12.2006.91
Appalto. Ipoteca legale definitiva artigiano.
31 maggio 2007Italiano15 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2006.91
Data decisione, Autorità:
31.05.2007, IICCA
Titolo:
Appalto. Ipoteca legale definitiva artigiano.
APPALTO
FORMA DEI CONTRATTI
IPOTECA LEGALE ARTIGIANI E IMPRENDITORI
MERCEDE
ONERE DELLA PROVA
TEMPESTIVITÀ
art. 839 CC
art. 363 CO
Incarto n.
12.2006.91
Lugano
31 maggio
2007/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.146
della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 9 settembre
2003 da
AO 1
rappr. dall’ RA 2
contro
AP 1
rappr. dall’ RA 1
e
AO 2
già rappr. dall’ RA 3
chiedente
la condanna della convenuta AP 1 al pagamento dell’importo di fr. 18'193.45
oltre interessi nonché l’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale degli
artigiani a carico del fondo n. __________ RFD __________ proprietà del convenuto
AO 2, domande alle quali i convenuti si sono opposti chiedendo la cancellazione
dell’ipoteca legale iscritta in via provvisoria;
e sulle
quali il Segretario assessore si è pronunciato con sentenza 20 marzo 2006, con
la quale in parziale accoglimento della petizione ha condannato la convenuta AP
1 al pagamento dell’importo di fr. 17'528.65 oltre a interessi al 5% dal 13
giugno 2005 e ha ordinato per tale importo l’iscrizione di un’ipoteca legale
definitiva sul fondo n. __________ RFD __________, proprietà di AO 2;
appellante
la convenuta con atto di appello del 24 aprile 2006, con il quale chiede che la
sentenza sia riformata nel senso di respingere la petizione, cancellare
l’ipoteca legale provvisoria a carico del fondo n. __________ RFD __________ e porre
la tassa e le spese a carico dell’attore, condannato inoltre a rifondere alla
convenuta fr. 2'000.- per ripetibili, con protesta di spese e ripetibili;
mentre
l’attore con le osservazioni del 6 giugno 2006 propone di respingere l’appello
e di confermare la sentenza pretorile;
ritenuto
Fatti
A. AO 1,
titolare dell’omonima ditta individuale attiva nel settore degli impianti elettrici
con sede a __________, ha eseguito diversi lavori da elettricista per AP 1, azienda
attiva nella coltivazione della canapa con il metodo “indoor”, che svolgeva la
propria attività in serre situate sul fondo n. __________ RFD __________,
proprietà di AO 2 (doc. C). Il 5 maggio 2003 AO 1 ha emesso e inviato a AP 1
una fattura di fr. 15'503.45 e una fattura di fr. 2'690.- (doc. A, B). Il 12
giugno 2003 AO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Bellinzona di iscrivere
in via provvisoria un’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per
l’importo complessivo di fr. 18'193.45 a carico del fondo n. __________ RFD __________,
proprietà di AO 2. Il Pretore ha ordinato l’iscrizione provvisoria richiesta
con decreto supercautelare del 13 giugno 2003, confermato dopo contraddittorio
dal Segretario assessore il 9 luglio 2003 (inc. DI.2003.163).
B. Con
petizione 9 settembre 2003 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento
dell’importo di fr. 18'193.45 oltre interessi al 5% dal 13 giugno 2003, nonché
l’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale degli artigiani a carico del fondo
n. __________ RFD __________ proprietà di AO 2. Nella sua risposta del 28
gennaio 2004 AO 2 ha proposto di respingere la petizione, rilevando di aver
venduto il fondo e di non aver mai avuto rapporti contrattuali con l’attore. A
sua volta AP 1 si è opposta alle domande di petizione con la risposta del 29
gennaio 2004, affermando di non aver mai ordinato i lavori dei quali l’attore
chiede il pagamento. A conclusione dell’istruttoria, le parti hanno
sostanzialmente confermato le proprie domande di diritto con i memoriali
conclusivi.
