12.2006.92
Appalto. Ipoteca legale definitiva artigiano
31 maggio 2007Italiano23 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.2006.92
Data decisione, Autorità:
31.05.2007, IICCA
Titolo:
Appalto. Ipoteca legale definitiva artigiano
APPALTO
FORMA DEI CONTRATTI
IPOTECA LEGALE ARTIGIANI E IMPRENDITORI
MERCEDE
ONERE DELLA PROVA
PERIZIA
RICHIAMO DI INCARTO
TEMPESTIVITÀ
art. 839 CC
art. 363 CO
Incarto n.
12.2006.92
Lugano
31 maggio
2007/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.145
della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 9 settembre
2003 da
AO 2
rappr. dall' RA 2
contro
AP 1
rappr. dall' RA
1
e
AO 1
già rappr. dall' RA
3
chiedente
la condanna dei convenuti al pagamento dell'importo di fr. 45'483.75
oltre interessi, importo ridotto in sede conclusionale a fr. 44'212.60, nonché l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale degli artigiani a carico della particella n. 43 RFD
di __________ a quel tempo di proprietà di AO 1;
domande
alle quali i convenuti si sono opposti, AP 1 chiedendo peraltro la
cancellazione dell'ipoteca
legale iscritta in via provvisoria, e sulle quali il Segretario assessore si è
pronunciato con sentenza 20 marzo 2006, condannando AP 1 al pagamento di fr. 34'033.05 oltre interessi e ordinando l'iscrizione in via definitiva dell'ipoteca legale di pari importo;
appellante
AP 1 che, con atto di appello 24 aprile 2006, chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione e di ordinare la
cancellazione dell'ipoteca
legale provvisoria;
mentre
l'attore con osservazioni 9
giugno 2006 postula la reiezione del gravame;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
ritenuto
in fatto: A. AO 2, titolare di una ditta di impianti sanitari, ha eseguito
diversi lavori da idraulico sul fondo n. __________ RFD di __________, a quel
tempo di proprietà di AO 1 e locato alla AP 1, che vi coltivava canapa secondo
il metodo denominato “indoor”. AO 2 ha inviato a AP 1 diverse fatture: il 20
febbraio 2003 per lo smontaggio della caldaia esistente e delle tubazioni __________
di fr. 6'940.20, il 22 febbraio 2003 per il ripristino della copertura eternit
e lattoniere __________ di fr. 5'880.35, il 14 aprile 2003 per le pompe
alimentazioni acqua __________ di fr. 14'739.05, il 18 aprile 2003 per lo
scarico della distilleria di __________ di fr. 6'725.- e il 24 aprile 2003 per
l'installazione acqua e
concimazione __________ di fr. 15'139.15. AO 2 ha chiesto e ottenuto il 13
giugno 2003 dal Pretore del Distretto di Bellinzona l'annotazione di un'ipoteca
legale provvisoria a carico del fondo n. __________ RFD di __________ a
garanzia della somma di fr. 45'483.75
oltre interessi (inc. n. DI.2003.164).
Fatti
B. Con
petizione 9 settembre 2003 AO 2 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento
dell'importo di fr. 45'483.75 oltre interessi e l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale già iscritta in via
provvisoria a carico del fondo n. __________ RFD __________ proprietà di AO 1.
L'attore ha evidenziato di aver
eseguito le opere a tappe e che esse, conclusesi il 26 aprile 2003, non sono
mai state contestate da parte di AP 1.
C. Con
risposta 28 gennaio 2004 AO 1 si è opposto alla petizione nei suoi confronti,
sostenendo di aver venduto nel frattempo il fondo n. __________ RFD di __________.
Il 29 gennaio 2004 AP 1 ha anch'essa chiesto la reiezione della petizione, ammettendo di aver
intrattenuto in passato relazioni contrattuali con AO 2, ma negando di aver
commissionato i lavori di cui egli chiede il pagamento. Secondo AP 1 i lavori
non sarebbero nemmeno stati eseguiti e, in parte, si riferirebbero comunque a
opere realizzate non a __________ bensì a __________. Essa chiede quindi la cancellazione
dell'iscrizione dell'ipoteca legale provvisoria. Esperita l'istruttoria, con le conclusioni 1°
settembre 2005 l'attore ha
ridotto la propria domanda a fr. 44'212.60 oltre interessi, mentre AP 1 si è riconfermata nella propria
posizione ed AO 1 è rimasto silente.
