12.2006.9
contratto d'architetto - rescissione del contratto per motivi gravi
15 marzo 2007Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2006.9
Data decisione, Autorità:
15.03.2007, IICCA
Titolo:
contratto d'architetto - rescissione del contratto per motivi gravi
ARCHITETTO
RECESSO DEL COMMITTENTE CONTRO INDENNITÀ
art. 377 CO
Incarto n.
12.2006.9
Lugano
15 marzo 2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei
giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Lardelli e Chiesa, quest’ultimo in
sostituzione del giudice Walser, escluso
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2002.74
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 - promossa con istanza 25
settembre 2001 da
AO 1
rappr. da RA 1
contro
AP 1
con cui l’istante ha chiesto la condanna
della convenuta al pagamento di fr. 4'569.70 oltre interessi nonché il rigetto
in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di
Lugano, domande avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione della
petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al
pagamento “di fr. 20'000.- e oltre per danni patiti, oltre a spese di ogni
genere, come al punto 1 pagina 21, una somma di fr. 8'550.-, oltre a fr.
3'000.- per danni morali cagionati a P__________ __________, __________. Interessi
al 5%” come pure il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE
n. __________ dell’UE di Lugano;
sulle quali il Pretore si è pronunciato, con
sentenza 28 novembre 2005, con cui ha accolto l’istanza e respinto la domanda
riconvenzionale;
appellante la convenuta con atto di
appello 2 gennaio 2006, con cui chiede l’annullamento del querelato giudizio e,
previa ammissione agli atti della duplica e replica riconvenzionale, ivi
compresi dei doc. 42-60, la sua riforma nel senso di respingere l’istanza e di
accogliere la domanda riconvenzionale, condannando con ciò l’istante al
pagamento “di fr. 20'000.- e oltre, oltre aumento costi materiale da
costruzione, oltre interessi” nonché rigettando in via definitiva l’opposizione
interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano, il tutto con protesta di
spese e ripetibili delle due sedi;
mentre l'istante con osservazioni 17
febbraio 2006 postula la reiezione del gravame pure protestando spese e
ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i
documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il 5 ottobre 2000 P__________
__________, agente in nome e per conto di AP 1, di cui il figlio C__________ è
l’amministratore unico, ha conferito all’AO 1 l’incarico di allestire il
progetto per l’edificazione di una nuova casa di abitazione sul mappale n. __________
di __________. In base agli accordi sottoscritti dalle parti (doc. B), il
professionista, prima di procedere con piani definitivi 1:100 avrebbe dovuto sondare
le effettive possibilità edificatorie inerenti il terreno, ritenuto che a tal
fine avrebbe allestito degli schizzi in scala appropriata da sottoporre all’__________,
pianificatore del Comune, per la discussione: per tali prestazioni il suo onorario
sarebbe stato calcolato sulla base delle norme SIA / tariffa B - categoria B
(fr. 155.-/ora con sconto particolare del 15%) + spese + IVA.
2. L’architetto, al
quale la committente sin dall’inizio aveva fornito tutta una serie di documenti
e di indicazioni su come eseguire il progetto, tra cui alcuni disegni da essa
elaborati, che egli ha immediatamente sottoposto all’esame dell’__________,
nelle settimane successive ha provveduto, dopo aver preso contatto con il
pianificatore comunale, ad allestire all’indirizzo della committente, il 9
novembre (doc. 14), una prima serie di schizzi, che quest’ultima ha però contestato
siccome non conformi ai suoi desiderata e neppure rispettosi dei parametri
edificatori; il 21 novembre (doc. 19), egli ha allestito una seconda serie di
schizzi, che sono pure stati contestati, siccome non conformi ai desideri della
committente. Il 21 dicembre (doc. 22) quest’ultima ha revocato l’incarico di
progettazione all’architetto, formulando nel contempo una richiesta di
risarcimento danni nei suoi confronti.
3. Con l’istanza in
rassegna l’AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 4'569.70 più
interessi ed accessori, auspicando l’integrale pagamento della nota
professionale relativa alle prestazioni da lui svolte.
La convenuta si è opposta
all’istanza, ribadendo che le prestazioni fatturate dall’istante, per altro non
provate, eccessive, gravemente difettose, inutilizzabili ed ineconomiche, non
corrispondevano al progetto che essa era intenzionata a realizzare; oltretutto
la fatturazione dell’istante nemmeno era conforme a quanto previsto dal
contratto. In via riconvenzionale essa ha chiesto la condanna della controparte
al pagamento “di fr. 20'000.- e oltre per danni patiti, oltre a spese di ogni
genere, come al punto 1 pagina 21, una somma di fr. 8'550.-, oltre a fr.