C. Statuendo
il 20 marzo 2006, il Segretario assessore ha parzialmente accolto la petizione
e ha condannato AP 1 al versamento di fr. 17'528.65 in favore di AO 1,
ordinando all’ufficiale dei registri di Bellinzona di iscrivere a carico del
fondo n. __________ RFD __________ un’ipoteca legale per l’importo
riconosciuto.
D. Con
appello del 24 aprile 2006 AP 1 insorge contro la sentenza citata e ne postula
la riforma nel senso di respingere la petizione, cancellare l’ipoteca legale
provvisoria a carico del fondo n. __________ RFD __________ e porre la tassa e
le spese a carico dell’attore, condannato inoltre a rifondere alla convenuta
fr. 2'000.- per ripetibili, con protesta di spese e ripetibili. Nelle proprie
osservazioni del 6 giugno 2006 AO 1 propone di respingere l’appello e di
confermare la sentenza di prima sede.
e
considerato
In
diritto:
1. Il
Segretario assessore, fondandosi sull'esito della perizia giudiziaria, ha
ritenuto che i lavori di cui alle fatture doc. A e B erano stati eseguiti con
il consenso della convenuta sul fondo indicato, seppure con alcune rettifiche
rispetto agli importi indicati dall’attore, e ha riconosciuto a costui un
importo di complessivi fr. 17'528.65 (IVA compresa) e per tale importo ha ordinato
l'iscrizione dell'ipoteca legale definitiva a carico del fondo n. __________
RFD __________.
2. In
corso di causa il fondo __________ RFD __________ è passato il 14 luglio 2004
in proprietà di __________ in seguito a una permuta. In virtù dell’art. 110 CPC
il processo continua tra le parti in causa e la sentenza cresce in giudicato
anche nei confronti dell’acquirente, riservate le disposizioni di diritto
civile circa l’acquisto del terzo di buona fede.
3. L'appellante chiede che sia richiamato agli
atti l'incarto del Ministero pubblico che la concerne,
in particolare la documentazione contabile, prova la cui assunzione è stata
rifiutata dal Pretore. Secondo la convenuta tale richiamo le permetterebbe di
provare come di regola ordinava i lavori all’attore e anche l'assenza di incarico
per le opere contestate. Il primo giudice ha respinto la richiesta in tal senso
della convenuta poiché ha ritenuto la prova "indagatoria" (udienza
preliminare 18 marzo 2004, pag. 2). A ragione. Non è invero consentito, nella
procedura civile, di richiamare in blocco tutta una serie di documenti a scopo
meramente esplorativo, per sapere se vi si trovano degli atti suscettibili di
fornire materia di prova nella causa. Il richiedente può far ricorso alla
produzione di documenti solo quando si sappia sia cosa vuole provare sia qual è
il documento che invoca (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, n. 7 ad art. 206 CPC con rinvii). Non vi è dunque
motivo per completare l’istruttoria nel senso richiesto dall’appellante.
4. Nella
fattispecie il perito giudiziario __________ ha accertato sul posto la
congruità dei lavori esposti nelle fatture 5 maggio 2003 (doc. A e B). Egli ha
indicato nel suo referto del 18 ottobre 2004 che la fattura doc. A (apertura
finestre e impianto oscuramento) richiedeva alcune correzioni per quel che
concerne i quantitativi indicati, mentre i prezzi unitari sono conformi alla
tariffa ufficiale USIE 2003 e le apparecchiature inserite corrispondono a
quanto realmente installato sul posto. Fatte queste premesse, il perito ha
ridotto l’importo della fattura doc. A a fr. 6'746.40. Per contro egli ha
osservato che la fattura doc. B, relativa all’impianto di pompaggio con la
fornitura e posa del quadro di comando con tutti i relativi componenti,
corrispondeva a quanto eseguito effettivamente, a una tariffa molto conveniente
per il committente.
