12.2006.95
Causa creditoria per onorario di architetto, eccezione di legittimazione passiva sollevata dalla parte convenuta, che sostiene aver agito come rappresentante di una persona giuridica, onere della prov
5 maggio 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
12.2006.95
Data decisione, Autorità:
05.05.2006, IICCA
Titolo:
Causa creditoria per onorario di architetto, eccezione di legittimazione passiva sollevata dalla parte convenuta, che sostiene aver agito come rappresentante di una persona giuridica, onere della prova
LEGITTIMAZIONE PASSIVA
RAPPRESENTANZA
art. 8 CC
art. 32 CO
Incarto n.
12.2006.95
Lugano
5 maggio 2006/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2001.847
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 20
dicembre 2001 da
AO 1
rappr. da RA 1
contro
AP 1
rappr. da RA 2
con la quale si chiede la condanna della convenuta al
pagamento di fr. 20'415.80 oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2001;
e ora sull’eccezione di carenza di legittimazione
passiva sollevata dalla convenuta con l’allegato di risposta del 4 marzo 2002,
ribadita all’udienza preliminare del 13 giugno 2002 e che il Pretore ha
respinto con decreto 10 aprile 2006;
appellante la convenuta che, con appello del 2 maggio
2006, chiede la riforma del giudizio pretorile nel senso di ammettere
l’eccezione di carenza di legittimazione e di porre la tassa di giustizia di
fr. 500.- a carico dell’attore, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 1'000.-
per ripetibili, con protesta di spese e ripetibili per la sede di appello;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
considerato
in fatto e in diritto:
che AO 1
ha convenuto in giudizio con petizione 20 dicembre 2001 , chiedendone la
condanna al pagamento di fr. 20'415.80 oltre interessi
al 5% dal 1° marzo 2001 a titolo di onorario d’architetto per l’allestimento
del progetto di massima relativo all’edificazione di 8 case sulla particella n.
__________ RF __________- __________, proprietà della convenuta;
che nella
sua risposta del 4 marzo 2002 AP 1 ha eccepito la propria carenza di
legittimazione passiva, affermando che i contatti e le proposte di lavoro con
l’attore, per altro non sfociate in un incarico, erano avvenute in nome e per
conto di M__________ SA, e nel merito si è opposta alla petizione, chiedendo
che l’udienza preliminare fosse limitata all’esame dell’eccezione;
che nei
successivi allegati scritti le parti hanno confermato le rispettive domande di
giudizio;
che il
Pretore ha deciso con ordinanza 11 ottobre 2002 di limitare l’istruttoria
all’esame dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla
convenuta;
che
esperita l’istruttoria limitata, al dibattimento finale dell’8 ottobre 2003 è
comparsa la parte attrice, che ha chiesto la reiezione dell’eccezione sollevata
dalla convenuta, mentre quest’ultima si è rimessa al contenuto del memoriale conclusivo
del 7 ottobre 2003, dove ha confermato l’eccezione;
che il
Pretore ha respinto con decreto 10 aprile 2006 l’eccezione di carenza di
legittimazione passiva, ritenendo sulla base delle deposizioni testimoniali
agli atti che l’attore aveva avuto i contatti professionali di cui rivendicava
il pagamento con la convenuta personalmente e non con la società anonima di cui
essa era l’amministratrice unica;
che con
l’appello che ci occupa la convenuta ribadisce di non aver mai operato a titolo
personale nelle promozioni immobiliari da lei condotte, ma sempre in nome delle
società N__________ C__________ Sagl e/o M__________ SA, e rimprovera al primo
giudice di aver ignorato le testimonianze dalle quali risultava tale sua
impostazione professionale e di aver attribuito eccessivo valore a quelle dei
dipendenti dell’attore, con il quale essa non ha stipulato alcun contratto che
la impegnasse a remunerarne le prestazioni;
che
l’appello non è stato notificato all’attore;
che nella
fattispecie la convenuta non contesta di aver avuto contatti professionali con
l’attore in relazione con la promozione immobiliare di __________-__________,
ma sostiene di aver agito in tale occasione come rappresentante della società M__________
SA, di cui è amministratrice unica e che sopportava i rischi dell’operazione
immobiliare;
che la legittimazione passiva, ossia la posizione della parte convenuta
per rapporto al diritto fatto valere in causa nei suoi confronti, non
rappresenta un presupposto processuale ma è un elemento del diritto
sostanziale, che impone un giudizio di merito emanato dal giudice sulla base
dei fatti allegati dalle parti ed accertati;
che in
materia di azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti dall’esistenza di un
determinato contratto, si ritiene che la legittimazione passiva sia data
