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Decisione

12.2006.92

Appalto. Ipoteca legale definitiva artigiano

31 maggio 2007Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

petizione 9 settembre 2003 AO 2 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento

dell'importo di fr. 45'483.75 oltre interessi e l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale già iscritta in via

provvisoria a carico del fondo n. __________ RFD __________ proprietà di AO 1.

L'attore ha evidenziato di aver

eseguito le opere a tappe e che esse, conclusesi il 26 aprile 2003, non sono

mai state contestate da parte di AP 1.

C. Con

risposta 28 gennaio 2004 AO 1 si è opposto alla petizione nei suoi confronti,

sostenendo di aver venduto nel frattempo il fondo n. __________ RFD di __________.

Il 29 gennaio 2004 AP 1 ha anch'essa chiesto la reiezione della petizione, ammettendo di aver

intrattenuto in passato relazioni contrattuali con AO 2, ma negando di aver

commissionato i lavori di cui egli chiede il pagamento. Secondo AP 1 i lavori

non sarebbero nemmeno stati eseguiti e, in parte, si riferirebbero comunque a

opere realizzate non a __________ bensì a __________. Essa chiede quindi la cancellazione

dell'iscrizione dell'ipoteca legale provvisoria. Esperita l'istruttoria, con le conclusioni 1°

settembre 2005 l'attore ha

ridotto la propria domanda a fr. 44'212.60 oltre interessi, mentre AP 1 si è riconfermata nella propria

posizione ed AO 1 è rimasto silente.

D. Con

sentenza 20 marzo 2006 il Segretario assessore ha parzialmente accolto la

petizione, condannando AP 1 al pagamento di fr. 34'033.05 oltre interessi e ordinando l'iscrizione in via definitiva dell'ipoteca legale per identico importo a carico del fondo n.__________

RFD di __________. La tassa di giustizia di fr. 800.- e le spese di fr. 5'000.-, come pure gli oneri processuali

inerenti alla procedura di iscrizione dell'ipoteca legale provvisoria (inc. n. DI.2003.164), sono stati posti

in ragione di un quarto a carico dell'attore e per il resto a carico delle parti convenute, tenute a

rifondere all'attore, con

vincolo di solidarietà, fr. 4'000.-

a titolo di ripetibili ridotte.

E. Con

appello 24 aprile 2006 AP 1 postula la riforma del giudizio di prima istanza

nel senso di respingere integralmente la petizione e di cancellare l'ipoteca legale, con conseguente addebito

integrale degli oneri processuali di prima sede all'attore, obbligato a rifonderle fr. 5'000.- per ripetibili. Con osservazioni 9 giugno 2006 l'appellato postula la reiezione del gravame.

Considerato

in diritto: 1. Il Segretario assessore, fondandosi sull'esito della perizia giudiziaria, ha ritenuto che i lavori di cui agli

scritti 20 e 22 febbraio, così come 14 e 24 aprile 2003 (doc. A, B, C, E),

erano stati eseguiti con il consenso della convenuta sul fondo indicato.

Quanto, invece, alle asserite opere di cui alla fattura 18 aprile 2003 (doc. D),

effettuate a __________, mancava qualunque riscontro visivo e non vi erano

quindi sufficienti elementi per poterle suffragare. In definitiva, il primo

giudice ha riconosciuto all'attore

un importo di complessivi fr. 34'033.01 (IVA compresa) e ha ordinato, per tale importo, l'iscrizione dell'ipoteca legale definitiva a carico del fondo n. __________ RFD di __________.

2. In

corso di causa il fondo __________ RFD di __________ è passato il 14 luglio

2004 in proprietà di __________ in virtù di una permuta. In virtù dell'art. 110 CPC il processo continua tra le

parti in causa e la sentenza cresce in giudicato anche nei confronti dell'acquirente, riservate le disposizioni di

diritto civile circa l'acquisto

del terzo di buona fede.

