molti servizi” (loc. cit., pag. 6 in basso). Circa il

lavoro di AP 1, il teste __________ __________ ha poi affermato che “in genere questi documentari facevano parte

della documentaristica migliore della __________ e venivano mandati in onda

nelle rubriche più prestigiose”

(audizione 25 settembre 2002, pag. 3 in fondo). “Essa era dunque uno di quei nomi che si guardano con interesse e

stima” (audizione __________ __________

17 ottobre 2002, pag. 9 in alto). __________ __________ ha poi scritto a AP 1

che “sei completamente autonoma

nel lavoro di regia dei tuoi documentari. Un'autonomia che inoltre dimostra la tua eccellente padronanza del

mezzo televisivo. E questo è un giudizio condiviso da molti colleghi e dai tuoi

superiori, non solo professionali” (doc. 6). D'altra

parte, la qualità del lavoro di AP 1 è stata riconosciuta anche dal direttore __________

(doc. DD, EE; audizione 9 gennaio 2003, pag. 7) e da __________ (doc. FF: “non dico che è la cosa più bella fatta dalla

nostra tivù; dico, soggettivamente, che è la cosa più bella che ho visto alla

nostra tivù. Foto, dialoghi, musica (…) Ti sarò grato se darai il mio plauso

alla AP 1, bravissima”). I

complimenti all'attrice sono

poi stati espressi anche dagli organi di stampa. Sull'__________ __________ __________ ha scritto: “La prima puntata di "__________" è stata magnifica nel

documentario di AP 1” (doc. GG;

cfr. anche doc. HH: articolo 12 maggio 1995 __________; doc. II: articolo del

medesimo giorno __________; doc. MM: articolo 7 gennaio 1997 __________). Tant'è che il suo documentario sui senza fissa

dimora è stato anche segnalato in occasione del __________ come __________,

ovvero è stato raccomandato per la diffusione in tutta Europa (doc. LL) e

quello intitolato __________ è stato diffuso nella sezione __________ in

occasione delle “giornate

cinematografiche di __________”

del 1995 (doc. SS). Ed “è

chiaro che affinché un documentario venga inviato a Soletta nella speciale

sezione __________ doveva avere delle particolari qualità” (audizione __________ __________ 8 ottobre

2002, pag. 4 in alto). Il teste __________ __________ ha dichiarato di

ricordarsi di un documentario di AP 1 intitolato “__________” che invece di essere proiettato in prima serata, passò in terza

serata perché troppo difficile. Egli ha spiegato che “io quale capo dipartimento avallai queste scelte, siccome

condividevo gli interrogativi e perplessità dei due produttori. Debbo poi

aggiungere che un redattore che fa parte di una redazione di prima serata, deve

sapere, soprattutto se ha l'esperienza

di AP 1, quale prodotto può interessare il pubblico di prima serata” (audizione 7 novembre 2002, pag. 6 in

basso). Se non che, tale critica, voce univoca di fronte agli elogi testé

citati, non è sufficiente a minare la capacità professionale di AP 1.

Per

finire, il teste __________ __________ ha dichiarato che “la signora AP 1 è in grado di realizzare

anche delle serie di puntate e dei cicli di documentari” (audizione 25 settembre 2002, pag. 4 nel mezzo), “mi viene chiesto se AP 1 è in grado di fare

fiction. Rispondo di sì, per quanto ne è della mia esperienza” (loc. cit., pag. 5). Seppure tale

affermazione è basata su impressioni personali, essa, se non fosse anche solo a

titolo abbondanziale, suffraga la capacità suddetta dell'attrice.

