12.2006.82
contratto di lavoro - sospetto di reato contro il datore di lavoro - licenziamento in tronco
31 gennaio 2007Italiano13 min
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Numero d'incarto:
12.2006.82
Data decisione, Autorità:
31.01.2007, IICCA
Titolo:
contratto di lavoro - sospetto di reato contro il datore di lavoro - licenziamento in tronco
LICENZIAMENTO IMMEDIATO
art. 337 CO
Incarto n.
12.2006.82
Lugano
31 gennaio
2007/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2005.535
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con istanza 21 aprile
2005 da
AO 1
RA 1
contro
AP 1
rappr RA 2
in materia
di contratto di lavoro, con cui l'istante ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di fr. 29'910.– oltre interessi al 5% dal 19 aprile
2005, domanda avversata da quest'ultima che ha postulato la reiezione
dell'istanza e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte
al pagamento di fr. 25'613.– oltre interessi al 5% dal 30 marzo 2005 e di una
multa di fr. 100.– per causa temeraria;
sulle
quali il Segretario assessore si è pronunciato, con sentenza 27 marzo 2006, con
cui ha parzialmente accolto l'istanza, condannando la convenuta a versare fr.
15'991.80 oltre interessi al 5% dal 19 aprile 2005 e fr. 200.– per ripetibili
parziali e respinto la domanda riconvenzionale, condannando l'istante riconvenzionale
a versare fr. 1'370.– per ripetibili;
appellante
la convenuta con atto di appello 7 aprile 2006, con cui chiede la riforma del
giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza e di accogliere la domanda
riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'istante con osservazioni 13 aprile 2006 postula la reiezione del gravame,
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. AO 1 è stato assunto a partire dal 1° settembre 1989 dalla O__________ __________
di __________, in qualità di capo ufficio logistica (doc. A). Alla predetta
società è poi subentrata la AP 1 (in seguito N__________ SA), con conseguente
stipulazione di un nuovo contratto di lavoro in data 21 luglio 1995 (doc. B).
Le pattuizioni contrattuali sono state ulteriormente modificate, con
attribuzione a AO 1 della funzione di responsabile dei reparti acquisti e
vendite (doc. C e D). Con contratto di lavoro del 16 ottobre 2002 (doc. C) è
stato stabilito uno stipendio base di fr. 9'160.– mensili lordi per tredici
mensilità - nel seguito aumentato a fr. 10'000.– (doc. D) - , con l'aggiunta di
un premio annuo commisurato su “un budget di acquisizione ordini concordato tra
le parti” e redatto “di anno in anno” e meglio “un premio del 2%” corrisposto
“sulla parte che eccede tale budget”; per il 2003 l'ammontare di quest'ultimo
“budget” era già contrattualmente “fissato in fr. 5.5 milioni”.
2. Con lettera 28
gennaio 2004 AO 1 ha inoltrato alla N__________ SA il computo del premio annuo
che riteneva a lui dovuto in base agli accordi contrattuali e al portafoglio
consolidato al 31 dicembre 2003 (doc. H). Partendo da un “portafoglio
consolidato ordini al 31 dicembre 2003” di fr. 6'925'660.– e da una quota
esente di fr. 5'500'000.–, egli ha calcolato in fr. 1'425'660.– la “quota
soggetta a commissione”. Ha pertanto quantificato l'importo a lui dovuto in fr.
28'513.– (2% di fr. 1'425'660.–). Quest'ultimo importo è stato versato, circa
due mesi dopo, senza alcun commento da parte del datore di lavoro.
3. In data 30
marzo 2005 AO 1 è stato convocato in direzione e confrontato con il fatto che
quanto da lui fatturato come commissione - nel frattempo versatogli dalla N__________
SA - superava di fr. 25'613.– l'importo che gli era effettivamente dovuto. Al
termine del colloquio AO 1 – che sostiene di aver già allora riconosciuto
l'errore e di essersi dichiarato disposto a restituire l'importo ricevuto in
eccesso – è stato licenziato in tronco. La disdetta immediata è stata
confermata per iscritto, quel medesimo giorno, e motivata con la rottura del
rapporto di fiducia, per essersi egli stesso fatto pagare una provvigione
superiore a quanto gli spettava in base al contratto (doc. I).
4. Con istanza
del 21 aprile 2005 AO 1 si è quindi rivolto alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 2. Esso ha riconosciuto di essere incorso, in buona fede, in un
errore, non avvedendosi che il totale complessivo di fr. 6'925'660.–, da lui
utilizzato per il calcolo - figurante nella statistica elaborata dalla
segretaria B__________ - comprendeva anche il “riporto ordini riferito all'anno
precedente”. AO 1 ha sostenuto che l'episodio in questione non era tuttavia
“tale da giustificare il licenziamento” in tronco. Ha quindi chiesto la
condanna della N__________ SA al pagamento di fr. 29'910.–, oltre interessi al
5% dal 19 aprile 2005, corrispondenti alla differenza tra fr. 55'523.– (a
titolo di indennità per mancato guadagno e licenziamento abusivo) e fr. 25'613.–
(percepiti in eccesso).
