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Decisione

12.2006.97

mancato versamento dell'anticipo - stralcio - appello

8 maggio 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

12.2006.97

Data decisione, Autorità:

08.05.2006, IICCA

Titolo:

mancato versamento dell'anticipo - stralcio - appello

ANTICIPO DELLE SPESE

APPELLO

art. 309 cpv. 2 let. f CPC-TI

Incarto n.

12.2006.97

Lugano

8 maggio 2006/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2005.333

della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 3

maggio 2005 da

AP 1

contro

AO 1

rappr. da RA 1

con cui

l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 84'017.45

oltre interessi, e che il Segretario assessore con decreto 11 aprile 2006 ha

stralciato dai ruoli per mancato versamento, nei termini, dell’anticipo per

tasse e spese di giudizio;

visto lo

scritto 3 maggio 2006 dell’attrice;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con

la petizione in rassegna l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al

pagamento di fr. 84'017.45 oltre interessi;

che, dopo

aver respinto con decreto 10 febbraio 2006 la (nuova) istanza di assistenza

giudiziaria presentata dall’attrice, il Segretario assessore, con ordinanza 14

marzo 2006, ha assegnato a quest’ultima un termine di 20 giorni per versare

l’importo fr. 700.- quale anticipo della tassa di giustizia e delle spese,

precisando a quel momento che l’infruttuosa decorrenza del termine avrebbe

comportato lo stralcio della causa;

che con decreto

11 aprile 2006 egli, preso atto che l’attrice non aveva dato seguito alla

richiesta di anticipo delle tasse e delle spese giudiziarie, ha senz’altro

stralciato dai ruoli la petizione;

che con

lo scritto 3 maggio 2006 che qui ci occupa, l’attrice, dopo aver rammentato le

disavventure che l’avevano indotta ad inoltrare la presente causa, conclude

adducendo “che non c’è proprio nulla da stralciare !”;

che lo

scritto in questione, sempre che possa effettivamente essere considerato un appello

da sottoporre all’autorità di ricorso e non invece un semplice sfogo

all’indirizzo del Segretario assessore, destinatario della missiva, può senz’altro

essere evaso già nell’ambito dell’esame preliminare dell’art. 313bis CPC senza

necessità di intimarlo alla controparte per eventuali osservazioni;

che

giusta l’art. 11 cpv. 1 LTG il giudice può chiedere a chi è tenuto ad

anticipare le spese -ovvero all’attore o all’istante, oppure, in caso di

appello o ricorso, all’appellante o al ricorrente (art. 9 cpv. 2 LTG)- fissando

un termine da dieci a trenta giorni, di anticipare le spese giudiziarie

presumibili, ritenuto che per spese giudiziarie ai sensi della normativa

s’intendono sia la tassa di giustizia, sia le indennità ai testimoni, ai

periti, ai traduttori ed agli interpreti, le trasferte, le spese di bollo e, in

genere, tutti i disborsi, nonché le spese di cancelleria secondo un tariffario

allestito dal Dipartimento di giustizia (art. 2 LTG);

che in

virtù dell’art. 12 cpv. 1 LTG se l’anticipazione non è fornita nel termine

fissato, la petizione, l’istanza o il ricorso sono stralciati dal ruolo, salvo,

se del caso, la continuazione di un’azione riconvenzionale;

che nel

caso di specie l’attrice, pur avendo dichiarato di non condividere il giudizio

di stralcio intimatole, non indica in alcun modo per quale motivo quella

decisione sarebbe errata e dovrebbe pertanto essere riformata, dal che

l’irricevibilità del gravame (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC);

che

l’impugnativa, fosse anche stata ricevibile, sarebbe stata in ogni caso infondata

nel merito;

che in

effetti il querelato giudizio è perfettamente corretto e legittimo, essendo

pacifico che, dopo la reiezione della richiesta di assistenza giudiziaria decretata

dal primo giudice con decisione ormai cresciuta in giudicato, l’attrice non ha

assolutamente provveduto ad anticipare quanto richiestole con ordinanza 14

marzo 2006, con l’esplicita comminatoria dello stralcio della causa;

che,

stante la particolarità della fattispecie, non si prelevano né tassa di

giustizia, né spese;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

1. Lo scritto/appello 3 maggio 2006 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Non si prelevano né tasse, né spese. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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