Il teste __________

ha affermato che la produzione di cicli di documentari “si tratta di un impegno importante per l'azienda come detto da 1-2 anni per cui probabilmente la signora AP 1

aveva le capacità di realizzare dei documentari ma l'azienda deve anche considerare quello che è il suo grosso limite

ovvero quello della gestione del suo tempo di lavoro, dal punto di vista

operativo. Mi spiego: la signora AP 1 su documentario singolo lavorava bene, a

volte il prodotto era ottimo ma con dei tempi superiori alla media. In

particolare mi risulta che negli anni novanta, nel corso di un anno, ella non

facesse più di due documentari all'anno, in media”

(loc. cit., pag. 7 in alto). Se non che, tale dichiarazione si basa su degli

apprezzamenti (“probabilmente”), non è comprovata da ulteriori risultanze

di causa e nemmeno è stato dimostrato che i colleghi che sono stati messi nelle

condizioni di fare simili cicli fossero più veloci dell'attrice o che, comunque, la velocità fosse il criterio determinante

per produrre cicli a differenza di documentari singoli. Per tacere del fatto

che, al contrario e come rilevato dal Pretore, dal carteggio processuale

emerge, seppur riferito all'anno

2000, che AP 1 era tutt'altro

che lenta: “noto che poi hai

assicurato alla tua rubrica un buon volume di produzioni, nella linea di quanto

richiesto dall'azienda. Da un'analisi dei costi risulta che i tuoi

documentari mediamente non si scostano in modo significativo da quelli di una

produzione con regista + redattore” (scheda personale: lettera 3 novembre 2000 responsabile cultura e

fiction __________ /__________).

Sempre il

teste __________ ha dichiarato: “mi viene chiesto se a mio giudizio la signora AP 1 ha le qualità per

fare fiction. Non sono in grado di rispondere con precisione ma posso

dire che la signora AP 1 ama lavorare da sola e opera in modo individuale. Vi

sono poi stati anche dei problemi di comunicativa nel senso che ella era chiusa

sul lavoro che stava facendo, forse questo le è giocato contro in rarissime

occasioni. In sintesi non vedo assolutamente la signora AP 1 dirigere un cast

di persone su set con tutte le attività connesse che un regista deve far fronte” (audizione 7 novembre 2002, pag. 7 in

fondo e 8 in alto). Egli ha inoltre spiegato di aver visionato i prodotti dell'attrice e di aver avuto con lei delle “difficoltà, in qualche occasione era

intransigente e ferma sulle sue posizioni” (loc. cit., pag. 9 in mezzo). Anche tale deposizione si fonda prevalentemente

su apprezzamenti soggettivi e su ipotesi. Le difficoltà riscontrate con l'attrice, sono, poi, state occasionali (“rarissime occasioni”, “qualche occasione”). Quanto alla sua capacità di relazionarsi

durante l'esecuzione del suo

lavoro, essa è stata invece confermata dal teste __________ (montatore) che ha

dichiarato che “per quanto

riguarda la mia collaborazione con la signora AP 1, la stessa era buonissima ed

era assai aperta a tutte le idee. Dal lato tecnico non vi era alcun problema e

esso, contrariamente a quanto succede non creava alcun problema e lo davamo per

acquisito. Ciò a ragione del bagaglio tecnico della signora AP 1 il quale era

tale che questo lato tecnico (ad esempio il modo in cui venivano gestite le

riprese) non creava alcun problema. Pertanto la nostra collaborazione era improntata

sulla creatività ed era dal mio punto di vista assai gratificante anche perché

la signora AP 1 aveva delle idee innovative e ad esempio mi ricordo che sul

linguaggio ella aveva delle soluzioni originali da applicare al mezzo

televisivo” (audizione 25

settembre 2002, pag. 3 in basso e 4 in alto). Anche la teste __________ __________

(produttrice) ha affermato che “per quanto riguarda i rapporti di collaborazione professionale con l'attrice essi sono stati buoni, fino anche a

molto buoni ed ottimi in alcuni casi. Ad ogni modo senza problemi” (audizione 25 settembre 2002, pag. 7 in

fondo).

La teste __________

__________, poi, ha affermato: “mi viene chiesto se mi spiego perché la signora AP 1 non abbia realizzato

dei cicli di documentari. Rispondo che si tratta di una decisione del

direttore. Non lo so se ella lo abbia chiesto e se le fu dato o meno la

possibilità. Posso però dire che vi era una struttura abbastanza rigida e, per

carenza di personale capace vi era la tendenza di tenerlo legato ad una redazione.

