12.2006.83
sfratto - impugnazione del termine per la riconsegna
12 aprile 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2006.83
Data decisione, Autorità:
12.04.2006, IICCA
Titolo:
sfratto - impugnazione del termine per la riconsegna
PROCEDURA DI SFRATTO DEI CONDUTTORI
art. 508 CPC-TI
Incarto n.
12.2006.83
Lugano
12 aprile
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. DI.2006.352
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4- promossa con istanza di
sfratto 6 marzo 2006 da
CC 1composta da:
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
tutti rappr. da
RA 1
contro
AP 1
che il Segretario assessore, con decreto 3 aprile 2006, ha accolto
ordinando al convenuto di mettere a libera disposizione della parte istante,
entro 10 giorni, l'appartamento di 3 1/2 locali nello stabile denominato __________
sito in __________ a __________.
Ed ora sul ricorso 7 aprile 2006 del convenuto, che chiede "di
cambiare la sentenza di sfratto e posticipare la data della riconsegna
dell¿appartamento a dopo la mia guarigione".
Letti ed esaminati gli atti di causa
Considerato
in fatto ed in diritto:
che
il Segretario assessore, in accoglimento dell¿istanza di sfratto, ha ordinato
al convenuto di mettere a libera disposizione dell¿istante, entro 10 giorni,
l'appartamento da lui occupato, dopo aver preso atto che il contratto di
locazione tra le parti, di durata determinata, era giunto a scadenza il 31
dicembre 2005 e che l¿ente locato non era stato riconsegnato;
che
in questa sede il convenuto non contesta il realizzarsi delle condizioni che
hanno posto fine alla locazione ma chiede, in definitiva, una proroga del
termine per lasciare l'appartamento, evidenziando di essere impossibilitato ad
effettuare il trasloco a seguito di un infortunio (frattura del dito medio
della mano destra);
che
il differimento dell'esecuzione dello sfratto non è previsto dalla nostra
legislazione e il termine per l'abbandono fissato dal giudice ha natura
meramente ordinatoria e non può formare oggetto di impugnativa (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 9 ad art. 508);
che
il ricorso (recte: appello) si rivela così irricevibile e come tale la
richiesta in esso contenuta va respinta;
che,
in ogni caso, il convenuto, che ha subito un infortunio tutto sommato di lieve
entità (che dai certificati medici versati agli atti risulta avergli comportato
un¿inabilità lavorativa, decorrente dal 27 marzo 2006, di circa 5 settimane), non
ha concretamente addotto l¿esistenza di ragioni elementari di umanità ammesse
dalla giurisprudenza (malattia grave o decesso dell¿inquilino rispettivamente
di un membro della sua famiglia, età avanzata) che avrebbero potuto, eccezionalmente,
indurre l'autorità di esecuzione dello sfratto a concedergli un breve termine
di moratoria (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1044 ad art. 508; DB 3/1991,
n. 29);
che
la particolarità della situazione fa sì che si debba prescindere dal prelievo
di tasse e spese di giudizio;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 313bis
e 506 CPC
dichiara e pronuncia:
1. L¿appello 7 aprile 2006 di AP 1 è irricevibile.
Considerandi
2.
Non si prelevano né tasse né spese.
3.
Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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