3'000.- per danni morali cagionati a P__________ __________, __________”, il
tutto più interessi ed accessori: tale somma è comprensiva di fr. 8'550.- per
“danni perdita di tempo, spese telefoniche, spese postali, scritturazioni,
fotocopie, fatte dalla signora __________, onorario ore lavorative di C__________
__________ __________, allestimento 3 volte gli schizzi del progetto, colloqui
telefonici con l’__________, colloqui telefonici e verbali con il segretario
municipale di __________ __________ fatti dalla signora __________, danni
morali alla AP 1”; di fr. 3'000.- per “danni morali, a P__________ __________,
causa rinvio intervento agli [occhi], sempre, in attesa
che il progetto giungesse prima a termine ...”; nonché di un importo
imprecisato per “danni materiali “aumento” costi di materiale di costruzione
casa, per progetto non eseguito, rinvio costruzione, progetto non fatto, casa
non costruita”.
4. Avendo il Pretore,
con la sentenza qui impugnata, accolto l’istanza e respinto la domanda
riconvenzionale, la convenuta, con l’appello che qui ci occupa, avversato dall’istante,
chiede l’annullamento del querelato giudizio e, previa ammissione della duplica
e replica riconvenzionale, ivi compresi i doc. 42-60 prodotti allora, la sua
riforma nel senso di respingere l’istanza e di accogliere la domanda
riconvenzionale, condannando con ciò l’istante al pagamento di fr. 20'000.- e
oltre, oltre aumento dei costi del materiale da costruzione, più interessi ed
accessori. Delle argomentazioni a sostegno del prolisso gravame della convenuta
- al quale sono allegati alcuni documenti (copia della duplica e replica riconvenzionale,
nonché i doc. 42-62) che devono essere estromessi dall’incarto essendo stati
prodotti in urto con l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC - e delle concise
osservazioni dell’istante, si dirà, per quanto necessario, nei prossimi
considerandi.
5. La convenuta censura
innanzitutto siccome errate alcune decisioni emanate dal Pretore nel corso
della causa: quella resa l’11 luglio 2002, con cui il giudice di prime cure ha dichiarato
tardiva la duplica e replica riconvenzionale, ha espunto dagli atti i doc.
42-60, tra cui la distinta danni e spese (doc. 56), e respinto la domanda di
restituzione in intero volta alla loro ammissione; quella emanata il 24 ottobre
2002, con cui egli ha ammesso l’incapacità di P__________ __________ di rappresentare
in causa la convenuta; e quella emessa il 29 gennaio 2003, con cui ha respinto
l’eccezione di falso da lei formulata nei confronti di alcuni documenti
presentati dalla controparte e ha nel contempo respinto tutte le prove da lei
formulate, salvo quella peritale. La censura è manifestamente infondata nella
misura in cui le decisioni in questione costituivano dei decreti, ritenuto che
in tal caso esse avrebbero potuto e dovuto essere appellate entro 20 giorni
dalla loro rispettiva emanazione (cfr. art. 96 cpv. 2 e 4 CPC): tali sono il
giudizio sulla tardività di un allegato (art. 97 n. 5 e 100 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 15 ad art. 97), sulla domanda di
restituzione in intero (art. 140 cpv. 1 CPC), sulla capacità processuale del
rappresentante (art. 97 n. 4 e 100 CPC) e sull’eccezione di falsità dei
documenti prodotti (art. 226 CPC); oltretutto, nei confronti di quelle pronunzie,
la scrivente Camera, almeno in parte, si è già espressa, avendo respinto il 22
novembre 2002 l’appello contro la decisione sulla legittimazione del
rappresentante e il 16 marzo 2004 il gravame contro il giudizio che non
riteneva falsi alcuni documenti prodotti dall’istante. Ammissibile, ma
infondata, è invece la censura sulla mancata ammissione di alcune prove richieste
dalla convenuta, la decisione da parte del Pretore essendo in tal caso avvenuta
nell’ambito dell’ordinanza sulle prove, che può essere contestata con il
giudizio finale (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 2 ad art. 95): l’assunzione in qualità di teste di P__________
__________, l’unica che sarebbe stata forse rilevante, era in effetti esclusa
già per il fatto che essa è la madre dell’amministratore della convenuta (art.
