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Decisione

12.2006.84

azione di rendiconto per fattispecie facilmente accertabili, mandato accettato per atti concludenti, domanda di prestazione chiara

25 gennaio 2007Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i giustificativi di tutte le uscite relative al 2004 dei coniugi __________

(fatture, onorari, ecc.). La prestazione richiesta è chiara e non abbisogna di

alcuna istruttoria per accertarne la portata, alla luce dell’obbligo di

rendiconto che incombe alla mandataria. L’appellante invoca il mancato rispetto

delle esigenze poste dall’art. 488 CPC per il titolo esecutivo, ma l’argomentazione

non regge se si tiene conto del fatto che alla presente procedura non si

applica l’art. 488 CPC, ma l’art. 488a CPC, norma speciale introdotta dal

legislatore per evitare la procedura ordinaria nelle azioni di rendiconto

facilmente accertabili (sentenza del Tribunale federale del 28 giugno 2005

5P.40/2005, pubblicata in RtiD I-2006 n. 21c pag. 650). Tale è il caso in

concreto, essendo del tutto chiaro sia il contratto conferito all’appellante,

sia l’obbligo di rendiconto che le viene rivolto. L’appello, infondato, deve di

conseguenza essere respinto.

8. Gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 CPC) e restano dunque a

carico dell’appellante, tenuta inoltre a rifondere alla controparte un’adeguata

indennità per ripetibili di appello. Nella commisurazione della tassa di

giustizia si è tenuto conto del valore di causa, pari ad almeno fr. 100'000.-.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello

14 aprile 2006 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Gli

oneri processuali dell’appello, consistenti in :

a) tassa

di giustizia fr. 500.-

b) spese fr.

50.

-

fr.

550.

-

da

anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a

AO 1 fr. 1’200.- per ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente

sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a

carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a

fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a

fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o

se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115

LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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