3. L'appellante chiede che sia richiamato agli

atti l'incarto del Ministero pubblico che la concerne,

in particolare la documentazione contabile, prova la cui assunzione è stata

rifiutata dal Pretore (appello, pag. 2 in basso, 4 in basso segg.). Secondo la

convenuta tale richiamo le permetterebbe di provare come di regola ordinava i

lavori all'attore e anche l'assenza di incarico per le opere contestate. Il

primo giudice ha respinto la richiesta in tal senso della convenuta poiché ha

ritenuto la prova "indagatoria" (udienza preliminare 18 marzo 2004,

pag. 2). A ragione. Non è invero consentito, nella procedura civile, di

richiamare in blocco tutta una serie di documenti a scopo meramente

esplorativo, per sapere se vi si trovano degli atti suscettibili di fornire

materia di prova nella causa. Il richiedente può far ricorso alla produzione di

documenti solo quando si sappia sia cosa vuole provare sia qual è il documento

che invoca (Cocchi/Trezzini, CPC-TI,

Lugano 2000, n. 7 ad art. 206 CPC con rinvii). Non vi è dunque motivo per

completare l'istruttoria nel senso richiesto dall'appellante.

4. L'appellante ribadisce anzitutto che le

"fatture" di cui ai doc. A-E in realtà altro non sono che semplici

offerte. Tale circostanza si desumerebbe dal loro contenuto e sarebbe peraltro

stata accertata dallo stesso Pretore, il quale nell'ordinanza 23 giugno 2004 ha indicato che "i documenti in

questione, pur essendo intestati come fatture, sono in realtà delle offerte

come ben si può evincere dal testo delle medesime" (pag. 2 in alto) e in

quella 5 ottobre 2004, dove giudicando su un'opposizione ad una domanda rogatoriale, ha ordinato la sostituzione

della parola "fatture" con la parola "offerte" (appello,

pag. 3 in fondo e seg., pag. 7 in fondo, 9 in mezzo). Se non che, la censura

dell'appellante dev'essere disattesa già per il fatto che egli

si limita a ribadire quanto già esposto in sede di conclusioni (memoriale, 1°

settembre 2005, pag. 2), senza confrontarsi con la motivazione del Segretario

assessore (Cocchi/Trezzini, op.

cit., n. 27 ad art. art. 309 CPC), secondo il quale gli scritti sono da

considerarsi fatture sebbene siano state redatte con errori di impostazione,

ossia secondo i criteri normalmente usati per le offerte (sentenza impugnata,

pag. 4 in fondo). D'altra

parte, già nell'ordinanza 23 giugno

2004 citata dall'appellante il

primo giudice ha specificato "che tuttavia il perito potrà verificare

anche sulla base delle offerte se i lavori ivi descritti sono stati eseguiti e

se quantitativi e prezzi esposti appaiono corretti" (pag. 2 in alto). In

definitiva, il primo giudice ha spiegato che poco importa la dicitura di tali scritti

se i lavori sono effettivamente stati eseguiti dall'appaltatore.

5. In

secondo luogo, la convenuta, pur riconoscendo di aver già commissionato in

passato numerosi lavori all'attore,

per l'importo complessivo di fr.

200'000.-/250'000.-, sostiene di non averlo mai

incaricato di eseguire le opere controverse, tant'è che il direttore della AP 1, __________, non ha mai sottoscritto,

come invece era solito fare, bollettini di ordinazione (appello, pag. 4 in

fondo, 5 in alto, 6 in fondo). Secondo la convenuta, tale circostanza è stata

peraltro confermata dallo stesso attore in sede di interrogatorio formale, in

occasione del quale egli ha specificato che i lavori erano commissionati per

iscritto. D'altra parte, lo

stesso mai avrebbe sostenuto che le opere gli erano state commissionate

verbalmente. L'appellante

censura poi la motivazione del Segretario assessore, secondo il quale le opere

eseguite dall'attore dovevano

forzatamente essere state compiute con l'accordo della committente, poiché, come dichiarato dal teste __________

(dipendente dell'attore), si

sono protratte per più di un mese e tutti i lavori erano eseguiti alla presenza

costante di almeno un responsabile della AP 1 (sentenza impugnata, pag. 4 in

alto). Essa sostiene che, trovandosi l'attore già sul luogo di esecuzione dei lavori regolarmente

commissionati per l'importo di

fr. 200'000.-/250'000.-, gli era senz'altro possibile eseguire opere non ordinate senza che il committente

potesse rendersene conto (appello, pag. 6 in fondo, 7 in alto, 8 seg.).