228 n. 2 CPC); come vedremo meglio più oltre, le altre prove richieste dalla
convenuta in sede di udienza preliminare, segnatamente l’interrogatorio formale
dell’istante, le domande di edizione dalla controparte e da terzi nonché le
perizie sulla presunta falsificazione di documenti da parte dell’istante e sull’aumento
dei costi dei materiali da costruzione, non erano invece decisive per l’esito
della lite: la prima, che si riferiva alla sola azione principale, non lo era
siccome le circostanze alla base della stessa erano già state sufficientemente
chiarite; le seconde, che riguardavano la domanda principale, non lo erano già
per il fatto che erano state formulate con malcelate finalità esplorative, di
per sé non ammissibili (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 7 segg. ad art. 206); la terza, pure riferita alla
sola azione principale, non necessitava di essere assunta, in quanto la
questione della falsificazione dei documenti - come detto - non poteva essere
più rimessa in discussione in questa sede, tanto più che la prova era inutile,
l’eccezione di falsità essendo poi stata respinta siccome formulata
tardivamente; la quarta, avente per oggetto le pretese fatte valere in via
riconvenzionale, era inutile, la convenuta non avendo indicato nella domanda
riconvenzionale quali sarebbero i costi dei materiali su cui andavano calcolati
gli aumenti.
6. Pure oggetto di
contestazione è la “decisione” incidentale, che a detta della convenuta
inficerebbe il complemento di perizia, con cui il Pretore ha assegnato alla
controparte un termine per pronunciarsi sulla domanda di delucidazione della
perizia. Tale decisione, pur potendo essere vagliata in questa sede, essendo
stata emanata sotto forma di ordinanza (cfr. supra consid. 5), è infondata. L’art.
252 cpv. 4 CPC non vieta in effetti al giudice di intimare alla controparte per
le osservazioni una domanda di delucidazione di perizia, ed anzi l’art. 84 CPC prescrive
che il giudice non può stabilire su alcuna domanda, se la parte contro la quale
è stata proposta non è stata sentita in contraddittorio o messa in condizioni
di poter rispondere, fuorché nel caso - che qui tuttavia non ricorre - in cui
la legge disponga diversamente.
7. Passando ora ad
esaminare il merito, va innanzitutto precisato che il contratto di architetto
venuto in essere tra le parti - la cui qualificazione giuridica non è stata esaminata
più di tanto né dalle parti né dal giudice di prime cure - è incontestabilmente
retto dalle norme sul contratto di appalto (art. 363 segg. CO). In effetti,
allorché l’architetto viene incaricato di svolgere dei lavori preliminari per
la realizzazione di un’opera, come l’allestimento di progetti, piani e documenti
tesi al rilascio di una licenza edilizia - senza che egli debba occuparsi delle
delibere o della direzione dei lavori - si perfeziona un contratto di
progettazione (“Planungsvertrag”), che per l’appunto soggiace alle norme del
contratto di appalto (DTF 127 II 543, 119 II 428, 119 II 45, 114 II 53; SJ
2000 485; Gauch/Tercier, Das
Architektenrecht, 3a ed., n. 29; Gauch,
Der Werkvertrag, 4a ed., n. 49 e seg.; Fellmann,
Berner Kommentar, n. 180 e 322 e segg. ad art. 394 CO; Weber, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 3. ed., n. 31
ad art. 394 CO; II CCA 10 maggio 1996 inc. n. 12.95.321, 4 novembre 1998 inc.
n. 12.98.62, 22 marzo 2006 inc. n. 12.2005.27, 20 giugno 2006 inc. n.
12.2005.77). Ciò premesso, la remunerazione dell’architetto avviene di principio
ai sensi dell’art. 373 CO se così è stato pattuito dalle parti, oppure ai sensi
dell’art. 374 CO, ovvero secondo il valore del lavoro e le spese
dell’appaltatore. In caso di rescissione del contratto da parte del
committente, quest’ultimo, giusta l’art. 377 CO, deve tener indenne
l’appaltatore del lavoro già fatto e di ogni danno. Se tuttavia la rescissione
del contratto avviene per motivi gravi, per ragioni cioè che rendono
intollerabile la continuazione del contratto (cfr. Gauch, op. cit., n. 572 e 574 segg.; Gauch/Tercier, op. cit., n. 1321 segg.), in base alla
dottrina - il Tribunale federale è assai più cauto - il committente può essere
liberato parzialmente o totalmente dall’obbligo di remunerare l’architetto per
le prestazioni da lui fatte (Gauch,
op. cit., n. 569 e seg.; Gauch/Tercier,
op. cit., n. 1325), almeno nella misura in cui l’opera risulta inutilizzabile (Gauch, op. cit., n. 572), ed avrà a sua
volta il diritto al risarcimento del danno subito (Gauch, op. cit., ibidem; Gauch/Tercier,
op. cit., ibidem).