5. L'appellante sostiene di non aver mai
ordinato i lavori indicati nelle fatture doc. A e B. Essa riconosce invero di
aver commissionato lavori all'attore
per l’importo complessivo di fr. 200'000.-/300'000.-, ma
non le opere controverse, tant'è
che il direttore della AP 1, __________, non ha mai sottoscritto, come invece
era solito fare, bollettini di ordinazione. Ribadisce inoltre che l’attore non
è stato in grado di produrre alcuna ordinazione né bollettino a regia, a
dimostrazione del fatto che i lavori non sono mai stati ordinati o approvati. L'appellante censura poi la motivazione del
Segretario assessore, secondo il quale le opere eseguite dall'attore dovevano forzatamente essere state
compiute con l'accordo della
committente, poiché, come dichiarato dal teste __________ (dipendente dell'attore), si sono protratte per più di un
mese e tutti i lavori erano eseguiti alla presenza costante di almeno un
responsabile della AP 1 (sentenza impugnata, pag. 4 in alto). Essa sostiene
che, trovandosi l'attore già
sul luogo di esecuzione dei lavori regolarmente commissionati per l’importo di
fr. 200'000.-/300'000.-, gli era senz'altro possibile eseguire opere non ordinate senza che il committente
potesse rendersene conto.
5.1 In
applicazione dei principi sanciti dall'art. 8 CC l'onere di
dimostrare che l'opera è stata
commissionata incombe all'imprenditore
che ne pretende il pagamento (Tercier, Les
contrats de construction dans la pratique, pag. 10, in: Journées du droit de la
construction, vol. I, Fribourg 1993). La legge non prevede alcuna forma
specifica per il contratto d'appalto
(Gauch, Le contrat d'entreprise, Zurigo 1999, pag. 128, n. 406).
È sufficiente lo scambio reciproco di volontà concordanti, che può avvenire
anche tacitamente. Ad esempio, tollerando l'esecuzione dell'opera
il committente esprime il suo accordo (Bühler
in: Zürcher Kommentar 1998, n. 8 ad art. 363 CO). Le parti sono tuttavia libere
di concordare una forma particolare per la conclusione del contratto. Tale
accordo può essere anche tacito o risultare dal rinvio a una relativa prassi.
Il semplice fatto, però, che esiste un uso nella materia in virtù del quale i
contratti d'appalto sono
conclusi per esempio nella forma scritta, non significa ancora che il contratto
sia sottoposto a una forma speciale (Gauch,
op. cit., pag. 130, n. 413 seg.). Le parti possono peraltro in ogni
momento convenire, senza dover rispettare la forma pattuita per la conclusione
del contratto, di abbandonare l'esigenza di una forma particolare (Tercier,
op. cit., pag. 11).
5.2 Nella
fattispecie, il fatto che per i lavori contestati non siano stati sottoscritti
bollettini, non significa ancora che non vi fosse accordo tra le parti sulla
loro esecuzione. Come detto (sopra, consid. 5.1), le parti potevano in ogni
momento decidere di non sottoporre alla forma scritta il contratto di appalto. In
sede di interrogatorio formale l’attore ha riferito che "i lavori venivano
commissionati da __________, talvolta per scritto, talvolta anche solo
verbalmente" (verbale 21 giugno 2004). Il committente può esprimere il suo
accordo anche mediante la sua assenza di opposizione ai lavori eseguiti (sopra,
consid. 4.1). Nel caso concreto, come si vedrà in seguito, gli stessi sono
stati eseguiti sul fondo n. __________ RFD di __________ senza contestazione
alcuna da parte della convenuta, locatrice del fondo. Tale circostanza non è
stata confutata dall’appellante, la quale sostiene al riguardo che, trovandosi
l'attore già sul luogo di esecuzione
dei lavori regolarmente commissionati per fr. 200'000.-/300'000.-, gli
era senz'altro possibile
eseguire opere non ordinate senza che il committente potesse rendersene conto.
Se non che, tale argomentazione non è condivisibile. La convenuta afferma
l’inesistenza delle opere litigiose, che in ogni caso sono state terminate ben
prima del 30 aprile 2003, data indicata dall'attore. Posto che dalla perizia giudiziaria, come si è visto, è
emersa l'esistenza di quasi tutti
i lavori rivendicati dall'attore,
mal si comprende come l'appaltatore
abbia potuto eseguire le opere contestate (installazioni elettriche per
l’apertura delle finestre delle serre, l’impianto di oscuramento e
l’allacciamento delle pompe) senza che la committente se ne accorgesse, visto che
i lavori sul cantiere venivano seguiti giornalmente da persone di riferimento
della convenuta (deposizione testimoniale __________, 21 giugno 2004, pag. 8). Ne
consegue che, su questo punto, l'appello è infondato.
6. Sostiene l'appellante
che, a prescindere dall'esistenza del credito, non può essere iscritta
un’ipoteca legale definitiva, poiché i lavori sono stati commissionati dalla
conduttrice e non dall’allora proprietario del fondo. Al riguardo, l'attore
sostiene che il proprietario del fondo era al corrente dei lavori, tant'è che
nemmeno si è opposto all'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale (osservazioni
6 giugno 2006, pag. 5). Come precisato nella sentenza menzionata dal Segretario
assessore, il Tribunale federale ha sancito che il diritto all'iscrizione di un'ipoteca
legale sussiste contro il proprietario del fondo su cui è stata eretta la
costruzione, anche quando i lavori non sono stati eseguiti su incarico del
proprietario, ma di un conduttore (DTF 92 II 229 consid 1). È ben vero che parte
della dottrina, come addotto dalla convenuta, non condivide tale opinione.
Nondimeno, non vi è motivo di scostarsi dalla giurisprudenza, dato che lo
stesso Tribunale federale ha confermato la sua posizione anche successivamente,
con la precisazione tuttavia che le opere, indipendentemente dalla presenza di
consenso o meno del proprietario, devono aver aumentato durevolmente il valore
del fondo (DTF 116 II 683 consid. 4). Ciò posto, dalla perizia risulta che gli
interventi dell’attore sono stati sostanzialmente mirati all’installazione di
opere elettriche per l’apertura delle finestre delle serre e il loro impianto
di oscuramento e per l’allacciamento delle pompe. Se si tien conto del fatto
che il teste __________ ha menzionato l’esistenza sul fondo di "serre che
secondo quanto mi è stato riferito erano fatiscenti" (audizione 19 maggio
2004, pag. 3), si deve ritenere che i lavori eseguiti alle serre hanno
incrementato il valore del fondo, su cui ancora si svolge attività di
coltivazione di ortaggi, come ha indicato il teste __________ (deposizione 21
giugno 2004, pag. 9).
7. L'appellante invoca, infine, la tardività
dell'iscrizione dell'ipoteca legale. Essa afferma che il
creditore non è riuscito a dimostrare la tempestività della sua domanda, dato
che i lavori sono finiti ben prima del 30 aprile 2003, termine da lui indicato
negli atti di causa, e si duole del fatto che il segretario assessore non abbia
speso nemmeno una parola al riguardo (appello, pag. 11). La sentenza impugnata,
come rilevato con pertinenza dall’appellante, non si esprime invero sul tema
della tempestività dell’iscrizione dell’ipoteca. Nella petizione l’attore aveva
indicato di aver concluso le proprie prestazioni il 30 aprile 2003. La
convenuta aveva contestato con la risposta sia i lavori effettuati dall'attore e oggetto della causa, sia la data
della loro conclusione che, in ogni caso, risaliva a "ben prima" di
tale data (risposta 29 gennaio 2004, pag. 3).
