12.2006.84
azione di rendiconto per fattispecie facilmente accertabili, mandato accettato per atti concludenti, domanda di prestazione chiara
25 gennaio 2007Italiano11 min
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Numero d'incarto:
12.2006.84
Data decisione, Autorità:
25.01.2007, IICCA
Titolo:
azione di rendiconto per fattispecie facilmente accertabili, mandato accettato per atti concludenti, domanda di prestazione chiara
RENDICONTO
RENDIMENTO DEI CONTI
art. 400 CO
art. 488a CO
Incarto n.
12.2006.84
Lugano
25 gennaio
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.06.11 (azione
di rendiconto) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con
opposizione 16 febbraio 2006 da
AP 1
rappr. dall’ RA
2
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
1
con cui
la precettata si è opposta al precetto esecutivo civile 10 febbraio 2006, mediante
il quale la procedente le aveva ingiunto di mettere a disposizione tutti i
giustificativi delle entrate (pensioni e altre) relative al 2004 dei coniugi L__________
e S__________ __________, la lista dettagliata della destinazione delle somme
prelevate dal libretto della Banca __________ di M__________ di S__________
(anno 2004) e i giustificativi di tutte le uscite relative al 2004 dei coniugi __________
(fatture, onorari, ecc.), con la comminatoria dell’esecuzione effettiva;
domanda
avversata dalla procedente che ha postulato il rigetto dell’opposizione e che
il Segretario assessore ha respinto con sentenza 3 aprile 2006, facendo ordine
alla precettata di mettere a disposizione di L__________ tutti i giustificativi
delle entrate (pensioni e altre) relative al 2004 dei coniugi L__________ e S__________,
la lista dettagliata della destinazione delle somme prelevate dal libretto
della Banca __________ di M__________ di S__________ (anno 2004) e i
giustificativi di tutte le uscite relative al 2004 dei coniugi__________
(fatture, onorari, ecc.);
appellante
la precettata, la quale con atto di appello del 14 aprile 2006 chiede che in
riforma del giudizio impugnato l’opposizione venga mantenuta, con protesta di
spese e ripetibili;
mentre
la procedente, con osservazioni 16 maggio 2006, postula la reiezione
dell’appello, protestando spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti,
ritenuto
in
fatto:
A. I
coniugi S__________ e L__________ hanno incaricato il 12 settembre 2001 la
nipote AP 1 di “sbrigare tutte le pratiche inerenti i nostri interessi e
precisamente sia quelle finanziarie…, sia quelle personali … mansioni che la
stessa compie dietro nostra richiesta con amore e onestà ormai da parecchi
anni” (doc. 1). S__________ e L__________ avevano conferito procura individuale
a AP 1 sulla loro relazione bancaria con la Banca __________ __________ il 4
marzo 1999 (doc. 6) e il 7 marzo 2002. S__________ è morto nel 2005 e la
Commissione tutoria regionale n. 2 ha istituito una tutela ai sensi dell’art.
372 CC in favore di L__________ con risoluzione del 21 aprile 2005 (doc. 7),
nominando sua tutrice E__________. Le richieste rivolte a AP 1 il 21 gennaio
2005 dal notaio incaricato della successione di S__________ e il 22 agosto 2005
dalla legale alla quale si era rivolta la tutrice di L__________ per avere il
resoconto delle sue attività amministrative sono rimaste senza risposta.
B. In
applicazione dell’art. 488a CPC, che disciplina le azioni di rendiconto, L__________
con precetto esecutivo civile del 10 febbraio 2006 ha ingiunto a AP 1 di
metterle a disposizione tutti i giustificativi delle entrate (pensioni e altre)
relative al 2004 dei coniugi L__________ e S__________, la lista dettagliata
della destinazione delle somme prelevate dal libretto della Banca __________ di
S__________ (anno 2004) e i giustificativi di tutte le uscite relative al 2004
dei coniugi__________ (fatture, onorari, ecc.), con la comminatoria
dell’esecuzione effettiva (doc. A).
C. La
precettata si è opposta il 16 febbraio 2006 al precetto esecutivo civile, da
lei ritenuto nullo in quanto sprovvisto dei requisiti legali e inoltre
sprovvisto di titolo esecutivo. All’udienza del 9 marzo 2006 le parti hanno
confermato le rispettive domande. Esse hanno rinunciato a comparire al
dibattimento finale, rimettendosi al contenuto dei rispettivi memoriali
conclusivi.
D. Statuendo
il 3 aprile 2006, il Segretario assessore ha respinto l’opposizione interposta
dalla precettata e le ha fatto obbligo di mettere a disposizione di L__________
tutti i giustificativi delle entrate (pensioni e altre) relative al 2004 dei
coniugi L__________ e S__________, la lista dettagliata della destinazione delle
somme prelevate dal libretto della Banca __________ di M__________ di S__________
(anno 2004) e i giustificativi di tutte le uscite relative al 2004 dei coniugi __________
(fatture, onorari, ecc.). La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese sono state
poste a carico della precettata, con l’obbligo di rifondere alla procedente fr.
450.- per ripetibili.
E. AP 1
è insorta con appello del 14 aprile 2006 contro il giudizio impugnato, di cui
chiede la riforma nel senso di mantenere la sua opposizione al precetto
esecutivo civile, previa concessione al gravame dell’effetto sospensivo. Con
decreto 21 aprile 2006 la vicepresidente della Camera ha accordato all’appello
effetto sospensivo. Nelle osservazioni del 16 maggio 2006 AO 1 propone la
reiezione dell’appello e la conferma del giudizio pretorile.
e considerato
1. Le
azioni di rendiconto di cui all’art. 400 CO si propongono nelle forme del
procedimento esecutivo in casi di fattispecie immediatamente accertabili, in
virtù dell’art. 488a cpv. 1 CPC, in vigore dal 1° aprile 2001. L’art. 493 CPC
prevede che il precettato deve proporre la sua opposizione al Pretore entro 10
giorni dall’intimazione del precetto e che la procedura è quella sommaria della
Camera di consiglio ai sensi degli art. 361 segg. CPC.
2. L’azione
di rendiconto è una causa di carattere pecuniario (RtiD I-2006 n. 21 c pag.
649). L’appellante non ha speso una parola per indicare quale sia il valore
della causa, né in prima sede né in appello. Ad ogni modo, l’azione di rendiconto
verte su informazioni relative ai prelievi eseguiti in particolare su un conto
presso la Banca __________ di M__________, per importi superiori a fr.
100'000.- (doc. 1). Il valore appellabile è dunque raggiunto e l’appello è
ricevibile.
3. Nella
fattispecie il Segretario assessore ha dapprima accertato che il precetto
esecutivo civile spiccato nei confronti della precettata rispettava i requisiti
legali posti dall’art. 491 CPC, di modo che cadeva nel vuoto la critica
sollevata dall’opponente. Ha poi ritenuto che tra le parti era sorto un
contratto di mandato, in base al quale la precettata aveva svolto mansioni di
carattere finanziario e personale, e che la mandataria era dunque tenuta al
rendiconto. Infine, il Segretario assessore ha considerato che la procedura
esecutiva prevista dall’art. 488a CPC non richiede l’indicazione precisa della
prestazione richiesta, contrariamente alla norma dell’art. 488 CPC e ha di
conseguenza tolto l’opposizione interposta dalla precettata al precetto
esecutivo civile.
4. L’appellante,
dopo aver richiamato la giurisprudenza emanata in materia di opposizione al
precetto esecutivo civile, sostiene di non aver firmato alcun contratto di
mandato, così che manca agli atti un titolo esecutivo chiaro, dal quale risulti
con precisione la prestazione che le viene richiesta. Essa rileva in
particolare che il documento 12 settembre 2001 su cui la precettante fonda le
proprie pretese è generico e non precisa le pratiche finanziarie di cui essa
sarebbe stata incaricata, né gli istituti bancari su cui essa avrebbe operato,
né le fatture da pagare, né l’autorizza a prelevamenti da conti bancari nemmeno
elencati.
5. Con
l’accettazione del mandato, il mandatario si obbliga a compiere, a norma del
contratto, gli affari o servigi di cui viene incaricato (art. 394 cpv. 1 CO).
Se l’estensione del mandato non è stata espressamente indicata, viene
determinata dalla natura dell’affare che ne forma l’oggetto, ritenuto che nel
mandato è compresa anche la facoltà di fare tutti gli atti giuridici inerenti
alla sua esecuzione (art. 396 cpv. 1 e 2 CO). La conclusione del contratto di
mandato non è sottoposta al rispetto di una forma speciale (Werro,
Commentaire romand CO, n. 12 ad art. 395). Il mandatario a cui una persona si è
rivolta accetta il mandato se non lo ha rifiutato immediatamente (Tercier,
Les contrats spéciaux, 3a ed., pag. 655).
