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Decisione

12.2006.89

commissione rogatoria internazionale - edizione di documenti da un terzo

25 aprile 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

12.2006.89

Data decisione, Autorità:

25.04.2006, IICCA

Titolo:

commissione rogatoria internazionale - edizione di documenti da un terzo

DOMANDA DI EDIZIONE

PROVA DA ESPERIRE FUORI DALLA GIURISDIZIONE

ROGATORIA

art. 206 CPC-TI

art. 213a CPC-TI

Incarto n.

12.2006.89

Lugano

25 aprile

2006/lw

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella procedura di assistenza

giudiziaria internazionale -inc. n. AG.2006.15 della Pretura della

giurisdizione di Locarno-Città- promossa con richiesta 8 febbraio 2006 dal

PI 1

nella causa promossa presso quel Tribunale da

AO 1

contro

AP 1

rappr. da RA 1

che il Pretore ha accolto, con decreto 12 aprile 2006, facendo

obbligo a PI 2 , di trasmettere alla Pretura, entro 15 giorni, gli originali o

le copie autenticate dei doc. 1, 3, 4, 5, 6, 14 e 15 già in suo possesso;

appellante il convenuto con atto di appello 18 aprile 2006, con cui

chiede, previa concessione dell¿effetto sospensivo, l¿annullamento del

querelato giudizio o in subordine la sua riforma nel senso di respingere la

richiesta, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

che

nell¿ambito della causa civile promossa da AO 1 contro AP 1, il PI 1, ha

chiesto al Tribunale d¿appello di Lugano, con rogatoria internazionale 8

febbraio 2006, di voler ordinare ad PI 2 __________, in esecuzione

dell¿ordinanza 7 febbraio 2006, di esibire gli originali di alcuni documenti

allegati in fotocopia (doc. 1, 3, 4, 5, 6, 14 e 15);

che

il Pretore di Locarno-Città, cui la richiesta è stata trasmessa per competenza

(art. 26b lett. b LOG), dopo aver raccolto le osservazioni 28 febbraio 2006 della

banca e 20 marzo 2006 del convenuto ed aver preso atto dei chiarimenti

presentati il 3 aprile 2006 dall¿autorità rogante, l¿ha accolta, con decreto 12

aprile 2006, ed ha di conseguenza fatto obbligo al terzo richiesto di

trasmettere alla Pretura, entro 15 giorni, gli originali o le copie autenticate

dei documenti in questione;

che

con l¿appello 18 aprile 2006 che qui ci occupa, corredato di una domanda di

concessione dell¿effetto sospensivo, il convenuto chiede l¿annullamento del decreto

pretorile, evidenziando che alla banca non sarebbero stati intimati né

l¿istanza 8 febbraio 2006 né i chiarimenti 3 aprile 2006 rispettivamente che egli

non aveva potuto esprimersi su questi ultimi; in via subordinata chiede la

riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la richiesta, rilevando

che i chiarimenti sarebbero stati chiesti in violazione delle norme di procedura,

che l¿autorità rogante non avrebbe trasmesso la domanda di edizione documenti

formulata a suo tempo dall¿attrice e si sarebbe anzi attivata in prima persona,

che la richiesta edizione era in realtà subordinata alla mancata presentazione

di quei medesimi documenti da parte del convenuto ed infine che il primo giudice

aveva statuito ultra petita nella misura in cui aveva permesso

alternativamente la produzione di copie autenticate;

che

il gravame, del tutto infondato, può senz¿altro essere evaso già nell¿ambito

dell¿esame preliminare dell¿art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla

controparte per le eventuali osservazioni;

che,

in effetti, pacifica nella fattispecie l¿applicazione delle norme procedurali

degli art. 206 segg. CPC per eseguire una commissione rogatoriale estera come

quella in esame che chiede un¿edizione di documenti ad una parte o ad un terzo

domiciliato nel Cantone (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 12 ad art. 206; Rep.

1993 p. 232), va rilevato che a seguito della modifica legislativa entrata in

vigore il 1° aprile 2001 il decreto di edizione da terzi ex art. 213a CPC è

impugnabile solo dalla parte che è astretta alla produzione (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI App., m. 17 seg. ad art. 213; BOA n. 24 p. 24), per cui l¿appello

dal convenuto è irricevibile e non può essere vagliato nel merito;

che,

in tali circostanze, resta unicamente da esaminare se il decreto non debba

essere dichiarato nullo d¿ufficio siccome emanato senza aver dato alle parti,

in particolare alla banca terza ed al convenuto, la possibilità di esprimersi;

che

anche questa ipotesi dev¿essere scartata;

che

dagli atti di causa risulta in effetti che l¿istanza 8 febbraio 2006 è stata

regolarmente intimata alla banca (cfr. ordinanza 21 febbraio 2006), la quale,

rispondendo di non avere osservazioni da eccepire in merito e invitando il

giudice a rilasciarle il decreto formale di edizione ai sensi dell¿art. 213a

CPC (lettera 28 febbraio 2006), aveva chiaramente fatto intendere di non

ritenere necessari e quindi nemmeno di essere interessata ad ulteriori

chiarimenti da parte dell¿autorità rogante; quanto al convenuto, egli è assai

malvenuto (art. 2 cpv. 2 CC) a lamentare in questa sede una violazione del suo

diritto di essere sentito per non aver avuto la possibilità di esprimersi sui

chiarimenti forniti dall¿autorità rogante, che riassumevano in sostanza gli

estremi della causa in Italia, quando gli stessi gli erano in realtà perfettamente

noti, stante la sua qualità di parte in quel procedimento;

che

la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC);

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148

e 313bis CPC nonché la TG

dichiara e pronuncia

1. L¿appello 18 aprile 2006 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Gli oneri processuali di complessivi fr. 250.- (tassa di giustizia

di fr. 200.- e spese di fr. 50.-) sono a carico dell¿appellante.

3.

Intimazione:

-;

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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