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Decisione

12.2006.98

banca - acquisto non autorizzato di obbligazioni - risarcimento del danno

23 maggio 2007Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i titoli in questione, era in ogni caso chiaro che l’eventuale ritiro da parte

sua non sarebbe dovuto avvenire a titolo gratuito, essendo addirittura ovvio

che in tali circostanze la banca avrebbe dovuto rifondere il loro valore e gli

interessi.

9. Ciò

detto, restano da evadere ancora due censure, quella con cui la convenuta ritiene

che le pretese attoree erano prescritte siccome tra le parti non vi sarebbe

alcun rapporto contrattuale in relazione alle contestate obbligazioni, rispettivamente

quella con cui essa contesta di essere tenuta a risarcire alla controparte i

fr. 1'483.- (doc. S) spesi per accertare peritalmente l’ammontare del danno.

Entrambe le censure sono infondate. La prima dev’essere respinta già per il

fatto che è incontestabile, anche perché - come detto - nella fattispecie non

vi è motivo di applicare l’art. 38 CO, che la pretesa attorea è di natura

contrattuale (ex. art. 97 e 400 CO). Tale circostanza - per altro ammessa, seppure

in modo contraddittorio, anche dalla stessa convenuta (cfr. risposta p. 5 seg.

e 11, duplica p. 5, appello p. 5 e 9) - è già stata appurata da questa Camera

nell’ambito del giudizio sull’eccezione di res iudicata. Del resto, la

pretesa non sarebbe stata prescritta nemmeno quand’anche fossero state attuali

le norme dell’atto illecito o quelle per indebito arricchimento, considerato che

il termine annuale di prescrizione applicabile in tal caso (art. 60 e 67 CO) -

decorrente al più presto dall’ottobre 2001, data della sentenza del Tribunale federale,

o meglio ancora dal febbraio 2003, data in cui i beni dell’attrice sono stati

incamerati dalla convenuta - è comunque stato dapprima interrotto dall’attrice ai

sensi dell’art. 135 n. 2 CO con l’invio della domanda di esecuzione relativa al

precetto esecutivo di cui al doc. Z (doc. V), e successivamente mediante gli

atti giudiziari di questa causa, da lei riproposti ad intervalli regolari,

prima della scadenza del termine annuale ripristinato giusta l’art. 137 cpv. 1

CO. Quanto alla seconda, la stessa deve pure essere disattesa, l’attrice

essendo stata obbligata a far capo ad un perito a seguito dell’ingiustificata

reticenza della banca (doc. I, L, N, O, P) a fornirle le informazioni, non

facilmente disponibili, che essa era contrattualmente obbligata a dare e che

erano necessarie per far valere le proprie pretese.

10. Ne

discende la reiezione del gravame, al limite del temerario.

La tassa

di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate su

un valore litigioso di fr. 52'133.05, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 3 maggio 2006 di AP 1 è respinto.

Considerandi

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 950.-

b) spese fr.

50.

-

Totale fr.

1’000.-

da

anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere

alla parte appellata fr. 2’000.- per ripetibili.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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