5.1 Nel

caso concreto non è contestato che i lavori litigiosi siano di per sé tipico

oggetto di un contratto d'appalto,

ma che essi siano stati commissionati all'attore. In applicazione dei principi sanciti dall'art. 8 CC l'onere di dimostrare che l'opera è stata commissionata incombe all'imprenditore che ne pretende il pagamento (Tercier, Les contrats de construction dans la pratique, pag.

10, in: Journées du droit de la construction, vol. I, Fribourg 1993). La legge

non prevede alcuna forma specifica per il contratto d'appalto (Gauch, Le

contrat d'entreprise, Zurigo

1999, pag. 128, n. 406). È sufficiente lo scambio reciproco di volontà

concordanti, che può avvenire anche tacitamente. Ad esempio, tollerando l'esecuzione dell'opera il committente esprime il suo accordo (Bühler in: Zürcher Kommentar 1998, n. 8 ad art. 363 CO). Le

parti sono tuttavia libere di concordare una forma particolare per la

conclusione del contratto. Tale accordo può essere anche tacito o risultare dal

rinvio a una relativa prassi. Il semplice fatto, però, che esiste un uso nella

materia in virtù del quale i contratti d'appalto sono conclusi per esempio nella forma scritta, non significa

ancora che il contratto sia sottoposto a una forma speciale (Gauch, op. cit., pag. 130, n. 413

seg.). Le parti possono peraltro in ogni momento convenire, senza dover

rispettare la forma pattuita per la conclusione del contratto, di abbandonare l'esigenza di una forma particolare (Tercier, op. cit., pag. 11).

5.2 Nella

fattispecie, il fatto che per i lavori contestati non siano stati sottoscritti

bollettini, come le parti erano solite fare, non significa ancora che non vi

fosse accordo tra le parti sulla loro esecuzione. Come detto (sopra, consid. 5.1),

le parti potevano in ogni momento decidere di non sottoporre alla forma scritta

il contratto di appalto. Certo, lo stesso attore in sede di interrogatorio

formale riferisce che "i lavori venivano commissionati dalla AP 1 per

scritto" (verbale 21 giugno 2004). Egli, poi, non ha nemmeno sostenuto che

le opere gli erano state commissionate verbalmente. Tuttavia, il committente

può esprimere il suo accordo anche mediante la sua assenza di opposizione ai

lavori eseguiti (sopra, consid. 4.1). Nel caso concreto, come si vedrà in

seguito (consid. 8), gli stessi sono stati eseguiti sul fondo n. __________ RFD

di __________ senza contestazione alcuna da parte della convenuta, locatrice

del fondo. Tale circostanza non è stata confutata dall'appellante, la quale sostiene che, trovandosi l'attore già sul luogo di esecuzione dei

lavori regolarmente commissionati per fr. 200'000.-/250'000.-, gli

era senz'altro possibile

eseguire opere non ordinate senza che il committente potesse rendersene conto.