D. Con
sentenza 20 marzo 2006 il Segretario assessore ha parzialmente accolto la
petizione, condannando AP 1 al pagamento di fr. 34'033.05 oltre interessi e ordinando l'iscrizione in via definitiva dell'ipoteca legale per identico importo a carico del fondo n.__________
RFD di __________. La tassa di giustizia di fr. 800.- e le spese di fr. 5'000.-, come pure gli oneri processuali
inerenti alla procedura di iscrizione dell'ipoteca legale provvisoria (inc. n. DI.2003.164), sono stati posti
in ragione di un quarto a carico dell'attore e per il resto a carico delle parti convenute, tenute a
rifondere all'attore, con
vincolo di solidarietà, fr. 4'000.-
a titolo di ripetibili ridotte.
E. Con
appello 24 aprile 2006 AP 1 postula la riforma del giudizio di prima istanza
nel senso di respingere integralmente la petizione e di cancellare l'ipoteca legale, con conseguente addebito
integrale degli oneri processuali di prima sede all'attore, obbligato a rifonderle fr. 5'000.- per ripetibili. Con osservazioni 9 giugno 2006 l'appellato postula la reiezione del gravame.
Considerato
in diritto: 1. Il Segretario assessore, fondandosi sull'esito della perizia giudiziaria, ha ritenuto che i lavori di cui agli
scritti 20 e 22 febbraio, così come 14 e 24 aprile 2003 (doc. A, B, C, E),
erano stati eseguiti con il consenso della convenuta sul fondo indicato.
Quanto, invece, alle asserite opere di cui alla fattura 18 aprile 2003 (doc. D),
effettuate a __________, mancava qualunque riscontro visivo e non vi erano
quindi sufficienti elementi per poterle suffragare. In definitiva, il primo
giudice ha riconosciuto all'attore
un importo di complessivi fr. 34'033.01 (IVA compresa) e ha ordinato, per tale importo, l'iscrizione dell'ipoteca legale definitiva a carico del fondo n. __________ RFD di __________.
2. In
corso di causa il fondo __________ RFD di __________ è passato il 14 luglio
2004 in proprietà di __________ in virtù di una permuta. In virtù dell'art. 110 CPC il processo continua tra le
parti in causa e la sentenza cresce in giudicato anche nei confronti dell'acquirente, riservate le disposizioni di
diritto civile circa l'acquisto
del terzo di buona fede.
3. L'appellante chiede che sia richiamato agli
atti l'incarto del Ministero pubblico che la concerne,
in particolare la documentazione contabile, prova la cui assunzione è stata
rifiutata dal Pretore (appello, pag. 2 in basso, 4 in basso segg.). Secondo la
convenuta tale richiamo le permetterebbe di provare come di regola ordinava i
lavori all'attore e anche l'assenza di incarico per le opere contestate. Il
primo giudice ha respinto la richiesta in tal senso della convenuta poiché ha
ritenuto la prova "indagatoria" (udienza preliminare 18 marzo 2004,
pag. 2). A ragione. Non è invero consentito, nella procedura civile, di
richiamare in blocco tutta una serie di documenti a scopo meramente
esplorativo, per sapere se vi si trovano degli atti suscettibili di fornire
materia di prova nella causa. Il richiedente può far ricorso alla produzione di
documenti solo quando si sappia sia cosa vuole provare sia qual è il documento
che invoca (Cocchi/Trezzini, CPC-TI,
Lugano 2000, n. 7 ad art. 206 CPC con rinvii). Non vi è dunque motivo per
completare l'istruttoria nel senso richiesto dall'appellante.
4. L'appellante ribadisce anzitutto che le
"fatture" di cui ai doc. A-E in realtà altro non sono che semplici
offerte. Tale circostanza si desumerebbe dal loro contenuto e sarebbe peraltro
stata accertata dallo stesso Pretore, il quale nell'ordinanza 23 giugno 2004 ha indicato che "i documenti in
questione, pur essendo intestati come fatture, sono in realtà delle offerte
come ben si può evincere dal testo delle medesime" (pag. 2 in alto) e in
quella 5 ottobre 2004, dove giudicando su un'opposizione ad una domanda rogatoriale, ha ordinato la sostituzione
della parola "fatture" con la parola "offerte" (appello,
pag. 3 in fondo e seg., pag. 7 in fondo, 9 in mezzo). Se non che, la censura
dell'appellante dev'essere disattesa già per il fatto che egli
si limita a ribadire quanto già esposto in sede di conclusioni (memoriale, 1°
settembre 2005, pag. 2), senza confrontarsi con la motivazione del Segretario
assessore (Cocchi/Trezzini, op.
cit., n. 27 ad art. art. 309 CPC), secondo il quale gli scritti sono da
considerarsi fatture sebbene siano state redatte con errori di impostazione,
ossia secondo i criteri normalmente usati per le offerte (sentenza impugnata,
pag. 4 in fondo). D'altra
parte, già nell'ordinanza 23 giugno
2004 citata dall'appellante il
primo giudice ha specificato "che tuttavia il perito potrà verificare
anche sulla base delle offerte se i lavori ivi descritti sono stati eseguiti e
se quantitativi e prezzi esposti appaiono corretti" (pag. 2 in alto). In
definitiva, il primo giudice ha spiegato che poco importa la dicitura di tali scritti
se i lavori sono effettivamente stati eseguiti dall'appaltatore.
5. In
secondo luogo, la convenuta, pur riconoscendo di aver già commissionato in
passato numerosi lavori all'attore,
per l'importo complessivo di fr.
200'000.-/250'000.-, sostiene di non averlo mai
incaricato di eseguire le opere controverse, tant'è che il direttore della AP 1, __________, non ha mai sottoscritto,
come invece era solito fare, bollettini di ordinazione (appello, pag. 4 in
fondo, 5 in alto, 6 in fondo). Secondo la convenuta, tale circostanza è stata
peraltro confermata dallo stesso attore in sede di interrogatorio formale, in
occasione del quale egli ha specificato che i lavori erano commissionati per
iscritto. D'altra parte, lo
stesso mai avrebbe sostenuto che le opere gli erano state commissionate
verbalmente. L'appellante
censura poi la motivazione del Segretario assessore, secondo il quale le opere
eseguite dall'attore dovevano
forzatamente essere state compiute con l'accordo della committente, poiché, come dichiarato dal teste __________
(dipendente dell'attore), si
sono protratte per più di un mese e tutti i lavori erano eseguiti alla presenza
costante di almeno un responsabile della AP 1 (sentenza impugnata, pag. 4 in
alto). Essa sostiene che, trovandosi l'attore già sul luogo di esecuzione dei lavori regolarmente
commissionati per l'importo di
fr. 200'000.-/250'000.-, gli era senz'altro possibile eseguire opere non ordinate senza che il committente
potesse rendersene conto (appello, pag. 6 in fondo, 7 in alto, 8 seg.).
5.1 Nel
caso concreto non è contestato che i lavori litigiosi siano di per sé tipico
oggetto di un contratto d'appalto,
ma che essi siano stati commissionati all'attore. In applicazione dei principi sanciti dall'art. 8 CC l'onere di dimostrare che l'opera è stata commissionata incombe all'imprenditore che ne pretende il pagamento (Tercier, Les contrats de construction dans la pratique, pag.
10, in: Journées du droit de la construction, vol. I, Fribourg 1993). La legge
non prevede alcuna forma specifica per il contratto d'appalto (Gauch, Le
contrat d'entreprise, Zurigo
1999, pag. 128, n. 406). È sufficiente lo scambio reciproco di volontà
concordanti, che può avvenire anche tacitamente. Ad esempio, tollerando l'esecuzione dell'opera il committente esprime il suo accordo (Bühler in: Zürcher Kommentar 1998, n. 8 ad art. 363 CO). Le
parti sono tuttavia libere di concordare una forma particolare per la
conclusione del contratto. Tale accordo può essere anche tacito o risultare dal
rinvio a una relativa prassi. Il semplice fatto, però, che esiste un uso nella
materia in virtù del quale i contratti d'appalto sono conclusi per esempio nella forma scritta, non significa
ancora che il contratto sia sottoposto a una forma speciale (Gauch, op. cit., pag. 130, n. 413
seg.). Le parti possono peraltro in ogni momento convenire, senza dover
rispettare la forma pattuita per la conclusione del contratto, di abbandonare l'esigenza di una forma particolare (Tercier, op. cit., pag. 11).
