12.2006.87
Azione di inesistenza del debito non ricevibile per far cancellare l'iscrizione all'UE di precetto pagato
25 aprile 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
12.2006.87
Data decisione, Autorità:
25.04.2006, IICCA
Titolo:
Azione di inesistenza del debito non ricevibile per far cancellare l'iscrizione all'UE di precetto pagato
INESISTENZA DEL DEBITO
art. 8a cpv. 3 LEF
art. 85a LEF
Incarto n.
12.2006.87
Lugano
25 aprile 2006/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2005.354
della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 10 dicembre
2005 da
AP 1
rappr. da RA 2
contro
AO 1
rappr. da RA 1
in materia di inesistenza del debito ai sensi
dell¿art. 85a LEF che il Pretore, con sentenza 30 marzo 2006, ha dichiarato irricevibile;
appellante l¿attore il quale, con atto d¿appello 12
aprile 2006, chiede in riforma del giudizio pretorile lo stralcio della causa
divenuta priva di oggetto e l¿attribuzione degli oneri processuali di fr. 100.-
al convenuto AO 1, tenuto a rifondere all¿attore fr. 200.- per ripetibili, con
protesta di spese e ripetibili di appello;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti di
causa;
Ritenuto
Fatti
che AP 1, con petizione 10 dicembre 2005, ha introdotto nei
confronti di AO 1 un¿azione di inesistenza del debito ai sensi dell¿art. 85a
LEF intesa a far accertare l¿estinzione-inesistenza del debito di fr. 9'730.-
oltre accessori di cui al PE n. __________ notificato dall¿UEF di __________ il
24 gennaio 2005 e a far cancellare tale esecuzione dall¿estratto UEF, previa
ammissione all¿assistenza giudiziaria dell¿attore;
che AO 1
si è opposto alla domanda con la risposta 23 dicembre 2005, nella quale ha
comunicato di aver fatto cancellare il PE;
che
all¿udienza del 7 marzo 2006 le parti hanno ribadito le rispettive domande di
giudizio e non essendovi istruttoria hanno proceduto al dibattimento finale;
che il
Pretore con sentenza 30 marzo 2006 ha dichiarato irricevibile l¿azione e ha
posto la tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese a carico dell¿attore, con
l¿obbligo di rifondere al convenuto fr. 200.- per ripetibili;
che con
appello 12 aprile 2006 l¿attore chiede che in riforma del giudizio pretorile la
causa sia stralciata dai ruoli e gli oneri processuali siano posti a carico del
convenuto, acquiescente;
che
l¿appello non è stato notificato alla controparte;
Considerandi
in diritto:
che nella
fattispecie il Pretore ha dichiarato irricevibile l¿azione di inesistenza del
debito promossa dall¿attore per il motivo che questi aveva pagato il debito di
cui al PE senza riserve e senza attendere la sentenza di rigetto provvisorio
dell¿esecuzione e che inoltre il convenuto aveva fatto cancellare l¿iscrizione
a UEF in pendenza di causa;
che in
sostanza l¿attore rimprovera al Pretore di aver dichiarato irricevibile
l¿azione e sostiene che la stessa doveva essere stralciata dai ruoli per
intervenuta mancanza di oggetto dopo l¿avvio della procedura, di modo che gli
oneri processuali devono essere posti a carico del convenuto, soccombente;
che
secondo l¿appellante l¿azione era ricevibile, poiché egli non disponeva di alcun¿altra
via ordinaria per far accertare l¿estinzione del debito e per ottenere la sua
cancellazione, intesa come non comunicazione ai terzi secondo l¿art. 8a cpv. 3
LEF;
che
secondo l¿art. 85a cpv. 1 LEF l¿escusso può domandare in ogni tempo al
tribunale del luogo dell¿esecuzione l¿accertamento dell¿inesistenza del debito,
della sua estinzione o della concessione di una dilazione; se l¿azione è
ammessa, il tribunale, secondo il caso, annulla oppure sospende l¿esecuzione
(art. 85a cpv. 3 LEF);
che tale
azione, di accertamento negativo, presuppone l¿esistenza di una procedura
esecutiva in corso (DTF 127 III 41 consid. 4c pag. 43);
che
l¿attore non nega la fondatezza dell¿esecuzione promossa contro di lui con il
PE __________, e precisa di aver pagato il debito e di aver interposto
opposizione solo per ¿prendere tempo¿ (cfr. appello, pag. 4);
che il PE
n. __________ è stato pagato, come risulta dall¿estratto rilasciato dall¿UEF il
18.
novembre 2005 (doc. A) e non si vede pertanto quale interesse giuridico e
immediato l¿attore potesse far valere con l¿azione 10 dicembre 2005, potendo
provare l¿avvenuta estinzione del debito (doc. D, 5, 6) e non trovandosi quindi
in una situazione di necessità (Stoffel, Voies d¿exécution,
Berne 2002, pag. 100 n. 69);
che lo
scopo di impedire a terzi la comunicazione dell¿esecuzione pagata (appello,
pag. 6) non costituisce, contrariamente a quanto sostiene l¿appellante, un
interesse giuridico tale da rendere ricevibile l¿azione in accertamento
negativo prevista dall¿art. 85a LEF (DTF 125 III 149 consid. 2d pag. 153);
che il
presupposto dell¿interesse giuridico immediato decade in ogni modo allorquando
il precettante ha ritirato l¿esecuzione in questione (DTF 127 III 41 consid. 2
e 4), come è appunto il caso nella fattispecie;
che, di
conseguenza, l¿azione promossa il 10 dicembre 2005 era sin dall¿inizio
sprovvista di interesse giuridico immediato e a giusta ragione il Pretore l¿ha
dichiarata irricevibile, dopo aver constatato anche l¿intervenuto ritiro
dell¿esecuzione in corso di causa (DTF 127 III consid. 4c pag. 43);
che non
vi è motivo di modificare il dispositivo pretorile sugli oneri processuali,
l¿attore avendo proposto a torto e non senza leggerezza un¿azione giudiziaria
irricevibile, indipendentemente dal successivo ritiro dell¿esecuzione da parte
del convenuto;
che
l¿appello, manifestamente infondato, può essere evaso con la procedura
semplificata dell'art. 313bis CPC senza necessità di intimazione alla
controparte;
che le
spese, commisurate al valore di causa (art. 17 LTG) seguono la soccombenza
(art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla
parte convenuta, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato;
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
1.
L¿appello 12 aprile 2006 di AP 1 è respinto.
2.
La
tassa di giudizio e le spese della procedura d¿appello, consistenti in:
a) tassa
di giudizio fr. 150.-
b) spese fr.
50.
-
fr.
200.
-
sono a
carico dell¿appellante. Non si attribuiscono ripetibili di appello.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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