7.1 L'ipoteca degli artigiani e imprenditori va
iscritta al più tardi entro tre mesi dal compimento dei lavori (art. 839 cpv. 2
CC), cioè da quando tutti i lavori oggetto del contratto sono stati eseguiti e
l'opera può essere consegnata
(DTF 102 II 208). Il termine di tre mesi è perentorio ed è salvaguardato con l'iscrizione provvisoria di cui agli art. 961 cpv. 1 e 2 CC, 22 cpv.
4 RRF (steinauer, Les droits
réels, vol. III, 3ª edizione, Berna 2003, pag. 283, n. 2883a). Determinante ai
fini della decorrenza del termine trimestrale è il giorno in cui tutte le opere
che formano parte costitutiva del contratto sono state portate a termine. Lavori di piccola entità o di secondaria importanza che sono stati
deliberatamente posticipati dall'artigiano o dall'imprenditore,
così come ritocchi, sostituzioni di parti difettose dell’opera prestata ed
eliminazione di altri difetti non appartengono al completamento del lavoro
principale (DTF 125 III 113, 106 II 25, 102 II 208; Steinauer, op. cit., pag. 283, n. 2884a). Determinanti sono
invece i lavori indispensabili per il funzionamento dell'opera, indipendentemente dal tempo
impiegato e dai relativi costi (sentenza II CCA inc. 12 1996.227 del 27
febbraio 1997, consid. 4.1).
7.2 L’istruttoria
di causa è pressoché silente sulla data di ultimazione dei lavori litigiosi. Nel
proprio interrogatorio formale l’attore ha risposto di aver terminato i lavori
“pochi giorni prima del blitz della polizia” (verbale del 21 giugno 2004). L’operaio
che ha eseguito i lavori nelle serre non ha menzionato date di nessun genere e
agli atti manca qualsiasi riscontro sulla data alla quale è avvenuto
l’intervento della polizia nella coltivazione di canapa dell’appellante. Non vi
sono dunque agli atti elementi dai quali poter concludere che l’istanza di iscrizione
provvisoria dell’ipoteca legale, introdotta il 12 giugno 2003 (inc. DI.2003.163
richiamato) era tempestiva ai sensi dell’art. 839 cpv.
2 CC. Su questo punto l’appello di rivela dunque fondato e deve essere accolto.
8. Visto
quanto precede, l'appello dev'essere accolto parzialmente per quel che
concerne l’iscrizione dell’ipoteca legale definitiva, mentre deve essere
respinto per l’azione creditoria. Gli oneri processuali seguono la rispettiva soccombenza
(art. 148 CPC). Il dispositivo sulle spese di prima sede deve di conseguenza
essere modificato per tenere conto dell’esito dell’appello.
Per i quali motivi,
pronuncia: I. L'appello 24 aprile
2006 di AP 1 è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
1. 1 invariato
1.2 L’Ufficiale
dei registri di Bellinzona è invitato a cancellare, passata in giudicato la
presente sentenza, l’ipoteca legale provvisoria iscritta a carico della part. n.
__________ RFD __________.
2. La
tassa di giustizia di fr. 800.- e le spese di fr. 1'200.- come pure le tasse e
spese di complessivi fr. 510.- del decreto supercautelare sono poste a carico
di AO 1 per il 50% e a carico della AP 1 per il rimanente 50%. AO 1 rifonderà a
AO 2 fr. 300.- per ripetibili.
Considerandi
II. Gli
oneri processuali d'appello,
consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 600.-
b) spese fr.
50.
-
fr.
650.
-
sono
posti a carico dell'appellante
per la metà e a carico di AO 1 per l’altra metà. Le ripetibili sono compensate.
III. Intimazione:
-
-
- AO 2,
Giubiasco
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona e, a passaggio in giudicato della
sentenza, all’Ufficio dei registri di Bellinzona.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Premesso che in concreto il valore di causa è di fr. 18'193.45,
contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster