12.2006.89
commissione rogatoria internazionale - edizione di documenti da un terzo
25 aprile 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2006.89
Data decisione, Autorità:
25.04.2006, IICCA
Titolo:
commissione rogatoria internazionale - edizione di documenti da un terzo
DOMANDA DI EDIZIONE
PROVA DA ESPERIRE FUORI DALLA GIURISDIZIONE
ROGATORIA
art. 206 CPC-TI
art. 213a CPC-TI
Incarto n.
12.2006.89
Lugano
25 aprile
2006/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella procedura di assistenza
giudiziaria internazionale -inc. n. AG.2006.15 della Pretura della
giurisdizione di Locarno-Città- promossa con richiesta 8 febbraio 2006 dal
PI 1
nella causa promossa presso quel Tribunale da
AO 1
contro
AP 1
rappr. da RA 1
che il Pretore ha accolto, con decreto 12 aprile 2006, facendo
obbligo a PI 2 , di trasmettere alla Pretura, entro 15 giorni, gli originali o
le copie autenticate dei doc. 1, 3, 4, 5, 6, 14 e 15 già in suo possesso;
appellante il convenuto con atto di appello 18 aprile 2006, con cui
chiede, previa concessione dell¿effetto sospensivo, l¿annullamento del
querelato giudizio o in subordine la sua riforma nel senso di respingere la
richiesta, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che
nell¿ambito della causa civile promossa da AO 1 contro AP 1, il PI 1, ha
chiesto al Tribunale d¿appello di Lugano, con rogatoria internazionale 8
febbraio 2006, di voler ordinare ad PI 2 __________, in esecuzione
dell¿ordinanza 7 febbraio 2006, di esibire gli originali di alcuni documenti
allegati in fotocopia (doc. 1, 3, 4, 5, 6, 14 e 15);
che
il Pretore di Locarno-Città, cui la richiesta è stata trasmessa per competenza
(art. 26b lett. b LOG), dopo aver raccolto le osservazioni 28 febbraio 2006 della
banca e 20 marzo 2006 del convenuto ed aver preso atto dei chiarimenti
presentati il 3 aprile 2006 dall¿autorità rogante, l¿ha accolta, con decreto 12
aprile 2006, ed ha di conseguenza fatto obbligo al terzo richiesto di
trasmettere alla Pretura, entro 15 giorni, gli originali o le copie autenticate
dei documenti in questione;
che
con l¿appello 18 aprile 2006 che qui ci occupa, corredato di una domanda di
concessione dell¿effetto sospensivo, il convenuto chiede l¿annullamento del decreto
pretorile, evidenziando che alla banca non sarebbero stati intimati né
l¿istanza 8 febbraio 2006 né i chiarimenti 3 aprile 2006 rispettivamente che egli
non aveva potuto esprimersi su questi ultimi; in via subordinata chiede la
riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la richiesta, rilevando
che i chiarimenti sarebbero stati chiesti in violazione delle norme di procedura,
che l¿autorità rogante non avrebbe trasmesso la domanda di edizione documenti
formulata a suo tempo dall¿attrice e si sarebbe anzi attivata in prima persona,
che la richiesta edizione era in realtà subordinata alla mancata presentazione
di quei medesimi documenti da parte del convenuto ed infine che il primo giudice
aveva statuito ultra petita nella misura in cui aveva permesso
alternativamente la produzione di copie autenticate;
che
il gravame, del tutto infondato, può senz¿altro essere evaso già nell¿ambito
dell¿esame preliminare dell¿art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla
controparte per le eventuali osservazioni;
che,
in effetti, pacifica nella fattispecie l¿applicazione delle norme procedurali
degli art. 206 segg. CPC per eseguire una commissione rogatoriale estera come
quella in esame che chiede un¿edizione di documenti ad una parte o ad un terzo
domiciliato nel Cantone (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 12 ad art. 206; Rep.
1993 p. 232), va rilevato che a seguito della modifica legislativa entrata in
vigore il 1° aprile 2001 il decreto di edizione da terzi ex art. 213a CPC è
impugnabile solo dalla parte che è astretta alla produzione (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI App., m. 17 seg. ad art. 213; BOA n. 24 p. 24), per cui l¿appello
dal convenuto è irricevibile e non può essere vagliato nel merito;
che,
in tali circostanze, resta unicamente da esaminare se il decreto non debba
essere dichiarato nullo d¿ufficio siccome emanato senza aver dato alle parti,
in particolare alla banca terza ed al convenuto, la possibilità di esprimersi;
che
anche questa ipotesi dev¿essere scartata;
che
dagli atti di causa risulta in effetti che l¿istanza 8 febbraio 2006 è stata
regolarmente intimata alla banca (cfr. ordinanza 21 febbraio 2006), la quale,
rispondendo di non avere osservazioni da eccepire in merito e invitando il
giudice a rilasciarle il decreto formale di edizione ai sensi dell¿art. 213a
CPC (lettera 28 febbraio 2006), aveva chiaramente fatto intendere di non
ritenere necessari e quindi nemmeno di essere interessata ad ulteriori
chiarimenti da parte dell¿autorità rogante; quanto al convenuto, egli è assai
malvenuto (art. 2 cpv. 2 CC) a lamentare in questa sede una violazione del suo
diritto di essere sentito per non aver avuto la possibilità di esprimersi sui
chiarimenti forniti dall¿autorità rogante, che riassumevano in sostanza gli
estremi della causa in Italia, quando gli stessi gli erano in realtà perfettamente
noti, stante la sua qualità di parte in quel procedimento;
che
la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148
e 313bis CPC nonché la TG
dichiara e pronuncia
1. L¿appello 18 aprile 2006 di AP 1 è respinto.
Considerandi
2.
Gli oneri processuali di complessivi fr. 250.- (tassa di giustizia
di fr. 200.- e spese di fr. 50.-) sono a carico dell¿appellante.
3.
Intimazione:
-;
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
terzi implicati
1.
PI 1
2.
PI 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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