Per contro svolgere un ciclo di documentari significava staccare per lungo

tempo quella persona dalla redazione e defalcare dal budget della rubrica un

tot. Lo svolgimento di questi cicli avveniva dunque al di fuori di una

redazione, salvo casi eccezionali, su incarico direttamente da parte del

direttore. Preciso che io non me ne sono mai occupata direttamente e dunque non

ho conoscenze chiare al riguardo” (audizione 25 settembre 2002, pag. 8 nel mezzo). In tal senso si è

espresso anche il direttore __________ __________: “d'altro canto, però,

a pari di dignità professionale, va ricordato che le rubriche hanno un'importanza fondamentale e rappresentano un

pezzo fondamentale del prodotto televisivo per cui è molto importante che all'interno di queste rubriche vi lavorino dei

professionisti capaci quale è la signora AP 1. Infatti i cicli o le fiction

sono dei prodotti una tantum mentre invece l'offerta della televisione deve essere ovviamente regolare e le

rubriche sono settimanali”

(audizione 9 gennaio 2003, pag. 5 in fondo e 6 in alto). Egli spiega che “È costume, e si tratta di una

caratteristica dell'azienda,

che i capi rubrica, i produttori, i capi dipartimento difendano le loro forze

ovvero i collaboratori che vi lavorano poiché sanno che in caso contrario il loro

prodotto comincerebbe a zoppicare. Del resto immagino che se io andassi in un

dipartimento a chiedere di prelevare una valida forza lavoro, mi farebbero

correre. Non so se, per quanto riguardo la signora AP 1, il signor __________

la ritenesse un perno del suo dipartimento” (loc. cit., pag. 6 in basso e 7). Quanto riportato non dimostra che

AP 1 fosse stata trattenuta nelle redazioni perché oggettivamente

indispensabile alle stesse. Le dichiarazioni appena riportate sono invece

basate su impressioni generali, nemmeno legate al caso concreto di AP 1. Tant'è che lo stesso teste __________ ha

soggiunto che “se è vero che

per dieci anni il signor __________ non qualificò la signora AP 1, allora non

trovo la cosa normale” (loc.

cit., pag. 6 nel mezzo).

Infine,

dall'istruttoria è emerso che AP

1 si candidò “nell'anno 1991 quale produttrice di __________,

ricordo che ella si candidò insieme alla signora __________ __________ (…) feci

dei colloqui personali con tutte le persone che lavoravano nella redazione di __________,

siccome l'imperativo era di

scegliere una persona che fosse accettata dalla redazione e non imposta. In

merito alle due candidate suddette l'opinione dei colleghi sia uomini che donne fu negativa mentre il

minimo comune denominatore era rappresentato da __________ __________ a cui

proposi il posto e che in un primo momento accettò” (audizione __________ __________ 7 novembre 2002, pag. 9 in basso).

Ne consegue che l'attrice fu

ritenuta, nel 1991, adeguata al ruolo di produttrice, ed esclusa non perché incapace

ma perché non “scelta” dalle persone che lavoravano nella

redazione. Non è quindi dato di capire perché essa non fosse capace di svolgere

una simile funzione nella produzione di cicli di documentari o fiction,

come rivendicato dalla convenuta.

9.11 La

convenuta prosegue asserendo che le realizzazioni di W__________, F__________,

B__________ e S__________ sono state vendute apportando un guadagno a __________

(appello, pag. 8 in alto). Dall'istruttoria è invero emerso che le produzioni in particolare di F__________

e W__________ hanno reso soldi alla datrice di lavoro (audizione __________ __________

9 gennaio 2003, pag. 3 in fondo). Se non che, non è emerso dall'istruttoria che le promozioni dipendessero

da un simile criterio (sopra, consid. 8). Inoltre, come detto (consid. 9.10),

essendo AP 1 stata preclusa dallo svolgere cicli o fiction, essa nemmeno è

stata messa nella posizione di far realizzare gli asseriti guadagni. La censura

non può quindi essere condivisa.

9.12 La

convenuta continua allegando che W__________, F__________, B__________ e S__________

hanno beneficiato di diritti acquisiti, poiché, lavorando a prestazione prima

della loro assunzione nell'organico,

si è dovuto tener conto che il loro stipendio non poteva essere inferiore alla

retribuzione percepita a onorario (appello, pag. 10 in basso, 11 in alto e 12).

Se non che, anche AP 1 collaborava a onorario con AO 1 prima della sua

assunzione nel 1983, con una tariffa giornaliera di fr. 277.- (scheda personale:

lettera 29 dicembre 1981 __________ e __________ /__________), all'incirca pari a quella percepita prima della

sua assunzione in organico da S__________, che era di fr. 281.- (scheda

personale: lettera 18 dicembre 1975 __________ /__________). Egli è tuttavia

stato inserito nel 1978 in classe 18, mentre AP 1 è stata inserita in classe

16. Ciò basta a invalidare la tesi della convenuta. Per tacere del fatto che le

promozioni ottenute dai colleghi di sesso maschile dopo la loro assunzione in

organico non erano dettate dal fatto di dover garantire quanto da loro già

percepito.

9.13 La

datrice di lavoro ritiene inoltre che la testimonianza di __________ __________

comprovi che il superiore di AP 1, __________ __________, valutava oggettivamente

i suoi subalterni. Secondo la convenuta, questa testimone ha asserito che egli “era in grado di valutare le capacità dei

suoi redattori, indipendentemente dal sesso”. Effettivamente, essa ha fatto tale dichiarazione, ma la convenuta

omette di indicare la testimonianza per intero. La teste ha invero specificato

di non sapere “se il signor __________

non abbia proposto la signora AP 1 ad una promozione perché fosse donna” e ha aggiunto che, sebbene dalla sua “esperienza personale” egli era in grado di valutare le capacità

dei suoi redattori indipendentemente dal sesso, “non avrebbe fatto una grande lotta per promuovere una donna” (audizione 25 settembre 2002, pag. 9 in

fondo). La tesi della convenuta non può pertanto essere seguita su questo punto.

9.14 La

datrice di lavoro conclude adducendo che le dichiarazioni di __________ __________

e __________ __________ (delegata delle pari opportunità) sono del tutto

generiche, astratte e, per quanto riguarda la prima, dettate da risentimento

nei confronti della convenuta (appello, pag. 15 in fondo, 16 in alto). La

doglianza non deve essere approfondita, poiché alla luce di quanto suesposto la

discriminazione fondata sul sesso nei confronti di AP 1 è data

indipendentemente dalle risultanze di queste due testi circa le loro esperienze

personali. Secondo la convenuta, poi, il Pretore ha erroneamente fondato il suo

giudizio su una tabella relativa al numero di dirigenti maschi in seno all'azienda (doc. NN). Essa assevera invero che

AP 1 non aspira a divenire dirigente e che nemmeno i colleghi con cui lei si è

messa in confronto rivestono una simile carica. Secondo la convenuta, ciò che è

invece determinante è che nel dipartimento gestito da __________ __________ vi

erano due donne (____________________ e __________ __________ __________ e,

poi, __________ __________ e __________ __________, preferita nel 1991 a AP 1)

su cinque produttori (appello, pag. 16 in basso e 17 in alto). La censura non

può essere seguita già per il fatto che dall'istruttoria non è emerso che le persone indicate svolgessero lo

stesso lavoro di giornalista-regista (autrice) dell'attrice, sicché il paragone con la carriera di queste donne non

giova alla convenuta. Lo stesso dicasi per le carriere di __________ __________,

__________ __________, __________ __________, __________ __________, __________

__________ __________, __________ __________ e __________ __________, che

avrebbero, a detta della convenuta, beneficiato anch'esse della “via

parallela” (appello, pag. 17

nel mezzo), ma che non erano attive nel settore informazione. Invero, __________

lavorava nel dipartimento spettacolo, __________ nel settore intrattenimento, __________

in quello culturale, __________ e __________ __________ nel dipartimento

educazione e famiglia e __________ __________ nel settore cultura (audizione __________

__________, pag. 11 in basso e 12 in alto). Inoltre è emerso dall'istruttoria che __________ e __________ __________

non sono state promosse, come invece rivendicato dalla convenuta, da __________

__________ (audizione __________ __________ 25 settembre 2002, pag. 9 in

basso).

9.15 Ne

consegue che la convenuta non ha dimostrato che le promozioni “ad personam” fossero destinate solo a coloro che oltre alla funzione elencata

nella classe 16 della CCL 1985 svolgevano anche la funzione di produttori e che

eseguivano cicli o fiction (che poi venivano anche venduti) o che la

diversificazione del prodotto (documentari o cicli e fiction) fosse un

presupposto indispensabile per la promozione, prevalente sulla diversificazione

dell'attività (regista e

giornalista). Essa nemmeno ha comprovato che l'attrice non sia stata preclusa dall'eseguire, seppure capace, simili funzioni, di modo che la produzione

di cicli o fiction non può essere un elemento che motiva obiettivamente

la discriminazione. Non vi è quindi alcuna giustificazione oggettiva nella

diversità di trattamento subita da AP 1, ed è pertanto data in concreto una

discriminazione fondata sul sesso.

10. Accertata

la disparità di trattamento fondata sul sesso per il periodo antecedente al

gennaio 1997, occorre verificare se l'attrice sia stata vittima di una simile discriminazione anche nel nuovo

organico. Come detto (sopra, consid. 8.1), essa è stata inserita come

redattrice documentarista DAC con 245 punti e uno stipendio di fr. 116'700.- lordi annuali. __________ B__________

e __________ W__________ sono stati classificati quali regista di livello 3 con

270 punti e uno stipendio di fr. 138'630 lordi annuali (consid. 8.2 e 8.3), __________ S__________ e __________

F__________ con la stessa funzione e punti, ma con uno stipendio di fr. 151'997.- lordi all'anno (consid. 8.4 e 8.5) e __________ K__________ come regista TV

con uno stipendio annuo di fr. 138'630.05. Alla luce delle argomentazioni

illustrate sopra, è evidente che la disparità di trattamento fondata sul sesso è

persistita anche dopo il 1997. Tanto più che AP 1 ha subito una simile

discriminazione anche nei confronti di __________ D__________, __________ R__________

e __________ P__________. Questi, oltre a essere più giovani di lei e con un'esperienza lavorativa presso la convenuta

inferiore (consid. 8.7, 8.8 e 8.9), non realizzavano documentari o servizi

prima dell'inizio degli anni Novanta,

neppure, al contrario dell'attrice,

“esercitavano la doppia

funzione (…) quale regola assoluta” (audizione __________ __________ 17 ottobre 2002, pag. 2 in basso).

Per quanto riguarda P__________ “io ho lavorato con lui, quasi dieci anni, lui quale regista e io

quale giornalista dal 1986 al 1995 poi per un anno egli è stato coproduttore in

999 ma fungeva soprattutto da regista. Egli è diventato autonomo dopo l'esperienza di 999” (audizione __________ __________ 25 settembre 2002, pag. 9 in

alto). Di fronte alle testimonianze, univoche, testé citate, dubbi possono

sorgere sulla dichiarazione di __________ __________ secondo il quale “globalmente l'attività svolta dai signori D__________, Pa__________ e Ro__________

è paragonabile a quella della signora AP 1 seppure con delle tematiche diverse” (audizione 7 novembre 2002, pag. 10 in

alto). Per D__________ e R__________, è emerso che almeno fino al 1996 “essi sono stati miei redattori di regola

essi lavoravano in coppia”

(loc. cit.). D__________ e R__________ (seppur questo con uno stipendio

inferiore: fr. 106'543.- lordi

annuali) sono tuttavia stati inseriti nella stessa classe di AP 1, mentre P__________

quale regista livello di 2 con punti 225 e uno stipendio di fr. 115'894.- lordi annuali e, un anno dopo, a

regista di livello di 3 con punti 250 e salario di fr. 119'700.- lordi annuali (consid. 8.7, 8.8 e 8.9).