5.2 Nella
fattispecie, il fatto che per i lavori contestati non siano stati sottoscritti
bollettini, come le parti erano solite fare, non significa ancora che non vi
fosse accordo tra le parti sulla loro esecuzione. Come detto (sopra, consid. 5.1),
le parti potevano in ogni momento decidere di non sottoporre alla forma scritta
il contratto di appalto. Certo, lo stesso attore in sede di interrogatorio
formale riferisce che "i lavori venivano commissionati dalla AP 1 per
scritto" (verbale 21 giugno 2004). Egli, poi, non ha nemmeno sostenuto che
le opere gli erano state commissionate verbalmente. Tuttavia, il committente
può esprimere il suo accordo anche mediante la sua assenza di opposizione ai
lavori eseguiti (sopra, consid. 4.1). Nel caso concreto, come si vedrà in
seguito (consid. 8), gli stessi sono stati eseguiti sul fondo n. __________ RFD
di __________ senza contestazione alcuna da parte della convenuta, locatrice
del fondo. Tale circostanza non è stata confutata dall'appellante, la quale sostiene che, trovandosi l'attore già sul luogo di esecuzione dei
lavori regolarmente commissionati per fr. 200'000.-/250'000.-, gli
era senz'altro possibile
eseguire opere non ordinate senza che il committente potesse rendersene conto.
Se non che, tale argomentazione non è condivisibile. Invero, la convenuta non
ha sostenuto che le opere già eseguite dall'attore e da lei riconosciute non fossero state portate a termine. Quanto
alle opere contestate, dalle allegazioni dell'attore risulta che sono state eseguite per ultime. La convenuta non
lo contesta e si limita a sostenere l'inesistenza delle opere litigiose e che in ogni caso sono state
terminate ben prima del 26 aprile 2003, data indicata dall'attore (cfr. petizione 9 settembre 2003
pag. 2; risposta 29 gennaio 2004, pag. 2 seg.). Posto che dalla perizia, come
verrà illustrato in seguito (consid. 8), è emersa l'esistenza di gran parte dei lavori rivendicati dall'attore, mal si comprende come l'appaltatore abbia potuto recarsi ancora sul
posto ed eseguire le opere contestate senza che la committente se ne accorgesse,
visto che le opere che lei conferma essere state commissionate, dell'ordine di centinaia di migliaia di franchi,
erano già state eseguite. Ne consegue che, su questo punto, l'appello è infondato.
6. Afferma l'appellante
che la perizia giudiziaria allestita dall'__________ è nulla, poiché il perito
si è avvalso di affermazioni dell'attore e di documenti non versati agli atti e
quindi assunti in violazione del principio del contraddittorio (appello, pag. 9
in fondo seg.).
6.1 Al
riguardo, il Segretario assessore ha spiegato che la perizia non era affetta da
vizi, poiché il principio del contraddittorio non è stato violato. Il primo
giudice ha sottolineato che il perito ha considerato solo i lavori riscontrabili
da un esame visivo in sede di sopralluogo, al quale hanno assistito entrambi i
patrocinatori delle parti, come risulta dalla perizia complementare 29 novembre
2004. Inoltre il perito giudiziario si è avvalso di ulteriori documenti che,
tuttavia, non sono stati assunti su iniziativa dell'attore, bensì su richiesta del perito (sentenza impugnata, pag. 6
seg. consid. 7).
6.2 Il perito che
desidera far capo ad altra documentazione (in possesso delle parti o di terzi)
oppure desidera informazioni complementari (dalle parti o da terzi) deve
rivolgersi al giudice, il quale assumerà le prove necessarie rispettando il principio
del contraddittorio (art. 185 cpv. 1 CPC). Un'eccezione è possibile solo per
elementi che, pur non trovandosi agli atti, riguardino fatti puramente accessori
(Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 8
e 10 ad art. 248 CPC con rinvii). Nella fattispecie, in sede di delucidazione
peritale il perito ha valutato anche documentazione che è stata assunta, su sua
richiesta, dal primo giudice con ordinanza 12 novembre 2004. La convenuta si
era opposta alla richiesta di assunzione di tali documenti, asserendo di non
conoscerne il contenuto (lettera 11 novembre 2004) e ha ribadito la sua opposizione
ancora il 22 novembre 2004. La convenuta è quindi stata informata dell'acquisizione
agli atti ai fini della perizia dei nuovi documenti, allegati al rapporto di delucidazione
29 novembre 2004, che essa ha potuto consultare e sui quali ha potuto esprimersi
nelle conclusioni 1° settembre 2005. Essa ha quindi avuto ampio modo di pronunciarsi
sulla perizia e sui documenti in questione già in prima sede. Un eventuale vizio
formale è pertanto stato sanato, la convenuta avendo inoltre potuto esporre le
sue eventuali osservazioni sulla perizia davanti a questa Camera, autorità
munita di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (Rep. 1985 pag. 141 in
fondo, 1988 pag. 348 consid. 2; DTF 116 V 186 in alto con rinvii, 116 Ia 95 in
fondo). Quanto ai rilevamenti esperiti durante il sopralluogo, non vi è stata,
come spiegato dal Segretario assessore, alcuna violazione del principio del
contraddittorio, poiché allo stesso erano presenti entrambi i patrocinatori
delle parti. La perizia e il suo complemento non sono quindi nulle e la censura
dell'appellante dev'essere respinta.
