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Decisione

12.2006.99

sublocazione - motivi di opposizione - contestazione della pigione iniziale

7 novembre 2006Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i difetti rimediabili mediante piccoli lavori di pulitura o riparazione

necessari all'ordinaria manutenzione della cosa. Rientrano in questa norma le

riparazioni di poca importanza, che il conduttore può eseguire lui stesso o che

determinano per lui spese contenute, di circa fr. 150.– al massimo per

riparazione (Lachat, op. cit., n.

4.4 pag. 158-159). Le spese di manutenzione e di sostituzione di “interruttori,

prese elettriche, lampade, serrature, rubinetti dell'acqua, assi, copri WC,

fusibili, valvole, specchi e vetri”, nonché “le spese di generale manutenzione”,

previste dal contratto di sublocazione (doc. B, clausola n. 14) sono senz'altro

conformi alla norma di legge menzionata. Né l'appellante indica alcun valido

motivo per ritenere che esse siano di importanza tale da essere obbligatoriamente

assunte da AO 1. L'ammontare della pigione, per altro neppure contestato entro

il termine previsto dalla legge (sopra, consid. 5.2) non è del resto un motivo

sufficiente per derogare alla predetta norma. Anche su questo punto l'appello è

destinato alla reiezione.

5.4 L'art.

262 CO prescrive che il conduttore può sublocare in tutto o in parte la cosa

con il consenso del locatore (cpv. 1). Quest'ultimo può negare il consenso

(cpv. 2) soltanto se il conduttore rifiuta di comunicargli le condizioni della

sublocazione (lett. a), le condizioni della sublocazione, comparate con

quelle del contratto principale di locazione, sono abusive (lett. b) o

la sublocazione causa al locatore un pregiudizio essenziale (lett. c).

Sono nulle le clausole che permettono al locatore di opporsi alla sublocazione

per altri motivi rispetto a quelli fissati dall'art. 262 CO (Lachat, op. cit., n. 2.6.1 pag. 385).

Il predetto articolo si applica anche alle clausole contrattuali tra il sublocatore

e il subconduttore (Nordmann, op.

cit., n. 2.1.3 pag. 10, in particolare m. 22).

Per quanto qui concerne, può certo nascere qualche dubbio in merito

alla validità della clausola contrattuale n. 8, là dove dispone che

Considerandi

“un'ulteriore sublocazione è vietata”. La medesima clausola – pur se formulata

in modo discutibile – non esclude tuttavia la possibilità di sublocare, facendo

esplicita riserva all' “avviso contrario scritto della sublocatrice”. Al

subconduttore è dunque garantita la possibilità di chiedere alla sublocatrice

il necessario consenso per procedere all'ulteriore sublocazione. Qualora quest'ultima

lo rifiuti in dispregio di quanto disposto dall'art. 262 cpv. 2 CO, il

subconduttore può pur sempre far valere i suoi diritti davanti all'Ufficio di

conciliazione e all'autorità giudiziaria (Lachat,

op. cit., n. 2.2.10 pag. 382).

L'art.

321.

cpv. 1 lett. b CPC vieta comunque di addurre in sede di appello

nuovi fatti, prove ed eccezioni (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 22 e segg. ad art. 321 CPC). È dunque inammissibile che l'istante

proponga per la prima volta in appello di aver “trovato dei subentranti” –

senza per altro neppure menzionarli – che “non vengono accettati dalla signora AO

1”. L'appello si rivela quindi nuovamente infondato.

5.5

Il

conduttore – e pertanto anche il subconduttore – è tenuto a fornire le garanzie

stabilite contrattualmente. Per la locazione di locali commerciali l'ammontare

delle garanzie è fissato liberamente dalle parti, fatta riserva per gli art. 21

e 270 CO, relativi alla contestazione dell'importo iniziale (Lachat, Commentaire Romand CO-I, Ginevra

2003, m. 5 ad art 257e, pag. 1336). Il deposito della garanzia, come del

resto il canone di locazione (sopra, consid. 5.2), non è stato oggetto di

contestazione entro il termine perentorio di 30 giorni stabilito dalla legge

(art. 270 CO). Già per questo motivo la richiesta dell'appellante, di ridurre

il predetto deposito “proporzionalmente all'affitto versato” e di stabilirlo “in

ragione di fr. 20'000.–”, è improponibile. L'importo del deposito, fissato

concordemente dalle parti in fr. 40'000.–, appare del resto adeguato al canone

di locazione stabilito contrattualmente. Al riguardo l'appello manca ancora una

volta di consistenza.

6.

Ne

discende che l'appello in oggetto, infondato su ogni punto, deve essere

respinto. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura

d'appello seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Nella commisurazione degli

oneri processuali si tiene conto di un valore di causa superiore a fr. 30'000.-

(fr. 6'000.– ./. fr. 3'500.– х 12 mesi per la riduzione della

pigione e fr. 20'000.- per la questione del deposito di garanzia).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara

e pronuncia:

1. L'appello 3 maggio 2006 di AP 1 è respinto.

2. Gli oneri processuali

della procedura di appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia Fr. 250.-

b)

spese Fr. 50.-

Fr. 300.-

già

anticipate dall'appellante, rimangono a suo carico. L’appellante rifonderà a AO

1, fr. 600.- a titolo di ripetibili di seconda istanza.

3. Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la seconda Camera

civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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