Non si

può del resto dimenticare, come rilevato dal Tribunale federale nella sentenza

del 25 ottobre 2005, che da marzo ad agosto 1997 (doc. 5) AP 1 aveva perfezionato

la propria formazione professionale nell'uso della videocamera digitale Sony VX 1000 E, con la quale

confeziona documentari svolgendo, oltre alla funzione di regista e di

giornalista, quella di fonica e camerawoman, ovvero di “solista” (cfr.

audizione __________ C__________ 17 ottobre 2002, pag. 6 nel mezzo). Tant'è che dall'istruttoria è emerso che “per quanto riguarda le funzioni svolte da AP 1, per quanto io ne

sappia ella, negli ultimi anni ha sempre lavorato e concepito da sola i prodotti

che ella proponeva alla rubrica” (audizione __________ __________ 8 ottobre 2002, pag. 2 nel mezzo),

“so che AP 1 realizza dei

documentari con videocamera. Si tratta di una tecnologia nuova, leggera e

agile, che permette all'autore

di essere ancora più indipendente. Egli realizza infatti in prima persona delle

riprese o parte di esse, nonché di lavorare in modo diverso, a minor costo” (loc. cit., pag. 4 in alto). E ancora: “contrariamente a quanto avviene in genere

dove con il giornalista o regista vi è una squadra (cameraman e fonico) quando

si lavora con la videocamera fa tutto una persona sola in questo caso appunto

la signora AP 1 la quale ha dunque operato in qualità di autrice, ha svolto le

riprese e si è occupata del suono, con tutti i problemi tecnici relativi” (audizione __________ __________ 25

settembre 2002, pag. 4 nel mezzo; cfr. anche audizione __________ __________ 7

novembre 2002, pag. 4 in mezzo).

Il nuovo

sistema di classificazione, poi, prevedeva che il “primo livello riguarda i registi debuttanti ma presuppone comunque

uno stage di 2/3 anni. Costoro sono quelli con la minore autonomia

professionale. Vi è poi un livello 2 che è comunque un buon livello ed infine

un livello 3 che è il più alto e permette al regista di esercitare tutte

possibilità prevista in AO 1”

(audizione __________ __________, responsabile regista dal 1997, pag. 1 in

basso). Di fronte all'autonomia

di AP 1, così come emersa dall'istruttoria

(consid. 8.1, 9.3 e 9.10) e consolidata dalla formazione testé citata, è palese

che la stessa è stata, ancora una volta, discriminata. È pur vero che il teste __________

__________ sostiene che alla commissione di omologazione (di cui faceva parte)

venne segnalata anche AP 1 come regista e che “a memoria” ha

ricordato che la sua candidatura era stata rifiutata poiché non vi era

necessità di nuovi registi, fatti avvenuti tra il 1994 e il 1996 (audizione 7

novembre 2002, pag. 2 in basso e 3 in alto). Se non che, mal si comprende,

allora, perché P__________ fu classificato come regista proprio nel gennaio

1996 (consid. 8.9). Per concludere, poi, anche se si volesse ritenere, come

asserito dal teste __________, che con il nuovo sistema i “registi” sono stati parificati con i “redattori” dal punto

di vista delle remunerazioni (audizione 7 novembre 2002, pag. 3 in mezzo), già

è stato detto che lo stipendio percepito dall'attrice è di gran lunga inferiore ai suoi colleghi maschi situati

nella funzione “regista” (sopra, consid. 8).

11. Posta

la disparità di trattamento fondata sul sesso sia prima del 1997, sia dopo,

occorre valutare a che classe di salario l'attrice poteva aspirare e, poi, ordinare la correzione della

situazione mediante il versamento della differenza fra il salario percepito e

quello che avrebbe ottenuto se fosse stata promossa.

