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Decisione

12.2006.91

Appalto. Ipoteca legale definitiva artigiano.

31 maggio 2007Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. AO 1,

titolare dell’omonima ditta individuale attiva nel settore degli impianti elettrici

con sede a __________, ha eseguito diversi lavori da elettricista per AP 1, azienda

attiva nella coltivazione della canapa con il metodo “indoor”, che svolgeva la

propria attività in serre situate sul fondo n. __________ RFD __________,

proprietà di AO 2 (doc. C). Il 5 maggio 2003 AO 1 ha emesso e inviato a AP 1

una fattura di fr. 15'503.45 e una fattura di fr. 2'690.- (doc. A, B). Il 12

giugno 2003 AO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Bellinzona di iscrivere

in via provvisoria un’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per

l’importo complessivo di fr. 18'193.45 a carico del fondo n. __________ RFD __________,

proprietà di AO 2. Il Pretore ha ordinato l’iscrizione provvisoria richiesta

con decreto supercautelare del 13 giugno 2003, confermato dopo contraddittorio

dal Segretario assessore il 9 luglio 2003 (inc. DI.2003.163).

B. Con

petizione 9 settembre 2003 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento

dell’importo di fr. 18'193.45 oltre interessi al 5% dal 13 giugno 2003, nonché

l’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale degli artigiani a carico del fondo

n. __________ RFD __________ proprietà di AO 2. Nella sua risposta del 28

gennaio 2004 AO 2 ha proposto di respingere la petizione, rilevando di aver

venduto il fondo e di non aver mai avuto rapporti contrattuali con l’attore. A

sua volta AP 1 si è opposta alle domande di petizione con la risposta del 29

gennaio 2004, affermando di non aver mai ordinato i lavori dei quali l’attore

chiede il pagamento. A conclusione dell’istruttoria, le parti hanno

sostanzialmente confermato le proprie domande di diritto con i memoriali

conclusivi.

C. Statuendo

il 20 marzo 2006, il Segretario assessore ha parzialmente accolto la petizione

e ha condannato AP 1 al versamento di fr. 17'528.65 in favore di AO 1,

ordinando all’ufficiale dei registri di Bellinzona di iscrivere a carico del

fondo n. __________ RFD __________ un’ipoteca legale per l’importo

riconosciuto.

D. Con

appello del 24 aprile 2006 AP 1 insorge contro la sentenza citata e ne postula

la riforma nel senso di respingere la petizione, cancellare l’ipoteca legale

provvisoria a carico del fondo n. __________ RFD __________ e porre la tassa e

le spese a carico dell’attore, condannato inoltre a rifondere alla convenuta

fr. 2'000.- per ripetibili, con protesta di spese e ripetibili. Nelle proprie

osservazioni del 6 giugno 2006 AO 1 propone di respingere l’appello e di

confermare la sentenza di prima sede.

e

considerato

In

diritto:

1. Il

Segretario assessore, fondandosi sull'esito della perizia giudiziaria, ha

ritenuto che i lavori di cui alle fatture doc. A e B erano stati eseguiti con

il consenso della convenuta sul fondo indicato, seppure con alcune rettifiche

rispetto agli importi indicati dall’attore, e ha riconosciuto a costui un

importo di complessivi fr. 17'528.65 (IVA compresa) e per tale importo ha ordinato

l'iscrizione dell'ipoteca legale definitiva a carico del fondo n. __________

RFD __________.

2. In

corso di causa il fondo __________ RFD __________ è passato il 14 luglio 2004

in proprietà di __________ in seguito a una permuta. In virtù dell’art. 110 CPC

il processo continua tra le parti in causa e la sentenza cresce in giudicato

anche nei confronti dell’acquirente, riservate le disposizioni di diritto

civile circa l’acquisto del terzo di buona fede.

3. L'appellante chiede che sia richiamato agli

atti l'incarto del Ministero pubblico che la concerne,

in particolare la documentazione contabile, prova la cui assunzione è stata

rifiutata dal Pretore. Secondo la convenuta tale richiamo le permetterebbe di

provare come di regola ordinava i lavori all’attore e anche l'assenza di incarico

per le opere contestate. Il primo giudice ha respinto la richiesta in tal senso

della convenuta poiché ha ritenuto la prova "indagatoria" (udienza

preliminare 18 marzo 2004, pag. 2). A ragione. Non è invero consentito, nella

procedura civile, di richiamare in blocco tutta una serie di documenti a scopo

meramente esplorativo, per sapere se vi si trovano degli atti suscettibili di

fornire materia di prova nella causa. Il richiedente può far ricorso alla

produzione di documenti solo quando si sappia sia cosa vuole provare sia qual è

il documento che invoca (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, Lugano 2000, n. 7 ad art. 206 CPC con rinvii). Non vi è dunque

motivo per completare l’istruttoria nel senso richiesto dall’appellante.

