12.2006.98
banca - acquisto non autorizzato di obbligazioni - risarcimento del danno
23 maggio 2007Italiano12 min
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Numero d'incarto:
12.2006.98
Data decisione, Autorità:
23.05.2007, IICCA
Titolo:
banca - acquisto non autorizzato di obbligazioni - risarcimento del danno
BANCA
DETERMINAZIONE DEL DANNO
INADEMPIMENTO
art. 97 CO
art. 400 CO
Incarto n.
12.2006.98
Lugano
23 maggio
2007/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Walser, vicepresidente,
Lardelli e Chiesa, quest’ultimo in sostituzione
della giudice Epiney-Colombo, esclusa
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2002.568
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 - promossa con petizione 23
settembre 2002 da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
rappr. da RA 1
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 54'983.-
oltre interessi, somma aumentata in sede conclusionale a fr. 56'428.95 più
interessi;
domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Segretario assessore con sentenza 10 aprile 2006 ha accolto per fr.
52'133.05 più interessi;
appellante
la convenuta con atto di appello 3 maggio 2006, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attrice con osservazioni 12 giugno 2006 postula la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
petizione 23 settembre 1997 (doc. C) AO 1 ha chiesto che __________, presso cui
aveva aperto un conto cifrato, fosse condannata a risarcirle il danno,
asseritamente di fr. 109’343.65 più interessi, causatole per il fatto di aver
accettato, senza batter ciglio, la sostituzione della sua mandataria, __________,
con un’altra, __________, da lei mai designata, e di aver con ciò dato seguito,
tra il novembre 1992 e l’aprile 1996, a tutta una serie di operazioni
speculative, tra cui l’acquisto di obbligazioni 1 3/4% “__________.” 1993-31.3.2001
e 3 1/8% “__________” 1994-31.3.2001, ordinate da quest’ultima. Con sentenza 9
gennaio 2001 (doc. E), confermata il 17 ottobre 2001 dalla I Corte civile del
Tribunale federale (doc. G), questa Camera ha accolto la petizione per fr.
51'469.50 oltre interessi, ritenendo in particolare che il danno patito
dall’attrice a seguito di quei fatti corrispondeva alla differenza fra quanto
vi sarebbe stato sul suo conto qualora __________ non fosse mai intervenuta e
quanto vi era effettivamente rimasto, fermo restando che quest’ultimo importo comprendeva
pure il residuo valore di mercato al 30 giugno 1997 dei titoli “__________.” e
“__________”, che si presumeva fossero affluiti sulla relazione bancaria
dell’attrice.
2. Con
la petizione in rassegna AO 1, dopo aver incassato i fr. 51'469.50 oltre
interessi di cui sopra, ha nuovamente convenuto in causa __________- che a
seguito di fusione è ora divenuta AP 1 -, chiedendone la condanna al pagamento
di un importo poi aumentato in sede conclusionale a fr. 56'428.95 oltre
interessi, somma corrispondente alla somma rimborsata per i titoli “__________.”
(fr. 50'000.-), agli interessi maturati sugli stessi (fr. 3'500.-) e sui titoli
“__________” (fr. 781.25) dall’agosto 1997 alla data del loro rimborso previsto
per il 31 marzo 2001, agli accrediti di interessi sugli investimenti fiduciari
effettuati successivamente con le somme così ricavate (fr. 664.70) nonché alle
spese peritali occorsele per quantificare la sua pretesa (fr. 1'483.-), che la
controparte rifiutava di versarle.
3. La
convenuta si è opposta alla petizione. Essa ha dapprima sollevato l’eccezione
di res iudicata, rilevando come il precedente procedimento avesse reso
completamente giustizia sui rapporti di dare-avere tra le parti,
rispettivamente ha eccepito la prescrizione della pretesa di parte avversa,
nella misura in cui la petizione fosse fondata sulle norme dell’atto illecito o
su quelle per indebito arricchimento. A suo dire, la pretesa attorea doveva in
ogni caso essere respinta siccome l’attrice, nella precedente procedura, aveva
dichiarato, in modo vincolante, di non accettare i titoli in parola e di
volerli lasciare a disposizione della banca, che nel febbraio 2003 aveva quindi
legittimamente provveduto ad incamerarli. Contestato era pure l’ammontare degli
interessi corrisposti dai debitori obbligazionari e del capitale da essi
rimborsato. E pure contestato, infine, era l’obbligo di rifondere all’attrice
le spese peritali da lei assunte, per altro non necessarie.