Se non che, tale argomentazione non è condivisibile. Invero, la convenuta non

ha sostenuto che le opere già eseguite dall'attore e da lei riconosciute non fossero state portate a termine. Quanto

alle opere contestate, dalle allegazioni dell'attore risulta che sono state eseguite per ultime. La convenuta non

lo contesta e si limita a sostenere l'inesistenza delle opere litigiose e che in ogni caso sono state

terminate ben prima del 26 aprile 2003, data indicata dall'attore (cfr. petizione 9 settembre 2003

pag. 2; risposta 29 gennaio 2004, pag. 2 seg.). Posto che dalla perizia, come

verrà illustrato in seguito (consid. 8), è emersa l'esistenza di gran parte dei lavori rivendicati dall'attore, mal si comprende come l'appaltatore abbia potuto recarsi ancora sul

posto ed eseguire le opere contestate senza che la committente se ne accorgesse,

visto che le opere che lei conferma essere state commissionate, dell'ordine di centinaia di migliaia di franchi,

erano già state eseguite. Ne consegue che, su questo punto, l'appello è infondato.

6. Afferma l'appellante

che la perizia giudiziaria allestita dall'__________ è nulla, poiché il perito

si è avvalso di affermazioni dell'attore e di documenti non versati agli atti e

quindi assunti in violazione del principio del contraddittorio (appello, pag. 9

in fondo seg.).

6.1 Al

riguardo, il Segretario assessore ha spiegato che la perizia non era affetta da

vizi, poiché il principio del contraddittorio non è stato violato. Il primo

giudice ha sottolineato che il perito ha considerato solo i lavori riscontrabili

da un esame visivo in sede di sopralluogo, al quale hanno assistito entrambi i

patrocinatori delle parti, come risulta dalla perizia complementare 29 novembre

2004. Inoltre il perito giudiziario si è avvalso di ulteriori documenti che,

tuttavia, non sono stati assunti su iniziativa dell'attore, bensì su richiesta del perito (sentenza impugnata, pag. 6

seg. consid. 7).

6.2 Il perito che

desidera far capo ad altra documentazione (in possesso delle parti o di terzi)

oppure desidera informazioni complementari (dalle parti o da terzi) deve

rivolgersi al giudice, il quale assumerà le prove necessarie rispettando il principio

del contraddittorio (art. 185 cpv. 1 CPC). Un'eccezione è possibile solo per

elementi che, pur non trovandosi agli atti, riguardino fatti puramente accessori

(Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 8

e 10 ad art. 248 CPC con rinvii). Nella fattispecie, in sede di delucidazione

peritale il perito ha valutato anche documentazione che è stata assunta, su sua

richiesta, dal primo giudice con ordinanza 12 novembre 2004. La convenuta si

era opposta alla richiesta di assunzione di tali documenti, asserendo di non

conoscerne il contenuto (lettera 11 novembre 2004) e ha ribadito la sua opposizione

ancora il 22 novembre 2004. La convenuta è quindi stata informata dell'acquisizione

agli atti ai fini della perizia dei nuovi documenti, allegati al rapporto di delucidazione

29 novembre 2004, che essa ha potuto consultare e sui quali ha potuto esprimersi

nelle conclusioni 1° settembre 2005. Essa ha quindi avuto ampio modo di pronunciarsi

sulla perizia e sui documenti in questione già in prima sede. Un eventuale vizio

formale è pertanto stato sanato, la convenuta avendo inoltre potuto esporre le

sue eventuali osservazioni sulla perizia davanti a questa Camera, autorità

munita di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (Rep. 1985 pag. 141 in

fondo, 1988 pag. 348 consid. 2; DTF 116 V 186 in alto con rinvii, 116 Ia 95 in

fondo). Quanto ai rilevamenti esperiti durante il sopralluogo, non vi è stata,

come spiegato dal Segretario assessore, alcuna violazione del principio del

contraddittorio, poiché allo stesso erano presenti entrambi i patrocinatori

delle parti. La perizia e il suo complemento non sono quindi nulle e la censura

dell'appellante dev'essere respinta.

7. L'appellante sostiene che, in ogni caso,

dalla perizia non emerge l'esecuzione

dei lavori rivendicati dall'attore.

