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Decisione

12.2006.95

Causa creditoria per onorario di architetto, eccezione di legittimazione passiva sollevata dalla parte convenuta, che sostiene aver agito come rappresentante di una persona giuridica, onere della prov

5 maggio 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

di aver concluso il contratto in nome del rappresentato e non in nome proprio,

ritenuto che chi pretende di aver agito quale rappresentante deve, per prima

cosa, provare d'essere stato incaricato di agire come tale da chi pretende di rappresentare

(II CCA 4 agosto 2005 inc. 12.2004.75 pubblicato in commercialarbitration.ch gennaio 2006);

che tale

principio si applica anche per la rappresentanza delle persone giuridiche e

l’amministratore unico di una SA non può essere considerato rappresentante

della società quando non si è presentato come tale al terzo (II CCA 16 giugno

2005 inc. 12.2004.82);

che

giusta l’art. 8 CC spetta quindi a colui che sostiene l’esistenza di un

rapporto di rappresentanza provare di aver agito in nome del rappresentato, sussistendo

tuttavia la presunzione in favore della conclusione di affari in proprio nome e

per proprio conto (II CCA 19 aprile 2005 inc. 12.2004.19; Zäch, Berner

Kommentar, Obligationenrecht, n. 186 ad art. 32);

che nelle

loro deposizioni del 26 novembre 2002 due dipendenti dell’attore hanno

confermato l’esistenza di contatti con la convenuta per il progetto di __________:

F__________ ha riferito che l’architetto aveva allestito un progetto di massima

per il quale tutti i contatti erano tenuti con la convenuta, mentre C__________

ha ricordato di aver discusso telefonicamente con la convenuta per la

continuazione della progettazione e di non aver mai sentito parlare della M__________

SA;

che il

primo giudice non ha ritenuto rilevanti per il giudizio le altre deposizioni

testimoniali agli atti, poiché M__________ ha riferito dei propri contatti con

la convenuta per l’edificazione di __________, senza nulla poter dire di quelli

avuti dall’attore, mentre A__________ __________, già impiegata della M__________

SA, non ha ricordato nulla dei rapporti tra l’attore e la convenuta, precisando

di non essere stata l’unica segretaria dell’ufficio e infine Ar__________ ha

confermato di aver fatturato le proprie prestazioni per l’edificazione di__________

alla M__________ SA e ha ricordato di aver saputo che a quel progetto aveva

lavorato, tra gli altri, anche l’attore (verbale dell’8 settembre 2003);

che è pertanto

provata l’esistenza di contatti professionali tra l’attore e la convenuta per

l’allestimento di un progetto di massima destinato a una promozione immobiliare

a __________;

che la

convenuta non è riuscita a provare di aver agito nei rapporti con l’attore in

nome della M__________ SA e non in nome proprio, gli altri professionisti

sentiti come testimoni avendo potuto riferire solo su quanto li concerneva;

che le

altre circostanze addotte dall’appellante, quali l’esistenza di precedenti

rapporti contrattuali tra l’attore e una società da lei gestita (doc. 6 e 7)

per un’edificazione del 1999 a P__________ e la contestazione da parte della M__________

SA della fattura oggetto della presente causa giudiziaria (doc. 1 e 2) non inficiano

la circostanza che per il progetto di __________S__________ non sono – sinora –

emersi elementi dai quali ritenere che l’appellante abbia agito in nome della

società e che l’attore ne sia stato consapevole;

che per

quel che concerne il contenuto degli accordi intercorsi tra l’attore e la

convenuta nulla si può concludere dalla circostanza che quest’ultima ha concluso

in nome proprio il diritto di compera relativo al terreno di __________ da

edificare (doc. A) e che la domanda di costruzione è invece stata presentata da

M__________ SA in base ai progetti preparati da un altro architetto (doc. I

richiamato);

che in

siffatte circostanze a giusta ragione il Pretore ha respinto l’eccezione di

carenza di legittimazione passiva, la convenuta non avendo dimostrato di aver

agito come organo della M__________ SA nei contatti con l’attore;

che l'appello,

manifestamente infondato, può essere evaso con la procedura semplificata

dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimazione alla controparte;

che le

spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di

assegnare ripetibili all’attore, al quale il ricorso non è nemmeno stato

notificato.

Per i quali motivi

richiamati per le spese l’art. 148 CPC, la LTG e

la TOA

dichiara e pronuncia:

1. L’appello

del 2 maggio 2006 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese della procedura di appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia Fr. 250.-

b) spese Fr.

50.

-

totale Fr.

300.

-

sono a

carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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