4. Il
Segretario assessore, con la sentenza qui impugnata, ha accolto la petizione
per fr. 52'133.05 più interessi. Dopo aver rammentato che l’eccezione di res
iudicata era già stata nel frattempo respinta con decisione preliminare poi
confermata dalla scrivente Camera, egli ha senz’altro evaso anche l’eccezione
di prescrizione, evidenziando come la causa avesse per oggetto una richiesta di
adempimento contrattuale e fosse quindi soggetta ad un termine di prescrizione
decennale, non ancora scaduto. Per il resto, non era vero che le obbligazioni
in questione non sarebbero mai state di proprietà dell’attrice, in quanto essa
avrebbe a più riprese espresso la volontà di non accettare il loro acquisto e
di lasciarle a disposizione della convenuta: innanzitutto le dichiarazioni in
tal senso che l’attrice aveva fornito nella precedente procedura non potevano
essere considerate vincolanti già per il fatto che le stesse erano state allora
contestate dalla convenuta; quelle dichiarazioni erano inoltre state sostenute
nell’ambito dell’impostazione delle richieste risarcitorie, che però - come
detto - non era stata condivisa dalle autorità giudiziarie di secondo e terzo
grado, le quali, ritenendo che il danno da lei subito corrispondeva alla
differenza fra quanto vi sarebbe stato sul suo conto qualora __________ non
fosse mai intervenuta e quanto vi era effettivamente rimasto, avevano in
sostanza concluso che la violazione contrattuale a monte delle operazioni di
acquisto eseguite dalla convenuta non scalfiva la validità delle stesse, cioè,
in altre parole, che i titoli in questione erano effettivamente di proprietà
dell’attrice (impregiudicato il suo diritto - di cui essa aveva fatto uso nella
precedente procedura - di ottenere il risarcimento del danno derivante da
operazioni in sé valide, ma avvenute in violazione di obblighi contrattuali) e
il loro valore di mercato andava dunque imputato a lei. Ne discendeva che le
pretese attoree, derivanti dalla proprietà dei titoli e volte ad ottenere il
pagamento degli interessi maturati e della somma rimborsata alla loro scadenza,
andavano di principio tutelate, sia pure limitatamente a fr. 50'650.05, il
calcolo proposto dall’attrice non tenendo in effetti conto delle spese nel
frattempo maturate per la tenuta del conto, diritti di custodia, commissioni,
bollo, ecc.... Non avendo la convenuta, seppur più volte richiesta, fornito
alcuna informazione sul destino delle obbligazioni in parola, a tale importo
andavano infine aggiunti i fr. 1'483.- spesi dall’attrice per accertare
peritalmente l’ammontare del danno.
5. Con
l’appello che qui ci occupa, la convenuta chiede di riformare il querelato
giudizio nel senso di respingere la petizione. Essa ribadisce che le dichiarazioni
di volontà rilasciate dall’attrice nella precedente procedura erano senz’altro
vincolanti rispettivamente che, non avendo essa ratificato l’acquisto delle
obbligazioni effettuato da W__________ quei titoli non erano mai diventati di
sua proprietà, sicché essa non era autorizzata a pretendere dalla convenuta,
con la quale non poteva essere intervenuto alcun contratto relativo agli
stessi, il rimborso del capitale, dei frutti e delle spese peritali, queste
ultime per altro nemmeno necessarie. Oltretutto, in assenza di un rapporto
contrattuale tra le parti, la pretesa attorea sarebbe in ogni caso anche
prescritta.
6. Delle
osservazioni con cui l’attrice postula la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei prossimi considerandi.
7. Punto
di partenza della presente causa è l’accertamento, effettuato esplicitamente da
questa Camera (doc. E p. 9) e almeno implicitamente dal Tribunale federale (doc.
G p. 11) nell’ambito della precedente procedura, secondo cui le obbligazioni “__________.”