Essa sostiene che, come elencato dal perito, normalmente la procedura in

materia di contratti di appalto prevede dapprima la presentazione di un'offerta da parte dell'appaltatore, poi l'ordinazione dell'esecuzione,

il controllo dei lavori eseguiti e, infine, l'allestimento del bollettino di consegna. Nel caso specifico tale

procedura non è stata seguita (appello, pag. 9 e seg.). A parte il fatto che l'appellante non trae conclusioni dalle sue

affermazioni, limitandosi a sostenere che quanto illustrato dal perito ha una

valenza su come vengono normalmente conclusi i contratti d'appalto, già si è detto circa l'esistenza di una relazione contrattuale tra

le parti (sopra, consid. 5).

8. L'appellante si lamenta che il Segretario

assessore abbia seguito il perito giudiziario, sebbene questi si sia fondato,

per sua ammissione, su quanto illustrato verbalmente dall'attore durante il sopralluogo, dato che i

lavori non erano più visibili. Le singole censure vanno vagliate

individualmente.

8.1 Sostiene

la convenuta, anzitutto per quanto concerne i lavori di cui alla fattura del 20

febbraio 2003 inerenti allo smontaggio di una caldaia (doc. A), che gli stessi non

erano più visibili e che il perito ha ammesso di essersi fondato sulle asserzioni

dell'attore (appello, pag. 10

seg.). Se non che, sebbene tale affermazione del perito sia vera (rapporto di

delucidazione 29 novembre 2004,

pag. 2 in alto), non corrisponde invece alla realtà che in sede di sopralluogo

non vi fossero risultanze visive dei lavori eseguiti. Sul luogo era ancora

visibile l'intervento sul tetto

per estrarre la caldaia e gli elementi di fissaggio (perizia 14 ottobre 2004,

pag. 5 e rapporto di delucidazione,

pag. 2). La convenuta dimentica inoltre che a comprova dell'opera eseguita vi è anche la fattura della

ditta __________ (allegato al rapporto di delucidazione) e la testimonianza 19 maggio 2004 del teste __________, secondo

il quale i lavori di cui ai doc. da A a E "corrispondono a quanto eseguito

a __________ per conto della AP 1 ". In particolare, esso assevera che

"è stato eseguito anche lo smontaggio di una caldaia, poi asportata,

unitamente alle vecchie tubazioni". Quanto all'utilizzo della gru, la stessa risulta dalla fattura testé citata

dell'azienda __________. Su

questo punto l'appello dev'essere pertanto respinto.

8.2 L'appellante contesta la decisione del

Pretore anche in merito alla fattura 22 febbraio 2003 sul ripristino della

copertura del tetto in eternit (doc. B). Essa afferma che il perito non ha

potuto rilevare l'esecuzione

dell'opera in questione,

limitandosi a constatare la diversa colorazione di alcune lastre di eternit (appello,

pag. 11). Dalla perizia emerge tuttavia, al contrario di quanto asserito dalla

convenuta, che "le lastre sostituite si notano sul tetto in quanto di

colorazione più chiara per rapporto a quelle vecchie (…). Oltre alla

sostituzione delle lastre in eternit, sono state effettuate alcune opere da

lattoniere visibili così come descritte nella fattura" (perizia, pag. 4

nel mezzo). La doglianza dell'appellante

è pertanto infondata.

8.3 Per

quanto concerne la fattura 14 aprile 2003 relativa a pompe per l'alimentazione dell'acqua (doc. C), l'appellante

sostiene che, sebbene il perito abbia potuto trovare un riscontro visivo delle

opere ivi menzionate, non esiste alcun documento che attesti se il materiale

sia stato fornito dall'attore

(appello, pag. 12 seg). Se non che, proprio per supplire a tale carenza il

perito ha chiesto che gli fossero messi a disposizione i relativi documenti, ciò

che è avvenuto in seguito a ordinanza del Pretore. Circa l'ammissibilità di tale procedere già si è

detto (sopra, consid. 6.2). Al riguardo, la convenuta sostiene che tali fatture

non dimostrano comunque che siano quelle installate sul fondo in questione.

Tuttavia, anche il teste __________ ha confermato che i lavori di cui al doc. C

sono stati eseguiti dall'attore

(sopra, consid. 8.1). La censura dell'appellante è pertanto sprovvista di fondamento.

8.4 In

merito alla fattura del 24 aprile 2003 per il montaggio della stazione di

pompaggio (doc. E), l'appellante

critica la decisione del Segretario assessore di riconoscere la relativa

pretesa, poiché fondata su deduzioni del perito e non su riscontri visivi. Se

non che, per quanto concerne la manodopera, secondo il perito "dovendo

fare una valutazione solo su 'quanto

visibile', vorremmo valutare l'intervento (…) pari a circa fr. 6'000.-" (perizia, pag. 5). Egli ha poi

valutato il costo dei materiali "tuttora in loco" in fr. 4'000.- (rapporto di delucidazione, pag. 3). Mal si comprende,

quindi, la censura dell'appellante,

visto che la valutazione del Segretario assessore, che si è fondato sulla

perizia giudiziaria, considera proprio quanto ancora esistente sul posto. Ne

consegue che, anche su questo punto, l'appello dev'essere

respinto.

9. L'appellante sostiene che, a prescindere dall'esistenza del credito, non può essere

iscritta un'ipoteca legale

definitiva, poiché i lavori sono stati commissionati dalla conduttrice e non

dall'allora proprietario del

fondo (appello, pag. 16). Al riguardo, l'attore sostiene che il proprietario del fondo era al corrente dei

lavori, tant'è che nemmeno si è

opposto all'iscrizione

provvisoria dell'ipoteca legale

(osservazioni 9 giugno 2006, pag. 7 in alto). Come precisato nella sentenza

menzionata dal Segretario assessore, il Tribunale federale ha sancito che il

diritto all'iscrizione di un'ipoteca legale sussiste contro il

proprietario del fondo su cui è stata eretta la costruzione, anche quando i

lavori non sono stati eseguiti su incarico del proprietario, ma di un

conduttore (DTF 92 II 229 consid 1). È ben vero che parte della dottrina, come addotto

dalla convenuta, non condivide tale opinione. Nondimeno, non vi è motivo di

scostarsi dalla giurisprudenza, dato che lo stesso Tribunale federale ha

confermato la sua posizione anche successivamente, con la precisazione tuttavia

che le opere, indipendentemente dalla presenza di consenso o meno del

proprietario, devono aver aumentato durevolmente il valore del fondo (DTF 116

Considerandi

II 683 consid. 4). Ciò posto, dalla perizia risulta che gli interventi dell'attore sono stati sostanzialmente mirati a

sostituire attrezzature vecchie o danneggiate (smontaggio vecchia caldaia,

sostituzione vecchie lastre di eternit e sostituzione di alcune danneggiate),

così come a installarne di nuove (stazione di pompaggio per il sollevamento

dell'acqua di falda). Inoltre, il

teste __________ ha asserito che sul fondo in questione esistevano "delle

serre che secondo quanto mi è stato riferito erano fatiscenti" (audizione

19.

maggio 2004, pag. 1). Sebbene tale testimonianza non si fondi su una

constatazione diretta, essa lascia intendere, unitamente ai dati rilevati nella

perizia, che le opere contestate hanno incrementato il valore del fondo.

10.

L'appellante invoca, infine, la tardività

dell'iscrizione dell'ipoteca legale. Essa sostiene che il

creditore non è riuscito a dimostrare la tempestività della sua domanda, dato

che i lavori sono finiti ben prima del 26 aprile 2003, termine da lui indicato

(appello, pag. 17; cfr. petizione 9 settembre 2003, pag. 2 nel mezzo;

conclusioni 1° settembre 2005, pag. 2 nel mezzo). Nella risposta, la convenuta aveva

contestato i lavori effettuati dall'attore, riconoscendo nel contempo l'esistenza di precedenti lavori dell'attore che, in ogni caso, erano finiti "ben prima" di tale

data (risposta 29 gennaio 2004, pag. 3).

10.1

L'ipoteca degli artigiani e imprenditori va

iscritta al più tardi entro tre mesi dal compimento dei lavori (art. 839 cpv. 2

CC), cioè da quando tutti i lavori oggetto del contratto sono stati eseguiti e

l'opera può essere consegnata

(DTF 102 II 208). Il termine di tre mesi è perentorio ed è salvaguardato con l'iscrizione provvisoria di cui agli art. 961 cpv. 1 e 2 CC, 22 cpv.

4.

RRF (steinauer, Les droits

réels, vol. III, 3ª edizione, Berna 2003, pag. 283, n. 2883a). Determinante ai

fini della decorrenza del termine trimestrale è il giorno in cui tutte le opere

che formano parte costitutiva del contratto sono state portate a termine. Lavori di piccola entità o di secondaria importanza che sono stati

deliberatamente posticipati dall'artigiano o dall'imprenditore,

così come ritocchi, sostituzioni di parti difettose dell'opera prestata ed eliminazione di altri

difetti non appartengono al completamento del lavoro principale (DTF 125 III

113, 106 II 25, 102 II 208; Steinauer,

op. cit., pag. 283, n. 2884a). Determinanti sono invece i lavori indispensabili

per il funzionamento dell'opera,

indipendentemente dal tempo impiegato e dai relativi costi (sentenza II CCA

inc. 12 1996.227 del 27 febbraio 1997, consid. 4.1).

10.2

Dai

documenti assunti su richiesta del perito per allestire il rapporto peritale di

delucidazione 29 novembre 2004

risulta che la __________ ha inviato il materiale all'attore il 28 marzo 2003 (fattura 31 marzo 2003 n. 805060254), il 31

marzo 2003 (fattura 31 marzo 2003 n. 805060324), il 3 aprile 2003 (fattura 4

aprile 2003 n. 805060495) e il 10 aprile 2003 (fattura 10 aprile 2003 n.

805060710). Il perito ha constatato che tali invii erano pertinenti ai lavori da

lui constatati sul posto, tant'è

che ha utilizzato i dati contenuti nelle fatture testé citate per allestire il

suo rapporto peritale di delucidazione

29.

novembre 2004. Non vi è quindi motivo di dubitare che tali invii concernono i

lavori contestati, che devono dunque essere forzatamente posteriori alle date

di consegna dei materiali. Considerato che la domanda di iscrizione provvisoria

è del 12 giugno 2003, i lavori litigiosi sono stati tutti effettuati prima

dello spirare del termine di tre mesi per la domanda di iscrizione. Dubbi

possono semmai sorgere circa la tempestività dei lavori che hanno necessitato l'uso della gru, poiché essa è stata messa a

disposizione dalla società __________ il 4 febbraio 2003 (fattura 20 marzo 2003

n. 02029). Se non che, come detto (sopra, consid. 10.1), determinante ai fini

della decorrenza del termine trimestrale è il giorno in cui tutte le opere sono

state portate a termine. Nemmeno la convenuta sostiene

che parte dei lavori eseguiti siano da considerarsi di secondaria importanza.

Tanto basta per considerare tempestiva ai sensi dell'art. 839 cpv. 2 CC l'istanza

di iscrizione di ipoteca legale.

11.

Visto

quanto precede, l'appello dev'essere respinto e la sentenza impugnata

confermata. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. L'appello 24 aprile

2006.

di AP 1 è respinto.

2.

Gli

oneri processuali d'appello,

consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 600.-

b) spese fr.

50.

-

fr.

650.

-

sono

posti a carico dell'appellante,

con l'obbligo di versare a AO 2

fr. 1'500.- per ripetibili di

appello.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona e, a passaggio in giudicato della

sentenza, all’Ufficio dei registri di Bellinzona.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Premesso che il valore litigioso della vertenza (fr. 34'033.05) raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-, contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione.

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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