Lexipedia

Decisione

12.2006.83

sfratto - impugnazione del termine per la riconsegna

12 aprile 2006Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

12.2006.83

Data decisione, Autorità:

12.04.2006, IICCA

Titolo:

sfratto - impugnazione del termine per la riconsegna

PROCEDURA DI SFRATTO DEI CONDUTTORI

art. 508 CPC-TI

Incarto n.

12.2006.83

Lugano

12 aprile

2006/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. DI.2006.352

della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4- promossa con istanza di

sfratto 6 marzo 2006 da

CC 1composta da:

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

tutti rappr. da

RA 1

contro

AP 1

che il Segretario assessore, con decreto 3 aprile 2006, ha accolto

ordinando al convenuto di mettere a libera disposizione della parte istante,

entro 10 giorni, l'appartamento di 3 1/2 locali nello stabile denominato __________

sito in __________ a __________.

Ed ora sul ricorso 7 aprile 2006 del convenuto, che chiede "di

cambiare la sentenza di sfratto e posticipare la data della riconsegna

dell¿appartamento a dopo la mia guarigione".

Letti ed esaminati gli atti di causa

Considerato

in fatto ed in diritto:

che

il Segretario assessore, in accoglimento dell¿istanza di sfratto, ha ordinato

al convenuto di mettere a libera disposizione dell¿istante, entro 10 giorni,

l'appartamento da lui occupato, dopo aver preso atto che il contratto di

locazione tra le parti, di durata determinata, era giunto a scadenza il 31

dicembre 2005 e che l¿ente locato non era stato riconsegnato;

che

in questa sede il convenuto non contesta il realizzarsi delle condizioni che

hanno posto fine alla locazione ma chiede, in definitiva, una proroga del

termine per lasciare l'appartamento, evidenziando di essere impossibilitato ad

effettuare il trasloco a seguito di un infortunio (frattura del dito medio

della mano destra);

che

il differimento dell'esecuzione dello sfratto non è previsto dalla nostra

legislazione e il termine per l'abbandono fissato dal giudice ha natura

meramente ordinatoria e non può formare oggetto di impugnativa (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 9 ad art. 508);

che

il ricorso (recte: appello) si rivela così irricevibile e come tale la

richiesta in esso contenuta va respinta;

che,

in ogni caso, il convenuto, che ha subito un infortunio tutto sommato di lieve

entità (che dai certificati medici versati agli atti risulta avergli comportato

un¿inabilità lavorativa, decorrente dal 27 marzo 2006, di circa 5 settimane), non

ha concretamente addotto l¿esistenza di ragioni elementari di umanità ammesse

dalla giurisprudenza (malattia grave o decesso dell¿inquilino rispettivamente

di un membro della sua famiglia, età avanzata) che avrebbero potuto, eccezionalmente,

indurre l'autorità di esecuzione dello sfratto a concedergli un breve termine

di moratoria (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1044 ad art. 508; DB 3/1991,

n. 29);

che

la particolarità della situazione fa sì che si debba prescindere dal prelievo

di tasse e spese di giudizio;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 313bis

e 506 CPC

dichiara e pronuncia:

1. L¿appello 7 aprile 2006 di AP 1 è irricevibile.

Considerandi

2.

Non si prelevano né tasse né spese.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster