12.2006.97
mancato versamento dell'anticipo - stralcio - appello
8 maggio 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2006.97
Data decisione, Autorità:
08.05.2006, IICCA
Titolo:
mancato versamento dell'anticipo - stralcio - appello
ANTICIPO DELLE SPESE
APPELLO
art. 309 cpv. 2 let. f CPC-TI
Incarto n.
12.2006.97
Lugano
8 maggio 2006/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2005.333
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 3
maggio 2005 da
AP 1
contro
AO 1
rappr. da RA 1
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 84'017.45
oltre interessi, e che il Segretario assessore con decreto 11 aprile 2006 ha
stralciato dai ruoli per mancato versamento, nei termini, dell’anticipo per
tasse e spese di giudizio;
visto lo
scritto 3 maggio 2006 dell’attrice;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con
la petizione in rassegna l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al
pagamento di fr. 84'017.45 oltre interessi;
che, dopo
aver respinto con decreto 10 febbraio 2006 la (nuova) istanza di assistenza
giudiziaria presentata dall’attrice, il Segretario assessore, con ordinanza 14
marzo 2006, ha assegnato a quest’ultima un termine di 20 giorni per versare
l’importo fr. 700.- quale anticipo della tassa di giustizia e delle spese,
precisando a quel momento che l’infruttuosa decorrenza del termine avrebbe
comportato lo stralcio della causa;
che con decreto
11 aprile 2006 egli, preso atto che l’attrice non aveva dato seguito alla
richiesta di anticipo delle tasse e delle spese giudiziarie, ha senz’altro
stralciato dai ruoli la petizione;
che con
lo scritto 3 maggio 2006 che qui ci occupa, l’attrice, dopo aver rammentato le
disavventure che l’avevano indotta ad inoltrare la presente causa, conclude
adducendo “che non c’è proprio nulla da stralciare !”;
che lo
scritto in questione, sempre che possa effettivamente essere considerato un appello
da sottoporre all’autorità di ricorso e non invece un semplice sfogo
all’indirizzo del Segretario assessore, destinatario della missiva, può senz’altro
essere evaso già nell’ambito dell’esame preliminare dell’art. 313bis CPC senza
necessità di intimarlo alla controparte per eventuali osservazioni;
che
giusta l’art. 11 cpv. 1 LTG il giudice può chiedere a chi è tenuto ad
anticipare le spese -ovvero all’attore o all’istante, oppure, in caso di
appello o ricorso, all’appellante o al ricorrente (art. 9 cpv. 2 LTG)- fissando
un termine da dieci a trenta giorni, di anticipare le spese giudiziarie
presumibili, ritenuto che per spese giudiziarie ai sensi della normativa
s’intendono sia la tassa di giustizia, sia le indennità ai testimoni, ai
periti, ai traduttori ed agli interpreti, le trasferte, le spese di bollo e, in
genere, tutti i disborsi, nonché le spese di cancelleria secondo un tariffario
allestito dal Dipartimento di giustizia (art. 2 LTG);
che in
virtù dell’art. 12 cpv. 1 LTG se l’anticipazione non è fornita nel termine
fissato, la petizione, l’istanza o il ricorso sono stralciati dal ruolo, salvo,
se del caso, la continuazione di un’azione riconvenzionale;
che nel
caso di specie l’attrice, pur avendo dichiarato di non condividere il giudizio
di stralcio intimatole, non indica in alcun modo per quale motivo quella
decisione sarebbe errata e dovrebbe pertanto essere riformata, dal che
l’irricevibilità del gravame (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC);
che
l’impugnativa, fosse anche stata ricevibile, sarebbe stata in ogni caso infondata
nel merito;
che in
effetti il querelato giudizio è perfettamente corretto e legittimo, essendo
pacifico che, dopo la reiezione della richiesta di assistenza giudiziaria decretata
dal primo giudice con decisione ormai cresciuta in giudicato, l’attrice non ha
assolutamente provveduto ad anticipare quanto richiestole con ordinanza 14
marzo 2006, con l’esplicita comminatoria dello stralcio della causa;
che,
stante la particolarità della fattispecie, non si prelevano né tassa di
giustizia, né spese;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
1. Lo scritto/appello 3 maggio 2006 di AP 1 è respinto.
Considerandi
2.
Non si prelevano né tasse, né spese. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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