Lexipedia

Decisione

12.2006.87

Azione di inesistenza del debito non ricevibile per far cancellare l'iscrizione all'UE di precetto pagato

25 aprile 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

che AP 1, con petizione 10 dicembre 2005, ha introdotto nei

confronti di AO 1 un¿azione di inesistenza del debito ai sensi dell¿art. 85a

LEF intesa a far accertare l¿estinzione-inesistenza del debito di fr. 9'730.-

oltre accessori di cui al PE n. __________ notificato dall¿UEF di __________ il

24 gennaio 2005 e a far cancellare tale esecuzione dall¿estratto UEF, previa

ammissione all¿assistenza giudiziaria dell¿attore;

che AO 1

si è opposto alla domanda con la risposta 23 dicembre 2005, nella quale ha

comunicato di aver fatto cancellare il PE;

che

all¿udienza del 7 marzo 2006 le parti hanno ribadito le rispettive domande di

giudizio e non essendovi istruttoria hanno proceduto al dibattimento finale;

che il

Pretore con sentenza 30 marzo 2006 ha dichiarato irricevibile l¿azione e ha

posto la tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese a carico dell¿attore, con

l¿obbligo di rifondere al convenuto fr. 200.- per ripetibili;

che con

appello 12 aprile 2006 l¿attore chiede che in riforma del giudizio pretorile la

causa sia stralciata dai ruoli e gli oneri processuali siano posti a carico del

convenuto, acquiescente;

che

l¿appello non è stato notificato alla controparte;

Considerandi

in diritto:

che nella

fattispecie il Pretore ha dichiarato irricevibile l¿azione di inesistenza del

debito promossa dall¿attore per il motivo che questi aveva pagato il debito di

cui al PE senza riserve e senza attendere la sentenza di rigetto provvisorio

dell¿esecuzione e che inoltre il convenuto aveva fatto cancellare l¿iscrizione

a UEF in pendenza di causa;

che in

sostanza l¿attore rimprovera al Pretore di aver dichiarato irricevibile

l¿azione e sostiene che la stessa doveva essere stralciata dai ruoli per

intervenuta mancanza di oggetto dopo l¿avvio della procedura, di modo che gli

oneri processuali devono essere posti a carico del convenuto, soccombente;

che

secondo l¿appellante l¿azione era ricevibile, poiché egli non disponeva di alcun¿altra

via ordinaria per far accertare l¿estinzione del debito e per ottenere la sua

cancellazione, intesa come non comunicazione ai terzi secondo l¿art. 8a cpv. 3

LEF;

che

secondo l¿art. 85a cpv. 1 LEF l¿escusso può domandare in ogni tempo al

tribunale del luogo dell¿esecuzione l¿accertamento dell¿inesistenza del debito,

della sua estinzione o della concessione di una dilazione; se l¿azione è

ammessa, il tribunale, secondo il caso, annulla oppure sospende l¿esecuzione

(art. 85a cpv. 3 LEF);

che tale

azione, di accertamento negativo, presuppone l¿esistenza di una procedura

esecutiva in corso (DTF 127 III 41 consid. 4c pag. 43);

che

l¿attore non nega la fondatezza dell¿esecuzione promossa contro di lui con il

PE __________, e precisa di aver pagato il debito e di aver interposto

opposizione solo per ¿prendere tempo¿ (cfr. appello, pag. 4);

che il PE

n. __________ è stato pagato, come risulta dall¿estratto rilasciato dall¿UEF il

18.

novembre 2005 (doc. A) e non si vede pertanto quale interesse giuridico e

immediato l¿attore potesse far valere con l¿azione 10 dicembre 2005, potendo

provare l¿avvenuta estinzione del debito (doc. D, 5, 6) e non trovandosi quindi

in una situazione di necessità (Stoffel, Voies d¿exécution,

Berne 2002, pag. 100 n. 69);

che lo

scopo di impedire a terzi la comunicazione dell¿esecuzione pagata (appello,

pag. 6) non costituisce, contrariamente a quanto sostiene l¿appellante, un

interesse giuridico tale da rendere ricevibile l¿azione in accertamento

negativo prevista dall¿art. 85a LEF (DTF 125 III 149 consid. 2d pag. 153);

che il

presupposto dell¿interesse giuridico immediato decade in ogni modo allorquando

il precettante ha ritirato l¿esecuzione in questione (DTF 127 III 41 consid. 2

e 4), come è appunto il caso nella fattispecie;

che, di

conseguenza, l¿azione promossa il 10 dicembre 2005 era sin dall¿inizio

sprovvista di interesse giuridico immediato e a giusta ragione il Pretore l¿ha

dichiarata irricevibile, dopo aver constatato anche l¿intervenuto ritiro

dell¿esecuzione in corso di causa (DTF 127 III consid. 4c pag. 43);

che non

vi è motivo di modificare il dispositivo pretorile sugli oneri processuali,

l¿attore avendo proposto a torto e non senza leggerezza un¿azione giudiziaria

irricevibile, indipendentemente dal successivo ritiro dell¿esecuzione da parte

del convenuto;

che

l¿appello, manifestamente infondato, può essere evaso con la procedura

semplificata dell'art. 313bis CPC senza necessità di intimazione alla

controparte;

che le

spese, commisurate al valore di causa (art. 17 LTG) seguono la soccombenza

(art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla

parte convenuta, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato;

Per i quali motivi

dichiara e pronuncia

1.

L¿appello 12 aprile 2006 di AP 1 è respinto.

2.

La

tassa di giudizio e le spese della procedura d¿appello, consistenti in:

a) tassa

di giudizio fr. 150.-

b) spese fr.

50.

-

fr.

200.

-

sono a

carico dell¿appellante. Non si attribuiscono ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster