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Decisione

12.2006.94

Compravendita immobiliare - nullità per vizio di forma - restituzione dell'acconto - prescrizione

7 settembre 2007Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

9.1 Giusta

l’art. 63 cpv. 1 CO chi ha pagato volontariamente un indebito può pretenderne

la restituzione solo quando provi di aver pagato perché erroneamente si credeva

debitore. Per pretendere la restituzione dell’indebito il richiedente deve

pertanto provare di aver pagato volontariamente e per errore una prestazione

non dovuta. L'azione di ripetizione è ammessa anche nel caso in cui il

pagamento è stato fatto nell'ambito di un contratto nullo per vizio di forma,

perché la prestazione è avvenuta senza valida causa (DTF 123 III 101 consid. 3a; 115 II 28 consid. 1a; Gauch/Schluep/schmid/Rey,

op. cit., 7a ed.,

vol. I, n. 1482). L'azione di indebito arricchimento si

prescrive in un anno decorrente dal giorno in cui il danneggiato ha conoscenza

del suo diritto di ripetizione (art. 67 cpv. 1 CO), ossia da quando apprende

l'esistenza, la natura e gli elementi del danno, in modo da poter fondare e

motivare un'azione giudiziaria (DTF 109 II 433).

9.2 In

base alle considerazioni che precedono, rilevato che, effettivamente, l'ultimo

atto di causa suscettibile di interrompere il termine di prescrizione è

l'intimazione delle osservazioni all'appello, avvenuta il 6 giugno 2006, il

termine annuale dell'art. 67 CO è senz'altro trascorso, ciò che comporta la

reiezione delle domande di parte attrice. Diversamente da quanto da essa adduce

con le osservazioni all'eccezione di prescrizione, non è infatti applicabile il

termine decennale di prescrizione dell'art. 137 cpv. 2 CO per il fatto che il

Pretore ha già deciso sulle sue pretese, accogliendole. Solo una sentenza con

forza di cosa giudicata è però suscettibile di far nascere il termine di

prescrizione decennale della menzionata norma (Däppen, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, n. 6 ad art.

138 CO). Seppure la sentenza 21 marzo 2006 del Pretore riconosce l'esistenza

della pretesa della parte appellata, tale giudizio non ha però forza di cosa

giudicata, essendo stato dedotto in appello.

10. Accertata

l'intervenuta prescrizione della pretesa oggetto di causa, l'appello dev'essere

accolto e il giudizio impugnato riformato nel senso di respingere la petizione.

Gli oneri processuali di

entrambe le istanze seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Motivi per i quali,

richiamati per le spese l'art. 148 CPC

pronuncia: I. L'appello 27 aprile 2006 di AP 1 è accolto.

Di

conseguenza la sentenza 21 marzo 2006 della pretura di Lugano, sezione 1, è modificata

come segue:

1. La

petizione è respinta.

2. La

tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.- sono poste a carico

degli attori, con l'obbligo di rifondere ai convenuti fr. 2'300.- di

ripetibili.

Considerandi

II. Gli

oneri processuali, consistenti in

a) tassa

di giustizia fr. 400.-

b) spese fr. 50.-

totale fr. 450.-

anticipate

dall'appellante, sono poste a carico degli appellati, con l'obbligo di rifondere

a controparte fr.1'300.- di ripetibili .

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Premesso che nella fattispecie il valore litigioso

calcolato secondo l’art. 51 LTF ammonta a fr. 20'000.-, contro la presente

sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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