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Decisione

12.2006.82

contratto di lavoro - sospetto di reato contro il datore di lavoro - licenziamento in tronco

31 gennaio 2007Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

di equità (DTF 127 III 313 consid. 3). Il datore di lavoro che disdice il

contratto, ritenendo dati i presupposti per il licenziamento in tronco, deve

portarne la prova (Brunner/Bühler/Wäber/Bruchez,

Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, Basilea 2005, ad art. 337, pag. 263 n. 13).

8. L'appellante

sostiene che la disdetta immediata del rapporto di lavoro di AO 1 sarebbe

giustificata dal fatto che quest'ultimo, agendo in malafede, avrebbe commesso

un reato penale e meglio un falso ideologico. A torto.

8.1 Un reato

penale commesso ai danni del datore di lavoro costituisce, in principio, un

motivo giustificante il licenziamento immediato (Brunner/Bühler/Wäber/ Bruchez, op. cit., ad art. 337, pag.

260 n. 7). Un semplice sospetto di reato non è tuttavia sufficiente (Brunner, Bühler/Wäber/Bruchez, op. cit.,

ad art. 337, pag. 261 n. 9). Deve in effetti essere riconosciuta al lavoratore

la presunzione d'innocenza (art. 6 cpv. 2 CEDU; Egli, Die Verdachtskündigung nach schweizerischem und deutschem

Recht, Berna 2000, pag. 47; Glor,

Le congé-soupçon, in DTA 2003 pag. 137-138). Il deposito di una denuncia penale

da parte del datore di lavoro e i sospetti seri che quest'ultimo può nutrire

nei confronti del lavoratore non sono sufficienti a fondare un motivo di

disdetta immediata; trattasi in effetti di circostanze unilaterali che non

dispensano colui che invoca i giusti motivi di stabilire la realtà oggettiva

dei fatti di cui vuole prevalersi (Wyler,

Droit du travail, Berna 2002, pag. 366-367).

8.2 Per quanto

qui concerne, va detto che la disdetta del contratto di lavoro notificata a AO

1 (doc. I) non fa alcun riferimento alla commissione di un reato penale. Si

limita invero ad indicare quale motivo del licenziamento in tronco la rottura

del rapporto di fiducia, conseguente al fatto che l'appellato ha chiesto e

ottenuto una provvigione superiore a quanto gli spettava in base al contratto.

Solo con le conclusioni di causa la N__________ SA ha sostenuto l'esistenza dei

reati penali di truffa e falso in documento (act. V pag. 2 in alto e pag. 5). Il

ritardo nel sostenere e argomentare l'esistenza dei predetti reati – per altro

limitati ora al solo reato di “falso ideologico” (appello, pag. 8 in alto) –

Considerandi

costituisce già motivo di irricevibilità dell'appello (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art 417 m. 12). Le parti

hanno infatti rinunciato alla discussione finale e all'istante non è stata

concessa in prima sede la facoltà di esprimersi sul nuovo argomento.

8.3

A titolo abondanziale

va comunque rilevato che l'appellante non ha in alcun modo comprovato la

sussistenza del reato di falso ideologico. Dagli atti non risulta che

l'appellato sia stato denunciato, perseguito e condannato per il reato in

questione. Il comportamento assunto dalla N__________ SA il 30 marzo 2005, in

occasione dell'incontro con AO 1 – al termine del quale è stato notificato il

licenziamento in tronco – lascia anzi trapelare che anche per l'appellante

fosse scontata l'assenza degli estremi di un reato penale. Diversamente non si

spiegherebbe per quale motivo a AO 1 sia stata offerta la possibilità di

dimettersi e di tenere per sé l'intero importo di fr. 25'613.– incassato in

eccesso (act. III pag. 2 verso il basso). A fronte della contestazione da parte

di AO 1 di essere stato in malafede nell'allestire il conteggio delle

commissioni di cui al documento H, la convenuta avrebbe dovuto provare che

l'istante era consapevole di aver creato un documento falso e di aver usato il

medesimo a scopo d'inganno. Nessuno dei testi sentiti in sede istruttoria ha tuttavia

confermato i sospetti avanzati dalla convenuta. La reazione vivace che, secondo

il teste __________ D__________ __________ (act. III pag. 2), avrebbe avuto

l'istante durante la riunione del 30 marzo 2005, allorquando gli è stato

contestato l'errore, attestano semmai la convinzione di quest'ultimo di essere

nel giusto e di aver fatto valere pretese legittime. Del resto l'errore poteva

anche essere messo in preventivo, essendo il primo anno che un simile metodo di

remunerazione veniva applicato. AO 1 dal canto suo non ha comunque proceduto

lui stesso a far proseguire l'ordine di pagamento a suo favore e poteva contare

sulle verifiche sull'attuazione del metodo di calcolo, di certo competenti,

dell'ing. K__________ a cui il documento H era indirizzato; verifiche che quest'ultimo

non poteva mancare di mettere in atto in modo puntiglioso, viste le condizioni di

“gravi difficoltà economiche e finanziarie” della società, attestate dalla

stessa appellante (appello, pag. 8 verso l'alto). I sospetti di reato e di

malafede addebitati a AO 1 non trovano dunque conferma negli atti. Il

licenziamento immediato appare pertanto ingiustificato. Le argomentazioni

dell'appellante cadono quindi nel vuoto.

9.

In

conclusione, l'appello in oggetto, infondato su ogni punto, deve essere

respinto e la decisione del Segretario assessore confermata. Non si prelevano

tasse né spese trattandosi di una causa fondata sul diritto del lavoro di

valore non superiore a fr. 30'000.–. La convenuta, interamente soccombente,

verserà all'istante un'equa indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 148 CPC e la TOA,

pronuncia: 1. L’appello 7 aprile 2006 della AP 1 è

respinto.

2. Non

si prelevano tasse né spese di appello. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 1'000.- per

ripetibili di appello.

3. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere

pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr.

15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.

30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se

una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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