4. Nella

fattispecie il perito giudiziario __________ ha accertato sul posto la

congruità dei lavori esposti nelle fatture 5 maggio 2003 (doc. A e B). Egli ha

indicato nel suo referto del 18 ottobre 2004 che la fattura doc. A (apertura

finestre e impianto oscuramento) richiedeva alcune correzioni per quel che

concerne i quantitativi indicati, mentre i prezzi unitari sono conformi alla

tariffa ufficiale USIE 2003 e le apparecchiature inserite corrispondono a

quanto realmente installato sul posto. Fatte queste premesse, il perito ha

ridotto l’importo della fattura doc. A a fr. 6'746.40. Per contro egli ha

osservato che la fattura doc. B, relativa all’impianto di pompaggio con la

fornitura e posa del quadro di comando con tutti i relativi componenti,

corrispondeva a quanto eseguito effettivamente, a una tariffa molto conveniente

per il committente.

5. L'appellante sostiene di non aver mai

ordinato i lavori indicati nelle fatture doc. A e B. Essa riconosce invero di

aver commissionato lavori all'attore

per l’importo complessivo di fr. 200'000.-/300'000.-, ma

non le opere controverse, tant'è

che il direttore della AP 1, __________, non ha mai sottoscritto, come invece

era solito fare, bollettini di ordinazione. Ribadisce inoltre che l’attore non

è stato in grado di produrre alcuna ordinazione né bollettino a regia, a

dimostrazione del fatto che i lavori non sono mai stati ordinati o approvati. L'appellante censura poi la motivazione del

Segretario assessore, secondo il quale le opere eseguite dall'attore dovevano forzatamente essere state

compiute con l'accordo della

committente, poiché, come dichiarato dal teste __________ (dipendente dell'attore), si sono protratte per più di un

mese e tutti i lavori erano eseguiti alla presenza costante di almeno un

responsabile della AP 1 (sentenza impugnata, pag. 4 in alto). Essa sostiene

che, trovandosi l'attore già

sul luogo di esecuzione dei lavori regolarmente commissionati per l’importo di

fr. 200'000.-/300'000.-, gli era senz'altro possibile eseguire opere non ordinate senza che il committente

potesse rendersene conto.

5.1 In

applicazione dei principi sanciti dall'art. 8 CC l'onere di

dimostrare che l'opera è stata

commissionata incombe all'imprenditore

che ne pretende il pagamento (Tercier, Les

contrats de construction dans la pratique, pag. 10, in: Journées du droit de la

construction, vol. I, Fribourg 1993). La legge non prevede alcuna forma

specifica per il contratto d'appalto

(Gauch, Le contrat d'entreprise, Zurigo 1999, pag. 128, n. 406).

È sufficiente lo scambio reciproco di volontà concordanti, che può avvenire

anche tacitamente. Ad esempio, tollerando l'esecuzione dell'opera

il committente esprime il suo accordo (Bühler

in: Zürcher Kommentar 1998, n. 8 ad art. 363 CO). Le parti sono tuttavia libere

di concordare una forma particolare per la conclusione del contratto. Tale

accordo può essere anche tacito o risultare dal rinvio a una relativa prassi.

Il semplice fatto, però, che esiste un uso nella materia in virtù del quale i

contratti d'appalto sono

conclusi per esempio nella forma scritta, non significa ancora che il contratto

sia sottoposto a una forma speciale (Gauch,

op. cit., pag. 130, n. 413 seg.). Le parti possono peraltro in ogni

momento convenire, senza dover rispettare la forma pattuita per la conclusione

del contratto, di abbandonare l'esigenza di una forma particolare (Tercier,

op. cit., pag. 11).

5.2 Nella

fattispecie, il fatto che per i lavori contestati non siano stati sottoscritti

bollettini, non significa ancora che non vi fosse accordo tra le parti sulla

loro esecuzione. Come detto (sopra, consid. 5.1), le parti potevano in ogni

momento decidere di non sottoporre alla forma scritta il contratto di appalto. In

sede di interrogatorio formale l’attore ha riferito che "i lavori venivano

commissionati da __________, talvolta per scritto, talvolta anche solo

verbalmente" (verbale 21 giugno 2004). Il committente può esprimere il suo

accordo anche mediante la sua assenza di opposizione ai lavori eseguiti (sopra,

consid. 4.1). Nel caso concreto, come si vedrà in seguito, gli stessi sono

stati eseguiti sul fondo n. __________ RFD di __________ senza contestazione

alcuna da parte della convenuta, locatrice del fondo. Tale circostanza non è

stata confutata dall’appellante, la quale sostiene al riguardo che, trovandosi

l'attore già sul luogo di esecuzione

dei lavori regolarmente commissionati per fr. 200'000.-/300'000.-, gli

era senz'altro possibile

eseguire opere non ordinate senza che il committente potesse rendersene conto.

Se non che, tale argomentazione non è condivisibile. La convenuta afferma

l’inesistenza delle opere litigiose, che in ogni caso sono state terminate ben

prima del 30 aprile 2003, data indicata dall'attore. Posto che dalla perizia giudiziaria, come si è visto, è

emersa l'esistenza di quasi tutti

i lavori rivendicati dall'attore,

mal si comprende come l'appaltatore

abbia potuto eseguire le opere contestate (installazioni elettriche per

l’apertura delle finestre delle serre, l’impianto di oscuramento e

l’allacciamento delle pompe) senza che la committente se ne accorgesse, visto che

i lavori sul cantiere venivano seguiti giornalmente da persone di riferimento

della convenuta (deposizione testimoniale __________, 21 giugno 2004, pag. 8). Ne

consegue che, su questo punto, l'appello è infondato.

6. Sostiene l'appellante

che, a prescindere dall'esistenza del credito, non può essere iscritta

un’ipoteca legale definitiva, poiché i lavori sono stati commissionati dalla

conduttrice e non dall’allora proprietario del fondo. Al riguardo, l'attore

sostiene che il proprietario del fondo era al corrente dei lavori, tant'è che

nemmeno si è opposto all'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale (osservazioni

6 giugno 2006, pag. 5). Come precisato nella sentenza menzionata dal Segretario

assessore, il Tribunale federale ha sancito che il diritto all'iscrizione di un'ipoteca

legale sussiste contro il proprietario del fondo su cui è stata eretta la

costruzione, anche quando i lavori non sono stati eseguiti su incarico del

proprietario, ma di un conduttore (DTF 92 II 229 consid 1). È ben vero che parte

della dottrina, come addotto dalla convenuta, non condivide tale opinione.

Nondimeno, non vi è motivo di scostarsi dalla giurisprudenza, dato che lo

stesso Tribunale federale ha confermato la sua posizione anche successivamente,

con la precisazione tuttavia che le opere, indipendentemente dalla presenza di

consenso o meno del proprietario, devono aver aumentato durevolmente il valore

del fondo (DTF 116 II 683 consid. 4). Ciò posto, dalla perizia risulta che gli

interventi dell’attore sono stati sostanzialmente mirati all’installazione di

opere elettriche per l’apertura delle finestre delle serre e il loro impianto

di oscuramento e per l’allacciamento delle pompe. Se si tien conto del fatto

che il teste __________ ha menzionato l’esistenza sul fondo di "serre che

secondo quanto mi è stato riferito erano fatiscenti" (audizione 19 maggio

2004, pag. 3), si deve ritenere che i lavori eseguiti alle serre hanno

incrementato il valore del fondo, su cui ancora si svolge attività di

coltivazione di ortaggi, come ha indicato il teste __________ (deposizione 21

giugno 2004, pag. 9).

7. L'appellante invoca, infine, la tardività

dell'iscrizione dell'ipoteca legale. Essa afferma che il

creditore non è riuscito a dimostrare la tempestività della sua domanda, dato

che i lavori sono finiti ben prima del 30 aprile 2003, termine da lui indicato

negli atti di causa, e si duole del fatto che il segretario assessore non abbia

speso nemmeno una parola al riguardo (appello, pag. 11). La sentenza impugnata,

come rilevato con pertinenza dall’appellante, non si esprime invero sul tema

della tempestività dell’iscrizione dell’ipoteca. Nella petizione l’attore aveva

indicato di aver concluso le proprie prestazioni il 30 aprile 2003. La

convenuta aveva contestato con la risposta sia i lavori effettuati dall'attore e oggetto della causa, sia la data

della loro conclusione che, in ogni caso, risaliva a "ben prima" di

tale data (risposta 29 gennaio 2004, pag. 3).