6. Nella
fattispecie i coniugi S__________ e L__________ hanno conferito all’appellante
l’incarico di “sbrigare tutte le pratiche inerenti i nostri interessi e
precisamente sia quelle finanziarie…, sia quelle personali … mansioni che la
stessa compie dietro nostra richiesta con amore e onestà ormai da parecchi
anni” (doc. 1). È indubbio che l’appellante ha accettato, per atti concludenti,
l’incarico conferitole, operando sul libretto per persone anziane n. __________
intestato a S__________, per il quale aveva ricevuto procura generale il 4
marzo 1999 e il 7 marzo 2002, numerose operazioni nel 2002, 2003 e 2004 (doc.
5, 6 e allegati). In siffatte circostanze le firme determinanti per la
conclusione del contratto in base al quale procede la precettante sono quelle
che essa l’appeha
depositato in banca sul formulario di procura in suo favore (allegati 32 a doc.
6), rispettivamente quelle che ha rilasciato sulle ricevute dei prelevamenti
sul conto dello zio (doc. 6, allegati 2-31).
7. Giusta
l'art. 400 CO il mandatario, a ogni richiesta del mandante, è obbligato a
rendere conto del suo operato. Il diritto di rendiconto sussiste anche dopo la
conclusione del rapporto contrattuale (Fellmann,
Berner Kommentar, n. 63 ad art. 400 CO). Esso ha carattere imperativo ed è
inalienabile, tanto che nemmeno il segreto bancario vi può fare ostacolo (Fellmann,
op. cit., n. 58 ad art. 400 CO; ZR 101/2002 n. 26 pag. 100). La dottrina
interpreta in modo ampio il concetto di rendiconto, che comprende tutte le
informazioni utili al mandante (Fellmann, op. cit.,
n. 19 ad art. 400 CO) e si estende a tutte le informazioni che il mandatario
deve al mandante sulle attività svolte per l'esecuzione del mandato (Werro,
op. cit., n. 4 ad art. 400 CO).
In
concreto la precettante ha chiesto alla nipote di fornire tutti i
giustificativi delle entrate (pensioni e altre) relative al 2004 dei coniugi L__________
e S__________, la lista dettagliata della destinazione delle somme prelevate
dal libretto della Banca __________ di M__________ di S__________ (anno 2004) e
Fatti
i giustificativi di tutte le uscite relative al 2004 dei coniugi __________
(fatture, onorari, ecc.). La prestazione richiesta è chiara e non abbisogna di
alcuna istruttoria per accertarne la portata, alla luce dell’obbligo di
rendiconto che incombe alla mandataria. L’appellante invoca il mancato rispetto
delle esigenze poste dall’art. 488 CPC per il titolo esecutivo, ma l’argomentazione
non regge se si tiene conto del fatto che alla presente procedura non si
applica l’art. 488 CPC, ma l’art. 488a CPC, norma speciale introdotta dal
legislatore per evitare la procedura ordinaria nelle azioni di rendiconto
facilmente accertabili (sentenza del Tribunale federale del 28 giugno 2005
5P.40/2005, pubblicata in RtiD I-2006 n. 21c pag. 650). Tale è il caso in
concreto, essendo del tutto chiaro sia il contratto conferito all’appellante,
sia l’obbligo di rendiconto che le viene rivolto. L’appello, infondato, deve di
conseguenza essere respinto.
8. Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 CPC) e restano dunque a
carico dell’appellante, tenuta inoltre a rifondere alla controparte un’adeguata
indennità per ripetibili di appello. Nella commisurazione della tassa di
giustizia si è tenuto conto del valore di causa, pari ad almeno fr. 100'000.-.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello
14 aprile 2006 di AP 1 è respinto.
Considerandi
2.
Gli
oneri processuali dell’appello, consistenti in :
a) tassa
di giustizia fr. 500.-
b) spese fr.
50.
-
fr.
550.
-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a
AO 1 fr. 1’200.- per ripetibili di appello.
3.
Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente
sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a
carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a
fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a
fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se
la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o
se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115
LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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