7. L'appellante sostiene che, in ogni caso,
dalla perizia non emerge l'esecuzione
dei lavori rivendicati dall'attore.
Essa sostiene che, come elencato dal perito, normalmente la procedura in
materia di contratti di appalto prevede dapprima la presentazione di un'offerta da parte dell'appaltatore, poi l'ordinazione dell'esecuzione,
il controllo dei lavori eseguiti e, infine, l'allestimento del bollettino di consegna. Nel caso specifico tale
procedura non è stata seguita (appello, pag. 9 e seg.). A parte il fatto che l'appellante non trae conclusioni dalle sue
affermazioni, limitandosi a sostenere che quanto illustrato dal perito ha una
valenza su come vengono normalmente conclusi i contratti d'appalto, già si è detto circa l'esistenza di una relazione contrattuale tra
le parti (sopra, consid. 5).
8. L'appellante si lamenta che il Segretario
assessore abbia seguito il perito giudiziario, sebbene questi si sia fondato,
per sua ammissione, su quanto illustrato verbalmente dall'attore durante il sopralluogo, dato che i
lavori non erano più visibili. Le singole censure vanno vagliate
individualmente.
8.1 Sostiene
la convenuta, anzitutto per quanto concerne i lavori di cui alla fattura del 20
febbraio 2003 inerenti allo smontaggio di una caldaia (doc. A), che gli stessi non
erano più visibili e che il perito ha ammesso di essersi fondato sulle asserzioni
dell'attore (appello, pag. 10
seg.). Se non che, sebbene tale affermazione del perito sia vera (rapporto di
delucidazione 29 novembre 2004,
pag. 2 in alto), non corrisponde invece alla realtà che in sede di sopralluogo
non vi fossero risultanze visive dei lavori eseguiti. Sul luogo era ancora
visibile l'intervento sul tetto
per estrarre la caldaia e gli elementi di fissaggio (perizia 14 ottobre 2004,
pag. 5 e rapporto di delucidazione,
pag. 2). La convenuta dimentica inoltre che a comprova dell'opera eseguita vi è anche la fattura della
ditta __________ (allegato al rapporto di delucidazione) e la testimonianza 19 maggio 2004 del teste __________, secondo
il quale i lavori di cui ai doc. da A a E "corrispondono a quanto eseguito
a __________ per conto della AP 1 ". In particolare, esso assevera che
"è stato eseguito anche lo smontaggio di una caldaia, poi asportata,
unitamente alle vecchie tubazioni". Quanto all'utilizzo della gru, la stessa risulta dalla fattura testé citata
dell'azienda __________. Su
questo punto l'appello dev'essere pertanto respinto.
8.2 L'appellante contesta la decisione del
Pretore anche in merito alla fattura 22 febbraio 2003 sul ripristino della
copertura del tetto in eternit (doc. B). Essa afferma che il perito non ha
potuto rilevare l'esecuzione
dell'opera in questione,
limitandosi a constatare la diversa colorazione di alcune lastre di eternit (appello,
pag. 11). Dalla perizia emerge tuttavia, al contrario di quanto asserito dalla
convenuta, che "le lastre sostituite si notano sul tetto in quanto di
colorazione più chiara per rapporto a quelle vecchie (…). Oltre alla
sostituzione delle lastre in eternit, sono state effettuate alcune opere da
lattoniere visibili così come descritte nella fattura" (perizia, pag. 4
nel mezzo). La doglianza dell'appellante
è pertanto infondata.