7.1 L'ipoteca degli artigiani e imprenditori va

iscritta al più tardi entro tre mesi dal compimento dei lavori (art. 839 cpv. 2

CC), cioè da quando tutti i lavori oggetto del contratto sono stati eseguiti e

l'opera può essere consegnata

(DTF 102 II 208). Il termine di tre mesi è perentorio ed è salvaguardato con l'iscrizione provvisoria di cui agli art. 961 cpv. 1 e 2 CC, 22 cpv.

4 RRF (steinauer, Les droits

réels, vol. III, 3ª edizione, Berna 2003, pag. 283, n. 2883a). Determinante ai

fini della decorrenza del termine trimestrale è il giorno in cui tutte le opere

che formano parte costitutiva del contratto sono state portate a termine. Lavori di piccola entità o di secondaria importanza che sono stati

deliberatamente posticipati dall'artigiano o dall'imprenditore,

così come ritocchi, sostituzioni di parti difettose dell’opera prestata ed

eliminazione di altri difetti non appartengono al completamento del lavoro

principale (DTF 125 III 113, 106 II 25, 102 II 208; Steinauer, op. cit., pag. 283, n. 2884a). Determinanti sono

invece i lavori indispensabili per il funzionamento dell'opera, indipendentemente dal tempo

impiegato e dai relativi costi (sentenza II CCA inc. 12 1996.227 del 27

febbraio 1997, consid. 4.1).

7.2 L’istruttoria

di causa è pressoché silente sulla data di ultimazione dei lavori litigiosi. Nel

proprio interrogatorio formale l’attore ha risposto di aver terminato i lavori

“pochi giorni prima del blitz della polizia” (verbale del 21 giugno 2004). L’operaio

che ha eseguito i lavori nelle serre non ha menzionato date di nessun genere e

agli atti manca qualsiasi riscontro sulla data alla quale è avvenuto

l’intervento della polizia nella coltivazione di canapa dell’appellante. Non vi

sono dunque agli atti elementi dai quali poter concludere che l’istanza di iscrizione

provvisoria dell’ipoteca legale, introdotta il 12 giugno 2003 (inc. DI.2003.163

richiamato) era tempestiva ai sensi dell’art. 839 cpv.

2 CC. Su questo punto l’appello di rivela dunque fondato e deve essere accolto.

8. Visto

quanto precede, l'appello dev'essere accolto parzialmente per quel che

concerne l’iscrizione dell’ipoteca legale definitiva, mentre deve essere

respinto per l’azione creditoria. Gli oneri processuali seguono la rispettiva soccombenza

(art. 148 CPC). Il dispositivo sulle spese di prima sede deve di conseguenza

essere modificato per tenere conto dell’esito dell’appello.

Per i quali motivi,

pronuncia: I. L'appello 24 aprile

2006 di AP 1 è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

1. 1 invariato

1.2 L’Ufficiale

dei registri di Bellinzona è invitato a cancellare, passata in giudicato la

presente sentenza, l’ipoteca legale provvisoria iscritta a carico della part. n.

__________ RFD __________.

2. La

tassa di giustizia di fr. 800.- e le spese di fr. 1'200.- come pure le tasse e

spese di complessivi fr. 510.- del decreto supercautelare sono poste a carico

di AO 1 per il 50% e a carico della AP 1 per il rimanente 50%. AO 1 rifonderà a

AO 2 fr. 300.- per ripetibili.

Considerandi

II. Gli

oneri processuali d'appello,

consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 600.-

b) spese fr.

50.

-

fr.

650.

-

sono

posti a carico dell'appellante

per la metà e a carico di AO 1 per l’altra metà. Le ripetibili sono compensate.

III. Intimazione:

-

-

- AO 2,

Giubiasco

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona e, a passaggio in giudicato della

sentenza, all’Ufficio dei registri di Bellinzona.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Premesso che in concreto il valore di causa è di fr. 18'193.45,

contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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