8. Nel caso di specie è
incontestabile che la convenuta ha rescisso il contratto per il fatto che gli ultimi
schizzi allestiti dall’istante non sfruttavano la totalità degli indici di
sfruttamento, non erano conformi a quanto essa gli aveva chiesto e presentavano
alcuni dettagli inattuabili (cfr. doc. 22). Del tutto irrilevante, a questo
proposito, è invece il fatto che l’istante, prima di allestire le due serie di
schizzi, abbia ritenuto di trasmettere al pianificatore comunale i disegni -
pasticciati - allestiti dalla convenuta: innanzitutto si osserva che
l’episodio, pur essendo stato vissuto in modo negativo da quest’ultima, era
venuto a sua conoscenza già alla fine di ottobre (doc. 11, 13), senza che essa
abbia ritenuto di prendere provvedimenti; non risulta inoltre che gli accordi
contrattuali escludessero un tale modo di procedere da parte del
professionista; e in ogni caso lo stesso era stato adottato in buona fede e
nell’interesse della cliente, per risparmiarle le spese di rielaborazione dei
disegni; oltretutto, nonostante il diverso assunto della convenuta, non si vede
come tale comportamento potesse aver danneggiato la sua onorabilità o
addirittura averle cagionato un danno, morale o materiale.
Ciò posto, a giudizio di
questa Camera, i motivi addotti dalla convenuta non possono, tutto sommato,
essere considerati sufficientemente gravi da limitare od escludere una remunerazione
dell’istante. A quello stadio della procedura, in effetti, come del resto
indicato dallo stesso istante in una sua precedente missiva (doc. F), gli
schizzi non dovevano ancora tener conto degli indici, ma unicamente dare delle
indicazioni sui volumi e sulle altezze: era del resto proprio per risolvere tali
questioni che gli stessi avrebbero dovuto essere sottoposti al pianificatore
comunale (cfr. doc. B, in cui si precisa che gli schizzi servivano per “sondare
le effettive possibilità edificatorie inerenti il terreno”). E, a detta del
perito giudiziario - che, contrariamente a quanto ritenuto dalla convenuta (appello
p. 34), non ha risposto in modo vago e confuso -, gli schizzi allestiti nell’occasione
dall’istante in scala appropriata erano senz’altro conformi alla prima fase di
studio così come richiesto nel contratto (perizia ad 2.2 punto 2, 3 e 4). Non
era del resto a quel momento che le parti avrebbero dovuto discutere o
insistere in merito alla forma ed alla destinazione dei singoli locali e alla
soluzione di tutti i dettagli, anche se - e ciò va senz’altro dato atto all’istante
- egli già a quel momento ha in generale cercato di tener conto dei desideri
della convenuta, tanto che il perito giudiziario, oltretutto confrontando solo
la prima serie di piani dell’istante (doc. 14), poi rielaborati con la seconda
serie (doc. 19), ha concluso che gli stessi e quelli della convenuta (doc. 9) avevano
sommariamente una stessa articolazione dei volumi, stessa mobilità ed
accessibilità e divergevano in definitiva solo in alcune divisioni, dimensioni
e destinazioni d’uso dei locali (perizia ad 2.2 punto 6), fermo restando che le
differenze riscontrate rispetto ai piani della convenuta erano da intendere
come soluzioni alternative e correttive, debitamente dovute in quella fase di
studio preliminare da parte dell’architetto (complemento peritale p. 1). In
tali circostanze, ritenuto che l’istante aveva adempiuto in modo corretto al
proprio mandato (perizia ad 2.1 punto 2 e ad 2.2 punto 7), circostanza per
altro sostanzialmente ammessa dalla stessa convenuta in sede conclusionale
(conclusioni p. 2), è senz’altro a ragione che il giudice di prime cure ha
ritenuto che l’istante poteva pretendere il pagamento delle prestazioni da lui
svolte.
9. A detta della convenuta,
la fatturazione da parte dell’istante, il quale nell’occasione aveva esposto 27
ore a fr. 155.- a titolo di onorario, più fr. 65.90 per spese generali e fr.