8.3 Per
quanto concerne la fattura 14 aprile 2003 relativa a pompe per l'alimentazione dell'acqua (doc. C), l'appellante
sostiene che, sebbene il perito abbia potuto trovare un riscontro visivo delle
opere ivi menzionate, non esiste alcun documento che attesti se il materiale
sia stato fornito dall'attore
(appello, pag. 12 seg). Se non che, proprio per supplire a tale carenza il
perito ha chiesto che gli fossero messi a disposizione i relativi documenti, ciò
che è avvenuto in seguito a ordinanza del Pretore. Circa l'ammissibilità di tale procedere già si è
detto (sopra, consid. 6.2). Al riguardo, la convenuta sostiene che tali fatture
non dimostrano comunque che siano quelle installate sul fondo in questione.
Tuttavia, anche il teste __________ ha confermato che i lavori di cui al doc. C
sono stati eseguiti dall'attore
(sopra, consid. 8.1). La censura dell'appellante è pertanto sprovvista di fondamento.
8.4 In
merito alla fattura del 24 aprile 2003 per il montaggio della stazione di
pompaggio (doc. E), l'appellante
critica la decisione del Segretario assessore di riconoscere la relativa
pretesa, poiché fondata su deduzioni del perito e non su riscontri visivi. Se
non che, per quanto concerne la manodopera, secondo il perito "dovendo
fare una valutazione solo su 'quanto
visibile', vorremmo valutare l'intervento (…) pari a circa fr. 6'000.-" (perizia, pag. 5). Egli ha poi
valutato il costo dei materiali "tuttora in loco" in fr. 4'000.- (rapporto di delucidazione, pag. 3). Mal si comprende,
quindi, la censura dell'appellante,
visto che la valutazione del Segretario assessore, che si è fondato sulla
perizia giudiziaria, considera proprio quanto ancora esistente sul posto. Ne
consegue che, anche su questo punto, l'appello dev'essere
respinto.
9. L'appellante sostiene che, a prescindere dall'esistenza del credito, non può essere
iscritta un'ipoteca legale
definitiva, poiché i lavori sono stati commissionati dalla conduttrice e non
dall'allora proprietario del
fondo (appello, pag. 16). Al riguardo, l'attore sostiene che il proprietario del fondo era al corrente dei
lavori, tant'è che nemmeno si è
opposto all'iscrizione
provvisoria dell'ipoteca legale
(osservazioni 9 giugno 2006, pag. 7 in alto). Come precisato nella sentenza
menzionata dal Segretario assessore, il Tribunale federale ha sancito che il
diritto all'iscrizione di un'ipoteca legale sussiste contro il
proprietario del fondo su cui è stata eretta la costruzione, anche quando i
lavori non sono stati eseguiti su incarico del proprietario, ma di un
conduttore (DTF 92 II 229 consid 1). È ben vero che parte della dottrina, come addotto
dalla convenuta, non condivide tale opinione. Nondimeno, non vi è motivo di
scostarsi dalla giurisprudenza, dato che lo stesso Tribunale federale ha
confermato la sua posizione anche successivamente, con la precisazione tuttavia
che le opere, indipendentemente dalla presenza di consenso o meno del
proprietario, devono aver aumentato durevolmente il valore del fondo (DTF 116
Considerandi
II 683 consid. 4). Ciò posto, dalla perizia risulta che gli interventi dell'attore sono stati sostanzialmente mirati a
sostituire attrezzature vecchie o danneggiate (smontaggio vecchia caldaia,
sostituzione vecchie lastre di eternit e sostituzione di alcune danneggiate),
così come a installarne di nuove (stazione di pompaggio per il sollevamento
dell'acqua di falda). Inoltre, il
teste __________ ha asserito che sul fondo in questione esistevano "delle
serre che secondo quanto mi è stato riferito erano fatiscenti" (audizione
19.
maggio 2004, pag. 1). Sebbene tale testimonianza non si fondi su una
constatazione diretta, essa lascia intendere, unitamente ai dati rilevati nella
perizia, che le opere contestate hanno incrementato il valore del fondo.
10.