11.1 Al riguardo,

l’attrice chiede di essere reintegrata dal 23 aprile 1992 (cfr. conclusioni,

pag. 25), ovvero a partire, retroattivamente, da cinque anni prima di essersi

rivolta, il 23 aprile 1997, all'Ufficio di conciliazione in materia di parità dei sessi. Il Pretore

ha reputato che tale richiesta era legittima, poiché la LPar, sebbene entrata

in vigore il 1° luglio 1996, è munita di effetto retroattivo (sentenza

impugnata, pag. 10 in fondo). Nella sentenza 25 ottobre 2005 il Tribunale

federale ha invece spiegato che l'eventuale correzione della situazione deve avere effetto retroattivo

dalla data in cui la promozione è stata rifiutata, ovvero dal giugno 1995,

posto come l'attrice non

risulti aver chiesto prima una ridefinizione della sua qualifica salariale per

tenere conto della doppia attività di giornalista e di regista (sentenza citata,

consid. 7.3, pag. 13 in fondo e 14 in alto). Il momento determinante è quindi

il 9 giugno 1995, quando AP 1 ha espresso le sue lamentele al direttore __________

__________ (doc. F). La differenza di salario deve essere corrisposta fino al ristabilimento

della situazione di parità, il complemento di salario dovendo essere versato

durante tutta la durata del rapporto di lavoro (Bigler-Eggenberger,

Commentaire de la loi sur l’égalité, Lausanne 2000, n. 19 ad art. 5, pag. 138).

11.2 La

persona che è paragonabile, per età, curriculum scolastico e iter lavorativo a AP

1 è __________ B__________ (cfr. consid. 8.1, 8.2). Egli è nato nel 1950, l'attrice nel 1949, e ha ottenuto a __________

il Bachelor of Arts nel 1972, la licenza in filosofia nel 1973 e la “maîtrise d’enseignement en philosophie” nel 1975. All'incirca nello stesso periodo, nel 1973, AP 1 ha completato la sua

formazione universitaria in storia moderna e contemporanea e filosofia del

diritto a , dopo aver anche frequentato, dal 1971 al 1972, la scuola di

giornalismo. B__________ ha poi iniziato a collaborare con la convenuta nel 1976

e dal 1980 al 1985 è stato collaboratore retribuito a prestazione. AP 1, dopo

uno stage alla R__ dal luglio al settembre 1972, una collaborazione come giornalista

al C___e un periodo di attività dal luglio 1974 al febbraio 1976 come

programmista regista alla R____, ha anch'essa iniziato a lavorare per la convenuta nel medesimo anno di B__________,

ossia nel 1976. Dopo aver collaborato con quest'ultima con retribuzione a prestazione, nel 1983 è stata inserita nel

suo organico, mentre B__________ nel 1986, quindi addirittura dopo l'attrice. Nel 1997 l'attrice è stata inserita nel nuovo sistema salariale, così come B__________.

Ne consegue che AP 1 poteva aspirare, dal giugno 1995, a quanto percepito dal

collega __________ B__________.

11.3 Occorre

quindi calcolare la differenza fra il salario percepito e quello che avrebbe

ottenuto AP 1 se fosse stata promossa come __________ B__________ e “correggere” l'inserimento dell'attrice nel nuovo sistema di salario

(sentenza del Tribunale federale 25 ottobre 2005, consid. 7.4). Sulla scorta

dei certificati di salario versati gli atti, emerge il quadro seguente:

anno

salario annuale senza assegni familiari (fr.)

__________ B__________

salario annuale (fr.)

AP 1

differenza (fr.)