318.80 di IVA (doc. L), sarebbe errata in punto al quantitativo delle ore
fatturate e per quanto riguardava la mancata concessione dello “sconto
particolare” del 15%. Mentre la prima censura dev’essere respinta già per il
fatto che il perito giudiziario ha chiaramente confermato la correttezza delle
ore esposte dal professionista (perizia ad 2.1 punto 1 e ad 2.2 punto 8), circostanza
per altro sostanzialmente ammessa dalla stessa convenuta in sede conclusionale
(conclusioni p. 2), l’esito della seconda dipende dal fatto a sapere se la
riduzione del 15% della mercede dell’istante dovesse costituire uno sconto o un
ribasso. La dottrina e la giurisprudenza conoscono due tipi di sconti
contrattuali: vi è innanzitutto lo "sconto" vero e proprio
("Skonto") che consiste in una riduzione percentuale della
retribuzione che l'appaltatore concede al committente per incentivarlo ad un
rapido pagamento della mercede e vi è il cosiddetto "ribasso"
("Rabatt") che al contrario è una semplice riduzione della mercede
non connessa ad un pagamento immediato o comunque a breve termine della mercede
(Gauch, op. cit., n. 1233 e 1244; Werner/Pastor, Der
Bauprozess, 8. ed., Düsseldorf 1996, n. 1277). La differenziazione tra i due
istituti è importante poiché il mancato pagamento nel termine concordato fa
perdere al committente il diritto allo sconto (Gauch, op. cit., n.
1237; DTF 118 II 64), ma non quello al ribasso (Rep. 1998 p. 246; II
CCA 6 ottobre 1998 inc. n. 12.98.57, 13 agosto 2001 inc. n. 12.2001.17). Nel
caso di specie è incontestabile che la concordata riduzione del 15% non fosse
condizionata al tempestivo pagamento della mercede dell’architetto e costituiva
dunque un ribasso: negli accordi sottoscritti inizialmente dalle parti (doc.
B), esse non avevano in effetti indicato che, per beneficiare di una tale
riduzione, il committente avrebbe dovuto effettuare il pagamento della mercede
entro una determinata scadenza; ed è solo nel doc. 21 che l’istante ha
menzionato per la prima volta un termine di 30 giorni entro cui la convenuta
avrebbe dovuto pagare le sue spettanze, pena la decadenza della riduzione: sennonché
non risulta che la convenuta abbia aderito a questa modifica contrattuale. In
tali circostanze, la pretesa dell’istante dev’essere ridotta a fr. 3'894.90 (doc.
21).
10. L’impugnativa nei
confronti del giudizio con cui il Pretore ha respinto la domanda
riconvenzionale è invece infondata già per il fatto che la convenuta nel
gravame non ha assolutamente preso posizione sulle ragioni che il giudice di
prime cure aveva posto alla base della sua decisione (art. 309 cpv. 2 lett. f
CPC), né quindi ha indicato per quali motivi le stesse sarebbero eventualmente errate
e dunque da riformare (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 23 e 27 ad art. 309). Ma a prescindere da quanto
precede, il giudizio del Pretore sarebbe in ogni caso da confermare. Come già
accennato in precedenza, tre erano in sostanza le posizioni di danno di cui la
convenuta aveva chiesto, e apparentemente ora reitera, il pagamento: fr.
