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Decisione

12.2006.81

Appalto - istruzioni della direzione lavori - difetti - responsabilità

9 luglio 2007Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

6. Con

appello 20 febbraio 2006 la convenuta postula la riforma del giudizio di prima

istanza nel senso di respingere la petizione e accogliere la domanda

riconvenzionale limitatamente a fr. 130.40.

Con

osservazioni 16 maggio 2006 l’appellata postula la conferma della sentenza

impugnata.

Considerato

in diritto: 7. Le

parti sono unanimi nel considerare il rapporto in essere quale appalto,

retto dagli art. 363 seg. CO.

Giusta

l’art. 368 cpv. 2 CO, se l'opera è così difettosa che riesca inservibile per il

committente, o che non si possa equamente pretendere dal medesimo

l'accettazione, egli può ricusarla e chiedere inoltre, quando siavi colpa

dell'appaltatore, il risarcimento dei danni. Qualora però i difetti siano di

minore entità, il committente può diminuire la mercede in proporzione al minor

valore dell'opera, o chiedere, se ciò non cagioni all'appaltatore spese

esorbitanti, la riparazione gratuita dell'opera e nel caso di colpa anche il

risarcimento dei danni (art. 368 cpv. 2 CO). Di principio il committente è

legato alla scelta di uno dei mezzi di difesa offerti dalla legge, tosto che ne

ha dato comunicazione all'appaltatore: si tratta infatti di un diritto costitutivo

unilaterale, per cui la dichiarazione relativa al suo esercizio, in un senso o

nell'altro, è irrevocabile e - in linea di principio - implica la rinuncia

definitiva alle alternative scartate (DTF 116 II 311; 109 II 41; 107 II 108 e

rif.; Rep. 1999, 215; Gauch, Der

Werkvertrag, ni 1581, 1688 e 1835). Il diritto di scelta del committente viene

ripristinato unicamente qualora l'appaltatore sia in mora con l'esecuzione dei

lavori di riparazione, quando tali lavori si rivelino oggettivamente impossibili,

e se - nonostante la loro esecuzione - l'opera rimane difettosa (Gauch, op. cit., ni 1797, 1843 e 1846),

oppure ancora, in applicazione dell’art. 2 CC, se in conseguenza di particolari

circostanze non vi è altro mezzo per ripristinare l’equivalenza delle

reciproche prestazioni contrattuali (II CCA 11 agosto 1993 in re G./P.; DTF 107

Considerandi

II 348).

8.

In

concreto il Pretore ha ritenuto che la convenuta è responsabile per i difetti

dell'opera. L'appellante censura la decisione impugnata, contestando che le carenze

riscontrate nella posa della porta le siano addebitabili, rilevando che il

malfunzionamento della porta era essenzialmente dovuto a due fattori, entrambi

non rientranti nella sua responsabilità. La prima causa, e meglio la quota

errata del cemento gettato all'esterno della guida metallica a pavimento, sarebbe

stata eseguita da terzi. In relazione al secondo problema, rileva che l'architrave

al quale doveva essere fissata la struttura superiore del manufatto era isolato

con uno strato di polistirolo che impediva una adeguata tenuta della struttura,

di cui essa non potrebbe essere ritenuta responsabile.

8.1

Va

qui anzitutto rilevato che l'esistenza di una direzione lavori (DL) non fa

venir meno la responsabilità dell'impresa in caso di cattiva esecuzione del

lavoro, salvo quando essa dia indicazioni sbagliate della cui erroneità

l'esecutore non poteva avvedersi, ciò che non risulta nel caso concreto e

nemmeno è mai stato sostenuto negli allegati introduttivi. L'appellante

sostiene invero di aver seguito precise istruzioni della DL in merito al

fissaggio della porta, dalla quale non poteva dipartirsi. Trattasi però di

fatti allegati per la prima volta con l'atto di appello, e come tali sono

inammissibili, in appello essendo esclusa la facoltà di addurre fatti nuovi

(art. 321 cpv. 1 CPC).

In ogni

modo, non si può non rilevare che, anche qualora la DL avesse indicato

erroneamente la presenza di travi di legno a cui fissare la guida superiore, omettendo

pure di indicare la presenza dello strato di polistirolo, durante l'esecuzione

dei fori la reale situazione non poteva sfuggire all'appellante, ciò

considerato che anche un profano è in grado di riconoscere se sta forando un

architrave di cemento oppure una trave di legno. In siffatta situazione, ricordata

l'esistenza dell'obbligo di diligenza dell'appaltatore sancito dall'art. 364

cpv. 1 CO, essa avrebbe dovuto segnalare la situazione alla DL, o comunque

adottare gli accorgimenti che la concreta situazione imponeva. In mancanza di

specifiche indicazioni, a lei incombeva in effetti l'onere di verificare la

struttura portante e adottare il sistema di fissaggio adatto, ciò a maggior

ragione ritenuto che l'appellante si duole di non essere stata orientata in

merito alle caratteristiche dell'architrave (conclusioni 23 maggio 2005, pag.

5).

8.2

Per

quanto concerne la guida inferiore, è ben vero che la quota della malta gettata

all'esterno della stessa era errata, fatto questo non imputabile all'appellante.

Il perito ha qui rilevato che "... il pannello toccava fortemente in terra

causando inevitabilmente il malfunzionamento, con conseguenti possibili rialzi

delle carrucole e contatti ad elementi metallici ... e quindi un logico

scorrimento irregolare ... .Vi è da aggiungere che la malta di cemento gettata

all'esterno della guida, soprattutto in corrispondenza della curvatura ... è

stata posata e lisciata ad una quota troppo alta. Il produttore prescrive un

ribassamento di almeno 10 mm rispetto al filo superiore della guida a

pavimento, per permettere un perfetto scorrimento ..." (perizia 27

novembre 2003, pag 3). Ancora una volta, richiamato l'obbligo di diligenza

dell'appaltatore di cui all'art. 364 cpv. 1 CO, era compito dell'appellante

verificare l'idoneità del binario prima di procedere al montaggio (Gauch, op. cit., no 2000) e segnalare

eventuali irregolarità alla DL, la quale avrebbe poi dovuto provvedere alla

loro eliminazione. Sin dagli allegati introduttivi l'appellante ha asserito di

aver posato correttamente la porta, che a suo dire era perfettamente funzionante

(risposta 4 novembre 2002, pag. 4 e duplica 22 gennaio 2003, pag. 3 e 5). Essa

evidentemente neppure si era preoccupata di verificare se la guida inferiore

fosse idonea a ricevere la porta, tanto che del problema si è avveduta solo a

seguito della perizia giudiziaria. Omettendo le verifiche di sua competenza,

l'appaltatore diventa responsabile delle conseguenze di questa sua carente

diligenza (Gauch, op. cit. no

1967.

segg.).

Per i

motivi che precedono l’appello dev'essere respinto e la sentenza impugnata

confermata. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Motivi per i quali,

richiamati per le spese l'art. 148 CPC

pronuncia: 1. L'appello 20 febbraio 2006 della AP 1 è respinto.

2.

Gli

oneri processuali, consistenti in

a) tassa

di giustizia fr. 300.-

b) spese fr.

50.

-

totale fr.

350.

-

sono

posti a carico dell’appellante, la quale rifonderà a controparte fr. 600.- di

ripetibili.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Poiché il valore

litigioso della vertenza (fr. 6'800.- per l’azione principale e fr. 130.40 per

la riconvenzionale) non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-, contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione solo

se la controversia concerne questioni di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF.) Nello stesso termine è possibile proporre anche

il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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