All'istanza si è
opposta la convenuta, sostenendo in particolare la non abusività della disdetta
del rapporto di lavoro. La medesima sarebbe, a suo dire, stata determinata dal
fatto che l'istante, allestendo il conteggio delle commissioni e pretendendone
il pagamento, non era in buona fede. La natura dell'attività dell'istante, la
sua posizione in ditta e la fiducia di cui godeva, gli avrebbero permesso di
ottenere un versamento a lui non dovuto. La N__________ SA ha quindi chiesto la
reiezione dell'istanza e, in via riconvenzionale, la condanna della controparte
al pagamento di fr. 25'613.– oltre interessi al 5% dal 30 marzo 2005 e di una
multa di fr. 100.– per causa temeraria. Esperita l'istruttoria, le parti hanno
rinunciato a comparire alla discussione finale, confermandosi nei rispettivi
memoriali conclusivi. Nelle conclusioni del 30 settembre 2005 la convenuta ha
sostenuto, per la prima volta, quale motivo del licenziamento immediato, la
commissione dei reati di truffa e falso in documento da parte dell'istante.
5. Con sentenza
27 marzo 2006 il Segretario assessore, statuendo in luogo e vece del Pretore,
ha accertato l'assenza di elementi che permettano di ritenere che AO 1 –
sottoponendo alla convenuta la propria richiesta di versamento delle
commissioni – sia stato in malafede. Ha quindi ritenuto ingiustificata la
disdetta in tronco del rapporto di lavoro. Ha pertanto calcolato in fr.
15'991.80 l'importo dovuto all'istante, corrispondente alla differenza tra
l'indennità per mancato guadagno e tre mesi di indennità per licenziamento ingiustificato
(fr. 12'168.– + 30'420.–) e quanto percepito in eccesso a seguito del coteggio
errato delle commissioni (fr. 25'613.–). Il primo giudice ha di conseguenza
accolto parzialmente l'istanza per l'importo sopramenzionato, con interessi al
5% dal 19 aprile 2005, e condannato la convenuta a versare fr. 200.– per
ripetibili parziali. Ha per contro respinto la domanda riconvenzionale,
condannando l'istante riconvenzionale a versare fr. 1'370.– per ripetibili.
6. Con appello
7 aprile 2006 la N__________ SA chiede la riforma del giudizio impugnato nel
senso di respingere l'istanza e di accogliere la domanda riconvenzionale,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. A mente dell'appellante AO
1 sapeva “che il documento G” – riepilogante gli ordini in portafoglio e
avanzamento fatturato 2003 – “non riportava il reale volume delle acquisizioni riferentesi
al 2003”. Il conteggio delle commissioni (doc. H) presentato dall'istante costituirebbe,
a suo dire, “un falso ideologico quindi un reato penale”; il licenziamento in
tronco sarebbe pertanto giustificato dal reato penale commesso ai danni del
datore di lavoro, “reato tanto più grave se si considera la fiducia riposta
nell'appellato” e “il fatto che l'appellante si dibatteva e si dibatte in gravi
difficoltà economiche e finanziarie”.
Con osservazioni 13 aprile 2006 l’appellato postula la reiezione del
gravame con argomenti di cui si dirà, se del caso, nel seguito.
7. L'art. 337 CO dispone che il datore di lavoro e il lavoratore possono
disdire con effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi,
segnatamente quando la continuazione del contratto, in buona fede, non può più
essere pretesa. Ciò è il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così
compromesso da non permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la
disdetta immediata sembra essere l'unica soluzione praticabile. Il
licenziamento con effetto immediato è un provvedimento eccezionale, che deve
essere ammesso in modo restrittivo (DTF 130 III 28 consid. 4.1, 213 consid.
3.1; 127 III 351 consid. 4a). Manchevolezze minori possono giustificare una
disdetta immediata solo se si verificano ripetutamente malgrado espliciti
avvertimenti sull'eventualità della disdetta (DTF 130 III 28 consid. 4.1 pag.
31; 129 III 351 consid. 2.1). Il giudice valuta secondo libero apprezzamento se
la violazione dei doveri contrattuali raggiunge la necessaria gravità,
considerando le circostanze concrete, in applicazione dei principi di diritto e
Fatti
di equità (DTF 127 III 313 consid. 3). Il datore di lavoro che disdice il
contratto, ritenendo dati i presupposti per il licenziamento in tronco, deve
portarne la prova (Brunner/Bühler/Wäber/Bruchez,
Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, Basilea 2005, ad art. 337, pag. 263 n. 13).
8. L'appellante
sostiene che la disdetta immediata del rapporto di lavoro di AO 1 sarebbe
giustificata dal fatto che quest'ultimo, agendo in malafede, avrebbe commesso
un reato penale e meglio un falso ideologico. A torto.
8.1 Un reato
penale commesso ai danni del datore di lavoro costituisce, in principio, un
motivo giustificante il licenziamento immediato (Brunner/Bühler/Wäber/ Bruchez, op. cit., ad art. 337, pag.