e “__________” qui contestate, il cui acquisto da parte della convenuta -
avvenuto in violazione degli obblighi contrattuali - aveva cagionato un danno
all’attrice, si trovavano ancora, nell’estate 1997, nel deposito titoli di
quest’ultima ed a quel momento erano quindi ancora di sua spettanza. Stando
così le cose, la convenuta non può evidentemente più affermare, nella presente
causa, che quelle obbligazioni sarebbero in realtà state, già allora, di sua
spettanza. Le censure in tal senso da lei sollevate in questa sede devono
pertanto essere disattese già per questo essenziale motivo. Oltretutto, come
già specificato da questa Camera nell’ambito del giudizio sull’eccezione di res
iudicata, il fatto che l’attrice nel primo processo avesse chiesto di non
dedurre dalle sue spettanze il controvalore delle obbligazioni asserendo che
esse dovevano rimanere a disposizione della convenuta, tesi da lei poi ribaltata
nel secondo procedimento in cui in sostanza rivendicava la restituzione di quei
titoli, era irrilevante siccome nell’occasione essa, oltre ad aver formulato
all’indirizzo della convenuta una semplice proposta di ritiro dei titoli, non
accettata a quel momento da quest’ultima, si era fondata su una nozione
giuridica errata di danno, che, come tale, non poteva comunque vincolare il
giudice (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ad art. 87). Quanto invece alla censura
relativa all’eventuale mancata ratifica ai sensi dell’art. 38 CO dell’operato
di __________ con le conseguenze che ne derivavano ed in particolare che i
titoli non potevano essere di spettanza dell’attrice, si osserva che nel
precedente processo il richiamo a quella norma da parte della convenuta già era
stato definito fuorviante dal Tribunale federale, il quale aveva pure precisato
che a quel momento non era in discussione il carattere vincolante degli
obblighi contratti da __________ per conto dell’attrice nei confronti di terzi
(doc. G p. 7): la questione, ormai superata dall’esito della precedente procedura,
non può quindi più essere rimessa in discussione ora.
8. Nell’ambito
di questa causa la convenuta avrebbe eventualmente potuto affermare - ma non
l’ha fatto - che le contestate obbligazioni le sarebbero state messe a
disposizione dall’attrice in epoca successiva. Sennonché, a parte il fatto che
non è stato provato - ed è semmai vero il contrario (doc. H, I, L, N, Q, T) - che
quest’ultima dopo il primo processo le abbia rinnovato la proposta di ritirare
Fatti
i titoli in questione, era in ogni caso chiaro che l’eventuale ritiro da parte
sua non sarebbe dovuto avvenire a titolo gratuito, essendo addirittura ovvio
che in tali circostanze la banca avrebbe dovuto rifondere il loro valore e gli
interessi.
9. Ciò
detto, restano da evadere ancora due censure, quella con cui la convenuta ritiene
che le pretese attoree erano prescritte siccome tra le parti non vi sarebbe
alcun rapporto contrattuale in relazione alle contestate obbligazioni, rispettivamente
quella con cui essa contesta di essere tenuta a risarcire alla controparte i
fr. 1'483.- (doc. S) spesi per accertare peritalmente l’ammontare del danno.
Entrambe le censure sono infondate. La prima dev’essere respinta già per il
fatto che è incontestabile, anche perché - come detto - nella fattispecie non
vi è motivo di applicare l’art. 38 CO, che la pretesa attorea è di natura
contrattuale (ex. art. 97 e 400 CO). Tale circostanza - per altro ammessa, seppure
in modo contraddittorio, anche dalla stessa convenuta (cfr. risposta p. 5 seg.
e 11, duplica p. 5, appello p. 5 e 9) - è già stata appurata da questa Camera
nell’ambito del giudizio sull’eccezione di res iudicata. Del resto, la
pretesa non sarebbe stata prescritta nemmeno quand’anche fossero state attuali
le norme dell’atto illecito o quelle per indebito arricchimento, considerato che
il termine annuale di prescrizione applicabile in tal caso (art. 60 e 67 CO) -
decorrente al più presto dall’ottobre 2001, data della sentenza del Tribunale federale,
o meglio ancora dal febbraio 2003, data in cui i beni dell’attrice sono stati
incamerati dalla convenuta - è comunque stato dapprima interrotto dall’attrice ai
sensi dell’art. 135 n. 2 CO con l’invio della domanda di esecuzione relativa al
precetto esecutivo di cui al doc. Z (doc. V), e successivamente mediante gli
atti giudiziari di questa causa, da lei riproposti ad intervalli regolari,
prima della scadenza del termine annuale ripristinato giusta l’art. 137 cpv. 1
CO. Quanto alla seconda, la stessa deve pure essere disattesa, l’attrice
essendo stata obbligata a far capo ad un perito a seguito dell’ingiustificata
reticenza della banca (doc. I, L, N, O, P) a fornirle le informazioni, non
facilmente disponibili, che essa era contrattualmente obbligata a dare e che
erano necessarie per far valere le proprie pretese.
10. Ne
discende la reiezione del gravame, al limite del temerario.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate su
un valore litigioso di fr. 52'133.05, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 3 maggio 2006 di AP 1 è respinto.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 950.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
1’000.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 2’000.- per ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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