L'appellante invoca, infine, la tardività
dell'iscrizione dell'ipoteca legale. Essa sostiene che il
creditore non è riuscito a dimostrare la tempestività della sua domanda, dato
che i lavori sono finiti ben prima del 26 aprile 2003, termine da lui indicato
(appello, pag. 17; cfr. petizione 9 settembre 2003, pag. 2 nel mezzo;
conclusioni 1° settembre 2005, pag. 2 nel mezzo). Nella risposta, la convenuta aveva
contestato i lavori effettuati dall'attore, riconoscendo nel contempo l'esistenza di precedenti lavori dell'attore che, in ogni caso, erano finiti "ben prima" di tale
data (risposta 29 gennaio 2004, pag. 3).
10.1
L'ipoteca degli artigiani e imprenditori va
iscritta al più tardi entro tre mesi dal compimento dei lavori (art. 839 cpv. 2
CC), cioè da quando tutti i lavori oggetto del contratto sono stati eseguiti e
l'opera può essere consegnata
(DTF 102 II 208). Il termine di tre mesi è perentorio ed è salvaguardato con l'iscrizione provvisoria di cui agli art. 961 cpv. 1 e 2 CC, 22 cpv.
4.
RRF (steinauer, Les droits
réels, vol. III, 3ª edizione, Berna 2003, pag. 283, n. 2883a). Determinante ai
fini della decorrenza del termine trimestrale è il giorno in cui tutte le opere
che formano parte costitutiva del contratto sono state portate a termine. Lavori di piccola entità o di secondaria importanza che sono stati
deliberatamente posticipati dall'artigiano o dall'imprenditore,
così come ritocchi, sostituzioni di parti difettose dell'opera prestata ed eliminazione di altri
difetti non appartengono al completamento del lavoro principale (DTF 125 III
113, 106 II 25, 102 II 208; Steinauer,
op. cit., pag. 283, n. 2884a). Determinanti sono invece i lavori indispensabili
per il funzionamento dell'opera,
indipendentemente dal tempo impiegato e dai relativi costi (sentenza II CCA
inc. 12 1996.227 del 27 febbraio 1997, consid. 4.1).
10.2
Dai
documenti assunti su richiesta del perito per allestire il rapporto peritale di
delucidazione 29 novembre 2004
risulta che la __________ ha inviato il materiale all'attore il 28 marzo 2003 (fattura 31 marzo 2003 n. 805060254), il 31
marzo 2003 (fattura 31 marzo 2003 n. 805060324), il 3 aprile 2003 (fattura 4
aprile 2003 n. 805060495) e il 10 aprile 2003 (fattura 10 aprile 2003 n.
805060710). Il perito ha constatato che tali invii erano pertinenti ai lavori da
lui constatati sul posto, tant'è
che ha utilizzato i dati contenuti nelle fatture testé citate per allestire il
suo rapporto peritale di delucidazione
29.
novembre 2004. Non vi è quindi motivo di dubitare che tali invii concernono i
lavori contestati, che devono dunque essere forzatamente posteriori alle date
di consegna dei materiali. Considerato che la domanda di iscrizione provvisoria
è del 12 giugno 2003, i lavori litigiosi sono stati tutti effettuati prima
dello spirare del termine di tre mesi per la domanda di iscrizione. Dubbi
possono semmai sorgere circa la tempestività dei lavori che hanno necessitato l'uso della gru, poiché essa è stata messa a
disposizione dalla società __________ il 4 febbraio 2003 (fattura 20 marzo 2003
n. 02029). Se non che, come detto (sopra, consid. 10.1), determinante ai fini
della decorrenza del termine trimestrale è il giorno in cui tutte le opere sono
state portate a termine. Nemmeno la convenuta sostiene
che parte dei lavori eseguiti siano da considerarsi di secondaria importanza.
Tanto basta per considerare tempestiva ai sensi dell'art. 839 cpv. 2 CC l'istanza
di iscrizione di ipoteca legale.
11.
Visto
quanto precede, l'appello dev'essere respinto e la sentenza impugnata
confermata. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. L'appello 24 aprile
2006.
di AP 1 è respinto.
2.
Gli
oneri processuali d'appello,
consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 600.-
b) spese fr.
50.
-
fr.
650.
-
sono
posti a carico dell'appellante,
con l'obbligo di versare a AO 2
fr. 1'500.- per ripetibili di
appello.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona e, a passaggio in giudicato della
sentenza, all’Ufficio dei registri di Bellinzona.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Premesso che il valore litigioso della vertenza (fr. 34'033.05) raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-, contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione.
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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