260 n. 7). Un semplice sospetto di reato non è tuttavia sufficiente (Brunner, Bühler/Wäber/Bruchez, op. cit.,
ad art. 337, pag. 261 n. 9). Deve in effetti essere riconosciuta al lavoratore
la presunzione d'innocenza (art. 6 cpv. 2 CEDU; Egli, Die Verdachtskündigung nach schweizerischem und deutschem
Recht, Berna 2000, pag. 47; Glor,
Le congé-soupçon, in DTA 2003 pag. 137-138). Il deposito di una denuncia penale
da parte del datore di lavoro e i sospetti seri che quest'ultimo può nutrire
nei confronti del lavoratore non sono sufficienti a fondare un motivo di
disdetta immediata; trattasi in effetti di circostanze unilaterali che non
dispensano colui che invoca i giusti motivi di stabilire la realtà oggettiva
dei fatti di cui vuole prevalersi (Wyler,
Droit du travail, Berna 2002, pag. 366-367).
8.2 Per quanto
qui concerne, va detto che la disdetta del contratto di lavoro notificata a AO
1 (doc. I) non fa alcun riferimento alla commissione di un reato penale. Si
limita invero ad indicare quale motivo del licenziamento in tronco la rottura
del rapporto di fiducia, conseguente al fatto che l'appellato ha chiesto e
ottenuto una provvigione superiore a quanto gli spettava in base al contratto.
Solo con le conclusioni di causa la N__________ SA ha sostenuto l'esistenza dei
reati penali di truffa e falso in documento (act. V pag. 2 in alto e pag. 5). Il
ritardo nel sostenere e argomentare l'esistenza dei predetti reati – per altro
limitati ora al solo reato di “falso ideologico” (appello, pag. 8 in alto) –
Considerandi
costituisce già motivo di irricevibilità dell'appello (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art 417 m. 12). Le parti
hanno infatti rinunciato alla discussione finale e all'istante non è stata
concessa in prima sede la facoltà di esprimersi sul nuovo argomento.
8.3
A titolo abondanziale
va comunque rilevato che l'appellante non ha in alcun modo comprovato la
sussistenza del reato di falso ideologico. Dagli atti non risulta che
l'appellato sia stato denunciato, perseguito e condannato per il reato in
questione. Il comportamento assunto dalla N__________ SA il 30 marzo 2005, in
occasione dell'incontro con AO 1 – al termine del quale è stato notificato il
licenziamento in tronco – lascia anzi trapelare che anche per l'appellante
fosse scontata l'assenza degli estremi di un reato penale. Diversamente non si
spiegherebbe per quale motivo a AO 1 sia stata offerta la possibilità di
dimettersi e di tenere per sé l'intero importo di fr. 25'613.– incassato in
eccesso (act. III pag. 2 verso il basso). A fronte della contestazione da parte
di AO 1 di essere stato in malafede nell'allestire il conteggio delle
commissioni di cui al documento H, la convenuta avrebbe dovuto provare che
l'istante era consapevole di aver creato un documento falso e di aver usato il
medesimo a scopo d'inganno. Nessuno dei testi sentiti in sede istruttoria ha tuttavia
confermato i sospetti avanzati dalla convenuta. La reazione vivace che, secondo
il teste __________ D__________ __________ (act. III pag. 2), avrebbe avuto
l'istante durante la riunione del 30 marzo 2005, allorquando gli è stato
contestato l'errore, attestano semmai la convinzione di quest'ultimo di essere
nel giusto e di aver fatto valere pretese legittime. Del resto l'errore poteva
anche essere messo in preventivo, essendo il primo anno che un simile metodo di
remunerazione veniva applicato. AO 1 dal canto suo non ha comunque proceduto
lui stesso a far proseguire l'ordine di pagamento a suo favore e poteva contare
sulle verifiche sull'attuazione del metodo di calcolo, di certo competenti,
dell'ing. K__________ a cui il documento H era indirizzato; verifiche che quest'ultimo
non poteva mancare di mettere in atto in modo puntiglioso, viste le condizioni di
“gravi difficoltà economiche e finanziarie” della società, attestate dalla
stessa appellante (appello, pag. 8 verso l'alto). I sospetti di reato e di
malafede addebitati a AO 1 non trovano dunque conferma negli atti. Il
licenziamento immediato appare pertanto ingiustificato. Le argomentazioni
dell'appellante cadono quindi nel vuoto.
9.
In
conclusione, l'appello in oggetto, infondato su ogni punto, deve essere
respinto e la decisione del Segretario assessore confermata. Non si prelevano
tasse né spese trattandosi di una causa fondata sul diritto del lavoro di
valore non superiore a fr. 30'000.–. La convenuta, interamente soccombente,
verserà all'istante un'equa indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 148 CPC e la TOA,
pronuncia: 1. L’appello 7 aprile 2006 della AP 1 è
respinto.
2. Non
si prelevano tasse né spese di appello. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 1'000.- per
ripetibili di appello.
3. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere
pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr.
15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.
30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se
una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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