12.2006.81
Appalto - istruzioni della direzione lavori - difetti - responsabilità
9 luglio 2007Italiano11 min
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Numero d'incarto:
12.2006.81
Data decisione, Autorità:
09.07.2007, IICCA
Titolo:
Appalto - istruzioni della direzione lavori - difetti - responsabilità
OBBLIGO DELL'APPALTATORE
RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE
art. 364 CO
art. 369 CO
Incarto n.
12.2006.81
Lugano
9 luglio 2007/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.120
della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 6 agosto 2002
da
AO 1
rappr. dall' RA
2
contro
AP 1
rappr. dall' RA
1
chiedente
la condanna della convenuta al pagamento dell’importo di fr. 18'943.70 oltre
accessori (ridotto a fr. 12'356.70 in sede di conclusioni), nonché il rigetto
dell’opposizione interposta al PE no 832858 dell’UE di Lugano, domande alle
quali la convenuta si è opposta, chiedendo in via riconvenzionale la condanna
dell’attrice al pagamento dell’importo di fr. 3'516.10 oltre interessi e sulle quali
il Segretario assessore si è pronunciato con sentenza 27 gennaio 2006,
condannando la convenuta al pagamento dell’importo di fr. 6'800.- oltre
interessi, rigettando l’opposizione al PE in oggetto e respingendo la domanda
riconvenzionale;
appellante
la convenuta con atto d’appello 20 febbraio 2006, con il quale chiede la
riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e
accogliere la domanda riconvenzionale limitatamente a fr. 130.40;
mentre
l’attrice con osservazioni 16 maggio 2006 postula la reiezione dell'appello e
la conferma della sentenza impugnata;
letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti,
ritenuto
in fatto: 1. In data 19 luglio
1999 AO 1, committente, confermava alla AP 1 l'ordinazione e
la posa di una porta scorrevole per la propria autorimessa, per l'importo
complessivo di fr. 13'641.80, (di cui fr. 11'744.40 per la porta e fr. 1'867.40
per l'automatismo) comprensivo di IVA. I lavori sono stati eseguiti nel corso
del mese di ottobre 1999. Il 20 dicembre 1999 le parti hanno proceduto al
collaudo dell'opera, in occasione del quale sono stati riscontrati vari difetti.
La AP 1 essendosi rifiutata di intervenire per la maggior parte delle
manchevolezze, l'ing. __________ F__________, marito della committente che si
occupava della direzione lavori, ha preannunciato che avrebbe fatto eseguire le
riparazioni da terzi, ponendo le relative spese a suo carico. Il 14 gennaio 2000
l'ing. F__________ ha segnalato alla AP 1 che la porta del garage non
funzionava più a causa del probabile cedimento di una carrucola, chiedendo un
intervento di riparazione. La AP 1 non essendo intervenuta, con scritto 7 marzo
2000 l'ing. F__________, constatata l'inutilizzabilità della porta ha invitato
controparte a rimuovere l'opera, cosa che essa ha fatto il 10 marzo successivo.
La AP 1 ha quindi inviato una fattura di fr. 8'680.75 per le proprie
prestazioni e, tenuto conto dell'acconto di fr. 6'800.- ricevuto l'11 agosto
1999, ha chiesto il pagamento del residuo di fr. 1'880.75.
2. Con
petizione 6 agosto 2002 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento
dell’importo di fr. 18'943.70 quale risarcimento del danno, composto di fr.
6'800.- versati quali acconto sul costo dell'opera, fr. 4'883.70 per danni, fr.
5'750.- quali penalità di ritardo e fr. 1'500.- quale costo degli interventi di
vari artigiani. Ha pure postulato il rigetto dell'opposizione interposta al PE
n. 832858 dell'UE di Lugano. A mente dell'attrice l'opera fornita era inutilizzabile
perché installata con un sistema di fissaggio inadeguato che ne impediva il
corretto funzionamento. Poiché le reiterate richieste rivolte alla AP 1 per
rimediare alle manchevolezze sarebbero rimaste lettera morta, la stessa non essendo
intervenuta per rimediare ai difetti, l'attrice ha ritenuto di essere abilitata
a ricusare l'opera e chiedere il risarcimento del danno.
3. Con
risposta 4 novembre 2002 __________ si è opposta alla petizione, sostenendo di
aver eseguito i lavori a regola d'arte, sicché la rescissione unilaterale del
contratto attuata dalla controparte sarebbe ingiustificata, l'opera essendo
funzionante senza necessitare di riparazione alcuna. Rileva poi che, comunque, eventuali
difetti non erano tali da permettere la ricusa dell'intera opera. Di
conseguenza l'attrice sarebbe tenuta a rifonderle il danno, quantificato in fr.
10'316.10. Dedotto l'acconto versato di fr. 6'800.-, resta un residuo di fr. 3'516.10
di cui chiede il pagamento in via riconvenzionale.
4. Con
la replica e risposta riconvenzionale 9 dicembre 2002 l’attrice ha confermato
le proprie domande, chiedendo la reiezione della domanda riconvenzionale.
Con gli
ulteriori allegati ambo le parti hanno confermato le rispettive domande.
Con le
conclusioni l’attrice ha ridotto la propria domanda a fr. 12'356.70, mentre la
parte convenuta ha confermato le proprie domande.
5. Con
sentenza 27 gennaio 2006 il Segretario assessore, giudicando in luogo e vece
del Pretore, ha accolto la petizione limitatamente all’importo di fr. 6'800.- oltre
interessi al 5% dal 2 agosto 2000, rigettando per pari importo l’opposizione
interposta al PE. Il primo giudice ha dapprima accertato la responsabilità
della convenuta nel malfunzionamento della porta, evidenziando in particolare
l'inidoneità del sistema di fissaggio da essa adottato e l'errata quota della
malta che fissa le guide di scorrimento inserite nel pavimento. In seguito ha
rilevato che i difetti avrebbero potuto essere eliminati con una spesa di fr.
1'200.-. Tuttavia, stante il rifiuto della convenuta di intervenire per le
riparazioni, ha considerato che il diritto di scelta del committente, che aveva
dapprima optato per la riparazione dell'opera, era rinato sicché, considerando
che il difetto che affliggeva l'opera rendeva la stessa di fatto inutilizzabile,
ha ammesso la possibilità per la committente di ricusare l'opera. Di
conseguenza ha condannato la convenuta a restituire l'acconto versato,
respingendo per contro le ulteriori pretese risarcitorie e la domanda
riconvenzionale.
Fatti
6. Con
appello 20 febbraio 2006 la convenuta postula la riforma del giudizio di prima
istanza nel senso di respingere la petizione e accogliere la domanda
riconvenzionale limitatamente a fr. 130.40.
Con
osservazioni 16 maggio 2006 l’appellata postula la conferma della sentenza
impugnata.
Considerato
in diritto: 7. Le
parti sono unanimi nel considerare il rapporto in essere quale appalto,
retto dagli art. 363 seg. CO.
Giusta
l’art. 368 cpv. 2 CO, se l'opera è così difettosa che riesca inservibile per il
committente, o che non si possa equamente pretendere dal medesimo
l'accettazione, egli può ricusarla e chiedere inoltre, quando siavi colpa
dell'appaltatore, il risarcimento dei danni. Qualora però i difetti siano di
minore entità, il committente può diminuire la mercede in proporzione al minor
valore dell'opera, o chiedere, se ciò non cagioni all'appaltatore spese
esorbitanti, la riparazione gratuita dell'opera e nel caso di colpa anche il
risarcimento dei danni (art. 368 cpv. 2 CO). Di principio il committente è
legato alla scelta di uno dei mezzi di difesa offerti dalla legge, tosto che ne
ha dato comunicazione all'appaltatore: si tratta infatti di un diritto costitutivo
unilaterale, per cui la dichiarazione relativa al suo esercizio, in un senso o
nell'altro, è irrevocabile e - in linea di principio - implica la rinuncia
definitiva alle alternative scartate (DTF 116 II 311; 109 II 41; 107 II 108 e
rif.; Rep. 1999, 215; Gauch, Der
Werkvertrag, ni 1581, 1688 e 1835). Il diritto di scelta del committente viene
ripristinato unicamente qualora l'appaltatore sia in mora con l'esecuzione dei
lavori di riparazione, quando tali lavori si rivelino oggettivamente impossibili,
e se - nonostante la loro esecuzione - l'opera rimane difettosa (Gauch, op. cit., ni 1797, 1843 e 1846),
oppure ancora, in applicazione dell’art. 2 CC, se in conseguenza di particolari
circostanze non vi è altro mezzo per ripristinare l’equivalenza delle
reciproche prestazioni contrattuali (II CCA 11 agosto 1993 in re G./P.; DTF 107
Considerandi
II 348).
8.
In
concreto il Pretore ha ritenuto che la convenuta è responsabile per i difetti
dell'opera. L'appellante censura la decisione impugnata, contestando che le carenze
riscontrate nella posa della porta le siano addebitabili, rilevando che il
malfunzionamento della porta era essenzialmente dovuto a due fattori, entrambi
non rientranti nella sua responsabilità. La prima causa, e meglio la quota
errata del cemento gettato all'esterno della guida metallica a pavimento, sarebbe
stata eseguita da terzi. In relazione al secondo problema, rileva che l'architrave
al quale doveva essere fissata la struttura superiore del manufatto era isolato
con uno strato di polistirolo che impediva una adeguata tenuta della struttura,
di cui essa non potrebbe essere ritenuta responsabile.
8.1
Va
qui anzitutto rilevato che l'esistenza di una direzione lavori (DL) non fa
venir meno la responsabilità dell'impresa in caso di cattiva esecuzione del
lavoro, salvo quando essa dia indicazioni sbagliate della cui erroneità
l'esecutore non poteva avvedersi, ciò che non risulta nel caso concreto e
nemmeno è mai stato sostenuto negli allegati introduttivi. L'appellante
sostiene invero di aver seguito precise istruzioni della DL in merito al
fissaggio della porta, dalla quale non poteva dipartirsi. Trattasi però di
fatti allegati per la prima volta con l'atto di appello, e come tali sono
inammissibili, in appello essendo esclusa la facoltà di addurre fatti nuovi
(art. 321 cpv. 1 CPC).
In ogni
modo, non si può non rilevare che, anche qualora la DL avesse indicato
erroneamente la presenza di travi di legno a cui fissare la guida superiore, omettendo
pure di indicare la presenza dello strato di polistirolo, durante l'esecuzione
dei fori la reale situazione non poteva sfuggire all'appellante, ciò
considerato che anche un profano è in grado di riconoscere se sta forando un
architrave di cemento oppure una trave di legno. In siffatta situazione, ricordata
l'esistenza dell'obbligo di diligenza dell'appaltatore sancito dall'art. 364
cpv. 1 CO, essa avrebbe dovuto segnalare la situazione alla DL, o comunque
adottare gli accorgimenti che la concreta situazione imponeva. In mancanza di
specifiche indicazioni, a lei incombeva in effetti l'onere di verificare la
struttura portante e adottare il sistema di fissaggio adatto, ciò a maggior
ragione ritenuto che l'appellante si duole di non essere stata orientata in
merito alle caratteristiche dell'architrave (conclusioni 23 maggio 2005, pag.
5).
8.2
Per
quanto concerne la guida inferiore, è ben vero che la quota della malta gettata
all'esterno della stessa era errata, fatto questo non imputabile all'appellante.
Il perito ha qui rilevato che "... il pannello toccava fortemente in terra
causando inevitabilmente il malfunzionamento, con conseguenti possibili rialzi
delle carrucole e contatti ad elementi metallici ... e quindi un logico
scorrimento irregolare ... .Vi è da aggiungere che la malta di cemento gettata
all'esterno della guida, soprattutto in corrispondenza della curvatura ... è
stata posata e lisciata ad una quota troppo alta. Il produttore prescrive un
ribassamento di almeno 10 mm rispetto al filo superiore della guida a
pavimento, per permettere un perfetto scorrimento ..." (perizia 27
novembre 2003, pag 3). Ancora una volta, richiamato l'obbligo di diligenza
dell'appaltatore di cui all'art. 364 cpv. 1 CO, era compito dell'appellante
verificare l'idoneità del binario prima di procedere al montaggio (Gauch, op. cit., no 2000) e segnalare
eventuali irregolarità alla DL, la quale avrebbe poi dovuto provvedere alla
loro eliminazione. Sin dagli allegati introduttivi l'appellante ha asserito di
aver posato correttamente la porta, che a suo dire era perfettamente funzionante
(risposta 4 novembre 2002, pag. 4 e duplica 22 gennaio 2003, pag. 3 e 5). Essa
evidentemente neppure si era preoccupata di verificare se la guida inferiore
fosse idonea a ricevere la porta, tanto che del problema si è avveduta solo a
seguito della perizia giudiziaria. Omettendo le verifiche di sua competenza,
l'appaltatore diventa responsabile delle conseguenze di questa sua carente
diligenza (Gauch, op. cit. no
1967.
segg.).
Per i
motivi che precedono l’appello dev'essere respinto e la sentenza impugnata
confermata. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati per le spese l'art. 148 CPC
pronuncia: 1. L'appello 20 febbraio 2006 della AP 1 è respinto.
2.
Gli
oneri processuali, consistenti in
a) tassa
di giustizia fr. 300.-
b) spese fr.
50.
-
totale fr.
350.
-
sono
posti a carico dell’appellante, la quale rifonderà a controparte fr. 600.- di
ripetibili.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Poiché il valore
litigioso della vertenza (fr. 6'800.- per l’azione principale e fr. 130.40 per
la riconvenzionale) non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-, contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione solo
se la controversia concerne questioni di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF.) Nello stesso termine è possibile proporre anche
il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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