8'550.- per “danni perdita di tempo, spese telefoniche, spese postali,
scritturazioni, fotocopie, fatte dalla signora __________, onorario ore
lavorative di C__________ __________ __________, allestimento 3 volte gli
schizzi del progetto, colloqui telefonici con l’__________, colloqui telefonici
e verbali con il segretario municipale di __________ __________ fatti dalla
signora __________, danni morali alla AP 1”; fr. 3'000.- per “danni morali, a P__________
__________, causa rinvio intervento agli [occhi],
sempre, in attesa che il progetto giungesse prima a termine ...”; e un importo
imprecisato per “danni materiali “aumento” costi di materiale di costruzione
casa, per progetto non eseguito, rinvio costruzione, progetto non fatto, casa
non costruita”. Ora, in merito alla prima serie di
pretese si osserva che la convenuta, nella domanda riconvenzionale, non ha
assolutamente indicato in dettaglio quali e quanti sarebbero, rispettivamente
in quali circostanze si sarebbero prodotte, la perdita di tempo, le spese
telefoniche, le spese postali, le scritturazioni, le fotocopie, l’onorario per
ore lavorative, l’allestimento per 3 volte degli schizzi del progetto, i
colloqui telefonici con l’__________, i colloqui telefonici e verbali con il
segretario comunale di __________ e i danni morali per i quali chiede un risarcimento
di fr. 8'550.-; neppure ha quantificato il danno che le sarebbe concretamente derivato
per ogni singola posizione lamentata; ma soprattutto - così come già accertato
dal giudice di prime cure - non ha assolutamente provato l’effettivo ammontare
del danno subito, che avrebbe facilmente potuto essere accertato, agli atti non
essendo stato versato alcun documento comprovante la perdita da lei subita,
ritenuto che le altre prove di cui essa lamentava la mancata assunzione, in
particolare l’interrogatorio formale dell’istante e l’allestimento della
perizia su alcuni documenti falsi rispettivamente sull’aumento dei costi di
costruzione, non consentivano di sopperire a tale mancanza. Chiaramente
infondata è poi la seconda pretesa: l’asserito danno morale di fr. 3'000.-
conseguente al rinvio dell’operazione agli occhi di P__________ __________,
sempre che tale pretesa - a sua volta priva di riscontri probatori - sia
effettivamente fondata, sarebbe in effetti stato subìto da quest’ultima e non
dalla convenuta, cui quindi difetterebbe la legittimazione attiva. In merito
alla terza ed ultima serie di pretese, per le quali è stato chiesto il
risarcimento di un importo oltretutto imprecisato, si
osserva che il danno per la mancata realizzazione del progetto e per il rinvio
della costruzione, poi non realizzata, non è stato minimamente quantificato né
tanto meno provato, nonostante una quantificazione e una dimostrazione dell’ammontare
del danno fosse senz’altro possibile; quanto al preteso danno per l’aumento dei
costi dei materiali, pure non quantificato, già si è detto in precedenza che l’ulteriore
perizia chiesta dalla convenuta non sarebbe in ogni caso servita, non avendo costei
indicato e provato quale sarebbe stato il costo del materiale da prendere in
considerazione rispettivamente quale sarebbe stata la data di confronto per
calcolare gli eventuali aumenti. Per completezza, si aggiunga che all’istante
non può essere rimproverato alcun ritardo per non aver inoltrato la domanda di
costruzione: in base agli accordi contrattuali (doc. B), la stessa avrebbe in
effetti dovuto essere inoltrata entro 5 settimane dacché tutti i dettagli
sarebbero stati definiti con la committenza ed il pianificatore, sennonché,
fintanto che i suoi schizzi, allestiti per sondare le effettive possibilità
edificatorie, non erano stati sottoposti al pianificatore, quel termine non
iniziava ovviamente a correre.
11. Ne discende il parziale
accoglimento del gravame, nel senso che la petizione è accolta limitatamente a fr.
3'894.90 più accessori, mentre il giudizio sulla riconvenzionale è confermato.
La tassa di giustizia, le
spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per la quantificazione degli oneri processuali e dell’indennità ripetibile per
la procedura di appello si è tenuto conto di un valore litigioso di fr.
4'569.70 per l’azione principale, mentre per quella riconvenzionale si è preso
in considerazione il valore di fr. 31'550.- indicato dal Pretore nella sua
sentenza (p. 1), non contestato nel gravame.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
Fatti
I. L’appello 2 gennaio
2006 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 28 novembre
2005 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, invariati gli altri
Dispositivo
dispositivi, è così riformata:
1.1 L’istanza 25 settembre 2001
è parzialmente accolta e di conseguenza AP 1, __________, è condannata a pagare
all’AO 1, __________, l’importo di fr. 3'894.90 oltre interessi al 5% dal 1°
dicembre 2000.
1.2 Limitatamente a tale somma è rigettata
in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di
Lugano.
1.3 La tassa di giustizia di fr. 500.- e le
spese di fr. 1'650.-, da anticipare così come anticipate, restano a carico
dell’istante per 3/20 e per la rimanenza sono poste a carico della convenuta,
la quale rifonderà all’istante fr. 600.- per ripetibili parziali.
II. Le spese della
procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
550.-
b) spese fr.
50.-
T o t a l e fr.
600.-
da anticiparsi
dall’appellante, restano a suo carico per 19/20 e per la rimanenza sono poste a
carico dell’appellato, cui l’appellante rifonderà fr. 500.- per ripetibili ridotte
di appello.
III. Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, Sezione 1.
terzi
implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale
d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori
il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto
di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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