qualora la parte convenuta sia parte del contratto in base al quale l’attore
procede (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, App., ad art. 181 m. 23);
che nelle
cause promosse dal terzo contro il rappresentante spetta a quest'ultimo provare
Fatti
di aver concluso il contratto in nome del rappresentato e non in nome proprio,
ritenuto che chi pretende di aver agito quale rappresentante deve, per prima
cosa, provare d'essere stato incaricato di agire come tale da chi pretende di rappresentare
(II CCA 4 agosto 2005 inc. 12.2004.75 pubblicato in commercialarbitration.ch gennaio 2006);
che tale
principio si applica anche per la rappresentanza delle persone giuridiche e
l’amministratore unico di una SA non può essere considerato rappresentante
della società quando non si è presentato come tale al terzo (II CCA 16 giugno
2005 inc. 12.2004.82);
che
giusta l’art. 8 CC spetta quindi a colui che sostiene l’esistenza di un
rapporto di rappresentanza provare di aver agito in nome del rappresentato, sussistendo
tuttavia la presunzione in favore della conclusione di affari in proprio nome e
per proprio conto (II CCA 19 aprile 2005 inc. 12.2004.19; Zäch, Berner
Kommentar, Obligationenrecht, n. 186 ad art. 32);
che nelle
loro deposizioni del 26 novembre 2002 due dipendenti dell’attore hanno
confermato l’esistenza di contatti con la convenuta per il progetto di __________:
F__________ ha riferito che l’architetto aveva allestito un progetto di massima
per il quale tutti i contatti erano tenuti con la convenuta, mentre C__________
ha ricordato di aver discusso telefonicamente con la convenuta per la
continuazione della progettazione e di non aver mai sentito parlare della M__________
SA;
che il
primo giudice non ha ritenuto rilevanti per il giudizio le altre deposizioni
testimoniali agli atti, poiché M__________ ha riferito dei propri contatti con
la convenuta per l’edificazione di __________, senza nulla poter dire di quelli
avuti dall’attore, mentre A__________ __________, già impiegata della M__________
SA, non ha ricordato nulla dei rapporti tra l’attore e la convenuta, precisando
di non essere stata l’unica segretaria dell’ufficio e infine Ar__________ ha
confermato di aver fatturato le proprie prestazioni per l’edificazione di__________
alla M__________ SA e ha ricordato di aver saputo che a quel progetto aveva
lavorato, tra gli altri, anche l’attore (verbale dell’8 settembre 2003);
che è pertanto
provata l’esistenza di contatti professionali tra l’attore e la convenuta per
l’allestimento di un progetto di massima destinato a una promozione immobiliare
a __________;
che la
convenuta non è riuscita a provare di aver agito nei rapporti con l’attore in
nome della M__________ SA e non in nome proprio, gli altri professionisti
sentiti come testimoni avendo potuto riferire solo su quanto li concerneva;
che le
altre circostanze addotte dall’appellante, quali l’esistenza di precedenti
rapporti contrattuali tra l’attore e una società da lei gestita (doc. 6 e 7)
per un’edificazione del 1999 a P__________ e la contestazione da parte della M__________
SA della fattura oggetto della presente causa giudiziaria (doc. 1 e 2) non inficiano
la circostanza che per il progetto di __________S__________ non sono – sinora –
emersi elementi dai quali ritenere che l’appellante abbia agito in nome della
società e che l’attore ne sia stato consapevole;
che per
quel che concerne il contenuto degli accordi intercorsi tra l’attore e la
convenuta nulla si può concludere dalla circostanza che quest’ultima ha concluso
in nome proprio il diritto di compera relativo al terreno di __________ da
edificare (doc. A) e che la domanda di costruzione è invece stata presentata da
M__________ SA in base ai progetti preparati da un altro architetto (doc. I
richiamato);
che in
siffatte circostanze a giusta ragione il Pretore ha respinto l’eccezione di
carenza di legittimazione passiva, la convenuta non avendo dimostrato di aver
agito come organo della M__________ SA nei contatti con l’attore;
che l'appello,
manifestamente infondato, può essere evaso con la procedura semplificata
dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimazione alla controparte;
che le
spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di
assegnare ripetibili all’attore, al quale il ricorso non è nemmeno stato
notificato.
Per i quali motivi
richiamati per le spese l’art. 148 CPC, la LTG e
la TOA
dichiara e pronuncia:
1. L’appello
del 2 maggio 2006 di AP 1 è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia Fr. 250.-
b) spese Fr.
50.
-
totale Fr.
300.
-
sono a
carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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