1995:

prorata

giugno-dicembre

(7 mesi)

139'622

Prorata:

(139'622:12)x7

81'446.15

120'066

Prorata:

(120'066 : 12) x 7

70'038.50

11'407.65

1996

157'913.–

114'324.–

43'589.–

1997

145'602.–

118'809.–

26'793.–

1998

147'618.–

+ 5'000.–

119'159.–

33'459.–

1999

147'018.–

119'026.–

27'992.–

2000

146'018.–

118'966.–

27'052.–

Dal 2001,

non essendovi nel carteggio processuale i certificati di salario, si giustifica

di adeguare lo stipendio del 2000 in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo (“costo della vita”: ‹www.www.ti.ch/DFE/USTAT/DATI_CANTONE/05_prezzi/tabelle/T_050201_01C.html›). Tuttavia, i

dati determinanti devono essere quelli medi annuali e non, come invece calcolato

dall'attrice (conclusioni, pag.

25), quelli per gennaio di ogni anno. Di conseguenza:

anno

indice nazionale dei prezzi al consumo

maggio 2000 = 100

salario annuale senza assegni familiari (fr.)

__________ B__________

salario annuale (fr.)

AP 1

differenza (fr.)

2001

1,0

147'478.20

120'155.65

27'322.55

2002

0.6

146'894.10

119'679.80

27'214.30

2003:

prorata

gennaio-giugno

(6 mesi)

0.6

146'894.10

Prorata:

(146'894.10: 12)x6

73'447.05

119'679.80

Prorata:

(119'679.80: 12)x6

59'839.90

13'607.15

Visto

quanto sopra, la convenuta deve versare all'attrice fr. 238'436.65,

arrotondati a fr. 238'437.-,

oltre a interessi al 5% dall'inizio

di ogni mese in cui si è realizzata la discriminazione, a titolo di arretrati

salariali dal 1° giugno 1995 al 30 giugno 2003.

12. In

conclusione, l'appello di AP 1 del

14 agosto 2003 deve essere parzialmente accolto e quello di medesima data della

controparte respinto. Alle parti non possono essere caricate tasse e spese di

giustizia (art. 343 cpv. 3 CO, 12 Leg), ma ciò non dispensa la parte

soccombente dal versamento di ripetibili (Aubry Girardin,

Egalité salariale et décisions judiciaires: questions pratiques du point de vue

de la justice, in: AJP 2005 pag. 1066). Nella fattispecie per il calcolo delle

ripetibili da ripartire secondo la soccombenza è decisivo il valore litigioso

di fr. 295'570.-. L’attrice

ottiene causa vinta su fr. 238'437.-, con un successo matematico dell'80% circa, ma risulta vincitrice anche – e soprattutto - sul

principio dell'accertamento

della discriminazione da lei subita, sicché può essere considerata vincitrice

al 90% in prima sede e nel proprio appello e integralmente vincente nell'appello presentato dalla convenuta. Il giudicato attuale impone una modifica anche del dispositivo sulle

ripetibili di prima sede, che devono seguire la medesima ripartizione,

invariato l'ammontare complessivo di fr. 18'000.-, sul quale entrambe le parti

concordano.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 343 cpv. 3 CO, 12 Leg, 148 CPC,

pronuncia:

I. L'appello 14

agosto 2003 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza

impugnata è così riformata:

1.3 È ordinato a AO 1 di versare a AP 1, __________ __________, fr. 238'437.- lordi (dai quali dedurre gli oneri

sociali), oltre interessi al 5% dall'inizio di ogni mese in cui si è realizzata la discriminazione, dal

1° giugno 1995 fino al 30 giugno 2003.

Non

si prelevano tasse e spese. La parte convenuta è tenuta a versare all'attrice fr. 15'000.- per ripetibili ridotte.

Considerandi

II. Non

si prelevano né tasse né spese. La convenuta è condannata a versare a AP 1 fr.

6'500.- per ripetibili ridotte

di appello.

III. L'appello 14 agosto 2003 di AO 1 è

respinto.

IV. Non

si prelevano né tasse né spese. La convenuta è condannata a versare a AP 1 fr. 9'000.- per ripetibili di appello.

V. Intimazione:

-

-

Comunicazione

al Tribunale federale, Sezione civile

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di

diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi;

per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora

non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La

parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con

un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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